SENTENZA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE N. 1667 2025 – N. R.G. 00001634 2023 DEPOSITO MINUTA 29 09 2025 PUBBLICAZIONE 29 09 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Firenze
Sezione II Civile
così composta: NOME COGNOME NOME COGNOME Consigliere NOME COGNOME Consigliere
Presidente rel.
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta a ruolo in data 4 agosto 2023 al n. 1634 del Ruolo Affari Civili Contenziosi dell’anno 2023 avverso la sentenza n. 2210/2023 (RG 8372/2020) del Tribunale di Firenze del 18.7.2023, notificata a mezzo pec in data 26.7.2023, avente ad oggetto: Controversie in materia bancaria
promossa da corrente in Certaldo (FI) ed elettivamente domiciliata in Poggibonsi (SI) presso e nello studio degli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME che la rappresentano e difendono come da procura allegata all’atto di citazione in appello
-Appellante-
contro
corrente in Milano, per il tramite della mandataria
(già con sede in San Donato Milanese (MI), elettivamente domiciliata in Firenze presso lo studio dell’avv. NOME COGNOME rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME come da procura allegata all’atto di costituzione in appello
All’udienza del 12-19.3.2025, celebrata secondo il modello di trattazione scritta, la causa Ł stata trattenuta in decisione sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI:
Per
‘ In parziale riforma della sentenza n. 2210/2023 pubblicata il 18.07.2023 RG 8372/2020 Repert. N. 4322/2023 del 18.07.2023 impugnata, previa sospensione dell’efficacia esecutiva , Voglia:
Accertare e dichiarare per le spese di lite del Giudizio di Primo Grado la soccombenza totale e/o parziale della oppure la compensazione totale o parziale.
Accertare e dichiarare le spese della CTU integralmente a carico della
Con vittoria di spese ed emolumenti di causa di entrambi i gradi di giudizio ‘ .
Per
‘ Piaccia all’ Ecc.ma Corte d ‘ Appello adita, contrariis reiectis, così giudicare:
In via preliminare:
-Accertare e dichiarare l’ inammissibilità dell’ appello avversario, per violazione del disposto di cui all’art. 342 comma I nn. 1-2-3 c.p.c.
-Rigettare l’istanza avversaria di sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza di primo grado in quanto infondata e ingiustificata per le ragioni dedotte nel presente atto. ex art. 342
Nel merito, in via principale:
-Respingere, per tutte le motivazioni esposte nella presente comparsa, qualsiasi domanda ed eccezione proposta dalla Società con atto di
citazione in appello e, per l’effetto, confermare in ogni sua parte la sentenza del Tribunale di Firenze n. 1235/2023, resa nel giudizio R.G. n. 8372/2020 e pubblicata il 18/07/2023. Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari, da liquidarsi secondo i valori medi del D.M. 147/2022, tenuto conto del valore di causa dichiarato dalla controparte con atto di citazione in appello, oltre accessori di Legge’.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 1685/2020 (RG 12795/2019) ottenuto da (per il tramite della mandataria nei suoi confronti.
Con esso l’ingiungente (titolare del credito cedutole da
in forza del contratto di cessione stipulato in data 6.12.2017 e di cui all’avviso pubblicato , ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della legge n. 130 /1999 e dell’art. 58 T.U.B. , in Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda n. 148 del 16.12.2017) chiedeva a di pagare la somma complessiva di euro 2.020.657,80
(duemilioniventimilaseicentocinquantasette/80) quale saldo debitore del conto corrente ipotecario n. 002/330/000079 ( ex rapporto
n. 123/330/0200401) con un’apertura di credito originario per euro 2.000.000,00 (duemilioni/00) con annessa garanzia ipotecaria concessa con atto per notaio Dott. del 11.1.2008, rep. N. 55276 e racc. n. 9207 e successivamente integrato con atto di sostituzione della garanzia ipotecaria del 3.6.2009 per notaio Dott. rep. n. 55938 e racc. n. 9484,
stipulati fra la e la oltre interessi al tasso convenzionale pattuito.
