Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 19212 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 19212 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 12/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 14534/2020 r.g. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, con sede in Milano, al INDIRIZZO, in persona del legale rappresentante pro tempore AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al ricorso, da ll’ AVV_NOTAIO, presso il cui studio elettivamente domicilia in Torino, al INDIRIZZO.
–
ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, con sede in Roma, al INDIRIZZO, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta a margine del controricorso, dagli Avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, dell’Avvocatura interna, con cui elettivamente domicilia presso quest’ultimo, della Funzione RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, in Roma, al INDIRIZZO.
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3847/2019 della CORTE DI APPELLO DI MILANO, pubblicata il giorno 23/09/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno
04/07/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con ricorso ex art. 702bis cod. proc. civ. ritualmente notificato il 15 gennaio 2015, RAGIONE_SOCIALE convenne RAGIONE_SOCIALE innanzi al Tribunale di Milano, chiedendone, previa declaratoria di responsabilità, la condanna al pagamento delle somme di € 3.900,00 e di € 1.900,00, oltre interessi e rivalutazione in relazione a ciascuna di esse, oggetto di due assegni, muniti di clausola di intrasferibilità, tratti su un conto corrente intrattenuto dalla prima presso il Banco di Brescia s.p.a. e pagati a persone diverse dai legittimi bene ficiari, attraverso un’asserita condotta negligente, in violazione dell’art. 43 legge ass.
1.1. Costituitasi RAGIONE_SOCIALE, che contestò l’avversa pretesa, l’adito tribunale accolse parzialmente la descritta domanda e condannò la controparte, di cui riconobbe la responsabilità in concorso paritario con quella della prima, al pagamento di € 2.850,00, oltre rivalutazione ed interessi.
Il gravame proposto da RAGIONE_SOCIALE avverso tale decisione è stato respinto dall’adita Corte di appello di Milano, con sentenza del 23 settembre 2019, n. 3847, pronunciata nel contraddittorio con RAGIONE_SOCIALE, che ha confermato la concorrente, paritaria responsabilità, ex art. 1227, comma 1, cod. civ., dell’appellante per avere spedito gli assegni predetti ai beneficiari mediante il servizio postale ordinario, ritenendo, sul punto, tra l’altro, che « la condotta di materiale appropriazione del titolo e quella successiva, tenuta all’interno della banca negoziatrice, costituiscano entrambe causa dell’evento dannoso, atteso che è indiscutibile che il pagamento dell’assegno non trasferibile ad un soggetto diverso dal beneficiario non si sarebbe verificato se questi non fosse riuscito ad acquisirne il possesso materiale, senza che di ciò il mittente potesse avvedersi, stanti le modalità dell’invio (non tracciabile) del plico contenente l’assegno ».
Per la cassazione di questa sentenza ricorre RAGIONE_SOCIALE, affidandosi a due motivi, il primo dei quali articolato in plurimi profili, illustrati anche da memoria ex art. 380bis .1 cod. proc. civ. Resiste, con controricorso, corredato da analoga memoria, RAGIONE_SOCIALE
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. I formulati motivi denunciano, rispettivamente:
I) « A) Contraddittorietà ed illogicità della motivazione. Mera apparenza di motivazione composta da singole riflessioni manifestamente infondate. Mancanza di ‘minimo costituzionale’. Art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., nullità della sentenza e sua impugnabilità per Cassazione ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. Contestualmente: B) Violazione dell’art. 115 c.p.c. per mancata valutazione del compendio probatorio acquisito e l’affermazione del notorio in relazione all’asserita rischiosità della spedizione ordinaria di un plico contenente un titolo di credito intrasferibile. C) Contestuale inosservanza e violazione dell’art. 43 L.A ., rimasto inapplicato o applicato incongruamente. D) Violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c. Tutte con rilevanza della violazione ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. ». Vengono contestati gli assunti con cui la corte distrettuale ha confermato il paritario concorso di colpa della odierna ricorrente nella causazione del danno da essa lame ntato per effetto dell’avvenuta, incauta spedizione, da parte sua, dei titoli de quibus tramite la posta ordinaria noncurante che gli stessi arrivassero nelle mani dei creditori. Le argomentazioni complessivamente esposte recano anche plurime ‘ integrazioni ‘ al prospettato motivo, contenenti ‘ Confutazioni e specifiche censure e autonomi motivi di gravame circa gli ulteriori passaggi della sentenza ricorsa ‘. Precisamente: 1) « a) Violazione e/o falsa applicazione o disapplicazione dei principi regolatori dell’ art. 1227, comma 1, c.c., con rilevanza ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. e contemporaneamente o con alternativa al n. 5 dell’art. 360 c.p.c. e nullità della sentenza ex art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. in intestazione al presente motivo di ricorso; b) Contestuale e concorrente violazione dell’art. 83 del d.P.R n. 156/73, dell’art. 43 c.p. ed implicitamente dell’art. 2043 c.c., con rilevanza ex art. 360,
