Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 18542 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 18542 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/07/2024
ordinanza
sul ricorso iscritto al n. 23990/2021 proposto da:
COGNOME NOME, difesa dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME; -ricorrente- contro
COGNOME NOME, difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
-controricorrente-
avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia n. 1727/2021 del 15/06/2021.
Udita la relazione del consigliere NOME COGNOME.
Fatti di causa
Il promissario acquirente NOME COGNOME conviene dinanzi al Tribunale di Verona la promittente venditrice NOME COGNOME per l’esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. di un preliminare di vendita immobiliare. La convenuta chiede il rigetto e propone domande riconvenzionali. In primo grado è accolta la domanda dell’attore, mentre la Corte di appello dichiara l’appello della convenuta inammissibile ex art. 342 c.p.c.
Ricorre in cassazione la promittente venditrice convenuta con due motivi, illustrati da memoria. Resiste il promissario acquirente attore con
contro
ricorso, illustrato da memoria. L’interlocutoria 31668/2023 ha rimesso a nuovo ruolo in attesa della pronuncia della pronuncia delle Sezioni Unite, sollecitata dalla interlocutoria 18202/2023 (su questione attinente al primo motivo di ricorso). Cass. SU 3453/2024 non ha avuto modo di affrontare la questione sollecitata da ll’interlocutoria . In prossimità della nuova adunanza, entrambe le parti hanno depositato memorie.
Ragioni della decisione
– Con il primo motivo si censura la mancata fissazione dell’udienza di discussione che è stata richiesta dalla convenuta. Si deduce violazione dell’art. 352 c.p.c. In particolare, si fa valere che tale udienza avrebbe potuto essere l’occasione per colma re le lacune ed integrare gli argomenti, risolvendo così la questione a base della dichiarazione d’inammissibilità dell’appello, cioè la carenza del requisito della specificità ex art. 342 co. 2 c.p.c.
Con il secondo motivo, proposto in via subordinata rispetto al rigetto del primo, si denuncia la violazione dell’art. 342 co. 1 e 2 c.p.c. in quanto la Corte di appello ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dalla convenuta per carenza del requisito della specificità dei motivi di appello, sebbene l’atto di impugnazione sia conforme alle previsioni legislative.
2.1. -È da accogliere il secondo motivo, con assorbimento del primo motivo.
La parte della sentenza censurata dal secondo motivo è la seguente: «l’appello deve essere dichiarato inammissibile in quanto in violazione del disposto dell’articolo 342 c.p.c. I motivi di impugnazione non vengono numerati, né indicati in maniera specifica, ma si fondono in una inestricabile esposizione che non distingue tra fatto e diritto, né indica punti precisi di cui l’appellante si duole, né consente alla decidente Corte di individuare i dedotti errori oggetto di critica».
2.2. -L’accesso al fascicolo di causa consente di constatare che la Corte di appello di Venezia, trovandosi dinanzi ad un atto di appello di chiarezza
non cristallina, e tuttavia rispettoso del parametro della specificità delle censure con esso articolate, ha omesso uno sforzo esigibile di pervenire ad una pronuncia di merito anche in secondo grado, costringendo la convenuta a proporre ricorso di legittimità a tale fine.
– È accolto il secondo motivo di ricorso, è assorbito il primo motivo, è cassata la sentenza impugnata, è rinviata la causa alla Corte di appello di Venezia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo motivo, cassa la sentenza impugnata, rinvia la causa alla Corte di appello di Venezia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso a Roma, il 17/6/2024.