Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 2272 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 2272 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 04/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 29501/2021 R.G. proposto da:
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME unitamente all’avvocato NOME COGNOME -ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME AVV_NOTAIO COGNOME
-controricorrente-
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Salerno n. 542/2021 depositata il 19/04/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/01/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME ha convenuto davanti al Tribunale di Salerno la RAGIONE_SOCIALE Carime spa prospettando la nullità del contratto di mutuo fondiario, stipulato il 26/11/1996 ed estinto l’1/12/2000, per la mancata consegna della somma di denaro, accreditata su c/c indisponibile, la
nullità della clausola negoziale relativa agli interessi perché usurari e indeterminati e inoltre lamentando l’illegittima pratica dell’anatocismo, e ha chiesto la restituzione delle somme indebitamente pagate.
Il Tribunale di Salerno, con sentenza depositata il 21/11/2016, ha condannato la RAGIONE_SOCIALE alla restituzione della somma di €. 39.851,48, respingendo l’eccezione di prescrizione sollevata dalla RAGIONE_SOCIALE e richiamando l’ipotesi ricostruttiva n. II bis illustrata dal CTU.
La RAGIONE_SOCIALE Carime ha proposto appello con atto notificato il 21/12/2016 criticando la sentenza del Tribunale per la reiezione dell’eccezione di prescrizione e per la ritenuta invalidità della clausola negoziale relativa agli interessi, dal momento che non era stata rilevata alcuna usura originaria, che l’eventuale successiva usura sopravvenuta non era rilevante e che la determinazione degli interessi ultralegali era corretta.
La parte appellata ha eccepito l’inammissibilità dell’appello ai sensi dell’art. 342 c.p.c. e ha resistito nel merito.
La Corte d’Appello di Salerno ha respinto l’eccezione di inammissibilità, ha confermato la reiezione dell’eccezione di prescrizione e poi, però, ritenendo non rilevante l’usura sopravvenuta e ritenendo caratterizzato da determinatezza il tasso di interesse concordato, ha accolto l’appello e, in riforma della sentenza di primo grado, ha respinto la domanda di ripetizione di indebito della NOMEra COGNOME.
Con ricorso notificato il 18/11/2021 la NOMEra COGNOME NOME ha impugnato la sentenza della Corte d’Appello di Salerno proponendo un unico motivo di ricorso.
RAGIONE_SOCIALE, succeduta nel credito, resiste con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Motivo di impugnazione : ‘In relazione all’art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c.: error in procedendo per violazione dell’art. 342 c.p.c., per avere, la Corte territoriale, omesso di dichiarare l’inammissibilità dell’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE Carime, non essendo stato soddisfatto il necessario
requisito della specificità dei motivi di appello, in relazione alla sentenza impugnata, e per avere omesso di rilevare che le doglianze proposte dall’appellante ‘non dialogano’ con la pronuncia di primo grado’.
La ricorrente censura la sentenza impugnata perché essa non ha rilevato che l’appello della RAGIONE_SOCIALE non era ammissibile, in quanto aveva formulato critiche alla sentenza di primo grado non adeguate e pertinenti al contenuto della stessa.
In particolare, la ricorrente osserva (anche nella memoria del 5/1/2026) che il Tribunale ha basato la propria decisione sull’illegittimità dell’anatocismo applicato al mutuo in esame, senza che vi sia stata verifica dell’usurarietà degli interessi applicati, e ha rideterminato le somme dovute operando la riduzione degli interessi ultralegali ai tassi BOT ed escludendo la capitalizzazione degli interessi.
Il motivo è infondato.
1.1) Si rileva, infatti, che non risulta sussistere la contestata inammissibilità dell’atto di appello, sia perché, come già rilevato dalla Corte d’Appello, l’impugnazione aveva chiaramente individuato i punti contestati e argomentato su di essi, sia perché le contestazioni effettuate risultano pertinenti al contenuto della sentenza di primo grado (al di là della correttezza delle une e dell’altra).
In particolare, il CTU nominato nel processo di primo grado, come risulta anche dai brani della relazione riportati nel ricorso, ha rilevato l’applicazione di interessi ultralegali (benchè convenuti) e l’applicazione di interessi usurari nei trimestri successivi ai primi (dunque usura sopravvenuta in contratto di mutuo) e poi, nell’ipotesi II bis, ha rideterminato le somme dovute operando la riduzione degli interessi ultralegali ai tassi BOT (si tratta dell’ipotesi II, formulata in riferimento al quesito peritale n. 3 punto a, che richiedeva appunto la riduzione degli interessi ultralegali a quelli ex art. 117 TUBmentre l’ipotesi I ricalcola gli interessi al tasso legale-) ed escludendo la capitalizzazione degli interessi
(ipotesi specifica II bis, che aggiunge l’esclusione della capitalizzazione, mediante l’applicazione degli interessi moratori solo sulla quota capitale e non sull’intera rata di mutuo scaduta).
Il Tribunale ha preso in considerazione l’ipotesi II bis (che dunque rideterminava il conto del mutuo riducendo gli interessi extralegali ed escludendo la capitalizzazione degli interessi) e non l’ipotesi III, che escludeva l’applicazione degli interessi usurari in riferimento al quesito peritale n. 3 punto d).
Tuttavia, il Tribunale, nel riportare le analisi del CTU, ha affrontato il tema dell’usura, indicando gli specifici superamenti dei tassi soglia nei vari trimestri, e poi, quando ha preso in considerazione le ipotesi I, II e III, ha sottolineato che il tasso di mora era stato sostituto secondo quanto previsto nei punti c) e d) del quesito peritale n. 3, con esclusione quindi di qualsiasi capitalizzazione e con riduzione degli interessi usurari a quelli legali.
In tal modo il Tribunale non ha rilevato che solo l’ipotesi III aveva ad oggetto la riduzione degli interessi usurari a quelli legali, con riferimento al punto d) del quesito n 3, come ben specificato dal CTU.
Ma, in ogni caso, è evidente che la sentenza di primo grado abbia fatto riferimento sia al tema dell’usura che a quello della determinatezza o meno della clausola sugli interessi ultralegali, per cui l’atto di appello non risulta inammissibile, perché le censure relative alla disciplina degli interessi usurari e alla misura degli interessi convenuti sono comunque pertinenti a questioni affrontate dal Tribunale nella propria decisione (come emergenti dalla narrativa del ricorso stesso).
2) Il ricorso va pertanto rigettato.
Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
Poiché il ricorso viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che
ha aggiunto il comma 1 – quater all’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in €. 7.000, oltre a €. 200 per esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui compensi, e agli accessori di legge, con distrazione a favore del difensore antistatario.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma il giorno 21/1/2026 nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte di cassazione.
Il Presidente NOME COGNOME