Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 9378 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 9378 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso 24611-2022 proposto da:
Adunanza camerale
NOME COGNOME E NOME COGNOME, domiciliati presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore , rappresentati e difesi dall’ AVV_NOTAIO;
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata da RAGIONE_SOCIALE in persona del procuratore speciale, AVV_NOTAIO COGNOME, domiciliata presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore , rappresentata e difesa dall’ AVV_NOTAIO;
– controricorrente –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME;
Oggetto
OPPOSIZIONE ESECUZIONE
Impugnazione Principio RAGIONE_SOCIALE‘apparenza -Asserito contrasto con l’art. 111 Cost.
–
Difetto di specificità dei motivi d’appello
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 12/12/2023
– intimati –
Avverso la sentenza n. 728/22 del la Corte d’appello d i Firenze, depositata il 19/04/2022;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nell ‘adunanza camerale del 12/12/2023 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME e NOME COGNOME ricorrono, sulla base di tre motivi, per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza n. 728/22, del 19 aprile 2022, RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Firenze, che ne ha dichiarato inammissibile il gravame avverso la sentenza n. 333/17, del 28 marzo 2017, del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, che aveva, a propria volta, dichiarato inammissibile, in quanto tardiva, l’opposizione proposta avverso l’ordinanza di vendita emessa dal giudice RAGIONE_SOCIALE‘esecuzione, al fine di ottenere una determ inazione del prezzo base d’asta degli immobili pignorati diversa da quella adottata, rigettandola, invece, per il resto.
Riferiscono, in punto di fatto, gli odierni ricorrenti che la società RAGIONE_SOCIALE dei Paschi RAGIONE_SOCIALE (successivamente incorporata nella società RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dei Paschi RAGIONE_SOCIALE), in nome e per conto RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, aveva notificato atto di precetto nei loro confronti per la complessiva somma di € 4.945.307,24, in virtù di contratti di mutuo agrario stipulati per atto pubblico, per poi procedere al pignoramento immobiliare di beni -o porzioni di beni -a entrambi appartenenti.
Nella procedura esecutiva così radicatasi innanzi al Tribunale senese, dopo che il medesimo creditore procedente aveva depositato atto di intervento per la collocazione dei nuovi crediti derivanti da mutuo fondiario, veniva autorizzata la vendita dei
beni pignorati, ordinanza RAGIONE_SOCIALEa quale gli odierni ricorrenti chiedevano dichiararsi la nullità e/o l’illegittimità e/o l’inefficacia e/o disporsi l’annullamento. Richiesta motivata sul rilievo che non era stato dato avviso, nell’ordinanza di vendita, RAGIONE_SOCIALE‘ applicabilità sul prezzo di aggiudicazione RAGIONE_SOCIALE‘IVA, in quanto i beni pignorati erano strumentali all’esercizio RAGIONE_SOCIALE‘attività di agriturismo RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, e inoltre perché i classamenti catastali erano illegittimi, per violazione del Decreto del RAGIONE_SOCIALE del 26 luglio 2012.
Nel giudizio di opposizione, così radicato, si costituivano la società RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME (creditrice interveniente, alla quale poi succedeva l’erede NOME COGNOME), deducendo l’inammissibilità RAGIONE_SOCIALEa stessa per tardività, trattandos i di opposizione agli atti esecutivi. All’udienza di comparizione RAGIONE_SOCIALEe parti, fissata per la discussione sull’istanza di sospensione RAGIONE_SOCIALE‘esecuzione, gli odierni ricorrenti deducevano, altresì, l’usurarietà dei mutui e l’illegittimità RAGIONE_SOCIALE‘anatocismo ivi praticato, nonché l’improcedibilità del procedimento esecutivo per avere parte ricorrente introdotto la procedura ex artt. 3 e 10 RAGIONE_SOCIALEa legge 27 gennaio 2012, n. 3.
