Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 18047 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 18047 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 01/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 31220/2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE
-intimato- sul controricorso incidentale proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, domiciliato ex lege in INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE).
-ricorrente incidentale-
Avverso la SENTENZA del TRIBUNALE IMPERIA n. 505/2020 depositata il 05/10/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/06/2024
dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1.- RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE) ha convenuto avanti al Giudice di Pace di Imperia RAGIONE_SOCIALE per chiederne la condanna al pagamento della somma di 2.150,00 a titolo di risarcimento del danno derivante dall’illegittima negoziazione di un assegno di traenza, non trasferibile, tratto sul proprio conto aperto presso Banca Popolare di Novara, emesso a favore di NOME COGNOME, spedito a mezzo posta ordinaria e riscosso -in tesi attorea per negligenza delle RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nel procedere all’identificazione del prenditore – da NOME COGNOME, soggetto non legittimato.
2.- La sentenza depositata nel novembre 2018 con cui il Giudice di Pace di Imperia ha respinto la domanda è stata impugnata da RAGIONE_SOCIALE invocando la responsabilità contrattuale della negoziatrice e la negligenza professionale della stessa ex art.1176 comma 2 c.c., non avendo la medesima provato di aver adottato le specifiche cautele idonee a garantire la bontà dell’operazione. Il Tribunale di Imperia con la sentenza resa il 5.10.2020, ha accolto l’appello, riformando la sentenza di primo grado.
3.- In proposito il giudice di merito ha rilevato le carenze del procedimento di identificazione del portatore poiché « sarebbe stato sufficiente una attenta disamina sui documenti esibiti dalla cliente di poste per accertare compiutamente la identità di colei che presentava l’incasso il titolo e per rifiutare il pagamento », sicché l’identificazione del prenditore, non conosciuto dal negoziatore, avrebbe dovuto avvenire attraverso un documento d’identità munito di fotografia, o per mezzo di persone fidefacenti, mentre nella specie era avvenuta mediante un documento «di
notoriamente agevole falsificabilità»; ha, inoltre, escluso che la modalità di spedizione del titolo possa avere avuto un ruolo causale rispetto all’indebito incasso poiché « in ogni caso il materiale possesso del titolo da parte della sedicente NOME COGNOME, in presenza della previsione di cui all’articolo 43 L.A. non poteva determinare alcun affidamento da parte di RAGIONE_SOCIALE ». Ha integralmente compensato tra le parti le spese di lite.
7.- Avverso detta sentenza, RAGIONE_SOCIALE ha presentato ricorso, affidandolo a due motivi di cassazione. Ha resistito, con controricorso, RAGIONE_SOCIALE che, oltre a chiedere il rigetto del ricorso, ha proposto ricorso incidentale con riguardo alla statuizione sulle spese di lite, nonché ricorso incidentale condizionato affidandolo a due motivi di censura riguardanti entrambi la statuizione relativa all’accertamento della condotta negligente della negoziatrice.
Entrambe le parti hanno depositato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Il primo motivo di ricorso principale riguarda la violazione e falsa applicazione degli artt. 1227 c.c. 83 D.P.R. n.156/1973 in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 e 5 c.p.c., ovvero l’erronea esclusione della rilevanza causale della scelta di RAGIONE_SOCIALE di spedire l’assegno di traenza tramite posta ordinaria, in violazione delle norme che vietano la spedizione nelle corrispondenze ordinarie e in quelle raccomandate «di denaro, oggetti preziosi e carte di valore esigibili al portatore» che può avvenire solo con posta assicurata. La ricorrente censura la sentenza in quanto non ha tenuto conto della pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte intervenuta nel maggio del 2020 (Cass S.U. n. 9770/2020) ovvero prima della pubblicazione della gravata sentenza del Tribunale di Imperia – che ha affermato principi di diritto in ragione dei quali, nella specie, andrebbe affermata la responsabilità della stessa danneggiata RAGIONE_SOCIALE nella causazione del danno.
