Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 19382 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 19382 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/07/2025
ORDINANZA
sui ricorsi riuniti iscritti ai nn. 23483/2021 e 23639/2021 R.G. proposti da :
NOME, RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliati in Sassari INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME (CODICE_FISCALE che li rappresenta e difende.
-ricorrenti- contro
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliato in CAGLIARI INDIRIZZO RAGIONE_SOCIALE, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende.
-controricorrente-
nonché contro RAGIONE_SOCIALE
-intimati- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI, sezione distaccata di SASSARI n. 14/2021 depositata il 06/08/2021;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/05/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La Corte d’Appello di Cagliari sezione distaccata di Sassari con sentenza depositata il 6.8.2021 ha rigettato il reclamo proposto da NOME COGNOME in proprio e quale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza n. 10/2021, con cui il Tribunale di Tempio Pausania aveva dichiarato il fallimento della predetta società.
Il giudice d’appello, dopo aver ritenuto sussistente il credito vantato dal creditore istante ed aver premesso che lo stato di insolvenza consiste nell’incapacità dell’impresa di procurarsi in tempi ragionevolmente brevi le risorse finanziarie per adempiere alle obbligazioni pregresse, senza perdere, al contempo, la capacità di produrre reddito e soddisfare le ragioni dei creditori, ha evidenziato che gli accordi stipulati da RAGIONE_SOCIALE per rimodulare il debito bancario mediante un’operazione di cartolarizzazione non potevano essere considerati indici di vitalità dell’impresa e della sua capacità di reagire all’indebitamento con mezzi normali.
In particolare, che non era stato chiarito con quali risorse finanziarie la RAGIONE_SOCIALE avrebbe inteso provvedere ai pagamenti rateali come previsti, in un’ottica non meramente liquidatoria bensì di prosecuzione dell’esercizio dell’impresa che fosse idonea a generare nuovi flussi; che, al riguardo, non soccorreva il flusso di cassa generato dalla locazione del complesso Costa Turchese – comunque non privo di costi -complesso che, allo stato, non risultava allocato sul mercato dopo la cessazione del rapporto con il precedente conduttore COGNOME.
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME in proprio e quale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE (d’ora in poi RAGIONE_SOCIALE, a rticolato in sei motivi.
Il fallimento RAGIONE_SOCIALE ha resistito in giudizio con controricorso.
La ricorrente ha depositato la memoria ex art. 380 bis .1 c.p.c.
Questo Collegio ha provveduto preventivamente a riunire al presente giudizio il giudizio iscritto al n. RG 23639/2021, avendo ad oggetto, l’uno e l’altro, l’impugnazione dello stesso provvedimento.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 5 L.F. nonché l’omesso esame di fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. oltre alla nullità della sentenza per assenza di motivazione ex art. 360 comma 1, n. 5, c.p.c.
Espongono i ricorrenti che, anche ammesso uno stato sostanzialmente liquidatorio della società poi fallita, a tale stato di fatto devono applicarsi le regole stabilite dalla giurisprudenza per le imprese in stato di liquidazione formale, con la conseguenza che lo stato liquidatorio – affermato in sentenza – è del tutto irrilevante per i debiti nei confronti delle banche, in quanto non scaduti, escluso il debito contestato in sentenza nei confronti di Pendragon.
Con il secondo motivo è stato dedotto l’omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., in relazione alla liquidità a breve ed al flusso di cassa assente solo in via eccezionale e provvisoria.
Espongono i ricorrenti che il giudice d’appello ha omesso di considerare che il mancato flusso di cassa era dovuto a circostanze eccezionali e temporanee derivanti dall’emergenza COVID ’19.
In sintesi, non è possibile far fallire un’impresa, in quanto il COVID aveva interrotto eccezionalmente e provvisoriamente il flusso di cassa.
Con il terzo motivo è stato dedotto l’omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., in relazione alla liquidità a breve ed alla facile liquidabilità degli immobili.
Espongono i ricorrenti che il giudice d’appello ha omesso di considerare il fatto storico della facile liquidabilità dei propri immobili, come dimostrato dal fatto che negli ultimi mesi avevano
provveduto alla vendita di diciotto appartamenti, ricavando la somma di € 2.500.000,00 destinata alla riduzione del debito bancario; che tale fatto storico era decisivo per la lite in relazione al contestato credito di Pendragon inferiore a € 100.000,00.
Con il quarto motivo è stato dedotto l’omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., in relazione alla liquidità a breve e all’azione delle società collegate.
Espongono i ricorrenti che il giudizio di insolvenza segnatamente in ordine all’attitudine dell’impresa a rimanere sul mercato, deve tenere conto anche del possibile, nella specie concreto ed effettivo, intervento delle società facenti capo al medesimo imprenditore o comunque collegate.
Con il quinto motivo è stato dedotto l’omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., in relazione alla liquidità a breve e al preliminare RAGIONE_SOCIALE
I ricorrenti stigmatizzano che la sentenza impugnata, nell’esaminare l’operazione legata al preliminare stipulato da RAGIONE_SOCIALE con RAGIONE_SOCIALE, si era limitata a registrare che non era stata pagata la prevista caparra di € 1.000.000 ,00, il cui pagamento era stato previsto a pena di risoluzione del contratto.
Sul punto, i ricorrenti osservano che il mancato pagamento della caparra era stato dovuto alla presentazione dell’istanza di fallimento e, comunque, il gruppo straniero aveva manifestato interesse all’acquisto dell’immobile anche dopo la dichiarazione di fallimento, ciò comprovando la liquidabilità dell’immobile di Olmedo.
