Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 17568 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 17568 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 22/03/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da
AVV_NOTAIO della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria
COGNOME NOME, nato a Taurianova il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 09/09/2022 del Tribunale di Reggio Calabria sezione riesame.
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO che ha concluso chiedendo il rigetto; udito l’AVV_NOTAIO, difensore di NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del proprio ricorso e l’inammissibilità del ricorso del Pubblico Ministero.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Reggio Calabria, sezione per il riesame, con l’ordinanza in epigrafe annullava il provvedimento emesso in data 28 luglio 2022 dal Giudice delle indagini preliminari del medesimo Tribunale, di convalida del sequestro preventivo emesso dal Pubblico Ministero avente ad oggetto il capitale sociale ed il patrimonio aziendale della società “RAGIONE_SOCIALE, di cui era socio unico ed amministratore COGNOME NOME.
L’annullamento veniva disposto limitatamente alle quote del capitale sociale intestate al ricorrente, mentre veniva dichiarata l’inammissibilità del riesame proposto dallo stesso difensore del medesimo indagato con riferimento al sequestro del patrimonio intestato alla già menzionata società, per difetto di legittimazione dovuta alla carenza di procura speciale da parte della società, quale soggetto terzo.
Il sequestro ha come presupposto i reati di associazione a delinquere ex art. 416 cod. pen. e di trasferimento fraudolento di valori ex art. 512-bis cod. pen., rispettivamente ascritti ai capi F) e G) dell’imputazione provvisoria, entrambi aggravati ai sensi dell’art. 416-bis.1. cod. pen. dalla finalità di agevolare l’associazione mafiosa della ‘ndrangheta ed i relativi interessi economici rappresentati da NOME COGNOME.
Il Tribunale ha ritenuto che gli elementi acquisiti non consentono di ritenere sussistente una sufficiente base dimostrativa a supporto della partecipazione dell’indagato ad una associazione a delinquere, difettando innanzitutto i presupposti costitutivi del reato associativo, essendo il capo F) relativo ad una specifica vicenda correlata all’investimento economico da parte della società RAGIONE_SOCIALE in accordo con la RAGIONE_SOCIALE in relazione all’avvio di una pluralità di centri commerciali con il marchio “RAGIONE_SOCIALE” nella città di Reggio Calabria, quindi senza la programmazione di una serie indeterminata di delitti.
In secondo luogo, ed in maniera assorbente, perché non è stato ravvisato il fumus di reato neppure con riferimento alla stabilità della partecipazione associativa del COGNOME, essendo la contestazione riferita sostanzialmente all’appoggio dato dal predetto ricorrente alle attività di impresa facenti capo a NOME COGNOME per l’aggiudicazione in suo favore delle commesse da parte della RAGIONE_SOCIALE per la realizzazione di una catena di supermercati con il marchio RAGIONE_SOCIALE.
Quanto al capo G) si ritiene del tutto indimostrato il concorso di COGNOME nella costituzione della RAGIONE_SOCIALE che ha gestito l’operazione imprenditoriale di acquisto e rivendita del terreno sito in Gallico e di realizzazione del centro RAGIONE_SOCIALE in tale luogo.
In particolare, si osserva che anche a voler dare credito alla ricostruzione ipotizzata nel capo di imputazione, il contributo offerto da COGNOME alla realizzazione dell’affare a vantaggio della RAGIONE_SOCIALE – società facente capo a COGNOME NOME, fittiziamente intestata ad altri soggetti (COGNOME NOME e COGNOME NOME) – in cambio del quale avrebbe riscosso una tangente di 100 mila euro, versatagli in forma di consulenza fatturata dalla RAGIONE_SOCIALE alla società
RAGIONE_SOCIALE, a lui facente capo, attiene ad una operazione commerciale distinta dalla intestazione fittizia della società RAGIONE_SOCIALE, rispetto alla quale non è stato delineato alcun ruolo da parte del COGNOME.
Avverso detta ordinanza ricorre per cassazione il difensore dell’indagato per un unico motivo con cui denuncia violazione di legge processuale.
In particolare, il Tribunale non ha tenuto conto che al di là dalla formale intestazione del patrimonio societario alla società costituita dall’indagato, la legittimazione a proporre impugnazione da parte dell’indagato trova giustificazione nel suo concreto interesse ad ottenere la restituzione dei beni in sequestro, consentendogli di riattivare l’operatività della società una volta dichiarata la insussistenza del fumus dei reati allo stesso contestati.
- Il Pubblico Ministero ha impugnato l’ordinanza deducendo due questioni.
