Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 13330 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 13330 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/05/2023
ORDINANZA
sul ricorso 16270/2020 proposto da:
NOME COGNOME e NOME COGNOME, rappresentati e difesi daWavvocato NOME COGNOME ed elettivamente domiciliati in Roma presso lo RAGIONE_SOCIALE, in INDIRIZZO Pec: :EMAIL
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Comune di Porto Cesareo;
– intimato – avverso la sentenza n. 3777/2019 del TRIBUNALE di LECCE, depositata il 03/12/2019;
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udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio de 27/01/2023 dal Cons. NOME COGNOME;
Rilevato che:
I coniugi NOME COGNOME e NOME COGNOME davanti al Giudice di Pace di Lecce il Comune di Porto Cesareo per sentirne pronunciare la condanna al risarcimento del danno ingiusto subìto ai sensi dell’art. 2043 c.c. corrispondente alla spesa sostenu per incaricare un ‘professionista del compito di procedere davanti al giudice tributario per l’annullamento di una cartella esattoriale emessa dal Comune per presunto debito ICI.
Il Giudice di Pace adito, analizzate le prove documentali e testimoniali, accolse la domanda, condannando il Comune convenuto a pagare agli attori, a titolo di risarcimento del danno, una somma corrispondente a quella sostenuta per il conferimento dell’incarico professionale.
Il Comune propose appello con atto notificato in data 27/11/2017 e provvide all’iscrizione a ruolo della causa in data 15/12/2017, dunque tardivamente rispetto al termine di legge. In data 14/2/2018, successivamente alla costituzione degli appellati e alla proposizione da parte di questi di formale eccezione di tardività dell’iscrizione a ruo dell’appello, l’appellante depositò un’istanza di rimessione in termini allegando un certificato medico dal quale· risultava che non aveva potuto effettuare tempestivamente l’iscrizione a ruolo della impuanazione per una sopravvenuta condizione morbosa.
Il Tribunale di Lecce, ritenuta fondata la richiesta di rimessione in termini proposta dall’appellante relativamente all’iscrizione a della causa, e accertato che tra le parti era stato instaur
procedimento giudiziario davanti alla Commissione Tributaria esitat nell’annullamento della cartella esattoriale con pronuncia accessoria integrale compensazione delle spese, sia di primo sia di secondo grad e che la sentenza era passata in giudicato, ritenne che la doma degli attori fosse da ritenere improcedibile perché, pur formulata riferimento ad una causa petendi diversa, la stessa era assorbita dalla discipina delle spese giudiziali di cui agli artt. 90 e ss. contenut pronuncia accessoria della sentenza di annullamento della cartella, cui era calato il giudicato.
La sentenza ha fatto espresso riferimento alle “spese leg sostenute dalla parte per la sua assistenza e difesa in giudizio da del professionista incaricato” che costituiscono “un elemen accessorio rispetto alla domanda principale” e che non possono esser fatte valere con l’indicazione, quale “causa petendi”, di “un diverso titolo posto a base della domanda”, e cioè a titolo di risarcim dannlu. La sentenza aggiunge, correttamente (ma ad abundantiam) che neppure nel caso in cui la domanda la si voglia qualificare ai s dell’art. 96 c.p.c. la stessa può essere fatta valere come auto causa petendi.
Avverso la sentenza che, in accoglimento dell’appello, h dichiarato improponibile la domanda di NOME COGNOME e NOME COGNOME, condannandoli alle spese del doppio grado, i soccombenti hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di sei motivi.
L’intimato non ha svolto, attività difensiva in questa sede.
La causa è stata assegnata per la trattazione in adunanz camerale ai sensi dell’art. 380 bis, 1 co. c.p.c.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso – “error in procedendo”, violazion dell’art. 153 co. 2 e dell’art. 347 c.p.c. in relazione all’art.
c.p.c, – i ricorrenti lamentano che il Tribunale abbia consenti rimessione in termini nonostante l’iscrizione a ruolo dell’appello intervenuta oltre il termine perentorio di decadenza e che ab ammesso la rimessione nonostante l’istanza fosse stata presenta dopo oltre due mesi dalla scadenza del termine per l’iscrizione a ru e soltanto a seguito di specifica eccezione dei convenuti. contrasterebbe con il consolidato indirizzo di questa Corte secondo c l’istanza di rimessione in termini deve essere present nell’immediatezza dell’evento da intendersi quale immediatezza dell reazione al palesarsi della necessità di svolgere un’attività proces ormai preclusa.
Il motivo è inammissibile avendo il giudice valutato le ragio della rimessione in termini, di guisa che è precluso a questa Cort sindacato sulle ragioni della decisione, decisione peraltro del conforme alla giurisprudenza di questa Corte secondo cui la rimessione in termini deve essere richiesta entro un termine ragionevolmen contenuto ma non necessariamente coincidente con quello in cui si manifestato l’impedimento (Cass., 3, 11/11/2011 n. 23561, Cass., 2 n. 4841 del 26/3/2012; Cass., 3, n. 25289 dell’11/11/2020).