Rigettata l’istanza di sospensione RAGIONE_SOCIALE‘esecuzione, radicato il giudizio di merito, la proposta opposizione era dichiarata inammissibile per tardività, nella parte in cui veniva ricondotta al disposto RAGIONE_SOCIALE‘art. 617 cod. proc. civ., essendo, per il resto, rigettata.
Esperito gravame dai già opponenti, si costituiva in appello solo la società RAGIONE_SOCIALE, in qualità di cessionaria del credito di RAGIONE_SOCIALE dei Paschi di RAGIONE_SOCIALE S.p.a. e di RAGIONE_SOCIALE, rappresentata dalla società RAGIONE_SOCIALE
Il giudice di seconde cure dichiarava inammissibile il gravame, pervenendo a tale esito sulla base di un duplice rilievo.
Condivisa, infatti, la qualificazione RAGIONE_SOCIALE‘iniziativa assunta dal COGNOME e dalla COGNOME quale opposizione agli atti esecutivi (dal primo giudice ritenuta inammissibile, perché tardiva), nella parte in cui essi avevano eccepito il mancato computo, nell’ordi nanza di vendita, RAGIONE_SOCIALE‘IVA sul prezzo di aggiudicazione dei beni immobili, nonché la presenza di vizi di accatastamento di alcuni degli immobili esecutati, il giudice di seconde cure escludeva che tale statuizione potesse essere appellata, e ciò in forza di quanto previsto dall’art. 618, comma 3, cod. proc. civ.
In relazione, invece, alla parte in cui il Tribunale aveva qualificato l’iniziativa degli opponenti come opposizione all’esecuzione, rigettandola nel merito, il giudice di appello valutava il proposto gravame inammissibile, a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 342 cod. proc. civ.
Avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte fiorentina hanno proposto ricorso per cassazione il COGNOME e la COGNOME, sulla base -come detto -di tre motivi.
3.1. Il primo motivo denuncia -ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. -violazione e falsa applicazione degli artt. 615, commi 1 e 2, 617, comma 2, e 618, comma 3, cod. proc. civ.
Assumono i ricorrenti che i motivi oggetto del giudizio di opposizione, vertendo sull’applicabilità o meno RAGIONE_SOCIALE‘IVA sul prezzo di aggiudicazione e denunciando vizi di accatastamento di alcuni degli immobili espropriati, avrebbero dovuto condurre ambo i giudici di merito a qualificare l’iniziativa da essi assunta come opposizione all’esecuzione, ‘attenendo alla procedibilità RAGIONE_SOCIALEa stessa e non ad un singolo atto del processo esecutivo’.
Errata, dunque, risulterebbe la declaratoria di intempestività RAGIONE_SOCIALE‘opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. , pronunciata, ‘ in parte qua ‘, dal primo giudice, nonché la conseguente declaratoria di
inappellabilità di tale statuizione, che il giudice di seconde cure ha motivato richiamandosi al ‘principio RAGIONE_SOCIALE‘apparenza’, il quale impone, ai fini RAGIONE_SOCIALE‘individuazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale, di tener conto RAGIONE_SOCIALEa qualificazione giuridica RAGIONE_SOCIALE‘azione data dal giudice che lo abbia emesso, a prescindere dalla sua correttezza.
3.2. Il secondo motivo denuncia -ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., e ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 111, comma 7, Cost. violazione e falsa applicazione degli artt. 615, commi 1 e 2, 617, comma 2, e 618, comma 3, cod. proc. civ.
Si contesta proprio il principio il principio RAGIONE_SOCIALE‘apparenza, richiamato dalla sentenza impugnata, e ciò sul presupposto che sarebbe, invece, ‘conforme ai principi di giustizia (ex art. 111 Cost.) consentire anche al giudice di appello la possibilità di st abilire se un’azione possa considerarsi ex art. 615 o 617 cod. proc. civ.’.
3.3. Il terzo motivo denuncia -ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. -violazione e falsa applicazione di norme di diritto, ovvero RAGIONE_SOCIALE‘art. 342 cod. proc. civ., RAGIONE_SOCIALE‘art. ‘821, comma 3, cod. civ.’ e degli artt. 1282, 1283 e 1284 cod. proc. civ., oltre che RAGIONE_SOCIALE‘art. 111, comma 7, Cost.