3.1. Con il primo motivo censura il vizio di motivazione in rapporto al capo F) relativo alla contestazione dell’associazione a delinquere sul rilievo che lo stesso Tribunale del riesame ha confermato la sussistenza del fumus del medesimo reato di cui al capo F) nell’ordinanza emessa nei confronti del coindagato NOME COGNOME.
Sul punto si osserva che il programma delittuoso è da ravvisare nel fatto che le operazioni commerciali riguardavano la realizzazione di numerosi centri commerciali a marchio RAGIONE_SOCIALE in Calabria, con la programmazione di una serie di reati connessi alla gestione occulta dei benefici economici che ne derivavano per NOME COGNOME, per il tramite della RAGIONE_SOCIALE
3.2. Con il secondo motivo censura la valutazione della insussistenza del fumus di reato rispetto al capo G) per non aver il Tribunale considerato come il COGNOME abbia ricevuto un compenso di euro 100 mila dalla società RAGIONE_SOCIALE sotto forma di pagamenti di fatture emesse nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE per consulenze tecniche svolte nella sottoscrizione dei contratti intercorsi tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, considerato che la società RAGIONE_SOCIALE è stata costituita proprio a tale scopo, tenuto contro che il contratto tra la RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE è stato stipulato quando la società RAGIONE_SOCIALE non era ancora esistente, come anche prima è stato stipulato il preliminare di vendita del terreno in data 22 maggio 2014.
La circostanza dimostrerebbe la strumentalità della costituzione di detta società rispetto anche alle future operazioni di investimento e di apertura di altri centri commerciali con il marchio RAGIONE_SOCIALE in territorio calabrese.
CONSIDERATO IN DIRITTO
- Deve essere dichiarata l’inammissibilità di entrambi i ricorsi.
Con riferimento al ricorso del difensore di NOME COGNOME si deve osservare che il Tribunale non ha potuto che prendere atto che il riesame proposto nell’interesse della società RAGIONE_SOCIALE, di cui l’indagato er amministratore e socio unico, è stato presentato dallo stesso difensore dell’indagato non munito di procura speciale anche con riferimento alla richiesta di riesame del sequestro dei beni intestati a detta società.
Pertanto, in applicazione della disposizione di cui all’art. 100 cod. proc. pen., è stata correttamente dichiarata l’inammissibilità dell’impugnazione in parte qua perché il difensore dell’indagato non poteva agire in rappresentanza della società – quale soggetto terzo interessato – in difetto di procura speciale.
Si deve ricordare che le società di capitali, anche se a socio unico, hanno personalità giuridica e quindi l’amministratore che agisce nell’interesse della società per proporre istanza di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo è tenuto a rilasciare procura speciale al difensore, non potendosi assimilare la sua posizione di indagato, che agisce in nome proprio per chiedere la restituzione delle quote di capitale sociale (beni che appartengono al socio), con quella del legale rappresentante della società che agisce per impugnare il sequestro non delle quote del socio ma del patrimonio societario, inteso come il complesso dei beni e dei rapporti giuridici che fanno capo alla società stessa, atteso che essa, rispetto al procedimento penale a carico dell’indagato, assume pacificamente la veste di terzo interessato.
La società unipersonale è indiscutibilmente un soggetto giuridico distinto dalla persona fisica dell’unico socio, in quanto costituisce un diverso centro di imputazione di interessi che ha una sua organizzazione ed una sua autonomia patrimoniale.
Costituisce principio consolidato che l’indagato non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo sia legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare solo in quanto vanti un interesse concreto ed attuale alla proposizione del gravame che va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro (Sez. 1, n. 6779 del 08/01/2019, COGNOME, Rv. 274992).
In applicazione di detto principio il Tribunale adito ha necessariamente dovuto tenere distinto l’interesse dell’indagato ad ottenere la restituzione delle quote al medesimo intestate e che ne ha legittimato per tale ragione l’impugnazione sotto tale specifico profilo, dall’assenza della legittimazione a proporre riesame per richiedere ed ottenere la restituzione di beni di cui non
aveva la titolarità, perché intestati ad altro soggetto giuridico, la cu rappresentanza nel giudizio penale è soggetta alle regole previste dall’art. 100 cod. proc. pen. per le parti private, e quindi alla necessaria investitura del difensore attraverso il rilascio di una procura speciale (in tal senso vedi, tra le tante, Sez. 6, n. 1286 del 12/12/2013, Galluzzi, Rv. 258417).
