Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 33578 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 33578 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
RAGIONE_SOCIALE pubblicazione: 22/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16286/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del l.r. NOME COGNOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO COGNOME AVV_NOTAIO che la rappresenta e difende,
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO che la rappresenta e difende,
-controricorrente-
nonchè contro
Fallimento RAGIONE_SOCIALE,
-intimato- avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma n.3991/2023 depositata il 05/06/2023,
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/11/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1 La Corte d’Appello di Roma, con la sentenza impugnata, rigettava il reclamo, ex art. 18 l.fall., proposto da RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza di dichiarazione di fallimento della reclamante emessa dal Tribunale di Velletri su istanza di RAGIONE_SOCIALE
1.1.La Corte, ai fini della legittimazione ex art. 6 l.fall. dell’istante, riteneva provato incidenter tantum il credito monitoriamente azionato da RAGIONE_SOCIALE dal momento che tale pretesa aveva trovato riscontro nell’attività istruttoria, sia documentale che testimoniale, dispiegata nel giudizio a cognizione piena dell’opposizione a decreto ingiuntivo ed era stata ulteriormente confermata dalla decisione di rigetto della richiesta di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado assunta dalla Corte d’Appello.
1.2 I giudici di seconde cure traevano elementi di prova dello stato di insolvenza dalla mancata approvazione dei bilanci dal 2013 e dalla cessazione dell’attività imprenditoriale limitata esclusivamente alla locazione di un unico bene per soli novemila euro annui, indice rivelatore dell’incapacità di produrre beni o servizi con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze dell’impresa medesima. Nessuna prova documentale era stata fornita circa la proprietà della società dei beni immobili indicati nel reclamo e dell’asserito contratto di locazione.
2 RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza affidandolo a due motivi, RAGIONE_SOCIALE ha svolto difese mediante controricorso, illustrato con memoria ex art. 380 bis1 c.p.c., mentre il Fallimento è rimasto intimato.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt.1, 5 e 15 l.fall ., in relazione all’art. 360, comma 1°, n.3, c.p.c., per avere la Corte, nel ritenere il fatto obiettivo del mancato
deposito dei bilanci dal 2013 un elemento sintomatico della volontà di non proseguire l’attività economica, omesso di considerare che l’amministratore della società aveva sporto denunzia -querela nei confronti dello RAGIONE_SOCIALE, dello RAGIONE_SOCIALE, della RAGIONE_SOCIALE e società collegate quali RAGIONE_SOCIALE e della dott.ssa NOME COGNOME cui la società fallita aveva conferito, sin dal 1984, mandato per gli adempimenti fiscali, tributari e contabili e di aver appreso solo nel 2020 che non erano stati depositati, adoperandosi nel redigere i prospetti dei bilanci mancanti che venivano nel corso del giudizio depositati e messi a disposizione delle parti.
1.1 La ricorrente, inoltre, afferma che al momento della proposizione dell’istanza non versava in stato di insolvenza, come si evinceva dal « carattere estremamente positivo dell’attività imprenditoriale esercitata », dal patrimonio immobiliare, dalle risultanze dei conti correnti e dagli introiti della locazione di beni immobili e dalla circostanza che il creditore abbia chiesto il fallimento senza neppure promuovere l’esecuzione individuale sui beni del debitore.
2 Il secondo motivo deduce «mancata corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato -Vizi della sentenza -Omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio non valutato né in primo grado, né nel giudizio del reclamo -Violazione dell’art. 112 c.p.c. – Motivo ex art. 360, comma1, n. 3 e 5, c.p.c.».
2 .1 Parte ricorrente afferma che la Corte d’ Appello non abbia preso in considerazione il fatto che, contrariamente a quanto dedotto dal creditore nell’istanza di fallimento, la RAGIONE_SOCIALE non aveva ricevuto nel 2019 le notifiche del titolo esecutivo e del precetto, effettuate a mezzo posta elettronica certificata, che erano state inoltrate ad un domicilio digitale non riconducibile alla destinataria.
3.Entrambi i motivi sono palesemente inammissibili e tale «ragione più liquida» consente di pretermettere l’esame dell’eccezione, sollevata dalla controricorrente in memoria ex art. 380 bis1 c.p.c., di improcedibilità del ricorso per tardività della iscrizione a ruolo.
4 Con riferimento al primo mezzo di impugnazione, va rilevato che risponde a consolidato indirizzo di questa Corte che il convincimento espresso dal giudice di merito circa la sussistenza dello stato di insolvenza integra un apprezzamento di fatto, incensurabile in cassazione se sorretto – come nel caso di specie da una motivazione giuridicamente corretta e non inficiata dall’omesso esame di fatti che risultino effettivamente decisivi (Cass. 8745/2023, 32311/2022, 17105/2019 e 7252/2014).
4.1 I giudici di merito hanno individuato, quali indici rivelatori dello stato di insolvenza, oltre all’omesso pagamento del debito fatto valere dal creditore istante, la mancata approvazione dei bilanci dal 2013 e la cessazione di attività imprenditoriale limitata esclusivamente alla locazione di un unico bene per soli novemila euro annui, circostanze rivelatrici dell’incapacità di produrre beni o servizi con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze dell’impresa medesima.
4.2 In particolare ed inoltre, la Corte di Appello ha valutato con estrema attenzione la circostanza, rappresentata dal reclamante, della responsabilità del professionista nel mancato deposito dei bilanci e ha ritenuto la stessa, anziché causa di giustificazione, come voleva la ricorrente, elemento, di per sé, rivelatore dell’insolvenza, in quanto confermava che la società non fosse adeguatamente controllata e ben amministrata ed era « sintomo della confusione nella gestione dell’impresa » .
4.3 Per il resto, la censura si riversa nel merito per richiedere a questa Corte di legittimità una rivalutazione dell’accertamento di fatto e delle prove che la Corte di appello ha formulato con motivazione superiore allo standard del cd. minimo costituzionale.
5 Il secondo motivo non si confronta con la ratio decidendi .
5.1 .La vicenda della mancata notifica del titolo esecutivo e del precetto non è stata infatti presa in alcuna considerazione dalla Corte ai fini della ritenuta prova dello stato di insolvenza.
Conclusivamente, il ricorso è inammissibile.
6 Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
7 Avuto riguardo alla totale inconsistenza dei motivi, ricorrono i presupposti di una imprudente valutazione della controversia da parte del rappresentante che ha esposto il rappresentato ad inutili ed evitabili esborsi e che giustifica la condanna del legale rappresentante, ex art. 94 c.p.c. e in solido con la società, al pagamento delle spese in favore del controricorrente.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna la società ricorrente, in solido con il legale rappresentante NOME COGNOME, al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in € 10.000, oltre € 200 per esborsi, Iva, Cap e rimborso forfettario al 15%.
Dà atto, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del d.P.R. del 30.05.2002 n.115, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, se dovuto, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 25 novembre 2025.
il Presidente NOME COGNOME