In particolare, concludeva per: ‘A) Accertare e dichiarare la nullità del contratto di apertura di credito in conto corrente n. 123330200401, e del documento di sintesi allegato B, per il vizio sostanziale della mancanza di forma scritta come indicato dall’art. 117 T.U.B. , degli onere e delle spese applicate; B) Accertare e dichiarare l’invalidità (nullità e/ o annullabilità) e/o l’illegittimità totale e/o parziale del contratto di conto corrente ipotecario n. 123330200401, oggetto dei rapporti fra il
e la ex oggi
anche in relazione alle clausole di pattuizione e rilevazione del superamento del tasso soglia dell’usura (oggettiva e/o soggettiva) , oltre al rilevamento dell’anatocismo e l’addebito di ogni altra spesa/onere oltre il tasso di interesse ultralegale; C) Disporre che il medesimo contratto di conto corrente sia derubricato a prestito a titolo gratuito ex art. 1815 II comma cc, e pertanto della non debenza di alcuna somma a titolo di interessi in caso di superamento delle soglie previste ai sensi della L. n. 108/96; D) Accertare e dichiarare per le causali sopra espresse, illegittimi gli addebiti: di interessi superiori alla misura legale; di interessi usurari (e ogni altro onere, spesa e componente determinante il superamento della soglia usura); di interessi anatocistici nonchØ di conto corrente relativamente al conto corrente ipotecario; oltre a dichiarare altresì illegittimi gli addebiti conseguenti a variazioni sfavorevoli delle condizioni economiche; E) Accertare e dichiarare la nullità delle clausole contrattuali, anche vessatorie, inserite nei moduli e formulari del contratto di apertura di credito n.
123330200401, non esattamente compilate, e pertanto non approvate per iscritto come previsto ex art. 117 Tub commi 1-5-6, sottoposti dalla Banca ex oggi al cliente ; F) accertare la mancata pattuizione dell’anatocismo trimestrale dei rapporti di cui in narrativa e per l’effetto dichiarare non dovuta alcuna capitalizzazione ex S.U. n. 24418/2010; in subordine dichiarare applicabile la capitalizzazione annuale per l’intero periodo contrattuale; G) dichiarare non dovute le commissioni sul massimo scoperto ed ogni altro onere o spesa in quanto non concordate e nulle per mancanza di causa. H) rideterminare il ‘dare ed avere’ tra le parti in relazione ai rapporti dedotti in narrativa, degli interessi anatocistici, del tasso ultralegale ed usurario, della commissione di massimo scoperto, della valuta, delle condizioni e come in narrativa, con condanna della controparte alla restituzione della somma di euro 116.938,54 oltre rivalutazione ed interessi legali; I) alla luce dell’espletanda istruttoria, condannare l’istituto bancario convenuto alla restituzione delle somme indebitamente percepite per quanto riguarda il conto corrente, con interessi e rivalutazione monetaria dal dì della domanda al saldo effettivo e previa compensazione con quanto eventualmente dovuto alla banca; J) ordinare alla ed alla ex di non segnalare la società presso la Centrale Rischi di Banca d’Italia e altre banche dati (es. CRIF) illegittimamente, e se già segnalati liquidare i conseguenti danni subiti e subendi dalla società , anche in relazione al danno da immagine, come indicato dalla Sentenza del Tribunale di Padova 09.03.2016. K) quantificare, a mezzo CTU ed in via
equitativa, i danni subiti e subendi dall’attrice e per l’effetto condannare la banca convenuta al pagamento delle somme che risulteranno all’esito del presente giudizio e della Sentenza del Tribunale di Padova 09.03.2016, e quantificate in euro 11.258,68 comprensivi di interessi legali e rivalutazione monetaria, L) comunque in ogni caso con vittoria di spese ed emolumenti di causa, da attribuirsi ai sottoscritti difensori, che dichiarano di averne fatto anticipo ex art. 93 c.p.c. ‘. In via istruttoria chiedeva disporsi CTU contabile per ‘ la valutazione delle somme da restituzione, quantificare i danni subiti e subendi dalla società e provvedere alla riliquidazione del rapporto di conto corrente n. 123330200401 ‘ .
