Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 34759 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 34759 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16582/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE IN LIQUIDAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME
-ricorrente-
contro RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME -controricorrenti-
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE
-intimata- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA n. 1369/2023 depositata il 23/06/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/11/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La Corte d’Appello di Bologna, con sentenza n. 1369/2023, quale giudice di rinvio dopo l’ordinanza n. 31960/2022 di questa Corte che aveva cassato la precedente sentenza n. 3035/2020 della stessa Corte territoriale per violazione dell’art. 101 c.p.c., ha rigettato il reclamo proposto dalla RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza dell’8.6.2020 con cui il Tribunale di Bologna ne aveva dichiarato il fallimento.
Il giudice d’appello ha ritenuto le contestazioni sollevate da RAGIONE_SOCIALE in ordine alla legittimazione dei creditori istanti RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE (d’ora in poi RAGIONE_SOCIALE) inammissibili e comunque infondate, almeno per quanto concerne il credito di COGNOME.
Quanto all’insolvenza, il giudice d’appello ha ritenuto che l’unico attivo della H23, costituito dal credito dalla stessa vantato nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, non era certo né nell’an né nel quantum. Infatti, da un lato, il cd. riconoscimento di debito di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE non era, in realtà, tale, dato che ad esso non corrispondeva un’effettiva volontà di quest’ultima società di versare la somma necessaria per soddisfare tutti i creditori, essendo, in ogni caso, tale credito contrattualmente condizionato alla conclusione di tutte le cause civili pendenti, e dall’altro, l’eventuale realizzazione coattiva di tale credito si prospettava, comunque, quantomai dubbia, atteso che, avuto riguardo alle sue attuali condizioni economicopatrimoniali, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE non appariva in grado di adempiere.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione la RAGIONE_SOCIALE, affidandolo a dieci motivi. RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE hanno resistito in giudizio con controricorso.
La ricorrente ha depositato la memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo è stata dedotta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c. e 18 L.F.
La ricorrente lamenta che la Corte d’Appello ha omesso di pronunciarsi sulla sua eccezione, svolta nel giudizio di rinvio, di busivo esercizio dell’istanza di fallimento. Rileva che nel giudizio di rinvio aveva riproposto a COGNOME una proposta transattiva che le avrebbe fatto incassare più di quanto avrebbe ricevuto dal fallimento RAGIONE_SOCIALE; ed era proprio il rifiuto a tale proposta che costituiva la prova dell’abusivo esercizio dell’istanza di fallimento.
2. Il motivo è inammissibile.
Va, in primo luogo, osservato che quella che la ricorrente qualifica come eccezione è, in realtà, una mera difesa.
La Corte d’Appello non è affatto incorsa in un’omessa pronuncia, avendo disatteso le difese della ricorrente con argomentazioni ad esse incompatibili, avendo ampiamente motivato sull’insolvenza e sulla legittimazione di RAGIONE_SOCIALE.
Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione degli artt. 346, 392 c.p.c., 18 L.F.
La ricorrente contesta l’affermazione della Corte d’Appello secondo cui le censure dalla stessa sollevate nei confronti di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE in ordine alla legittimazione di queste ultime a richiedere il fallimento -questione che il giudice d’appello, in sede del primo reclamo, non aveva esaminato, avendola ritenuto assorbita, avendo accolto il reclamo della fallita per il difetto del requisito dell’insolvenza – sarebbero inammissibili, per averle riproposte solo nel giudizio di rinvio e non averle, invece, precedentemente proposte nel controricorso per cassazione (nel giudizio di legittimità sfociato nella sopra citata ordinanza n. 31960/2022).
La ricorrente richiama precedenti di questa Corte che hanno enunciato il principio secondo cui nel giudizio di cassazione non trova applicazione il disposto dell’art. 346 c.p.c., e ciò sul rilievo che sulle questioni esplicitamente o implicitamente dichiarate assorbite dal giudice di merito, e non riproposte in sede di legittimità, non si forma il giudicato implicito,
ben potendo queste questioni, in caso di accoglimento del ricorso, essere riproposte e decise nell’eventuale giudizio di rinvio.