2.- Con il secondo motivo di ricorso principale, che è rubricato « art. 360 comma 1 n. 3 e 5 c.p.c. per violazione e falsa applicazione dell’art. 43 del R.D. 1736/1033 in riferimento agli artt. 1218, 1176 e 1992 c.c. nonché della legge n. 445/2000omesso esame di una fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti », la ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui nella stessa si afferma che RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE non ha fornito la prova liberatoria della non imputabilità dell’inadempimento per aver usato la dovuta diligenza richiesta dall’articolo 1176 comma 2 c.c. nell’identificazione del portatore del titolo negoziato ed, in particolare, laddove delinea un parametro di diligenza professionale asseritamente in contrasto con la predetta norma, con l’art. 1218 c.c. e con la legge 445/2000 in riferimento all’articolo 43 L.A.
Afferma la ricorrente che i documenti depositati dimostrano, invece, che l’operatore di sportello ha effettuato, non solo l’apertura del libretto di risparmio, ma anche il versamento delle somme portate dal titolo, solo dopo aver svolto un attento esame sui documenti di riconoscimento e aver verificato l’autenticità e la mancanza di segni visibili di contraffazione del titolo, con ciò assolvendo pienamente agli obblighi di diligenza imposti anche quanto l’identificazione dalla legge ( rectius D.P.R.) 445/2000, rispetto alla quale censura la pronuncia gravata per aver rilevato, a proposito della negligenza di RAGIONE_SOCIALE, che questa aveva identificato il portatore « mediante un documento di notoriamente agevole falsificabilità » benché la legge citata includa la patente di guida, nella specie esibita tra i documenti di riconoscimento aventi corso legale di validità, e nessuna norma di legge imponga, per identificare il cliente in ambito bancario, i diversi modi, tantomeno mediante l’utilizzo di «persone fidefacenti»; richiama la giurisprudenza di questa Corte di cui cita la sent. n. 34108 del 2019 a conferma del fatto che « l’identificazione delle persone
fisiche avviene normalmente tramite il riscontro di un solo documento di identità personale ».
– Ragioni di ordine logico inducono ad esaminare per primo il secondo motivo di impugnazione che concerne l’imputabilità del danno alla condotta negligente della banca negoziatrice, poiché, qualora lo stesso fosse fondato con conseguente cassazione della sentenza e rinvio al giudice di merito, il secondo motivo resterebbe assorbito, mancando il presupposto per l’esame della censura relativa alla esclusione della concorrente responsabilità della danneggiata.
3.1Ciò premesso va rilevato anzitutto che il motivo è inammissibile sotto il profilo dell’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione delle parti (ex art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c.) poiché, contrariamente a quanto prevede l’articolo 366 co.1 n. 6 c.p.c., la ricorrente non specifica in alcun modo il motivo né quale sarebbe stato il fatto decisivo e discusso tra le parti non esaminato dal giudice di merito.
3.2- Quanto allo scrutinio della ragione di censura della decisione dedotto ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. per avere il Tribunale delineato un parametro di diligenza professionale asseritamente in contrasto con la con gli art. 1218 e 1176 comma 2 c.c. e con la legge 445/2000 in riferimento all’articolo 43 L.A., il Collegio rileva che il motivo è inammissibile, in quanto non si confronta con la reale ratio decidendi che sorregge la sentenza, che trascura del tutto.
Ed invero il Tribunale, dopo aver rilevato nell’incipit della motivazione che l’assegno di traenza era stato emesso – su richiesta di RAGIONE_SOCIALE – a favore della sig. NOME «COGNOME», ma era stato incassato dalla sedicente sig. NOME «NOME», nel valutare la condotta delle parti e se avessero assolto ai rispetti oneri probatori (correttamente individuati alla luce della natura contrattuale della responsabilità dedotta nei
confronti dell’ente prenditore del titolo), ha osservato che la parte appellante aveva dimostrato di avere emesso un assegno munito di clausola di intrasferibilità a favore di COGNOME NOME e che l’appellata aveva pagato l’assegno, in violazione dell’articolo 43 RD n. 1736/1933, ad un soggetto non legittimato, ovvero alla sedicente COGNOME NOME (identificata con patente di guida); e che la negoziatrice RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, «chiamata a rispondere del danno derivato – all’esito dell’errore nell’identificazione del legittimo portatore del titolo – dal pagamento dell’assegno bancario di traenza non trasferibile a persona diversa dall’effettivo beneficiario» non aveva fornito « la prova liberatoria della non imputabilità dell’inadempimento per aver usato la dovuta diligenza richiesta dall’articolo 1176 comma 2 c.c. nell’identificazione del portatore del titolo. Invero -continua il Tribunale sarebbe stato sufficiente una attenta disamina sui documenti esibiti dalla cliente di RAGIONE_SOCIALE per accertare compiutamente la identità di colei che presentava l’incasso il titolo e per rifiutare il pagamento ».