Si costituiva per il tramite della procuratrice insistendo preliminarmente per la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e nel merito per la conferma dello stesso con rigetto di tutte le domande formulate dalla debitrice sostanziale nell’opposizione e condanna della stessa al pagamento della somma ingiunta (salvo quella diversa somma maggiore o minore dovut a, oltre interessi dalla data d’ingiunzione al saldo effettivo). In via istruttoria chiedeva il rigetto delle istanze formulate dall’opponente e, in particolare, della CTU contabile.
Tanto premesso, il giudizio, istruito mediante prove documentali e c.t.u. contabile, veniva deciso con sentenza n. 2210 pubblicata in data 18.7.2023 con cui il Tribunale di Firenze revocava il decreto ingiuntivo opposto da condannando la medesima al pagamento in favore di della somma di euro 1.999.011,30 oltre interessi convenzionali dal 16.12.2017 al saldo e, in ragione della scarsa differenza
fra l’importo ingiunto e quello accertato all’esito del giudizio, disponeva il rimborso all’opposta delle spese di lite che liquidava in euro 35.000,00 per compensi, spese generali e accessori di legge come dovuti; poneva, altresì, le spese dell’espletata c.t.u. a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuno.
Avverso tale decisione ha interposto gravame in punto di sole spese al fine di ottenere la riforma parziale della sentenza deducendo, in sostanza, un’errata applicazione da parte del Giudice di prime cure della nozione di soccombenza ai sensi dell’art. 91 c.p.c. e del principio di causalità, dovendosi considerare soccombente ai fini della condanna alle spese e degli oneri di consulenza -attesa la revoca del decreto ingiuntivo opposto -la e non essa appellante
Si è costituita l’appellata per il tramite della mandataria
concludendo, in via preliminare, per la declaratoria di inammissibilità dell’appello ai sensi dell’art. 342 c.p.c. e, nel merito, per il rigetto dell’impugnazione con conferma della sentenza di primo grado.
Con ordinanza del 16.7.2024 il Consigliere Istruttore, impregiudicata ogni decisione finale, ha avanzato la seguente proposta conciliativa: rinuncia all’appello ed accettazione; spese del presente grado del giudizio integralmente compensate.
La proposta non Ł stata accettata.
All’udienza del 12-19.3.2025 celebrata secondo il modello di trattazione scritta, la causa Ł stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, quanto all’eccezione di inammissibilità ex art. 342 c.p.c. si osserva che essa, pur tardivamente dedotta, può essere rilevata anche d’ufficio dal giudice , trattandosi di eccezione in senso lato; la stessa va tuttavia disattesa in ragione del fatto che l’ impugnazione Ł stata proposta nel sostanziale rispetto delle prescrizioni di legge, risultando sufficientemente chiara l’esposizione delle doglianze espresse contro la decisione impugnata oltre che adeguatamente prospettate le modifiche richieste, avendo consentito comunque all’appella ta di espletare puntualmente la propria difesa.
Passando alla disamina dell’impugnazione si osserva quanto segue.
I motivi di doglianza espressi da riguardano entrambi il capo della sentenza con cui il Giudice del Tribunale di Firenze ha statuito in ordine alla condanna alle spese pronunciata nei confronti dell’odierna appellante e che possono essere trattati congiuntamente.
L’appellante , in sintesi, ritiene errata la decisione giudiziale in merito alla regolamentazione delle spese in quanto il Tribunale non avrebbe considerato che, essendo stato revocato il decreto ingiuntivo per la differenza accertata fra l’importo posto a sofferenza dalla banca e portato nel decreto ed il totale delle rettifiche operate, Ł ad essere vittoriosa e soccombente la ; per cui le spese avrebbero dovuto essere poste a carico della banca (integralmente o parzialmente), oppure compensate fra le parti in modo totale o parziale.
