Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 2445 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 2445 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/02/2026
ORDINANZA
relativamente alla pronuncia n. 10291/2025 R.G. resa dalla Corte di Cassazione nel procedimento tra le parti :
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE “RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE” in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME AVV_NOTAIO
-già ricorrente-
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME
-già resistente- relativamente all’ordinanza della Corte Suprema di Cassazione n. 10291/2025 depositata il 18/04/2025.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/01/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con ricorso ex art. 391 bis c.p.c., la RAGIONE_SOCIALE ha chiesto procedersi alla correzione dell’errore materiale da cui sarebbe affetta l’ordinanza n. 10291/2025 del 18/04/2025 di questa Corte, esponendo che le spese sono state poste a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio dello Stato, mentre il provvedimento avrebbe dovuto disporne il pagamento in favore di quest’ultimo, ai sensi dell’art. 133 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (TU spese giustizia).
La parte intimata non ha svolto attività difensiva in questa sede.
La trattazione è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. per il 15 gennaio 2026, in vista della quale la ricorrente ha depositato una memoria scritta, mentre non sono state depositate conclusioni da parte del Pubblico Ministero;
RAGIONI DELLA DECISIONE
La richiesta di correzione di errore materiale è fondata e va accolta.
Risulta depositato il provvedimento censurato, il quale – effettivamente
la
-contiene le seguenti espressioni: ‘Le spese di lite seguono soccombenza e si liquidano come in dispositivo. COGNOME. Rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in € 9.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge’.
Come già più volte rimarcato da questa Corte (vds. Cass. 05/12/2023, n. 34033; 24/06/2020, n. 12414; 19/02/2020, n. 4216; 09/03/2018, n. 5824, nella cui motivazione si menzionano altri precedenti conformi), l’art.
133 del d.P.R. n. 115 del 2002 prevede, testualmente, che «il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato»; la norma è peraltro coerente con l’art. 110, comma 3, dello stesso Testo Unico, che prevede eguale statuizione nel caso di costituzione di parte civile nel processo penale; il giudice, dunque, senza margini di valutazione discrezionale, è tenuto a disporre che il pagamento sia effettuato a favore dello Stato, quale effetto di legge dell’avvenuta condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato (Cass. 24/01/2011, n. 1639; 05/02/2014, n. 2536, entrambe non massimate; Cass. 12/06/2019, n. 15817).
Trattandosi di provvedimento accessorio alla liquidazione delle spese, lo stesso può essere corretto a norma dell’art. 391-bis, c.p.c. (Cass. Sez. U. 07/07/2010, n. 16037, Cass. 17/05/2017, n. 12437), anche d’ufficio e, in ipotesi quale quella di specie, a seguito di sollecitazione di parte; secondo l’orientamento consolidato di questa Corte (arg. da Cass. Sez. U. 07/07/2010, n. 16037), infatti, è da considerare errore materiale qualsiasi errore anche non omissivo che derivi dalla necessità di introdurre nel provvedimento una statuizione obbligatoria consequenziale a contenuto predeterminato, oppure una statuizione obbligatoria di carattere accessorio pur se a contenuto discrezionale: in tali casi la relativa correzione, a mezzo della procedura prevista dall’art. 391-bis cod. proc. civ. anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione, consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo (v. Cass. n. 12414 del 2020, cit.; pure Cass. 13/11/2018, n. 29078, non massimata).
Nella specie, il RAGIONE_SOCIALE istante, NOME COGNOME, risulta effettivamente essere stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato con provvedimento
del G.D. del Trib. di Palermo del 30 novembre 2023, il quale da atto dell’assenza di fondi e non risulta successivamente revocato.
E ‘invece accaduto che, con il dispositivo dell’ordinanza definitoria del giudizio, il pagamento delle spese processuali sia stato posto a carico della parte soccombente in quella sede ricorrente, senza la precisazione, da imputare dunque a mero errore, che tale condanna era disposta in favore dello Stato, come previsto dall’art. 133 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115;
Il ricorso ex art. 391-bis c.p.c. deve, quindi, essere accolto, mentre non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass. Sez. U. 14/11/2024, n. 29432);
P.Q.M.
dispone che il dispositivo della ordinanza di questa Corte n. 10291/2025, depositata il 18/04/2025, sia corretto inserendo, dopo l’espressione “Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in € 9.200,00, di cui € 200,00 per esborsi oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge’, le seguenti parole: ‘Dispone che il pagamento delle spese del giudizio di cassazione così liquidate sia eseguito a favore dello Stato’; fermo il resto.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza giusta gli artt. 288, comma 2, ult. periodo, c.p.c. e 196-quinquies, ult. comma, disp. att. c.p.c.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15/01/2026.
Il Presidente NOME COGNOME