SENTENZA CORTE DI APPELLO DI SALERNO N. 329 2026 – N. R.G. 00000294 2024 DEPOSITO MINUTA 24 03 2026 PUBBLICAZIONE 24 03 2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANA
La Corte di Appello di Salerno, prima sezione civile, in persona dei magistrati
Dott.ssa NOME COGNOME Presidente
Dott.ssa NOME COGNOME Consigliere relatore
Dott. NOME COGNOME Consigliere
Ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile di appello, iscritta al n. 294/2024 R.G., proposta
DA
, rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti, dagli AVV_NOTAIO.ti COGNOME NOME e COGNOME NOME, nel cui studio, in Battipaglia, alla INDIRIZZO, elettivamente domicilia
APPELLANTE
NEI CONFRONTI DI
dall’AVV_NOTAIO INDIRIZZO, elettivamente domicilia.
, rappresentato e difeso, in virtù di mandato in atti, , nel cui studio, in Battipaglia, alla via
APPELLATA
Oggetto: appello alla sentenza n. 3980/2023 del Tribunale di Salerno.
Conclusioni: le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate telematicamente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l’atto introduttivo di primo grado ha convenuto in giudizio e chiedendo che fosse accertata e dichiarata la loro qualità di debitori nei suoi confronti e che, per l’effetto, fossero condannati in solido al pagamento della somma di € . 18.374,00, oltre interessi; esponeva, al riguardo, di essere proprietario della metà di un sottotetto posto a copertura di un edificio sito in Battipaglia (SA) alla INDIRIZZO, mentre l’altra metà apparteneva ai coniugi e danti causa degli odierni appellanti; che, a seguito del consenso prestato dai proprietari dell’altra metà del sottotetto, erano stati eseguiti i lavori di ristrutturazione del tetto di copertura, per un importo complessivo di € .38.748,00, comprensivo delle spese accessorie, interamente anticipato dal anche per la quota gravante sul dante causa degli odierni appellanti; che, in data 28 luglio 2008, aveva versato la somma di € 1.000,00, a titolo di acconto sulla sua quota, rinnovando l’impegno a provvedere a saldare l’intero debito maturato nei confronti del , somma che, secondo quanto dichiarato dal medesimo , era da imputare a parziale ristoro della più ampia somma anticipata dal in occasione della conclusione di una transazione giudiziale; che, nelle more dell’attività edificatoria, erano deceduti i coniugi con conseguente apertura delle rispettive successioni in favore dei figli, ai quali era
stata trasferita la proprietà del sottotetto oggetto di ristrutturazione, con i relativi onere economici, compreso il complessivo debito nei confronti dell’attore ; che, nonostante le reiterate richieste, gli eredi non avevano provveduto al pagamento della quota dovuta.
Si è costituita che ha chiesto il rigetto della domanda attorea, in quanto inammissibile, improcedibile ed infondata in fatto e in diritto, rilevando che i genitori si erano obbligati esclusivamente per i lavori di copertura del tetto condominiale, provvedendone al relativo pagamento, come comprovato dalla ricevuta rilasciata dalla e, quanto, invece, alle ulteriori spese dedotte dall’attore , le stesse risultavano, oltre che meramente asserite e prive di adeguata prova, assunte, in via esclusiva, dal .
Con sentenza n. 3980/2023, pubblicata in data 25.09.2023, il Tribunale di Salerno accoglieva parzialmente la domanda attorea e condannava i convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore dell’attore della somma di € . 9.374,00, oltre alle spese di lite.
Avverso tale decisione ha proposto appello, chiedendone la riforma, con il favore delle spese, lamentando che il giudice di prime cure avrebbe omesso di considerare, sia le somme versate dai genitori direttamente alla società sia che le spese relative al rifacimento dell’impianto elettrico avrebbero dovuto essere imputate esclusivamente a , come risulta dalla delibera assembleare.
Si è costituito che ha contestato il gravame e le motivazioni addotte a sostegno, chiedendone il rigetto e la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese.
Quindi, sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante note di trattazione scritta, all’udienza del 26.01.2026 la causa è stata ritenuta alla decisione del Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Giova premettere che la mancata citazione in appello del condebitore non rileva ai fini della regolarità del contraddittorio, trattandosi di cause
scindibili.
Difatti, come affermato dalla Suprema Corte, l’obbligazione solidale non dà luogo ad un rapporto unico e inscindibile, ma a rapporti distinti di ciascun debitore (Cass. civ., Sez. Un., 27.11.2007, n. 24627).
L’obbligazione solidale passiva non comporta, quindi, sul piano processuale, l’inscindibilità delle cause e non dà luogo a litisconsorzio necessario in quanto, avendo il creditore titolo per rivalersi per l’intero nei confronti di ogni debitore, è sempre possibile la scissione del rapporto processuale, il quale può utilmente svolgersi anche nei confronti di uno solo dei coobbligati, con la conseguenza che se sia uno solo di essi a proporre appello (o questo sia formulato solo nei confronti di uno solo di essi), il giudizio può legittimamente proseguire senza dover estendere necessariamente il contraddittorio nei confronti degli altri, non rientrandosi in una delle ipotesi previste dall’art. 331 c.p.c. (Cassazione civile, sez. II, 21/11/2006, n. 24680).
Pertanto, l’appello proposto da uno solo dei debitori solidali non richiede la citazione degli altri, con la conseguenza che l’eventuale riforma ottenuta dall’appellante non si estende all’altro coobbligato non impugnante, nei cui confronti la sentenza pas sa in giudicato.
Per quanto attiene, poi, alla preliminare eccezione di inammissibilità dell’appel lo, ex art. 342 c.p.c., sollevata dalla difesa dell’ appellato, deve rilevarsi che la Suprema Corte, a Sezioni Unite, nel dirimere il contrasto giurisprudenziale formatosi a seguito della novella degli artt. 342 e 434 c.p.c., ha definitivamente chiarito la necessità, ai fini della ammissibilità dell’appello, che il fatto sia ricostruito con chiarezza e che le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata siano chiaramente enucleati e con essi le relative doglianze.
L’impugnazione deve, quindi, contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado.
Ciò posto, nel caso di specie, l’appellante , sebbene in modo oltremodo sintetico, ha indicato i motivi delle doglianze e delle censure sollevate, rendendo, altresì, ben comprensibile le modifiche richieste.
Ciò posto, nel merito, osserva il Collegio che , nell’ambito degli scarni motivi di gravame, ai limiti dell’ammissibilità, occorre distinguere la censura afferente alle spese relative alla realizzazione dell’impianto elettrico , da quello concernente le somme che i genitori dell’appellante hanno versato direttamente alla società
Con riguardo al primo motivo di censura, va evidenziato che l’ appellante si è limitato ad asserire, in termini del tutto generici, che le spese relative al rifacimento dell’impianto elettrico avrebbero dovuto essere imputate esclusivamente a
, senza articolare alcuna specifica censura rispetto alla motivazione resa sul punto dal giudice di prime cure.
E, invero, il Tribunale ha già affrontato la questione e ha adeguatamente motivato la decisione, richiamando la disciplina e la giurisprudenza applicabile in materia di comunione, evidenziando , in particolare, che, ai sensi dell’art. 1110 c.c., le spese sostenute dal singolo partecipante per la conservazione della cosa comune sono ripetibili qualora sussistano i presupposti della necessità dei lavori eseguiti e dell’inerzia degli altri compropr ietari.
Ricorrendo tali presupposti il singolo partecipante può anticipare le spese, al fine di evitare il deterioramento del bene comune cui egli stesso e tutti gli altri hanno un oggettivo interesse, e ad ottenerne, conseguentemente, il rimborso.
Tale passaggio motivazionale non è stato oggetto di alcuna specifica contestazione da parte dell’appellante.
In difetto di una censura puntuale sul nucleo logico-giuridico della decisione impugnata, anche eventuali lacune marginali della sentenza non possono comunque condurre ad una rivisitazione della sentenza impugnata.
E’, invece, fondato il motivo concernente l’omessa pronuncia del giudice di primo grado in ordine alle somme versate dai genitori dell’appellante direttamente alla società
.
Invero, alla documentazione prodotta in primo grado risulta allegato il preventivo di spesa relativo ai lavori da eseguirsi, in calce al quale risultano annotati, e quietanzati, acconti pagati da
e
alla società
in favore della quale risultano versati, a titolo di acconto, gli importi di € 2.000,00 in data 17.07.2006, di € . 2.000,00 in data 26.07.2006, di € . 500,00 in data 16.12.2006, e di € 1.000,00 in data 20.12.2006.
Tali somme, per un totale di €. 5.500,00, devono essere detratte dall’importo riconosciuto dal giudice di prime cure in favore del , in ragione della metà, pari a €. 2.750,00, trattandosi di spesa da ripartirsi fra i condomini.
Né, sul punto, può accedersi alla tesi difensiva di parte appellata che deduce che i lavori di cui al preventivo in atti e alle quietanze in calce hanno interessato in via esclusiva l’unità immobilia re di proprietà dei coniugi -.
Difatti, i lavori di cui al preventivo e alle quietanze rilasciate riguardano parti condominiali del fabbricato, quali la ‘muratura perimetrale e gabbia scala’, ‘costruzione di torrino scala di cemento’ , fornitura e posa in opera di materiale di copertura dell’immobile (‘ coibentato formato coppo sopra e liscio compreso canali di gronda’) nonché la ‘costruzione di parete interna per la divisione tra il sig. e
coniugi e ‘ .
Trattasi, quindi, di lavori afferenti parti comuni del fabbricato e muro divisorio realizzato in favore di entrambi i comproprietari.
In conseguenza, gli importi versati dai coniugi vanno detratti in ragione della metà.
Pertanto, la somma richi esta dall’attore in primo grado andava decurtata anche dell’ulteriore importo di €. 2750,00.
In conseguenza, va condannata, in solido con , al pagamento, in favore del , della somma di €. 6.624,00 dovendosi detrarre dall’imp orto liquidato dal Tribunale, per € 9.374,00 , anche la quota di € . 2.750,00, già versata dai coniugi -da considerarsi quale acconto sulla maggior somma dovuta, e su tale somma vanno calcolati gli interessi, al tasso legale, con decorrenza dalla data di messa in mora.
In considerazione dell’esito della lite e del rigetto di parte della domanda formulata dal , le spese dei due gradi di giudizio vanno interamente compensate tra le parti.
La Corte, definitivamente pronunciando sull’appello proposto da nei confronti di , avverso la sentenza n. 3980/2023 del Tribunale di Salerno, ogni altra istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
In parziale riforma dell’impugnata sentenza, condanna in solido con , al pagamento, in favore del , della somma di €. 6.624,00 oltre interessi, al tasso legale, con decorrenza dalla data di messa in mora.
Dichiara interamente compensate fra le parti le spese dei due gradi di giudizio.
Conferma nel resto.
Salerno 26.02.2026
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa NOME COGNOME dott.ssa NOME COGNOME