Con il terzo motivo, svolto in via subordinata in caso di non accoglimento del secondo, è stata dedotta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6 L.F., e, in via subordinata, degli artt. 111 comma 6 Cost, 115 e 132 comma 2 n. 4 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c.
La ricorrente censura l’affermazione con cui il giudice d’appello ha ritenuto sussistente il credito di RAGIONE_SOCIALE, per il solo fatto di essere stato accertato in primo grado dal Tribunale di Lussemburgo, omettendo di vagliare le critiche circa la legittimazione di RAGIONE_SOCIALE svolte con un uno specifico motivo di reclamo. In particolare, assume che tale credito è stato ritenuto sufficientemente provato con ‘affermazioni manifestamente errate per i motivi esposti nel reclamo (pag. 9 e ss.) che qui si intendono riprodotti e alla cui lettura, per ragioni di sintesi, si rinvia’ (punto 3 pag. 16 del ricorso, richiamato a pag. 19 del ricorso).
La sentenza impugnata sarebbe pure affetta dal vizio di omessa motivazione per non aver indicato gli argomenti addotti dal Tribunale lussemburghese, per non essersi fatta carico di spiegare perché li condivideva, non spiegando perché non riteneva fondati gli argomenti del motivo di reclamo riguardo la carenza di legittimazione di COGNOME.
Infine, la ricorrente si duole che il giudice d’appello ha omesso di pronunciare sul motivo di reclamo circa la carenza di legittimazione di RAGIONE_SOCIALE.
Il secondo e il terzo motivo, da esaminare unitariamente, sono inammissibili.
Se è pur vero che il principio di diritto enunciato dalla ricorrente, nell’invocare il difetto del giudicato implicito sulla questione della legittimazione di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, è corretto ed è stato costantemente affermato da questa Corte (Cass. 12166/95, 3908/2000, 5681/2003, 26264/05, 1566/2011, 18569/2017), non ci si trova, tuttavia, in presenza
di una fattispecie in cui, a seguito della (erronea) valutazione di inammissibilità (sul punto) delle censure della ricorrente, il giudice d’appello si è spogliato della potestas iudicandi.
E’, infatti, orientamento consolidato di questa Corte (vedi Cass. S.U. n. 3840/2007; S.U. 15122/2013; Cass. n. 17004/2015; 11675/2020; Cass. 27338/2022) quello secondo cui il giudice si spoglia della propria potestas iudicandi quando emette una pronuncia d’inammissibilità della domanda, mentre, nel caso di specie, il giudice non ha emesso una tale pronuncia, avendo (dopo aver esaminato il merito) emesso una statuizione di rigetto del reclamo. Ne consegue che la ricorrente non ha colto che l’affermazione con cui il giudice di appello ha ritenuto l’inammissibilità delle sue censure, in ordine al difetto di legittimazione dei creditori istanti, non è altro che una alternativa ratio decidendi rispetto a quella della ritenuta sussistenza della legittimazione di COGNOME.
Esaminando, a questo punto, con riferimento all’altra ratio decidendi (accertamento del credito vantato da COGNOME), le censure della ricorrente, esse sono inammissibili.
Il giudice d’appello ha accertato il credito di RAGIONE_SOCIALE, delibandone la sussistenza con un richiamo alla sentenza del Tribunale di Lussemburgo, della quale ha implicitamente condiviso le conclusioni.
E’, inoltre, inammissibile la censura svolta dalla ricorrente del vizio di omessa motivazione in cui sarebbe incorso il giudice d’appello, per non aver vagliato le critiche, circa la legittimazione di RAGIONE_SOCIALE, svolte dall’odierna ricorrente nello specifico motivo del reclamo.