Principio pacifico è, infatti, quello secondo cui il singolo socio non è legittimato ad impugnare i provvedimenti in materia di sequestro preventivo di beni di proprietà di una società, attesa la carenza di un interesse concreto . ed attuale, non vantando egli un diritto alla restituzione della cosa o di parte della somma equivalente al valore delle quote di sua proprietà, quale effetto immediato e diretto del dissequestro (Sez. 2, n. 29663 del 04/04/2019, Tufo, Rv. 276735).
Ciò detto, va d’altra parte precisato che l’annullamento del sequestro preventivo delle quote societarie in conseguenza dell’accoglimento del ricorso proposto dall’indagato ed il venir meno del titolo cautelare reale per la ravvisata radicale carenza dei relativi presupposti sostanziali, a prescindere dalla legittimazione a proporre impugnazione, facoltizza l’amministratore della società a richiedere la restituzione dei beni intestati alla società, anche personalmente o tramite un procuratore speciale, trattandosi di beni rispetto ai quali il sequestro ha comunque perso efficacia in forza dell’inevitabile effetto estensivo dell’impugnazione proposta dall’indagato che giova anche al soggetto interposto.
Il sequestro dei beni intestati ad una società, considerata soggetto interposto rispetto al soggetto indagato quale effettivo titolare di quegli stessi beni, dopo la caducazione del sequestro delle quote intestate al socio indagato per effetto della ravvisata insussistenza del fumus di reato, priva di giustificazione il mantenimento di quel sequestro che, oltre a fondarsi sul medesimo presupposto sostanziale ritenuto insussistente, colpisce la società unicamente in quanto considerata soggetto interposto della persona indagata del reato posto a fondamento del sequestro.
Invero, l’apprensione dei beni intestati alla società si giustifica sul piano penale unicamente in ragione della ravvisata intestazione fittizia o fiduciaria di quei beni in capo all’indagato, con la conseguenza che una volta caduto il titolo di reato a carico dell’indagato e che giustificava quella apprensione, risulta necessariamente caducato anche il titolo cautelare rispetto ai beni dei terzi, ritenuti soggetti interposti della persona indagata.
Nel diritto penale ai fini del sequestro, del resto, rileva non tanto la formale qualificazione giuridica del rapporto tra il soggetto indagato ed il bene, quanto la disponibilità di fatto che giustifica il sequestro anche dei beni intestati fittiziamente a terzi. (Sez. 3, n. 4887 del 13/12/2018, Rv. 274852; Sez. 2, n.
22153 del 22/02/2013, Rv. 255950; Sez. 3, n. 15210 del 08/03/2012, Rv. 252378; Sez. 1, n. 11732 del 09/03/2005, Rv. 231390).
Va ricordato che secondo il costante orientamento di legittimità nei procedimenti di riesame delle misure cautelari reali, l’estensione agli altri coindagati degli effetti favorevoli della decisione emessa presuppone che il procedimento incidentale si svolga in modo unitario e cumulativo, costituendo ostacolo alla estensione di tali effetti favorevoli il sorgere frammentario ed autonomo dei procedimenti incidentali scaturenti da un iniziale provvedimento cautelare a struttura plurisoggettiva, data la definitività del provvedimento genetico della misura cautelare reale nei confronti della parte che non abbia esperito istanza di riesame e per non avere, quindi, partecipato al procedimento incidentale unitario proposto da altri coimputati (cfr. Sez. U, n. 41 del 22/11/1995, COGNOME, Rv. 203635; Sez. U, n. 34623 del 26/06/2002, COGNOME, Rv. 222262; Sez. U, n. 19046 del 29/03/2012, COGNOME, Rv. 2525299).
Orbene, pur entro i ristretti limiti entro i quali è ammesso l’effetto estensivo dell’impugnazione proposta in sede cautelare reale e personale nei confronti degli altri indagati non impugnanti, nel caso di specie si tratta dell’estensione degli effetti favorevoli della decisione per la parte privata non impugnante – o la cui impugnazione sia stata dichiarata inammissibile – che incide su un vizio genetico del provvedimento cautelare che non può ammettere contrasti di giudicato rispetto alla posizione soggettiva che fa capo al medesimo indagato, analogamente a quanto espressamente previsto dall’art. 587, comma 3, cod. proc. pen, per l’impugnazione proposta dall’imputato in rapporto alle conseguenze che ne derivano inevitabilmente per il responsabile civile non impugnante.
Da ciò consegue che, ferma restando la carenza di legittimazione dell’istanza di riesame proposta dall’indagato per la restituzione dei beni intestati a nome della società, per l’effetto estensivo della disposta caducazione del titolo cautelare nei confronti dell’indagato, l’istanza di restituzione dovrà essere avanzata dall’avente diritto – ovvero nel caso di specie dal legale rappresentante della società – in base alla procedura prevista dall’art. 263 cod. proc. pen., al giudice che procede o, se il procedimento pende nella fase delle indagini preliminari, al pubblico ministero.