Rilevano i ricorrenti che, in merito all’applicazione di interessi anatocistici, nei mutui fonte RAGIONE_SOCIALEa pretesa creditoria azionata in via esecutiva, la Corte territoriale, pur prendendo atto che il giudice di prime cure aveva qualificato l’azione come oppo sizione all’esecuzione, ha ritenuto inammissibile, sul punto, il gravame, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 342 cod. proc. civ., e ciò perché ‘il motivo fatto valere dall’appellante risulta essere esposto in maniera generica attraverso una digressione che si concentra su questioni puramente teoriche come la differenza tra il piano di
ammortamento c.d. alla francese e all’italiana che nulla aggiungono al caso di specie e che non permettono di poter decidere nel merito’.
In realtà, sostengono i ricorrenti, il giudice d’appello sarebbe caduto in un equivoco.
Essi, infatti, assumono di aver sempre eccepito, ‘sin dall’introduzione del giudizio’, che ‘è proprio il c.d. ammortamento alla francese utilizzato nei contratti de quibus che, contenendo una formula di matematica attuariale, applica automaticamente l’interesse composto e non quello semplice’. Orbene, ai sensi ‘RAGIONE_SOCIALE‘art. 821, comma 3, cod. civ.’, è ‘solo quello semplice l’unico interesse a poter essere applicato’. La RAGIONE_SOCIALE MPS, per contro, avendo utilizzato ‘la capitalizzazione composta, da un lato viola la norma di cui all’art. 1283 cod. civ., dall’altro viola anche la norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 1284 cod. civ. che prevede l’applicazione di un solo tasso ultralegale semplice e, quindi, nell’ipotesi di incertezza (tra un tasso nominale contrattuale e tasso effettivo di ammortamento) dovrà applicarsi il tasso legale semplice e non quello ultralegale (nominale o effettivo) indeterminato ed incerto’.
Ha resistito all’avversaria impugnazione, con controricorso, la società RAGIONE_SOCIALE, per quest’atto rappresentata dalla società RAGIONE_SOCIALE, chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata.
Sono rimasti solo intimati COGNOME e le società RAGIONE_SOCIALE dei Paschi di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE.
La trattazione del presente ricorso è stata fissata ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 -bis .1 cod. proc. civ.
I ricorrenti hanno presentato memoria.
Il Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
In via preliminare deve dichiararsi l’inammissibilità di tutte le questioni, aventi carattere di novità, prospettate dai ricorrenti nella memoria depositata in vista RAGIONE_SOCIALE‘adunanza camerale, giacché essa -al pari di quelle previste dall’art. 378 e dall’originario testo RAGIONE_SOCIALE‘art. 380bis cod. proc. civ -ha solo funzione illustrativa di censure già proposte (cfr, tra le molte: Cass. Sez. 6-3, ord. 27 agosto 2020, n. 17893, Rv. 658757-01; Cass. Sez. U. ord. 09/03/2020, n. 6691, non massimata sul punto).
10. Il ricorso va rigettato.
10.1. Il primo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza, a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 -bis cod. proc. civ.
Questa Corte, infatti, ha ripetutamente affermato che, in sede esecutiva, ‘al fine RAGIONE_SOCIALEa corretta qualificazione RAGIONE_SOCIALEa domanda occorre fare riferimento alla « causa petendi » ed al « petitum », che, nell ‘ opposizione all ‘esecuzione, investono l’« an » RAGIONE_SOCIALEa esecuzione, cioè il diritto del creditore di procedervi, mentre, nell’opposizione agli atti esecutivi, investono il « quomodo », vale a dire le modalità con le quali il creditore può agire in sede esecutiva’ (Cass. Sez. Lav., sent. 26 maggio 2017, n. 13381, Rv. 64499202), sicché il ‘termine di decadenza di venti giorni previsto dall’art. 617 cod. proc. civ. è applicabile a tutte le contestazioni relative al « quomodo » RAGIONE_SOCIALE‘esecuzione forzata e non a quelle che investono la debenza del credito o il diritto del
creditore di procedere in executivis ‘ (Cass. Sez. 3, ord. 18 ottobre 2023, n. 28889, Rv. 669021-01).
Nella specie, nessuna RAGIONE_SOCIALEe due contestazioni -in relazione alle quali l’iniziativa assunta dagli odierni ricorrenti è stata qualificata come opposizione agli atti esecutivi -concerneva il diritto del creditore di procedere ‘ in executivis ‘, riguardando esse l’applicabilità o meno RAGIONE_SOCIALE‘IVA sul prezzo di aggiudicazione e l’esistenza di vizi di accatastamento di alcuni degli immobili esecutati.
10.2. Anche il secondo motivo è inammissibile ex art. 360bis cod. proc. civ.
10.2.1. È, ormai, ‘ ius receptum ‘ l’affermazione , costante, univoca e pacifica, secondo cui ‘l’individuazione del mezzo d’impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale va operata, a tutela RAGIONE_SOCIALE‘affidamento RAGIONE_SOCIALEa parte e in ossequio al principio RAGIONE_SOCIALE‘apparenza, con riferimento esclusivo a quanto previsto dalla legge per le decisioni assunte secondo il rito in concreto adottato, in relazione alla qualificazione RAGIONE_SOCIALE‘azione (giusta o sbagliata che sia) effettuata dal giudice’ (da ultimo, tra le innumerevoli, Cass. Sez. 1, ord. 21 giugno 2021, n. 17646, Rv. 661595-01; Cass. Sez. 3, ord. 23 ottobre 2020, n. 23390, Rv. 659244-01; Cass. Sez. 1, sent. 13 febbraio 2015, n. 2948, Rv. 634382-01).
Si tratta, del resto, di indirizzo affermato da questa Corte anche nella sua massima sede nomofilattica, nella quale si è, del pari, evidenziato che ‘l’impugnazione di un provvedimento giurisdizionale deve essere proposta nelle forme previste dalla legge per la domanda così come è stata qualificata dal giudice (a prescindere dalla correttezza o meno di tale qualificazione)’, e ‘non come le parti ritengano che debba essere qualificata’ (così,
in motivazione, Cass. Sez. Un., sent. 25 febbraio 2011, n. 4617, Rv. 616599-01).
10.3. Il terzo motivo, infine, non è fondato.
10.3.1. È, infatti, corretta la decisione RAGIONE_SOCIALEa Corte fiorentina di ravvisare il difetto di specificità del motivo di gravame con cui gli odierni ricorrenti reiteravano la censura -la sola che il giudice di prime cure aveva ritenuto riconducibile alla previsione di cui all’a rt. 615 cod. proc. civ. -in ordine alla natura anatocistica degli interessi.
Si osserva, infatti, nella sentenza impugnata come la parte allora appellante si fosse limitata ‘a disquisire sulle problematiche RAGIONE_SOCIALE‘ammortamento alla francese, illustrando il suo funzionamento e la formula matematica alla base RAGIONE_SOCIALEo stesso, reiterando quanto già esposto in primo grado non confrontandosi con la statuizione del Giudice che già aveva sottolineato la genericità del motivo di impugnazione, in effetti esso non era calato come non lo è ora, sulla fattispecie, non comprendendosi dalle allegazioni come le disquisizioni teoriche influenzerebbero la debenza RAGIONE_SOCIALEe somme richieste e conseguentemente la esecuzione intrapresa’.
Il rilievo coglie nel segno, ove si abbia riguardo al contenuto del motivo di appello come riprodotto in ricorso (così soddisfacendo la condizione di ammissibilità di cui all’art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ.; cfr., tra le tante, Cass. Sez. 1, ord. 6 settembre 2021, n. 24048, Rv. 662388-01). La censura si risolveva, infatti, nella deduzione secondo cui il ‘mutuo rappresenta uno strumento di concessione del credito che possiede intrinsecamente caratteristiche di anatocismo’, essendo a tal riguardo illuminante -a dire degli allora appellanti -‘la formula matematica che dà luogo al calcolo RAGIONE_SOCIALEa rata dovuta’, e ciò ‘perché la formula di determinazione RAGIONE_SOCIALEa rata tiene conto
RAGIONE_SOCIALEa capitalizzazione composta e quindi RAGIONE_SOCIALEa produzione di interessi su interessi’, sicché ‘la previsione di una rata fissa o costante è dunque in contrasto con l’art. 1283 del cod. civ.’, soggiungendosi che caso ‘più complesso’ è poi ‘rappresentato da quei contratti di mutuo in cui il tasso di interesse (e quindi l’importo RAGIONE_SOCIALEa rata) è variabile’, giacché ‘tale previsione appare in contrasto sia con l’art. 1283 che con l’art. 1284 del cod. civ.’, visto che la ‘variabilità del tasso di interesse dà or igine ad una condizione di indeterminatezza degli interessi e quindi RAGIONE_SOCIALE‘obbligazione’.
Nulla, dunque, che presentasse -atteso il carattere del tutto generico di tali affermazioni -un’effettiva attinenza con la fattispecie concreta devoluta all’esame del giudice di merito, né, soprattutto, che enucleasse le ragioni di censura RAGIONE_SOCIALEa decisione adottata dal primo giudice, tanto meno in relazione alla specifica peculiarità RAGIONE_SOCIALEa fattispecie medesima.
Al riguardo, infatti, occorre muovere dalla premessa che l’art. 342 cod. proc. civ., come pure il successivo art. 434 RAGIONE_SOCIALEo stesso codice di rito, vanno ‘interpretati nel senso che l’impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione RAGIONE_SOCIALEe questioni e dei punti contestati RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata e, con essi, RAGIONE_SOCIALEe relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice’, fermo restando, però, com e a tal fine non ‘occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto RAGIONE_SOCIALEa permanente natura di « revisio prioris instantiae » del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata’ (Cass. Sez. Un., sent. 16 novembre 2017, n. 27199, Rv. 645991-01; conforme: Cass. Sez.
6-3, ord. 30 maggio RAGIONE_SOCIALE, n 13535, Rv. 648722-01; Cass. Sez. Un., ord. 13 dicembre 2012, n. 36481, Rv. 666375-01).
Invero, ‘il richiamo, contenuto nei citati artt. 342 e 434, alla motivazione RAGIONE_SOCIALE‘atto di appello non implica che il legislatore abbia inteso porre a carico RAGIONE_SOCIALEe parti un onere paragonabile a quello del giudice nella stesura RAGIONE_SOCIALEa motivazione di un provvedimento decisorio’, giacché quanto ‘viene richiesto in nome del criterio RAGIONE_SOCIALEa razionalizzazione del processo civile, che è in funzione del rispetto del principio costituzionale RAGIONE_SOCIALEa ragionevole durata -è che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto RAGIONE_SOCIALEa censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili’ (così, in motivazione, Cass. Sez. Un., sent. n. 27199 del 2017, cit .).
Ma una chiara indicazione RAGIONE_SOCIALEe parti RAGIONE_SOCIALEa sentenza di primo grado oggetto di gravame, nonché RAGIONE_SOCIALEe ragioni di critica RAGIONE_SOCIALEa stessa, non risultava enucleabile -nella specie -dal motivo di appello come sopra illustrato.
Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, essendo pertanto poste a carico dei ricorrenti -tra loro in solido, per l’evidente identità RAGIONE_SOCIALEa posizione processuale e liquidate come da dispositivo, in relazione al valore RAGIONE_SOCIALEa causa.
A carico dei ricorrenti, stante il rigetto del ricorso, sussiste l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto secondo un accertamento spettante all’amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso, condannando NOME COGNOME e NOME COGNOME, tra loro in solido, a rifondere alla controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 23.0 00,00, più € 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, RAGIONE_SOCIALEa legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, all’esito RAGIONE_SOCIALE‘adunanza camerale RAGIONE_SOCIALEa