Sul punto, va premesso che, anche recentemente, questa Corte (cfr. Cass. n. 11325/2023) ha ribadito che ‘ Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, secondo il quale, ove si denunci la mancata pronuncia su motivi d’appello, è necessario che questi ultimi siano riportati nell’atto d’impugnazione, deve essere interpretato in maniera elastica, in conformità all’evoluzione della giurisprudenza di questa Corte – oggi
recepita dal nuovo testo dell’art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c., come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022 – dovendosi perciò ritenere che la trascrizione del motivo non sia indispensabile, a condizione che il suo contenuto sia sufficientemente determinato in modo da renderlo pienamente comprensibile e ne sia fornita una specifica indicazione, tale da consentirne l’individuazione nell’ambito dell’atto di appello’. Dunque, se è pur vero che la trascrizione del motivo d’appello in ordine al quale si denunci la mancata pronuncia non è indispensabile, tuttavia, è necessario che il suo contenuto sia sufficientemente determinato in modo da renderlo pienamente comprensibile e ne sia fornita una specifica indicazione, tale da consentirne l’individuazione nell’ambito dell’atto di appello. Nel caso di specie, i ricorrenti non hanno assolto al proprio onere di allegazione, non avendo avuto cura di indicare in alcun modo, neppure in via sommaria e sintetica, il contenuto del motivo di reclamo, richiamando genericamente ‘i motivi esposti nel reclamo’, con la sola indicazione della pagina, non consentendo così a questa Corte di valutare minimamente la portata delle censure. Analogo ragionamento va svolto con riferimento alla censura di omessa pronuncia sul motivo di reclamo circa la legittimazione di RAGIONE_SOCIALE, non avendo la ricorrente, parimenti, riportato il contenuto del reclamo sul punto (accertamento che comunque era irrilevante, ai fini della procedibilità dell’istanza di fallimento, stante l’ammontare del credito di RAGIONE_SOCIALE, che è stato ben delibato).
Inammissibile è, infine, l’affermazione della ricorrente secondo cui l’accertamento della mancata legittimazione di NOME avrebbe influito sull’ammontare del passivo fallimentare, riducendolo dell’importo corrispondente al vantato credito della stessa RAGIONE_SOCIALE (€ 6.398.515,28): il giudice d’appello ha coerentemente indicato il passivo (comprensivo del credito di NOME) in € 14 milioni circa ‘come accertato in sede di stato passivo ormai definitivo all’esito dell’esame delle insinuazioni tempestive e tardive’ (v. pag. 4 sentenza impugnata), ‘ per un ammontare complessivo
di 18 milioni di euro circa; tale somma coincide sostanzialmente con le risultanze dell’ultimo bilancio depositato da H23 alla data del 30.6.2019, nel quale figurano debiti per complessivi € 18.561.249’. Con tali precisi rilievi la ricorrente non ha ritenuto di confrontarsi.
Con il quarto motivo è stata dedotta la violazione degli artt. 111, comma 6° Cost, 115 e 132 comma 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp att. c.p.c. e/o omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.
La ricorrente censura l’affermazione del giudice d’appello – secondo cui il passivo della società fallita, come risultante dallo stato passivo definitivo, ammonta a circa 14 milioni, cui va aggiunto l’ulteriore credito di HV7 di € 4.059.124, non ammesso e rispetto al quale pende opposizione allo stato passivo -sul rilievo che lo stesso giudice sarebbe incorso in un omesso esame di documenti decisivi e fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti.
Rileva la ricorrente che non è vero che lo stato passivo fosse definitivo, essendo stato impugnato da NOME COGNOME e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, e che il debito ammontasse a circa 18 milioni di euro, come risultava dalla situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata al 29.2.2020 prodotta dalla società fallita.
