Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 859 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 859 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27129 R.G. anno 2021 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
ricorrente
contro
RAGIONE_SOCIALE , rappresentata e difesa dall’avvocato NOME AVV_NOTAIO;
contro
ricorrente avverso la sentenza n. 1530/2021 depositata il 22 settembre 2021 della Corte di appello di Palermo.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 dicembre 2025 dal consigliere relatore NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1. ─ RAGIONE_SOCIALE ha convenuto in giudizio RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
assumendo di essersi resa cessionaria, in ragione di trasferimenti di rami di azienda, dei rapporti giuridici facenti capo a RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE; ha rilevato che le predette società si erano viste addebitate somme non dovute a titolo di interessi anatocistici, commissioni di massimo scoperto e valute con riferimento ad alcuni rapporti di conto corrente da esse intrattenute con la nominata banca. Ha agito per la declaratoria delle nullità contrattuali e per la ripetizione dell’indebito.
Il Tribunale di Agrigento ha disatteso le domande attrici, cui ha resistito RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. Ha rilevato che l’attrice non risulta va essere subentrata nei diritti insorgenti da rapporti bancari estinti, quali erano quelli cui si riferivano le domande proposte.
─ Il gravame proposto da RAGIONE_SOCIALE è stato respinto, nella resistenza della banca appellata, dalla Corte di Palermo.
-Con un unico motivo la detta società ricorre per cassazione. RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha notificato controricorso. Le parti hanno depositato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il motivo di ricorso è così rubricato: «Violazione e falsa applicazione del contratto di trasformazione di consorzio in società responsabilità limitata e contestuale conferimento di rami di azienda del 15 dicembre 2006, rep. n. 167221, racc. n. 22976, registrato in Agrigento il 27 dicembre 2006, n. 387 , in relazione all’artt. 360, n. 3, c.p.c.». La ricorrente deduce che i rapporti di conto corrente oggetto di causa erano stati ad essa trasferiti e che la cessione poteva chiaramente desumersi dal contratto di conferimento di ramo di azienda del 15 dicembre 2006. Osserva che la cessione non aveva riguardato il rapporto contrattuale di conto corrente, che si era estinto, ma il diritto di credito, già certo ed esigibile, maturato prima della cessione a seguito dell’applicazione di interessi non dovuti da parte della banca.
–
Il motivo è palesemente inammissibile.
Chi impugna fa valere l’ error in iudicando in iure previsto dall’art.
360, n. 3, c.p.c., e cioè la violazione o falsa applicazione di norme di diritto (essendo evidentemente escluso, in considerazione della materia trattata, che possano venire in questione contratti o accordi collettivi di lavoro). Il motivo, tuttavia, nella titolazione, come anche nel suo svolgimento espositivo, non richiama alcuna norma giuridica ed è diretto a confutare l’accertamento in fatto della Corte di merito.
Ora, l’onere di specificità dei motivi, sancito dall’art. 366, n. 4, c.p.c., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all’art. 360, n. 3, c.p.c., a pena d’inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendos i demandare alla Corte il compito di individuare – con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni – la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa (Cass. Sez. U. 28 ottobre 2020, n. 23745; Cass. 6 luglio 2021, n. 18998). Del resto, la Corte di cassazione non è mai giudice del fatto in senso sostanziale ed esercita un controllo sulla legalità e logicità della decisione che non consente di riesaminare e di valutare autonomamente il merito della causa: ne consegue che la parte non può limitarsi a censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendovi la propria diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione degli accertamenti di fatto compiuti (Cass. 6 marzo 2019, n. 6519; Cass. 28 novembre 2014, n. 25332).
3. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte
dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del
giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1ª Sezione Civile, in data 19 dicembre 2025.
Il Presidente
NOME COGNOME