comma 1, n. 3, c.p.c., ed anche, in alternativa o contestualmente, con riferimento al n. 5 dell’art. 360 c.p.c. per totale carenza di motivazione e, dunque, ex art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. di cui in intestazione al presente motivo di ricorso; c) Violazione e falsa applicazione degli artt. 1218 e 1176 c.c., almeno implicita, e dell’art. 43 c.p., incongruamente ritenuto, rilevante ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. e con rilevanza anche ai fini della nullità della sentenza ex art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. per apparente motivazione o mancanza di motivazione, rilevante ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. »; 2) « a) Violazione artt. 40/41 c.p.; b) Violazione dell’art. 1189 c.c.; c) Violazione dell’art. 1127, comma 1, c.c. (sostanzialmente inapplicato secondo i principi che lo reggono o incongruamente applicato). Rilevanti ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., anche in concorso con la violazione ex art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. per difetto totale di motivazione o apparente motivazione, con rilevanza ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. in intestazione al motivo di ricorso »; 3) « 1. La tracciabilità della spedizione, assunta come criterio idoneo ad eliminare l’abuso: incongruità; 2. Duplice profilo: la tracciabilità della spedizione come ingiusto onere attribuito al mittente. Incongruità della sentenza per mancanza di motivazione del tutto insufficiente: art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., difetto totale di motivazione o apparente motivazione rilevante ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. »; 4) « Induzione in errore. Rilevanza del meccanismo di pagamento del titolo ex art. 43 L.A. La violazione dell’art. 43 L.A. rilevante ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., rilevanza contestuale al motivo di ricorso, ovvero la nullità della sentenza ex art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. per mancanza di motivazione o motivazione apparente e rilevanza ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. »; 5) « La questione del nesso causale e dei principi regolatori: artt. 40/41 c.p. e i principi stabiliti da Cass. n. 1049/2019. Violazione e falsa applicazione delle predette norme e dell’art. 1127, comma 1, c.c., rilevante ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., anche contestuale al motivo di ricorso e, dunque, con rilevanza ai fini della nullità della sentenza ex art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., per difetto totale di motivazione o apparente motivazione e sua rilevanza ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. »; 6) « Violazione e falsa applicazione dei
principi di cui all’art. 2 Cost., in relazione all’art. 1227, comma 1, c.c., rilevante ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., e contestuale mancanza di motivazione o apparente motivazione, rilevante ai fini della nullità della sentenza ex art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e rilevanza ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. »;
II) « Violazione dell’art. 91 c.p.c., con rilevanza ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. ». Si chiede « la cassazione della sentenza impugnata in ordine alla soccombenza delle spese dell’appello e la riforma in punto spese anche del primo grado, nel senso di stabilire la condanna della resistente alla refusione pure degli esborsi della causa avanti al Tribunale ».
Il primo dei descritti motivi -pure volendosene sottacere i profili di sua non conformità alla previsione di cui all’art. 366, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. (il relativo svolgimento argomentativo constando di un coacervo confuso di deduzioni che non sempre sono distintamente riferibili ai singoli mezzi di censura, né si raccordano alle parti della sentenza che si intende sottoporre a critica) -si rivela complessivamente inammissibile alla stregua delle dirimenti considerazioni di cui appresso.