Il giudice d’appello aveva omesso di esaminare documenti decisivi dalla stessa prodotti, quali la situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata, l’opposizione ex art. 98 L.F. di NOME introdotta con ricorso del 13.1.2021 e l’opposizione ex art. 98 L.F. di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE introdotta sempre con ricorso del 13.1.2021.
Le censure della ricorrente sono inammissibili.
In primo luogo, il motivo difetta di autosufficienza atteso che, in applicazione del relativo principio, qualora sia dedotta la omessa o viziata valutazione di documenti, deve procedersi ad un sintetico ma completo resoconto del loro contenuto, nonché alla specifica indicazione del luogo in
cui ne è avvenuta la produzione, al fine di consentire la verifica della fondatezza della doglianza sulla base del solo ricorso, senza necessità di fare rinvio od accesso a fonti esterne ad esso (cfr. Cass. n. 5478/2018 e Cass. n. 28184/2020). La ricorrente non ha assolto, invece, al proprio onere di allegazione, non avendo avuto cura di descrivere, neppure sommariamente, il contenuto dei documenti di cui lamenta l’omesso esame.
Le censure sono, inoltre, inammissibili, atteso che, ai fini della censura del vizio ex art. 360 comma 1° n. 5 c.p.c., ‘nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie” (Cass. SSUU n. 8053/2014).
Nel caso in esame, il ‘fatto storico’, ovvero lo stato passivo è stato preso in considerazione dal giudice d’appello, per cui l’omesso esame di elementi istruttori non integra comunque il vizio denunciato.
In conclusione, la ricorrente, con l’apparente doglianza della violazione di legge, intende, in realtà, sollecitare una ricostruzione dei fatti e valutazione del materiale probatorio diverse rispetto a quelle operate dal giudice d’appello.
Con il quinto motivo è stata dedotta la violazione degli artt. 111, comma 6° Cost., 115 e 132 comma 2° n. 4 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. La ricorrente contesta l’affermazione della sentenza impugnata secondo cui RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, alla luce di quanto dalla stessa affermato nella memoria
depositata il 5.5.2023, non ha inteso effettuare alcun ‘riconoscimento di debito’. Invoca la nullità della sentenza impugnata per ‘motivazione apparente’ e comunque articolata in affermazioni tra loro ‘in contrasto irriducibile’ e/o motivazione ‘perplessa ed obiettivamente incomprensibile’. In particolare, deduce che la sentenza impugnata è affetta dal vizio logico della incoerenza tra premessa e conseguenza e da una manifesta contraddittorietà in quanto ‘da un lato, ammette che la questione da esaminare è il credito sorto nel 2020 per effetto dell’Accollo, ma, poi, tratta del diverso credito nato nel 2018 a titolo di prezzo di una compravendita risolta nel 2019-2020; da un lato, afferma che RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha estinto una parte (€ 8 milioni) del suo Debito; dall’altro dichiara che non ha mai versato nulla’.
Il motivo è inammissibile, oltre che manifestamente infondato.
Va osservato che la censura della ricorrente è, oltre che di merito, del tutto apodittica, avendo dedotto la contraddittorietà della motivazione, nonché limitandosi a mettere a confronto un estratto della sentenza impugnata con lunghi estratti della propria memoria di costituzione nel giudizio di rinvio, senza argomentare minimamente le proprie affermazioni. Inoltre, il giudice d’appello non ha affatto trattato il diverso credito di TARGA_VEICOLO nato nel 2018, ma solo quello sorto nel 2020 per effetto dell’accollo da parte di RAGIONE_SOCIALE, in esecuzione di un piano di risanamento, di tutti i debiti della RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, né ha affermato che RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE non aveva versato nulla, avendo evidenziato che l’attivo fallimentare era costituito dal credito della fallita nei confronti di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di € 31.386.120,79 ‘al netto della suddetta somma di € 8 milioni già versata, e quindi nei limiti di 23 milioni’.