2. Inammissibile è anche il ricorso del Pubblico Ministero.
Devesi preliminarmente ricordare che in tema di provvedimenti cautelari reali il ricorso per cassazione è consentito solo per violazione di legge ex art. 325 cod. proc. pen. e che tale vizio ricomprende, secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte, sia gli “errores in iudicando” o “in procedendo”, sia
quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U. n. 25932 del 29/05/2008, Rv. 239692).
Orbene, nel caso in esame, non è ravvisabile alcun vizio radicale della motivazione poiché il Tribunale dell’impugnazione cautelare reale ha verificato ·con argomenti logici e conducenti l’assenza· del presupposto, costituito dal c.d. fumus del reato.
evidente l’errore di configurare il reato di intestazione fraudolenta come un reato permanente, che traspare dalla errata contestazione “dal 16.09.2013 a tutt’oggi”, da cui si fa discendere il concorso di chi si limita ad operare con la società intestata a COGNOME senza avere dato alcun contributo nella fase genetica di costituzione della società stessa, utilizzata come schermo della effettiva titolarità dei beni. É
Per costante giurisprudenza di legittimità il delitto di trasferimento fraudolento di valori è un reato istantaneo con effetti permanenti, che si consuma nel momento in cui viene realizzata l’intestazione fittizia, sicché, per potersi affermare il concorso da parte di un soggetto terzo è necessario dimostrare che questi abbia fornito il proprio contributo materiale o morale nel momento stesso dell’attribuzione fraudolenta al prestanome, non avendo invece alcuna rilevanza l’eventuale ausilio assicurato al permanere della situazione antigiuridica conseguente alla condotta criminosa (Sez. 6, n. 13843 del 27/02/2019, COGNOME, Rv. 275372).
Non sono concorrenti del reato coloro che entrano in affari con le società interposte, fatti salvi gli estremi di altri più gravi reati ove si tratti di affar comportino l’impiego di risorse di cui sia stata accertata la provenienza illecita (riciclaggio), essendo richiesto dal punto di vista della condotta materiale che siano state attribuite fittiziamente la titolarità o la disponibilità di denaro, beni altre utilità allo specifico scopo di sottrarli ad una misura di prevenzione patrimoniale o di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli artt. 648, 648-bis e 648-ter cod. pen., e dal punto di vista soggettivo, che tutti i concorrenti nel reato abbiano agito con il dolo specifico di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione patrimoniale o di agevolare la commissione di uno dei predetti delitti (Sez. 6, n. 34667 del 05/05/2016, P.G. in proc. Arduino e altri, Rv. 267705; Sez. 3, n. 23097 del 08/05/2019, Capezzuto, Rv. 276199).
Nel caso in esame gli investimenti operati da parte della RAGIONE_SOCIALE non hanno tali caratteristiche non essendo neppure sospetta la liceità dei
capitali investiti dalla già menzionata società per la realizzazione dei centri commerciali.
Correttamente ed in modo del tutto coerente alle risultanze in atti è stata esclusa da parte del Tribunale per il riesame la possibilità anche solo astratta di configurare un concorso del COGNOME nella intestazione fittizia dei propri beni operata da COGNOME NOME attraverso la costituzione della RAGIONE_SOCIALE, in modo autonomo per suoi interessi personali in epoca, peraltro, risalente.
Le condotte di riciclaggio che sarebbero state poi l’ulteriore finalità della costituzione della RAGIONE_SOCIALE, in aggiunta alla finalità di sfuggire alle misure di prevenzione, non sono state per nulla descritte se non in modo generico e comunque rispetto ad esse nessun concorso del COGNOME viene specificamente delineato nella contestazione del reato.
Nei confronti di COGNOME, infine, neppure è ravvisabile il denunciato contrasto di valutazioni, perché il reato associativo sub F) nei confronti del predetto coindagato è stato ritenuto assorbito in altro diverso reato associativo, proprio perché considerato afferente un’unica vicenda criminosa (gli investimenti di RAGIONE_SOCIALE in Calabria) in difetto della necessaria programmazione di un serie indeterminata di plurimi delitti.
Per tutto quanto sopra spiegato, s’impone la declaratoria d’inammissibilità dei ricorsi, cui consegue la condanna del ricorrente NOME COGNOME al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna il ricorrente COGNOME NOME al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 22 marzo 2023
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Il Presidante