2.1. Innanzitutto, quanto alla più volte lamentata nullità della sentenza impugnata per motivazione contraddittoria, o illogica, o carente, o meramente apparente, esso mostra di non considerare che il vizio di contraddittoria, insufficiente o illogica motivazione non è più denunciabile in cassazione, atteso che l’attuale testo dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., come modificato dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012 e qui applicabile, ratione temp oris , risultando impugnata una sentenza pubblicata il 23 settembre 2019, ha ormai ridotto al ‘ minimo costituzionale ‘ il sindacato di legittimità sulla motivazione, sicché si è chiarito (cfr. tra le più recenti, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. nn. 18079, 14677, 9807 e 6127 del 2024; Cass. nn. 35947, 28390, 26704 e 956 del 2023; Cass. nn. 33961 e 27501 del 2022; Cass. nn. 26199 e 395 del 2021; Cass. n. 9017 del 2018) che è oggi denunciabile in Cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente
all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; questa anomalia si esaurisce nella ” mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico “, nella ” motivazione apparente “, nel ” contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili ” e nella ” motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile “, -tutte fattispecie assolutamente inconfigurabili nella motivazione della sentenza della corte distrettuale impugnata in questa sede -esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di ” sufficienza ” della motivazione ( cfr . Cass., SU, n. 8053 del 2014; Cass. n. 7472 del 2017. Nello stesso senso anche le più recenti; Cass. nn. 20042 e 23620 del 2020; Cass. nn. 395, 1522 e 26199 del 2021; Cass. nn. 27501 e 33961 del 2022; Cass. n. 28390 del 2023; Cass. nn. 14677 e 18079 del 2024) o di sua ‘ contraddittorietà ‘ ( cfr . Cass. nn. 7090 e 33961 del 2022; Cass. n. 28390 del 2023; Cass. nn. 14677 e 18079 del 2024). Cass., SU, n. 32000 del 2022, ha puntualizzato, altresì, che, a seguito della riforma dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., l’unica contraddittorietà della motivazione che può rendere nulla una sentenza è quella ‘ insanabile ‘ e l’unica insufficienza scrittoria che può condurre allo stesso esito è quella ‘ insuperabile ‘ .
2.2. Va ricordato, poi, che la motivazione assume carattere solo apparente, e la sentenza è nulla perché inficiata da error in procedendo , quando, benché graficamente esistente, non renda percepibile, tuttavia, il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture ( cfr . sostanzialmente, in tal senso, ex aliis , Cass. nn. 16448, 13621, 9807 e 6127 del 2024; Cass. nn. 33961 e 27501 del 2022; Cass. n. 395 del 2021; Cass. n. 26893 del 2020; Cass. n. 22598 del 2018; Cass. n. 23940 del 2017). Un simile vizio, inoltre, deve apprezzarsi non rispetto alla correttezza della soluzione adottata o alla sufficienza della motivazione offerta, bensì unicamente sotto il profilo dell’esistenza di una motivazione effettiva.
2.2.1. La doglianza in esame, nella parte in cui lamenta la mera apparenza della motivazione della sentenza impugnata, non adduce, tuttavia, che le argomentazioni offerte dalla corte di merito non siano idonee a rappresentare l’ iter logico intellettivo seguito dal giudice per arrivare alla decisione, ma intende confutarne la fondatezza, ripercorrendole in ciascuno dei suoi passaggi e muovendo critiche agli argomenti sviluppati sui singoli punti oggetto di censura.
2.2.2. Una simile doglianza, quindi, non evidenzia alcuna criticità della motivazione della decisione impugnata nei descritti limiti attualmente ammissibili ( cfr . Cass., SU, n. 8053 del 2014), ma è espressione di un mero dissenso motivazionale rispetto ad un apprezzamento di fatto che, essendo frutto di una determinazione discrezionale del giudice di merito, non è sindacabile da questa Corte.