10. Con il sesto motivo è stata dedotta la violazione degli artt. 111 comma 6 Cost, 115 e 132 comma 2 n. 4 c.p.c.
La ricorrente contesta l’affermazione con cui il giudice d’appello, riguardo all’accollo da parte di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dei debiti di H 23, ha affermato che è
‘evidente come il ‘riconoscimento di debito’ non sia in realtà tale e che ad esso non corrisponda alcuna effettiva intenzione di versare, neppure in parte, la somma necessaria per soddisfare tutti i creditori’.
La ricorrente sostiene la natura apodittica ed assertiva di tale affermazione e rileva che la sentenza impugnata è affetta dal vizio logico della incoerenza tra premessa e conseguenza e da una manifesta contraddittorietà, non avendo indicato il percorso argomentativo in virtù del quale era arrivata alla conclusione che RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE non aveva alcuna intenzione di versare, neppure in parte, la somma necessaria per soddisfare tutti i creditori.
11. Il motivo è inammissibile.
Anche con riferimento a tale motivo, la censura è in realtà apodittica e generica: la ricorrente, dopo aver trascritto (alle pagg. 29, 30 e 31) nel ricorso un lungo estratto della propria memoria di costituzione nel giudizio di rinvio, ha genericamente allegato la sussistenza del vizio logico e la manifesta ed irriducibile contraddittorietà, senza argomentare minimamente quando dedotto.
Inoltre, la ricorrente non ha inteso considerare la precisa osservazione del giudice d’appello secondo cui ‘ con la memoria depositata il 5.6.2023 RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha precisato di non essere tenuta a versare a H23 l’intera somma di € 23 milioni, perché parte della stessa (detratti i debiti della società) le dovrà essere restituita con la distribuzione dell’attivo finale, e che pertanto potrà limitarsi a corrispondere a H23 solo quanto a quest’ultima ancora necessario (oltre agli 8 milioni già erogati) per pagare i suoi eventuali debiti verso il RAGIONE_SOCIALE (ossia i creditori ammessi al passivo) e inoltre il versamento nelle casse della società potrà essere evitato scegliendo di estinguere direttamente -in esecuzione degli accolli -i debiti di H23 verso il suddetto RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE se e quando detti debiti saranno accertati in via giudiziale e con pronuncia quanto meno esecutiva’.
Dunque, il giudice d’appello ha pienamente spiegato le ragioni per cui ha ritenuto che il cd. riconoscimento di debito di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE non fosse in realtà tale.
12. Con il settimo motivo è stata dedotta la violazione degli artt. 24 e 111 Cost, 101,115 e 132 comma 2 n. 4 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., 5 L.F.
La ricorrente contesta l’affermazione con cui il giudice d’appello ha ritenuto che il credito della fallita nei confronti di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE non fosse esigibile nella misura atta a soddisfare l’intero passivo accertato. Inoltre, si duole che il giudice d’appello, omettendo di pronunciare sulla richiesta di prove di H 23, ha ritenuto, in via assertiva ed apodittica, che il credito di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE fosse incerto sia nell’an che nel quantum perché il suo adempimento era condizionato alla conclusione di tutte le cause civili pendenti. Così facendo, il giudice d’appello avrebbe pronunciato una sentenza affetta dalla violazione del diritto di difesa e con motivazione nulla, non avendo indicato quali erano le cause civili pendenti, in ragione di quali elementi concreti erano da considerarsi imprevedibili i tempi dell’accertamento definitivo, in base a quali elementi di prova era stata fatta una prognosi negativa sul grado di probabilità di un futuro adempimento di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. ‘In definitiva, la sentenza anche qui -denota un’obiettiva carenza nell’indicazione del criterio logico che ha condotto il Giudice alla formazione del proprio convincimento’.