I motivi di censura non sono fondati.
Osserva la Corte come il Giudice di prime cure abbia, nel caso di specie, statuito e correttamente argomentato la propria decisione in punto di spese.
La conferma tout court di un decreto ingiuntivo, così come la sua revoca, Ł in ogni caso legata allo svolgimento di un giudizio a cognizione piena svolto sull’esistenza e validità del credito posto a fondamento della domanda avviata con l’ingiunzione di pagamento : per cui la fase monitoria e quella (eventuale) di opposizione formano un unico processo nel quale l’onere delle spese è regolato in base all’esito finale del giudizio di opposizione e alla complessiva valutazione del suo svolgimento. ¨ in funzione di ciò che si apprezza la soccombenza della parte e si governa, di conseguenza, la condanna al pagamento delle spese di lite.
Pertanto, la valutazione finale della soccombenza dovrà confrontarsi con il risultato finale dell’intero giudizio svolto, tanto Ł vero che la revoca di un decreto ingiuntivo in esito al giudizio di opposizione al medesimo non costituisce un motivo sufficiente per escludere la ripetibilità delle spese da parte del creditore ingiungente, occorrendo, invece, aver riguardo all’esito complessivo della l ite (Cass. n. 24482/2022). E ancora: ‘ in tema di spese di processuali, il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all’esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicchŁ non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all’esito finale della lite, può legittimamente pervenire ad un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale, ovvero, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio
di cassazione -e, tuttavia, complessivamente soccombente – al rimborso delle stesse in favore della controparte ‘ (SS.UU. n. 32906/2022).
Nel caso di specie, quindi, correttamente il Tribunale ha motivato la condanna alle spese di lite relative alla controversia unitariamente considerata e le ha poste a carico dell’odierna appellante , atteso che, all’esito complessivo del giudizio, la domanda proposta è stata rigettata.
Il Giudice di prime cure ha posto l’onere delle spese della consulenza tecnica d’ufficio espletata a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuno. Ciò in considerazione del fatto che nel caso di specie si Ł resa necessaria un ‘attività peritale che ha rideterminato le somme comunque dovute alla banca, seppur in misura minima rispetto a quanto richiesto dall’ opponente nel giudizio. Deve osservarsi come l ‘appellante difett i sul punto di interesse all’app ello, atteso che, a fronte della prevalente sua soccombenza, la pari ripartizione fra i contendenti delle spese di c.t.u. risulta essere provvedimento a sØ favorevole.
Per tutto quanto sopra esposto l’appello deve essere respinto e la sentenza impugnata integralmente confermata.
Le spese di lite del presente grado di giudizio sono liquidate come in dispositivo in base al valore della controversia rientrante nello scaglione, riferito ai capi di condanna riguardanti le spese, da euro 26.001,00 ad euro 52.000,00, ai sensi del D.M. 147/2022 secondo i valori minimi (con esclusione della fase istruttoria nel presente grado), trattandosi di impugnazione esclusivamente in punto di spese e di minima difficoltà, e sono poste a carico dell’appellante .
Vi è sussistenza dei presupposti di cui all’art. 13, comma 1 quater , primo periodo, D.P.R. 115/2002 a carico dell’appellante, la cui impugnazione è stat a integralmente rigettata.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, istanza e deduzione, sull’appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Firenze n. 2210/2023 pubblicata in data 18.7.2023 e notificata a mezzo pec in data 26.7.2023:
rigetta l’appello proposto e conferma integralmente la sentenza impugnata;
liquida le spese di lite del presente grado di giudizio sopportate da per il tramite della mandataria in euro 3.473,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali, CAP e IVA, come per legge;
dichiara tenuta e condanna alla rifusione di dette spese in favore ;
dichiara la sussistenza, a carico dell’appellante , dei presupposti di cui all’art. 13, comma 1 quater , primo periodo, D.P.R. 115/2002.
Così deciso in Firenze, il 26 settembre 2025.
Il Presidente rel. est. NOME COGNOME