Il Giudice di merito, dunque, individua una specifica negligenza dell’operatore postale nel controllare la corrispondenza del nome del prenditore con il nome del beneficiario del titolo, con una motivazione che la ricorrente trascura completamente, concentrandosi sulle ulteriori considerazioni del Tribunale circa la condotta che, nella specie, sarebbe stata doverosa e conforme a diligenza (richiesta di ulteriore documento, essendo la patente notoriamente falsificabile) che, a prescindere dalla loro correttezza, non costituiscono -all’evidenza la ragione della decisione in punto accertamento della condotta colposa ed inescusabile -in questo caso per «l’accorto banchiere».
4.L’inammissibilità del predetto motivo di ricorso principale, esclude l’esame dei due motivi di ricorso incidentale condizionato, che attengono alla «mancata affermazione della gravità della colpa da rilevare nel contegno di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE» e «la mancata pronuncia
della nullità del libretto postale aperto nei confronti della sedicente NOME COGNOME».
5.- È, invece, ammissibile e fondato il primo motivo di ricorso principale, che riguarda l’erronea esclusione della rilevanza causale della scelta di RAGIONE_SOCIALE di spedire l’assegno di traenza tramite posta ordinaria.
Benché si tratti dell’accertamento del nesso causale, il cui riscontro si risolve in un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito, la questione non può ritenersi estranea all’ambito del giudizio di legittimità, in quanto, coinvolge l’individuazione del criterio da adottare per la selezione, tra tutte le possibili concause dell’illecito, degli antecedenti in concreto rilevanti per la produzione del danno ed in particolare la verifica della conformità della scelta operata dal giudice di merito alle norme sostanziali che disciplinano la fattispecie accertata; sicché «attiene alla sussunzione di quest’ultima nell’ipotesi normativa, il cui controllo rientra nei poteri di questa Corte, ferma restando la spettanza al giudice di merito della valutazione delle conseguenze derivanti dall’adozione del predetto criterio di selezione» (cfr. Cass., S.U. n, 9769/2020, Cass. n.9985/2019; Cass. n.4439/2014).
5.1- Ciò detto si osserva che sul punto le Sezioni Unite di questa Corte, con le sentenze richiamate dalla stessa ricorrente, (a) hanno richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di responsabilità civile, secondo cui tale materia è regolata dai principi di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen., in virtù dei quali un evento è da considerare causato da un altro se, ferme restando le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo (c.d. teoria della condicio sine qua non), nonché dal criterio della c.d. causalità adeguata, sulla base del quale, all’interno di una serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano, ad una valutazione ex ante, del tutto inverosimili; (b) hanno specificato che «la scelta di avvalersi
della posta ordinaria per la trasmissione dell’assegno al beneficiario, pur in presenza di altre forme di spedizione (posta raccomandata o assicurata) o di strumenti di pagamento ben più moderni e sicuri (quali il bonifico bancario o il pagamento elettronico), si traduce nella consapevole assunzione di un rischio da parte del mittente, che non può non costituire oggetto di valutazione ai fini dell’individuazione della causa dell’evento dannoso; (c) hanno confermato che le norme che disciplinano il servizio postale, le quali, in quanto operanti esclusivamente nei rapporti tra il gestore del predetto servizio ed i soggetti che se ne avvalgono per la spedizione della propria corrispondenza, non possono costituire un riferimento normativo utile ai fini della disciplina dei rapporti con i terzi, onde la mera inosservanza del divieto, posto dall’art. 83 del D. P.R. n. 156 del 1973, d’includere denaro, oggetti preziosi e carte di valore esigibili al portatore nella corrispondenza ordinaria o in quella raccomandata, così come quella dell’art. 84 del medesimo D.P.R., il quale impone di assicurare le lettere ed i pacchi contenenti i predetti beni, non costituisce una ragione sufficiente a fondare l’affermazione del concorso di colpa del mittente; e che, parimenti, non è pertinente il richiamo alle analoghe disposizioni dettate, a seguito della privatizzazione dell’Ente RAGIONE_SOCIALE, dalla Carta della qualità del servizio pubblico postale (nelle diverse versioni, susseguitesi nel tempo, emanate con D.M. 9 aprile 2001 e con D.M. 26 febbraio 2004); (d) hanno affermato che occorre prendere, invece, in esame le modalità di prestazione del servizio postale in modo da verificare se, in relazione all’oggetto della spedizione ed alle garanzie di sicurezza previste per ciascuna modalità di trasmissione, possa ritenersi giustificata l’affermazione che la scelta effettuata dal mittente ne abbia comportato l’esposizione ad un margine di rischio superiore a quello ritenuto accettabile alla stregua delle regole di comune prudenza; (e) hanno, quindi, concluso, per quel che qui
