Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 1583 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 1583 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 16/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6001/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrenti-
contro
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE, BERETTA RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO MAGDANOV NOME
-intimati- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di BRESCIA n. 55/2021 depositata il 25/01/2021;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/12/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
-Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Brescia ha rigettato il reclamo ex art. 18 l.fall. proposto da RAGIONE_SOCIALE in liquidazione (di seguito RAGIONE_SOCIALE) e NOME COGNOME, quale socio e liquidatore della predetta società, contro la sentenza con cui il Tribunale di Bergamo ne aveva dichiarato il fallimento, sul rilievo che la stessa beneficerebbe dell’esenzione dal fallimento, ai sensi de ll’art. 31 del d.l. n. 179 del 2012, in quanto start up innovativa ai sensi dell’art. 25 d.l. cit., ininterrottamente iscritta nell’apposita sezione speciale del registro delle imprese sino alla data del fallimento.
-Avverso detta sentenza gli stessi reclamanti propongono ricorso per cassazione in cinque mezzi, illustrato da memoria, cui il RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso, parimenti corredato da memoria, mentre i restanti intimati non svolgono difese.
CONSIDERATO CHE
2.1 -Il primo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 25 e 31, d.l. 79/2012 e dell’ art. 57, l. n. 26 del 2017, per avere i giudici d’appello affermat o che l’iscrizione nell’apposita sezione speciale del Registro delle Imprese dedicata alle start up innovative non costituisce requisito necessario e sufficiente perché la società possa essere qualificata a tale stregua, mentre detta iscrizione rivestirebbe natura costitutiva.
2.2. -Il secondo si duole della ‘ insufficiente e contraddittoria motivazione ‘ (art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.) in ordine al requisito dell’innovatività, ritenuto insussistente dai giudici del reclamo in
ragione del fatto che, nella descrizione dell’oggetto sociale d i RAGIONE_SOCIALE, sarebbe indicata «la progettazione, sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti e servizi ad alto valore tecnologico senza l’indicazione precisa del carattere ‘innovativo’ ».
2.3. -Il terzo mezzo deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 25, comma 2, lettera h) , n. 3 del d.l. 179/2012, per avere la corte territoriale ritenuto insussistente il relativo requisito in quanto RAGIONE_SOCIALE non risulterebbe essere mai stata «titolare, depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa ad una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova variet à̀ vegetale direttamente afferenti all’oggetto sociale ed all’attività̀ di impresa», quando invece la stessa aveva depositato domanda di brevetto per invenzione industriale, intitolata ‘dispositivo pressocavo’, non essendo rilevante che il RAGIONE_SOCIALE avesse comunicato che «il progetto presentato non possedeva le caratteristiche tipiche del brevetto industriale, bensì del moRAGIONE_SOCIALE di utilit à̀ , invitandola perci ò̀ ad effettuare la conversione della domanda in oggetto in domanda per moRAGIONE_SOCIALE di utilit à ».
2.4. -Il quarto motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 25 e 31, d.l. 179/2012, in base ai quali la messa in liquidazione della start up innovativa non costituisce motivo di cancellazione della società dal Registro speciale, n é può determinare la perdita del beneficio dell’esclusione della società dalle procedure fallimentari, avendo invece i giudici d’appello sostenuto l’assoggettabilità a fallimento di OMP in ragione del fatto che la società era stata messa in liquidazione in data 5 luglio 2019, senza essere pi ù̀ ‘attiva’ da quella data.
2.5. -Il quinto mezzo lamenta ‘ omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione ‘ (art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.) per avere la corte territoriale rilevato una presunta incompatibilità tra lo stato di liquidazione della società e la permanenza dell’iscrizione della stessa nel Registro speciale delle start up innovative, senza verificare se il verbale assembleare di messa in liquidazione della società contemplasse o meno una qualche continuità aziendale di RAGIONE_SOCIALE nella fase liquidatoria.
-Tutti i motivi presentano profili di inammissibilità.
3.1. -Il primo è manifestamente infondato ai sensi dell’art. 360 -bis c.p.c., alla stregua del principio di diritto affermato da questa Corte per cui l ‘iscrizione di una società quale start up innovativa nella sezione speciale del Registro delle imprese -in base all’autocertificazione del legale rappresentante circa il possesso dei requisiti formali e sostanziali, ed alla successiva attestazione del loro mantenimento, ai sensi dall’art. 25 del d.l. n. 179 del 2012, convertito dalla l. n. 221 del 2012 -non preclude la verifica giudiziale dei requisiti medesimi in sede prefallimentare, in quanto l’adempimento non ha natura costituiva, e costituisce presupposto necessario ma non sufficiente per la non assoggettabilità a fallimento, a norma dell’art. 31, d.l. cit., essendo necessario anche l’effettivo e concreto possesso dei requisiti di legge per l’attribuzione della qualifica di start up innovativa (Cass. 21152/2022).
In particolare, è stato chiarito che i requisiti prescritti dalla legge (specie quelli alternativi contemplati dell’art. 25, comma 2, lett . h) del d.l. 179/2012) testimoniano l’intento del legislatore di incentivare, agevolandola, «solo la start up che sia effettivamente -e non solo formalmente o statutariamente -munita di una reale capacità innovativa, correlata alla propria concreta attività», sottolineando, tra l’altro (cfr. terzo motivo), che la mera titolarità di un brevetto o di una privativa industriale non è sufficiente, se non direttamente collegata all’oggetto sociale e all’attività di impresa concretamente svolta, essendo l’intervento del legislatore palesemente improntato a criteri di effettività e concretezza.
3.2. -Il secondo mezzo formula un vizio motivazionale in difformità dai canoni del novellato art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., che onerano il ricorrente di indicare, nel rispetto degli artt. 366, comma 1, n. 6), e 369, comma 2, n. 4), c.p.c., il “fatto storico” -e non già “questioni” o “argomentazioni” (Cass. 2268/2022) -il cui esame sia stato omesso, nonché il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e, soprattutto,
la sua “decisività” (Cass. Sez. U, 8503/2014; conf., ex plurimis , Cass. 27415/2018, Cass. 3110/2022).
Esso integra inoltre una inammissibile censura di carattere valutativo, poiché si limita a prospettare una diversa interpretazione dell’oggetto sociale , circa il requisito di cui a ll’art. 25, comma 2, lett. f), d.l. 179/2012, scrutinato dai giudici di merito nel senso della imprescindibilità di entrambi «i presupposti costituiti da un lato dall’elevato livello tecnologico del prodotto o del servizio e dall’altro lato dalla sua innovatività », senza che possa assumere rilevanza decisiva l ‘ approccio ermeneutico contenuto in una circolare del RAGIONE_SOCIALE risalente al 2017.
3.3. -Anche il terzo motivo, sebbene presentato come vizio di violazione di legge, attiene in realtà alle valutazioni del materiale istruttorio (in particolare, l’esito della NUMERO_DOCUMENTO. NUMERO_DOCUMENTO per invenzione industriale, rispetto al requisito ex art. 25, comma 2, lett. h), d.l. 179/2012 , dell’essere « titolare, depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa ad una invenzione industriale ») e finisce così per trasformare surrettiziamente il giudizio di legittimità in un ulteriore grado di merito (Cass. Sez. U, 34476/2019), trascurando che la Corte di cassazione non è mai giudice del fatto in senso sostanziale, dovendo esercitare un controllo sulla legalità e logicità della decisione che non consente di riesaminare autonomamente il merito della causa, anche perché, ove si ammettesse in sede di legittimità un sindacato sulle quaestiones facti , si consentirebbe un inammissibile raffronto tra le ragioni del decidere espresse nel provvedimento impugnato e le risultanze istruttorie sottoposte al vaglio del giudice di merito (Cass. Sez. U, 28220/2018; Cass. 2001/2023, 28643/2020, 33858/2019, 32064/2018, 8758/2017).
3.4. -Il quarto mezzo colpisce una ratio decidendi ulteriore rispetto a quelle esaminate nei motivi che precedono, dalla cui inammissibilità resta perciò assorbito.
3.5. -Il quinto soffre delle stesse ragioni di inammissibilità segnalate per il secondo, in quanto prospetta come censura motivazionale, inadeguatamente formulata ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., quella che è in realtà una valutazione di
merito, avuto riguardo allo stato di ‘inattività’ della RAGIONE_SOCIALE a seguito della sua messa in liquidazione.
-Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese, liquidate in dispositivo.
-Sussistono i presupposti di cui all’ art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/02 (cfr. Cass. Sez. U, 23535/2019, 4315/2020).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, liquidate in Euro 10.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma RAGIONE_SOCIALE stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 05/12/2023.