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Spese condominiali: chi paga per servizi non usati?

Un condomino ha contestato l’addebito di spese condominiali per servizi comuni, nello specifico una spiaggia e un giardino, sostenendo di non usufruirne. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che l’obbligo di contribuzione deriva dalla possibilità di utilizzo (godimento potenziale) e non dall’uso effettivo. Per derogare a tale principio, il regolamento condominiale deve prevederlo in modo esplicito e inequivocabile. Anche le spese per aree demaniali in uso al condominio, se ne accrescono il decoro, vanno ripartite tra tutti.

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Pubblicato il 20 settembre 2025 in Diritto Civile, Diritto Immobiliare, Giurisprudenza Civile

Spese Condominiali: Pagare per Servizi Comuni non Utilizzati è Obbligatorio?

Una recente sentenza della Corte di Cassazione affronta un tema ricorrente nella vita di condominio: la ripartizione delle spese condominiali per i servizi comuni. La questione centrale è se un condomino sia tenuto a contribuire ai costi di un servizio, come una spiaggia privata o un giardino, anche se dichiara di non farne uso. La risposta della Corte è chiara e si fonda sul principio del ‘godimento potenziale’.

I Fatti di Causa

Il caso nasce dall’impugnazione di una delibera assembleare da parte di un proprietario di un appartamento all’interno di un supercondominio. L’oggetto del contendere era la ripartizione dei costi relativi al bilancio consuntivo e preventivo, in particolare per due voci di spesa: il ‘servizio spiaggia’ e la manutenzione di un’area verde adibita a giardino.
Il ricorrente sosteneva che le spese per la spiaggia dovessero gravare solo sugli ‘utenti’ effettivi del servizio, come a suo dire previsto dal regolamento. Inoltre, contestava i costi per il giardino, poiché l’area in questione era di pertinenza del demanio marittimo e non di proprietà del condominio.

L’Analisi della Corte sulle Spese Condominiali per Servizi

La Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo di ricorso, chiarendo la regola generale per la ripartizione delle spese condominiali. L’articolo 1123 del Codice Civile stabilisce, al primo comma, che le spese sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno.
Il secondo comma introduce un’eccezione, prevedendo una ripartizione in base all’uso nel caso di beni destinati a servire i condomini in misura diversa. Tuttavia, la giurisprudenza consolidata interpreta questo ‘uso’ non come godimento effettivo, ma come godimento potenziale. In altre parole, ciò che conta è la possibilità che il condomino ha di utilizzare il bene comune, non il fatto che scelga di farlo o meno. Il semplice fatto di poter accedere alla spiaggia condominiale obbliga a contribuire alle sue spese.

Il Ruolo del Regolamento Condominiale

La Corte ha specificato che i condomini possono, con una ‘deroga convenzionale’ approvata all’unanimità, stabilire un criterio di ripartizione diverso, basato ad esempio sull’uso effettivo. Tale deroga, però, deve essere formulata in modo chiaro ed inequivocabile nel regolamento. Nel caso di specie, la generica espressione ‘tra gli utenti’ è stata ritenuta insufficiente a derogare al principio legale del godimento potenziale.

La Questione del Giardino su Area Demaniale

Anche il secondo motivo di ricorso è stato respinto. La Corte ha affermato un principio importante: l’obbligo di contribuire alle spese non è sempre e solo legato alla contitolarità del bene, ma può derivare dall’utilitas, cioè dal vantaggio che quel bene arreca alle singole unità immobiliari.
Un’area verde, anche se su suolo demaniale e utilizzata in forza di una concessione, se costituisce una componente essenziale del decoro architettonico del complesso immobiliare, genera un beneficio per tutti i condomini. Di conseguenza, tutti sono tenuti a contribuire alla sua manutenzione per preservare il valore e l’estetica delle proprie abitazioni.

Le Motivazioni della Decisione

La decisione della Corte si fonda su due pilastri giuridici. Primo, il principio del godimento potenziale come criterio cardine per la ripartizione delle spese relative a beni comuni, salvo una deroga esplicita e inequivocabile nel regolamento. Secondo, il principio dell’utilitas, secondo cui la partecipazione agli oneri condominiali è giustificata dal beneficio che un bene, anche non di proprietà comune, apporta alle singole proprietà, ad esempio valorizzando il decoro architettonico dell’intero complesso.

Conclusioni

Questa sentenza ribadisce un punto fondamentale per la gestione delle spese condominiali: l’astensione volontaria dall’utilizzo di un servizio comune non esonera dal pagamento delle relative quote. Per ottenere un’esenzione, è necessario che il regolamento condominiale lo preveda con una clausola contrattuale specifica e chiara. Inoltre, il valore di un immobile è influenzato anche dai servizi e dalle aree comuni, anche se non di proprietà, la cui manutenzione rappresenta quindi un onere condiviso per preservare il bene comune e il valore delle singole proprietà.

Un condomino è obbligato a pagare le spese per un servizio comune, come una spiaggia, anche se non lo utilizza mai?
Sì. Secondo la Corte, l’obbligo di pagamento non deriva dall’uso effettivo, ma dalla possibilità di utilizzare il servizio (godimento potenziale). Il fatto che un condomino possa usufruire del bene lo obbliga a contribuire ai costi, a meno che una norma del regolamento condominiale, approvata all’unanimità, non lo esoneri in modo esplicito.

La dicitura ‘ripartizione tra gli utenti’ in un regolamento condominiale è sufficiente per esonerare chi non usa un servizio dal pagamento delle relative spese?
No. La Corte ha ritenuto tale espressione non sufficientemente chiara ed inequivocabile per derogare al principio generale di ripartizione basato sulla proprietà o sul godimento potenziale. Per stabilire un criterio basato sull’uso effettivo serve una pattuizione esplicita.

I condomini devono contribuire alle spese di manutenzione di un giardino situato su un’area demaniale dello Stato?
Sì, se tale area è fruita dal condominio e costituisce una componente essenziale del decoro architettonico del complesso immobiliare. L’obbligo di contribuzione non deriva necessariamente dalla proprietà del bene, ma dall’utilità (utilitas) che esso fornisce alle singole unità immobiliari.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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