Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 2702 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 2 Num. 2702 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1893/2021 R.G. proposto da:
COGNOME AVV_NOTAIO, in proprio ex art. 86 c.p.c., deceduto
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME COGNOME, in qualità di liquidatore della procedura di sovraindebitamento n. 7/2013 di NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME AVV_NOTAIO
-controricorrente-
nonché contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME e d all’avvocato NOME COGNOME
-controricorrente-
avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano n. 2693/2020 depositata il 22/10/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/01/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1. L’AVV_NOTAIO, ammesso alla procedura di sovraindebitamento ex lege n. 3/2012, ha citato in giudizio dinanzi al Tribunale di Monza NOME NOME COGNOME, liquidatore della procedura, e NOME COGNOME, resosi aggiudicatario di un immobile dell’attore destinato a suo studio professionale; ha dedotto la nullità dell’aggiudicazione, perché avvenuta in un periodo in cui il procedimento in questione era sospeso a seguito di ricusazione del giudice, nonché in quanto la vendita non era stata svolta a mezzo di procedura competitiva, e ha sostenuto altresì l’avvenuta sottrazione di documentazione legale conservata presso l’immobile. Ha chiesto di dichiarare ex art. 949 c.c. l’inesistenza di diritti vantati dai convenuti sul predetto immobile e, in ogni caso, la libertà di esso da ogni pretesa da loro vantata, nonché di dichiarare la nullità per falsità e comunque l’inefficacia dell’atto di aggiudicazione nei propri confronti, con condanna dei convenuti al risarcimento dei danni subiti dall’attore stesso e dai suoi clienti impediti nelle loro difese.
Ciascuno dei convenuti si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto delle domande. NOME COGNOME ha anche domandato in via riconvenzionale condannarsi l’attore al risarcimento dei danni e ordinarsi al Conservatore dei Registri Immobiliari la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale.
Il Tribunale di Monza ha rigettato le domande dell’attore e la domanda riconvenzionale del convenuto COGNOME.
Impugnata detta sentenza da parte di NOME COGNOME, nella resistenza di NOME COGNOME, nonché di NOME COGNOME, il quale ha anche proposto appello incidentale, la Corte d’appello di Milano, con sentenza n. 2693/2020 pubblicata il 22.10.2020, ha rigettato l’appello principale e, in accoglimento dell’appello incidentale, ha ordinato la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale.
La Corte d’appello , per quanto di interesse in questa sede, ha rilevato che: – era corretta l ‘interpretazione della domanda dell’attore operata dal giudice di primo grado; – la procedura di sovraindebitamento non era mai stata sospesa, né tale effetto poteva conseguire automaticamente alla proposizione di istanza di ricusazione; la vendita all’asta effettuata in seno alla procedura rientrava nel novero delle ‘vendite competitive’; -detta vendita non era stata impugnata ex art. 617 c.p.c.; – ai sensi dell’art. 2929 c.c., norma applicabile in via analogica alla procedura di liquidazione, l’atto di trasferimento in favore dell’aggiudicatario non poteva essere dichiarato nullo per vizi procedimentali anteriori all’atto stesso.
2.NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello sulla base di tre motivi.
NOME COGNOME COGNOME e NOME COGNOME hanno resistito con autonomi controricorsi.
Disposta la trattazione in camera di consiglio, il decreto di fissazione del l’adunanza camerale non ha potuto essere comunicato al ricorrente, il quale stava in giudizio in proprio, né collettivamente e impersonalmente ai suoi eredi, in quanto egli è risultato deceduto da oltre un anno nel momento in cui l’ufficiale giudiziario ha tentato la consegna, senza che risultassero eredi.
I controricorrenti hanno depositato memorie illustrative.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Preliminarmente, in relazione al decesso del ricorrente -il quale stava in giudizio in proprio ex art. 86 c.p.c.- nel corso del giudizio di legittimità, si richiama il principio consolidato secondo il quale nel giudizio di cassazione, in considerazione della sua particolare struttura e disciplina, non è applicabile l’istituto dell’interruzione del processo, con la conseguenza che gli eventi di cui agli artt. 299 e ss. c.p.c., intervenuti dopo la rituale instaurazione del giudizio, non assumono alcun rilievo (Cass. n.
6642/2024, Cass. n. 1757/2016, Cass. n. 24635/2015, Cass. n. 20325/2004, per tutte).
E’ vero che i l precedente, risalente nel tempo, di Cass. n. 564/1990 aveva ritenuto che il principio secondo il quale l’istituto dell’interruzione non riguarda il procedimento di legittimità trovi deroga quando nel procedimento stesso si verifichi e risulti il decesso del soggetto che riunisca in sé la qualità di parte e di unico difensore; però, detto precedente è rimasto isolato, in quanto già Cass., Sez. Un., n. 11195/1992 ha espressamente escluso di potervi dare seguito, confermando l’ir rilevanza degli eventi di cui agli artt. 299 ss. c.p.c. nel giudizio di legittimità.