interessa, che, le particolari cautele apprestate dalla normativa per la spedizione, la trasmissione e la consegna della posta raccomandata ed assicurata, «consentono di seguire in tempo reale lo stato di lavorazione del plico ed il percorso dallo stesso compiuto dal momento della spedizione a quello della consegna, nonché la previsione che quest’ultima abbia luogo a mani del destinatario o di persona di famiglia o addetta al suo servizio, anziché mediante la semplice immissione nella cassetta, se non possono considerarsi di per sé sufficienti ad impedire la sottrazione del plico, consentono però al mittente, in caso di ritardo prolungato nella consegna, di attivarsi tempestivamente per evitarne il pagamento o quanto meno per segnalare l’anomalia alla banca trattaria, affinché adotti le necessarie precauzioni»; mentre così non è per la posta ordinaria, la cui utilizzazione implica la perdita di ogni controllo della fase della trasmissione e della possibilità di verificarne l’esito, almeno fino a quando il destinatario del plico non ne segnali la mancata ricezione; (f) hanno, infine, affermato il principio di diritto per cui « la spedizione per posta ordinaria di un assegno, ancorché munito di clausola d’intrasferibilità, costituisce, in caso di sottrazione del titolo e riscossione da parte di un soggetto non legittimato, condotta idonea a giustificare l’affermazione del concorso di colpa del mittente, comportando, in relazione alle modalità di trasmissione e consegna previste dalla disciplina del servizio postale, l’esposizione volontaria del mittente ad un rischio superiore a quello consentito dal rispetto delle regole di comune prudenza e del dovere di agire per preservare gl’interessi degli altri soggetti coinvolti nella vicenda, e configurandosi dunque come un antecedente necessario dell’evento dannoso, concorrente con il comportamento colposo eventualmente tenuto dalla banca nell’identificazione del presentatore ».
5.2- Alla luce dei suddetti principi, nella specie reputa il Collegio che il giudice di merito non abbia correttamente escluso il concorso
di colpa di RAGIONE_SOCIALE nella causazione del danno lamentato avendo solo affermato in proposito che « l’asserita responsabilità dell’appellante per le modalità di spedizione del titolo in via ordinaria non ha pregio atteso che, in ogni caso, il materiale possesso del titolo da parte della sedicente COGNOME NOME, in presenza della previsione di cui all’articolo 43 L.A. non poteva determinare alcun affidamento da parte di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE »: senza, quindi, prendere in esame le circostanze specifiche della fattispecie per verificare se, in relazione all’oggetto della spedizione ed alle garanzie di sicurezza previste per la modalità di trasmissione prescelta, potesse affermarsi o dovesse escludersi che la scelta effettuata dal mittente « ne abbia comportato l’esposizione ad un margine di rischio superiore a quello ritenuto accettabile alla stregua delle regole di comune prudenza », in funzione della decisione richiesta sul concorso di colpa dell’attrice.
Pertanto sul punto la sentenza va cassata con rinvio alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, che dovrà conformarsi ai principi di diritto affermati dalle Sezioni Unite.
6.- Il ricorso incidentale di RAGIONE_SOCIALE che si affida ad un unico motivo ovvero alla violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 e 5 c.p.c. con cui la controricorrente censura la statuizione di compensazione delle spese di lite, resta assorbito dalla cassazione della sentenza, poiché il giudice del rinvio dovrà compiere anche la nuova valutazione della statuizione sulle spese del giudizio di merito
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso principale; dichiara inammissibile il secondo motivo del ricorso principale; dichiara assorbiti il primo e secondo motivo di ricorso incidentale condizionato nonché l’unico motivo di ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, con rinvio al
Tribunale di Imperia, in persona di diverso giudice, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima