Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 28734 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 28734 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 30/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16276/2022 R.G. proposto da :
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO;
-ricorrente-
contro
NOME, rappresentato e difeso da ll’avvocato COGNOME NOME unitamente all’avvocato COGNOME NOME
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO NAPOLI n. 1432/2022 depositata il 05/04/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/10/2025 dal Consigliere COGNOME NOME.
FATTI DI CAUSA
1.Con ricorso dinanzi al Tribunale di Napoli, sez. distaccata di Ischia, NOME chiese la reintegra nel possesso di un fondo rustico con annesso fabbricato, sito in Barano d’Ischia, località Scarrupata, del quale aveva acquisito la proprietà dai danti causa NOME COGNOME e NOME COGNOME, con atto per AVV_NOTAIO del 21 settembre 2006 e questi, a loro volta, lo avevano precedentemente acquistato da NOME COGNOME, con atto per AVV_NOTAIO del 19 maggio 2005.
L’attore espose che NOME COGNOME lo aveva spogliato dal possesso a mezzo dell’ufficiale giudiziario, dando esecuzione ad una sentenza di condanna al rilascio del medesimo fondo, emessa in altro giudizio nei confronti di COGNOME NOME, cui era rimasto estraneo.
1.1. Si costituì NOME COGNOME, chiedendo il rigettò la domanda.
1.2. All’esito del giudizio possessorio, il Tribunale di Napoli rigettò la domanda, rilevando che NOME COGNOME era successore a titolo particolare di NOME COGNOME e che non sussisteva la lamentata complicità dell’ufficiale giudiziario.
1.3. La Corte d’appello di Napoli, decidendo sul gravame proposto da NOME COGNOME, con sentenza n. 1432/2022, confermò la sentenza di primo grado.
Per quel che rileva in questa sede, la Corte d’appello, rilevato che la sentenza di primo grado si fondava sia sull’accertamento della qualità di NOME COGNOME quale successore nel diritto controverso e sull’assenza dell’ animus spoliandi in capo alla COGNOME, fondò la decisione sull’assenza di questo secondo presupposto. Mancavano, secondo la Corte distrettuale, i presupposti dello spoglio perché esisteva il titolo in forza del quale NOME COGNOME aveva intrapreso la procedura esecutiva sicché l’intervento dell’ufficiale giudiziario non
era stato provocato con dolo e malafede. Doveva, difatti, escludersi che quest’ultima avesse agito con malizia, al fine di procedere allo spossessamento di NOME COGNOME, posto che ella aveva agito in forza della sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 608/02, passata in giudicato per effetto del rigetto del ricorso per cassazione.
La corte territoriale rilevò, altresì, che lo strumento processuale che il COGNOME avrebbe potuto utilizzare per tutelare la sua pretesa estraneità alla sentenza n. 608/02 e per paralizzare l’azione esecutiva era l’opposizione di terzo ai sensi dell’art. 404 cod.proc.civ.
NOME NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello affidato a quattro motivi.
2.1.Di NOME NOME ha resistito con controricorso.
3.Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 -bis.1 cod. proc. civ.
3.1.In prossimità della camera di consiglio, il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 111 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 2908 e 2909 cod.civ., oltre all’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5 cod.proc.civ.; il ricorrente sostiene che la sentenza n. 608/02, resa nel giudizio tra COGNOME NOME e COGNOME NOME, venne eseguita nei suoi confronti nonostante egli fosse un terzo acquirente in buona fede e possessore autonomo del fondo con annesso fabbricato rustico, acquistato da NOME COGNOME ed NOME COGNOME, con atto per notar
AVV_NOTAIO del 21 settembre 2006. I venditori sarebbero anche essi in buona fede perché estranei alla pregressa vicenda processuale intercorsa tra NOME COGNOME e NOME COGNOME. Pertanto, l’ufficiale giudiziario sarebbe stato indotto in errore da NOME COGNOME, che avrebbe celato la circostanza dell’omessa trascrizione della sentenza resa nei suoi confronti, con la conseguenza che essa non avrebbe potuto prevalere sul suo titolo di acquisto.
Con il secondo motivo di ricorso, si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 111 cod.proc.civ., in relazione agli artt. 2908 e 2909 cod.civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 608 cod.proc.civ., l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma nn. 3 e 5 cod.proc.civ. Secondo il ricorrente, la Corte d’appello ha errato nell’affermare che egli era successore a titolo particolare di NOME COGNOME NOME, confondendo il giudizio tra NOME COGNOME e NOME COGNOME ed il giudizio di spoglio introdotto dal ricorrente nei confronti di NOME COGNOME, giudizi che sarebbero connotati da autonomia; conseguentemente la sentenza che condannava al rilascio del bene NOME COGNOME avrebbe avuto effetto solo tra le parti, gli eredi e gli aventi causa ma non nei confronti del ricorrente.
Con il terzo motivo di ricorso, si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 111 cod.proc.civ., dell’art. 1168 cod.civ. e l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma n. 5, cod.proc.civ. Il ricorrente ribadisce l’illegittimità dell’esecuzione della sentenza n. 608/2002 nei suoi confronti nonostante rivestisse la qualifica di soggetto terzo acquirente in buona fede e possessore autonomo, ribadendo che NOME COGNOME era
consapevole di tale circostanza ma arbitrariamente indusse l’ufficiale giudiziario a porre in esecuzione il titolo di rilascio dell’immobile.
Con il quarto motivo si deduce, la violazione e falsa applicazione dell’art. 1168 cod.civ., dell’art. 608 cod.proc.civ., oltre all’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, per avere la Corte d’appello erroneamente ritenuto che il ricorrente avrebbe dovuto proporre opposizione di terzo, ai sensi dell’art. 404 cod.proc.civ., senza considerare che lo spoglio fu repentino ed improvviso. Il ricorrente non avrebbe potuto nemmeno proporre l’opposizione all’esecuzione, ex art. 617 cod.proc.civ., perché la notifica dell’atto di precetto e dell’avviso ex art. 605 cod.proc.civ. sarebbe stata eseguita nei confronti della sola NOME COGNOME e non nei suoi confronti.
4.1 I motivi di ricorso, che per la loro connessione possono essere trattati congiuntamente, sono infondati.
4.2. Affinché ricorra lo spoglio a mezzo dell’ufficiale giudiziario è necessario che il titolo in forza del quale si procede non abbia efficacia contro il possessore e che l’intervento dell’ufficiale giudiziario sia stato maliziosamente provocato da colui che ha richiesto l’esecuzione, vale a dire che l’istante conscio dell’arbitrarietà della sua richiesta, abbia in mala fede sollecitato l’intervento dell’ufficiale giudiziario (Cass. 16 maggio 2011 n. 10273; Cass. 28 agosto 2007 n. 18179; Cass. 4 marzo 2003 n. 3164; Cass. 18 giugno 1998 n. 6081; Cass. 3 febbraio 1998 n. 1040; Cass. 8 febbraio 1996 n. 1008).
Ai fini della configurabilità, in astratto, di uno spoglio a mezzo di ufficiale giudiziario, non è richiesto un titolo assolutamente abnorme ma è sufficiente che il titolo in forza del quale si procede non abbia efficacia contro il possessore (Cass. 26 febbraio 1994 n. 1964)
Ha precisato Cass. 12 febbraio 1997 n. 1294 che non è sufficiente ad integrare l’ animus spoliandi da parte dell’istante l’intento di sostituire il proprio all’altrui possesso contro la volontà del possessore, ma occorre la consapevolezza dell’istante che l’azione esecutiva non gli spetta, ossia il dolo dello spogliatore, il quale, consapevole della infondatezza della sua richiesta, abbia maliziosamente sollecitato l’intervento dell’ufficiale giudiziario come mero espediente preordinato all’altrui spossessamento.
L’ipotesi dello spoglio a mezzo di ufficiale giudiziario prescinde da ogni concorso consapevole dell’ufficiale giudiziario e richiede soltanto che l’intervento di quest’ultimo costituisca la conseguenza di un comportamento doloso di colui che richiede l’esecuzione (Cass. 8 ottobre 1963 n. 2676).
