Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 10610 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 10610 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11627/2022 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE), rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) e COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente- nonchè contro PROCURA DELLA REPUBBLICA DI CROTONE
-intimato- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di CATANZARO n. 15/2022 depositata il 29/03/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/03/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE ha impugnato la sentenza dichiarativa del suo fallimento pronunciata dal Tribunale di Crotone in data 23 novembre 2021 su ricorso del Pubblico Ministero, in cui era stata rilevata l’esistenza di debiti risultanti all’RAGIONE_SOCIALE zia RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Riscossione per € 1.382.784,72, oltre a segnalazioni presso la RAGIONE_SOCIALE Rischi e al compimento di atti di dismissione del patrimonio immobiliare della società debitrice.
La Corte di Appello di Catanzaro, con la sentenza qui impugnata, ha rigettato il reclamo. Ha ritenuto il giudice d ell’impugnazione -per quanto qui ancora rileva -che la rateizzazione richiesta dalla società debitrice non avesse interessato crediti tributari per € 177. 355,92, superiori a € 30.000,00 . Ha, poi, rilevato il giudice di appello che non potevano essere valutati i crediti iscritti in bilancio, così come non aveva rilievo l’annullamento da parte del giudice tributario di cartelle per € 378.987, 78, posto che l’annullamento RAGIONE_SOCIALE stesse era avvenuto per vizi di notifica e non per motivi di merito, senza pertanto sgravio alcuno. Il giudice del reclamo ha, poi, rilevato che la ricorrente aveva maturato un debito nei confronti di un creditore (RAGIONE_SOCIALE) risultante da un titolo giudiziale, valorizzando anche le segnalazioni alla RAGIONE_SOCIALE Rischi.
Propone ricorso per cassazione la società reclamante, affidato a un unico motivo, articolato sotto diversi profili e ulteriormente
illustrato da memoria. Resiste con controricorso il fallimento intimato. L’autorità istante non si è costituita in giudizio.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo si deduce , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 15 l. fall., dell’art. 19 d.P.R. n. 602/1973 e degli artt. 67bis , 68 e 69 d. lgs. n. 546/1992, nella parte in cui la sentenza impugnata -nel ritenere irrilevante la rateizzazione in atto, in quanto relativa solo a parte del debito tributario – ha ritenuto che la società debitrice fosse insolvente e che fosse stata superata la soglia di cui all’art. 15, nono comma, l. fall. Osserva parte ricorrente che la rateizzazione ex art. 19, primo comma, d.P.R. n. 602/1973 comporta la sospensione di ogni azione esecutiva, compreso il procedimento per la dichiarazione di fallimento.
Sotto altro profilo, il ricorrente censura la statuizione della sentenza impugnata secondo cui si sarebbe dovuto valorizzare anche il debito di € 378.987,78, nonostante l’annullamento RAGIONE_SOCIALE cartelle disposto dal giudice tributario, in considerazione del fatto che le sentenze RAGIONE_SOCIALE commissioni tributarie sono immediatamente esecutive, nel qual caso lo sgravio risulterebbe doveroso, tenuto conto dell’allegato passaggio in cosa giudicata della suddetta sentenza del giudice tributario.
Si censura, infine, l’omessa valutazione degli elementi di prova in base ai quali il debito nei confronti di RAGIONE_SOCIALE sarebbe in via di definizione transattiva.
Il primo profilo del ricorso è inammissibile -così assorbendosi sotto questo profilo l’eccezione di inammissibilità articolata dal controricorrente – in quanto non aggredisce compiutamente la ratio decidendi della sentenza impugnata. La sentenza impugnata non ha fondato la propria decisione in relazione alla proposta rateizzazione
sul presupposto che la rateizzazione non abbia incidenza in quanto tale nel procedimento per la dichiarazione di fallimento, ma in quanto -con accertamento in fatto non oggetto di censura -ha accertato che una parte del debito tributario non era stato oggetto di rateizzazione e che questo importo incideva sia ai fini dello stato di insolvenza, sia ai fini della soglia di cui all’art. 15, nono comma, l. fall. (« le somme per le quali non è intervenuto il provvedimento di rateizzazione sono ampiamente superiori a trentamila euro: basti per tutte la cartella […] dell’importo di 177.355, 92 non compresa nel provvedimento rateizzazion[e] »).
5. L’impugnazione dell’ulteriore credito tributario di € 378.987,78 non tiene, inoltre, conto -ai fini dello stato di insolvenza e dell’ammissibilità di questo secondo profilo del motivo -del fatto che il credito in oggetto rappresenta solo una parte del complessivo debito tributario. In ogni caso, la temporanea inesigibilità del credito erariale, conseguente alla presentazione della domanda di ammissione alla definizione agevolata dei ruoli, pur incidendo sulla possibilità di avviare o proseguire eventuali azioni esecutive, non esclude la legittimazione dell’RAGIONE_SOCIALE a richiedere il fallimento, né comporta l’improcedibilità del relativo giudizio prefallimentare; l’eventuale esito positivo della domanda, che è onere del debitore provare essere intervenuto prima della dichiarazione di fallimento, può, invece, costituire oggetto di valutazione ai fini dell’accertamento dello stato d’insolvenza (Cass. n. 17884/2023). Parte reclamante, a fronte dell’incontestata sussistenza dei crediti erariali, non si sarebbe potuta limitare a rappresentare che l’accesso al beneficio della definizione agevolata avrebbe ridimensionato la sua situazione debitoria in maniera tale da escludere l’insolvenza, ma avrebbe avuto l’onere di dare concreta dimostrazione RAGIONE_SOCIALE proprie allegazioni (Cass., n. 9029/2020).
In ogni caso, il ricorrente non ha censurato come elemento indiziario le segnalazioni della RAGIONE_SOCIALE Rischi presso Bankitalia, così come risulta inammissibile per difetto di specificità la deduzione secondo cui l’insolvenza sarebbe venuta meno per il fatto che con il creditore RAGIONE_SOCIALE, in possesso di titolo esecutivo, sarebbero state intavolate trattative.
Il ricorso va, pertanto, rigettato, con spese regolate dalla soccombenza e liquidate come da dispositivo, oltre al raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali in favore del controricorrente, che liquida in complessivi € 10.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, 15% rimborso forfetario e accessori di legge; dà atto che sussistono i presupposti processuali, a carico di parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13 comma 1quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. 24 dicembre 2012, n. 228, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 25/03/2025.