2.3. Laddove, poi, la censura intende contestare l’accertamento compiuto dalla Corte di merito di un concorso colposo dell’appellante ex art. 1227, comma 1, cod. civ., nella produzione del danno, in ragione del ricorso alla spedizione per posta degli assegni di traenza ai beneficiari piuttosto che all’utilizzo di altri strumenti di pagamento, essa mostra di non considerare minimamente che l’accertamento del concorso del fatto colposo del danneggiato nella produzione del danno, così come la determinazione del grado di efficienza causale di ciascuna colpa, rientrano nel potere di indagine del giudice del merito e sono incensurabili in sede di legittimità, quando siano sorretti da adeguata e logica motivazione ( cfr. Cass., ex multis , n. 272 del 2017; Cass. n. 19527 del 2022), come nel caso di specie.
2.3.1. È doveroso sottolineare, inoltre, che la conclusione della corte distrettuale circa la configurabilità, nell ‘odierna vicenda , del concorso di colpa della danneggiata, ex art. 1227, comma 1, cod. civ., per effetto dell’avvenuta, incauta spedizione, da parte sua, dei titoli di cui si discute tramite la posta ordinaria, noncurante che gli stessi arrivassero nelle mani dei creditori, è assolutamente coerente con quanto affermato da Cass., SU, nn. 10079 e 9769 del 2020 (alle cui esaustive motivazioni, che il Collegio condivide interamente, può farsi qui rinvio ex art. 118, comma 1, disp. att.
cod. proc. civ.), secondo cui « La spedizione per posta ordinaria di un assegno, ancorché munito di clausola d’intrasferibilità, costituisce, in caso di sottrazione del titolo e riscossione da parte di un soggetto non legittimato, condotta idonea a giustificare l’affermazione del concorso di colpa del mittente, comportando, in relazione alle modalità di trasmissione e consegna previste dalla disciplina del servizio postale, l’esposizione volontaria del mittente ad un rischio superiore a quello consentito dal rispetto delle regole di comune prudenza e del dovere di agire per preservare gli interessi degli altri soggetti coinvolti nella vicenda, e configurandosi dunque come un antecedente necessario dell’evento dannoso, concorrente con il comportamento colposo eventualmente tenuto dalla banca nell’identificazione del presentatore » ( cfr ., in senso conforme, le successive Cass. n. 25873 del 2020 e Cass. n. 34201 del 2021; Cass. n. 15642 del 2022). Sul punto, pertanto, la sentenza impugnata si rivela scevra dai vizi ascrittile.
Il secondo motivo di ricorso è parimenti inammissibile.
3.1. In proposito, infatti, è sufficiente rimarcare, da un lato, che la denuncia di violazione della norma di cui all’art. 91, comma 1, cod. proc. civ., trova ingresso, in questa sede di legittimità, solo quando le spese siano poste a carico della parte integralmente vittoriosa ( cfr., ex aliis , anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 15697 del 2023; Cass. n. 2984 del 2022; Cass. n. 26912 del 2020; Cass. n. 18128 del 2020), e tanto non è dato cogliere dal motivo all’esame; dall’altro, quanto alla invoca ta refusione, in ragione del loro 50%, degli esborsi relativi al giudizio di primo grado, che non risulta essere stata formulata in appello un’analoga censura, sicché la stessa non può essere proposta, per la prima volta, in questa sede di legittimità.
In conclusione, l’odierno ricorso promosso da RAGIONE_SOCIALE deve essere dichiarato inammissibile, restando a suo carico le spese di questo giudizio di legittimità sostenute dalla costituitasi controricorrente, altresì dandosi atto, -in assenza di ogni discrezionalità al riguardo ( cfr . Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del
2017) e giusta quanto precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 -che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della medesima ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto, mentre « spetterà all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento ».
PER QUESTI MOTIVI
La Corte dichiara inammissibile il ricorso promosso da RAGIONE_SOCIALE e la condanna al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità sostenute dalla costituitasi parte controricorrente , liquidate in € 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della medesima ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, giusta il comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civile