Inoltre, la ricorrente censura l’affermazione con cui la Corte d’Appello di Bologna ha evidenziato la necessità che il pagamento di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE avvenga ‘in un lasso temporale ragionevole che possa di ripianare interamente i debiti di NOME, sottolineando che la stessa non aveva provato di disporre di cespiti agevolmente aggredibili e/o di liquidità ‘, e ciò non considerando che ‘ la determinazione dei tempi e dei modi della liquidazione spetta ai soci la cui volontà non può essere sostituita dall’intervenuto del Giudice, dal momento che la legge non impone il rispetto di tempi contigentati, ma solo l’eguale ed integrazione soddisfazione dei creditori’.
Il motivo presenta concomitanti profili di inammissibilità ed infondatezza.
In primo luogo, la ricorrente si duole che il giudice d’appello avrebbe omesso di pronunciarsi sulla sua richiesta di prove, senza aver cura di indicare neppure l’oggetto di tali richieste istruttorie, e men che meno il contenuto delle medesime, per cui tale censura si appalesa palesemente generica e, come tale, inammissibile.
In ogni caso, la ricorrente denuncia che la sentenza impugnata denoterebbe ‘un’obiettiva carenza nell’indicazione del criterio logico…’, non considerando che le Sezioni Unite di questa Corte, nella sentenza n. 8053/2014, hanno chiarito che ‘la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione’.
Dunque, non può più essere censurata la eventuale ‘carenza’ di motivazione in tali termini di insufficienza.
Nel caso di specie, il giudice d’appello ha indicato, sia pure in modo sintetico, le ragioni -riportate sopra per esteso al punto 11 – per le quali ha ritenuto che il cd. riconoscimento di debito di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE non potesse, in
realtà, essere considerato come tale, con la conseguenza che la motivazione soddisfa il requisito del ‘minimo costituzionale’.
Infine, con riferimento ai tempi di realizzazione del credito di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, va, preliminarmente, osservato che questa Corte (cfr. Cass. n. 24948/2019) ha ribadito che ‘ai fini dell’applicazione dell’art. 5 l.fall., la valutazione del giudice che – quando la società è in liquidazione deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l’eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali – non può non tener conto anche delle concrete possibilità di realizzo e della relativa tempistica, non essendo questione secondaria il ritardo spropositato nella realizzazione del proprio credito, da valutarsi a cura del giudice, con giudizio che – quando sia espressamente motivato si sottrae al controllo in questa sede’. Dunque, correttamente, il giudice d’appello ha attribuito rilievo ai tempi di realizzazione dell’attivo, nel caso di specie del tutto imprevedibili.
14. Con l’ottavo motivo è stata dedotta la violazione degli artt. 24 e 111 Cost, 101,115 e 132 comma 2 n. 4 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. nonché omesso esame circa un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 comma 1° n. 5 c.p.c.
La ricorrente invoca l’omesso esame di circostanze supportate da produzioni documentali e istanze di prova -che avrebbero invalidato con un giudizio di certezza e non di mera probabilità il convincimento del giudice di merito che RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE non aveva eseguito i pagamenti promessi, non aveva provato di disporre di cespiti agevolmente aggredibili e/o liquidità, e che HV non aveva la capacità di generare utili e di distribuire dividendi al socio RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
In particolare, deduce di aver prodotto, unitamente alla memoria di costituzione nel giudizio di rinvio, documenti, quali i bonifici fatti da HV a titolo di distribuzione di dividendi per le somme di € 6.500.100,00 e 7.219.630, il dispositivo della sentenza della Corte di Cassazione che
aveva annullato il sequestro preventivo del patrimonio di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, la requisitoria del Procuratore generale presso la Corte di Cassazione che aveva chiesto l’annullamento del predetto sequestro, il provvedimento del Tribunale di Bologna che aveva annullato il sequestro, accertando che i dividendi versati a RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE costituivano riserve distribuibili.
Con il nono motivo è stata dedotta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1,5,6 e 15 L.F., 2697 c.c.