I primi cinque motivi, da esaminare unitariamente in considerazione della stretta connessione delle questioni prospettate, sono inammissibili.
6.1. E’ orientamento consolidato di questa Corte (cfr. Cass. n. 7252/2014; conf. 7087/2022; Cass. n. 32280/2022; Cass. 30284/2022; Cass. 29913/2018) quello secondo cui ‘ lo stato di
insolvenza richiesto ai fini della pronunzia dichiarativa del fallimento dell’imprenditore non è escluso dalla circostanza che l’attivo superi il passivo e che non esistano conclamati inadempimenti esteriormente apprezzabili. In particolare, il significato oggettivo dell’insolvenza, che è quello rilevante agli effetti dell’art. 5 legge fall., deriva da una valutazione circa le condizioni economiche necessarie (secondo un criterio di normalità) all’esercizio di attività economiche, si identifica con uno stato di impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all’impresa e si esprime, secondo una tipicità desumibile dai dati dell’esperienza economica, nell’incapacità di produrre beni con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze di impresa (prima fra tutte l’estinzione dei debiti), nonché nell’impossibilità di ricorrere al credito a condizioni normali, senza rovinose decurtazioni del patrimonio. Il convincimento espresso dal giudice di merito circa la sussistenza dello stato di insolvenza costituisce apprezzamento di fatto, incensurabile in cassazione, ove sorretto da motivazione esauriente e giuridicamente corretta’.
6.2. Nel caso di specie, come già anticipato in narrativa, il giudice d’appello ha valutato la sussistenza dello stato di insolvenza , osservando che gli accordi stipulati da RAGIONE_SOCIALE per rimodulare il debito bancario, mediante un’operazione di cartolarizzazione, non potevano essere considerati indici di vitalità dell’impresa e della sua capacità di reagire all’indebitamento con mezzi normali.
In particolare, il giudice d’appello ha osservato che, siccome la società poi fallita, in cambio di una riduzione del debito originario e verso il pagamento di € 300.000,00 in favore dell’intermediario, si era impegnata ad effettuare pagamenti rateali a beneficio dell’esposizione complessiva di tutti i soggetti del gruppo Mela (senza, peraltro, poter conoscere anticipatamente a quale dei debitori sarebbe stato imputato il pagamento e senza potersi giovare del meccanismo di rimborso anticipato riservato alla società
RAGIONE_SOCIALE), non era stato neppure chiarito con quali risorse finanziarie la RAGIONE_SOCIALE avrebbe inteso provvedere ai pagamenti rateali come previsti, in un’ottica non meramente liquidatoria bensì di prosecuzione dell’esercizio dell’impresa , che fosse idonea a generare nuovi flussi; che al riguardo non soccorreva il flusso di cassa generato dalla locazione del complesso Costa Turchese comunque, non privo di costi -che, allo stato, non risultava allocato sul mercato dopo la cessazione del rapporto con il precedente conduttore COGNOME.
In sostanza, il giudice d’appello, con una motivazione articolata ed immune da vizi logici, ha opinato, a prescindere dal rapporto tra attività e passività, nel senso della impossibilità dell’impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato e della sussistenza di una situazione d’impotenza strutturale (e non soltanto transitoria) a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, in ragione della incapacità di generare nuovi flussi di cassa.
Trattasi di una valutazione di fatto che non è sindacabile in sede di legittimità se non nei circoscritti limiti di cui all’art. 360 , comma 1, n. 5, c.p.c., come interpretato dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza n. 8053/2014.
La ricorrente, con l’apparente deduzione dell’omesso esame di fatto decisivo, ha, in realtà, svolto unicamente censure di merito, finalizzate a sollecitare una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella operata dal giudice d’appello ed una inammissibile rivalutazione del materiale probatorio già esaminato.
In particolare, deduzioni come la asserita facile liquidabilità degli immobili, la presenza di altre società del gruppo disponibili a saldare i debiti della fallita, la dedotta imputabilità del mancato pagamento da parte di OGS al fallimento non riguardano ‘fatti storici’, ma argomentazioni difensive e sollecitano il riesame di circostanze di fatto.
La circostanza della mancata locazione del complesso Costa Turchese a causa dell’emergenza COVID , poi passata, non è decisiva, avendo la Corte d’Appello precisato che si trattava di flusso di cassa che, tenuto conto dei costi di mantenimento della struttura, non era comunque sufficiente a soddisfare regolarmente e con mezzi normali (liquidità a breve) gli ingenti debiti della società.
Infine, parimenti non decisiva è la circostanza che i debiti con le banche non fossero scaduti, atteso che, a prescindere dal rilievo che quello nei confronti di COGNOME lo era, il giudice d’appello ha ampiamente motivato sull’incapacità della ricorrente di onorare tali ingenti debiti con mezzi normali di pagamento.
Con il sesto motivo è stata dedotta la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione all’art. 5 L.F. in relazione alla mancanza di una valutazione complessiva degli indici rivelatori dei mezzi di pagamento.
Lamentano i ricorrenti che il giudice d’appello non aveva provveduto ad una valutazione complessiva degli indici della insolvenza, in particolare di quello relativo alla capacità o meno del fallendo di far fronte ai debiti, nel caso di specie unico e contestato.
Il Giudice si era sottratto alla necessaria valutazione di fatti tutti attinenti alla questione fondamentale della liquidità a breve termine.
7.1. Il motivo è inammissibile.
Il giudice d’appello ha svolto una valutazione complessiva degli elementi di prova presenti in causa, addivenendo a conclusioni di cui la ricorrente auspica tout court la revisione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali che liquida in € 7.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 , comma 1 quater , del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma il 28.5.2025