Con il secondo motivo di ricorso – violazione dell’art. 112 cpc del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato in relazi all’art. 360 n. 4 c.p.c. – i ricorrenti assumono che il giudice sia ultra petita partium avendo pronunciato in modo difforme rispetto alla domanda: mentre questa era stata formulata ai sensi dell’art. 20 c.c. / e correttamente qualificata dal giudice di primo grado quale domanda risarcitoria, il Tribunale ha pronunciato in modo difform ritenendo che la domanda fosse assorbita dalla disciplina delle sp processuali.
Con il terzo motivo di ricorso – nullità del procedimento omessa pronuncia in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c. – i rico lamentano che la sentenza d’appello, avendo riqualificato la domand quale volta ad ottenere una sostanziosa refusione delle sp processuali, abbia omesso di pronunciare sulla richiesta risarcitoria trovava titolo nella spendita di attività stragiudiziale, quale ri nel preavviso di fattura con specificazione delle singole att difensive.
Con il quarto motivo di ricorso – falsa applicazione degli artt e ss. c.p.c. , violazione dell’art. 2043 c.c. in relazione all’art 1 n. 5 c.p.c. – i ricorrenti insistono nel censurare la sentenza per avere pronunciato sulle spese sostenute per l’attività stragiudi svolta dal professionista incaricato.
Con il quinto motivo di ricorso – falsa applicazione degli artt e ss, c.p.c. e violazione dell’art. 2043 c.c. in relazione all’art. n. 3 c,p.c, – i ricorrenti tornano a lamentare che il giudice del gr abbia ricondotto la domanda risarcitoria al , regime delle sp processuali pur in presenza di pronunce di questa Corte che hann ritenuto costituire danno risarcibile la spesa sostenuta per ott l’annullamento giudiziale di un atto amministrativo illegittimo.
Con il sesto motivo di ricorso – falsa applicazione degli artt. ss. c.p.c. e violazione dell’art. 2043 c.c. in relazione all’art. c.p.c.- i ricorrenti tornano a lamentare che il giudice del gravame a erroneamente applicato la disciplina delle spese processuali sen considerare che la domanda aveva quale petitum e causa petendi un danno ingiusto commesso con dolo o colpa grave.
Mentre i motivi terzo e quarto – afferenti alle spese sostenute l’attività stragiudiziale – non rispettano i requisiti di contenuto del ricorso prescritti dall’art. 366 n. 6 c.p.c. in quanto i ricorr
riproducono di quali spese si tratti, e come ne abbiano specificame veicolato la richiesta nel grado d’appello, ,così da non porre q Corte nella possibilità di valutare l’ammissibilità della censura, i r motivi secondo, quinto e sesto possono essere trattati congiuntamen per ragioni di connessione avendo tutti ad oggetto il capo di sente che ha ritenuto improcedibile la domanda ex art. 2043 c.c. in quant la stessa era assorbita dalla pronuncia accessoria sulle spese conte nella sentenza di annullamento della cartella esattoriale: ad avvis ricorrenti la domanda non avrebbe dovuto essere considerata assorbit dalla pronuncia sulle spese in quanto gli attori avevano prospettato autonoma lesione del proprio diritto soggettivo all’integ patrimoniale.
i motivi sono inammissibili perché non impugnano in modo idoneo la ratio decidendi dell’impugnata sentenza secondo la quale la pronuncia sulle spese legali sostenute dalla parte per la sua assist e difesa in giudizio è sempre accessoria rispetto a quella che pronun – nel caso in esame sentenza di annullamento di una cartella esattoria – e non può costituire oggetto di un’autonoma domanda ai sensi delVart. 2043 c.c. Se perfino sulla domanda di danni per lite temera ai sensi dell’art. 96 c.p.c. la pronuncia del giudice ha natura access rispetto alla pronuncia di merito, secondo quanto espressamente ritenuto da questa Corte, senza che sia configurabile un concors anche alternativo, tra le due domande, dovendo la domanda per i danni asseritamente derivati da una condotta di carattere processua essere formulata esclusivamente nel relativo giudizio di merito (Cass. 1, n. 32029 del 9/12/2019; Cass., 3, n. 26545 del 30/9/2021), ciò v a fori – fori per la pronuncia sulle spese ai sensi degli artt. 90 e ss.
Conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile.
Non occorre provvedere sulle spese perché la parte intimata no ha svolto difese in questa sede;
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile;
Ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da part ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificat quello versato per il ricorso, a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione, in data 27 gennai 2023