Espone la ricorrente che il giudice d’appello, oltre ad aver affermato che il credito di H23 verso a RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE era incerto nell’an e nel quantum, ha, altresì, rilevato che la sua realizzazione in via coattiva si presentava quantomai dubbia, non apparendo RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in grado di adempiere, non essendo dato conoscere le sue attuali condizioni economico-patrimoniali né era stato provato che RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE disponesse di cespiti agevolmente aggredibili e/o di liquidità. Sul punto, la ricorrente lamenta che sarebbe stato onere dei creditori istanti provare l’esistenza e l’esigibilità del credito verso RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. Pertanto, le istanze di fallimento andavano respinte in applicazione della regola di giudizio di cui all’art. 2697 c.c.
L’ottavo ed il nono motivo, da esaminare unitariamente in relazione alla stretta connessione delle questioni trattate, sono inammissibili.
Va osservato che il giudice d’appello ha ritenuto l’insolvenza della RAGIONE_SOCIALE in liquidazione sulla base di una doppia ratio decidendi: posto che l’attivo della società poi fallita -che doveva servire per soddisfare tutti i crediti -era costituito dal credito di RAGIONE_SOCIALE nei confronti di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, il giudice d’appello ha ritenuto che l’attivo di RAGIONE_SOCIALE 23 non fosse idoneo a soddisfare i debiti dalla stessa contratti in quanto:
il credito nei confronti di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE era incerto sia nell’an che nel quantum perché il suo adempimento era condizionato alla conclusione di tutte le cause civili pendenti;
tale credito non era comunque esigibile, in relazione alla situazione patrimoniale-finanziaria di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Orbene, è orientamento consolidato di questa Corte quello secondo cui qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle “rationes decidendi” rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l’intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa (vedi Cass. n. 11493 del 11/05/2018).
Nel caso di specie, è evidente che la ritenuta infondatezza ed inammissibilità delle censure svolte dalla ricorrente sul punto dell’an e del quantum del credito vantato da H23 nei confronti di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE determina un sopravvenuto difetto di interesse per le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza (esigibilità del credito).
Con il decimo motivo è stata dedotta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e s. c.p.c., 324 e 329 c.p.c.
La ricorrente censura la statuizione con cui il giudice d’appello, dopo aver ritenuto la soccombenza di H 23 ed aver condannato a rimborsare ai creditori istanti le spese di lite, ha, altresì, condannato il legale rappresentante di H TARGA_VEICOLO NOME COGNOME alle spese di lite ex art. 94 c.p.c., ritenendo che sussistessero i ‘gravi motivi’ data l’evidente infondatezza del gravame.
18. Il motivo è inammissibile.
Va osservato che con riferimento alla condanna del legale rappresentante in proprio ex art. 94 c.p.c., trattandosi di responsabilità processuale distinta da quella della società, la stessa può essere fatta valere in sede impugnatoria solo dalla parte interessata (il legale rappresentante), in quanto -diversamente -verrebbe fatta valere in giudizio una posizione processuale altrui ex art. 81 cod. proc. civ. in difetto della legitimatio ad causam (Cass., n. 31574/2023; vedi, recentemente, con riferimento alla
fattispecie di cui all’art. 51, comma 15 CCII, Cass. n. 25402/2025; vedi anche Cass. n. 28483/2025). Ne consegue che il legale rappresentante della società assoggettata a fallimento, il cui reclamo sia stato rigettato e per il quale sia stata accertata la responsabilità a termini dell’art. 94 c.p.c. ha l’onere benché non costituito nel giudizio di reclamo -di proporre impugnazione del capo di condanna alle spese processuali, pena la formazione di un giudicato interno. Nel caso di specie, essendo il ricorso per cassazione stato proposto dalla ‘RAGIONE_SOCIALE in liquidazione in persona del legale rappresentante’, e quindi dalla sola società, e non, invece dal rappresentante legale anche o comunque in proprio, il motivo deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in € 10.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1° bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma il 25.11.2025
Il Presidente
NOME COGNOME