4.3.La Corte d’appello ha fondato la propria decisione sull’assenza dell ‘animus spolian di , in quanto il titolo portato ad esecuzione da NOME COGNOME era legittimo e l’intervento dell’ufficiale giudiziario non era stato provocato con dolo e malafede.
4.4. Le censure relative all’insussistenza della posizione di successore a titolo particolare nel processo da parte di NOME COGNOME non colgono la ratio decidendi , avendo la Corte d’appello basata la decisione a differenza del giudice di prime cure -solo sull’insussistenza del l’animus spoliandi , che costituisce uno dei presupposti dello spoglio a mezzo dell’ufficiale giudiziario.
4.5. La Corte d’appello ha accertato (pag.6) che, con sentenza passata in giudicato, era stata accolta la domanda di COGNOME NOME di rescissione per lesione ultra dimidium di un contratto di compravendita proposta dalla medesima nei confronti di COGNOME NOME, avente ad oggetto il fondo per cui è causa, con conseguente condanna della convenuta al rilascio del bene.
In punto di fatto, è stato acclarato che NOME NOME aveva acquistato il medesimo fondo rustico con annesso fabbricato, da NOME COGNOME e NOME COGNOME, con atto per AVV_NOTAIO del 21 settembre 2006.
NOME COGNOME e NOME COGNOME avevano acquistato il fondo, con atto per AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO del 19 maggio 2005, da NOME COGNOME, socio della RAGIONE_SOCIALE e coniuge di COGNOME NOME, alla quale era stato trasferito il bene per un valore modesto, approfittando dello stato di bisogno di NOME COGNOME.
4.6. Oltre alla legittimità del titolo giudiziale di NOME COGNOME ed indipendentemente dalla priorità della trascrizione del titolo giudiziale rispetto all’atto di acquisto di NOME COGNOME profilo che investe il giudizio petitorio la Corte d’appello ha valorizzato una serie di elementi dai quali ha desunto l’assenza dell’ animus spoliandi di NOME COGNOME. Tali elementi sono stati ravvisati nella costante presenza, nel corso degli accessi eseguiti dall’Ufficiale giudiziario, del ricorrente NOME COGNOME, oltre che dello stesso NOME COGNOME, che aveva proposto domanda di usucapione, circostanze che, secondo l’apprezzamento della Corte di merito, escludevano la malizia della condotta di NOME COGNOME.
4.7. Esclusa, quindi, la sussistenza della malizia da parte di COGNOME NOME nel portare ad esecuzione la sentenza che aveva accolto la domanda di rescissione, come correttamente affermato dalla Corte d’appello, per far valere la propria estraneità alla sentenza legittimante la procedura esecutiva, COGNOME avrebbe potuto proporre l’opposizione di terzo (art.404 c.p.c.), il cui presupposto è individuato nella titolarità, in capo all’opponente, di un diritto autonomo, la cui tutela sia incompatibile con la situazione giuridica risultante dalla sentenza pronunciata tra altre parti (Cass.
Civ. Sez. III 13/03/2009, n. 6179, Cass. Civ., Sez. III, 08/11/2007, n. 23289), oppure agire con le azioni di opposizione all’esecuzione.
Nel caso di spoglio attuato per mezzo dell’ufficiale giudiziario in forza di un titolo esecutivo, l’azione possessoria è, infatti, proponibile nelle sole ipotesi in cui il titolo esecutivo sia inefficace nei confronti dello spoliatus ovvero l’avente diritto sia stato immesso nel possesso di un immobile diverso da quello contemplato nel titolo esecutivo, dovendosi far valere mediante le opposizioni esecutive tutti gli altri vizi del titolo posto a fondamento del rilascio (Sez. 3, n. 15874 del 13/06/2019).
5.Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato.
5.1.Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo.
6.Sussistono i presupposti processuali, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater del d.P.R. n.115/2002, per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari al doppio di quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n.115 del 2002, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio che liquida in che liquida in € 3 .000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art.13, comma 1 -quater del d.P.R. n.115/2002, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari al doppio di
quello previsto per il ricorso, a norma dell’art.13, comma 1-bis, del DPR n.115 del 2002, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di cassazione, in data 21 ottobre 2025
Il Presidente
NOME COGNOME