Escluso perciò che ricorrano i presupposti per l’interruzione, la questione si sposta all’ambito della verifica delle comunicazioni necessarie per il caso in cui la parte deceduta stia in giudizio ex art. 86 c.p.c., considerando che già Cass., Sez. Un., n. 477/2006 e n. 1206/2006 hanno affermato che nel giudizio di cassazione, la morte dell’unico difensore, avvenuta dopo il deposito del ricorso e prima dell’udienza di discussione, determina la necessità di rinviare a nuovo ruolo la causa, dandone comunicazione alla parte personalmente, onde consentirle di provvedere alla nomina di un nuovo difensore; ciò in quanto tale evento incide negativamente sull’esercizio del diritto di difesa e sull’integrità del contraddittorio, la cui inviolabilità deve essere garantita nel giudizio di cassazione, in termini non dissimili da quanto accade nelle fasi di merito secondo i principi del giusto processo. Di seguito la Suprema Corte ha statuito anche che nel giudizio di cassazione, in caso di morte del difensore del ricorrente, presso il quale quest’ultimo abbia eletto domicilio, l’assoluta impossibilità di notificare l’avviso di fissazione dell’udienza alla parte personalmente, a causa dell’irreperibilità della stessa nel luogo indicato nel ricorso e dell’assenza di qualsiasi ulteriore indicazione idonea a individuare un luogo diverso al quale indirizzare la comunicazione, non costituisce impedimento alla
trattazione della causa; ciò perché la trattazione della causa è pur sempre dominata dall’impulso d’ufficio e non può spingersi la garanzia del diritto di difesa, comunque di esercizio squisitamente personale, fino al punto d’imporre la ricerca di un indirizzo oltre le possibilità offerte dagli atti propri del giudizio di legittimità (Cass. n. 19864/2017; Cass. n. 17218/2010, non massimata sul punto, da pag.2; Cass. 12982/2007, non massimata sul punto, da pag. 4; Cass. n. 21711/2006).
Nella fattispecie, come sopra esposto, i tentativi di comunicazione sono stati eseguiti e non sono andati a buon fine, senza che risulti dagli atti l’esistenza di eredi del ricorrente nei confronti dei quali eseguire ulteriori tentativi di comunicazione; con la conseguenza che l’impulso d’ufficio che governa il processo di legittimità impone la decisione della causa, senza che siano ipotizzabili ulteriori attività di ricerca.
Con il primo motivo parte ricorrente ha lamentato nullità della sentenza e del procedimento ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c. per violazione degli artt. 38 e 112, 617 c.p.c. e art. 12 preleggi.
In particolare, premesso che il Tribunale aveva interpretato la domanda dell’attore come domanda di declaratoria di nullità di un atto di trasferimento immobiliare, anziché come actio negatoria ex art. 949 c.c., e che la Corte d’appello aveva aderito a tale interpretazione, il ricorrente ha sostenuto che erano stati travalicati i limiti dettati dall’art. 112 c.p.c. in tema di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Inoltre, in considerazione del fatto che entrambi i giudici del merito avevano dichiarato che una siffatta nullità dovesse essere fatta valere dinanzi ad altro giudice a mezzo di opposizione ex art. 617 c.p.c., in tal modo dichiarando la loro estraneità a decidere sulla domanda, in assenza, tuttavia, di un’eccezione di incompetenza, sussisteva violazione dell’art. 38 c.p.c. Infine, erronea doveva ritenersi l’applicazione al caso di specie delle norme in tema di esecuzione, e in particolare dell’art. 617 c.p.c., sia perché, lungi dal considerarsi la natura del sovraindebitamento, si era
fatto riferimento a una semplice espressione contenuta nell’art. 14 -novies legge n. 3/2012, sia in quanto non sussisteva in concreto alcun vuoto normativo da colmarsi con l’interpretazione analogica ex art. 12 delle preleggi.
3.Il secondo motivo è rubricato come segue: violazione degli artt. 298 c.p.c., 14quinquies e 14novies legge n. 3/12 e falsa applicazione degli artt. 2929 c.c., 52, 591bis c.p.c. ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.
In particolare, secondo il ricorrente, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte distrettuale, nei confronti dell’aggiudicatario non era applicabile il disposto dell’art. 2929 c.c., norma riferibile alle procedure esecutive e non, invece, all’esecuzione del programma di liquidazione ex lege n. 3/2012; inoltre, la suddetta norma non poteva neppure essere applicata nelle ipotesi in cui la nullità riguardava proprio la vendita o l’assegnazione o per vizi concernenti direttamente le stesse, ovvero per vizi che costituissero il riflesso della tempestiva e fondata impugnazione di atti obbligatoriamente prodromici. Ancora, a seguito della seconda ricusazione del giudice della procedura, essa doveva considerarsi automaticamente sospesa in assenza di un preliminare giudizio di inammissibilità della ricusazione medesima, con conseguente nullità dell’asta, avvenuta proprio nel periodo di sospensione in violazione dell’art. 298 c.p.c. Infine, la vendita ex art. 591bis c.p.c. non poteva essere considerata competitiva, e dunque conforme a quanto previsto dagli artt. 14quinquies e 14novies legge n. 3/12, visto che essa non permetteva di ricevere offerte successive a quelle presentate il giorno dell’asta, né di conoscere le offerte presentate dai competitori in busta chiusa; peraltro, l’adozione di un atto secondo il rito delle esecuzioni costituiva violazione delle norme in tema di procedura di sovraindebitamento secondo cui, fino alla definitività del provvedimento di omologazione, non potevano essere iniziate o proseguite azioni esecutive.
4.Il primo e il secondo motivo non possono trovare accoglimento e sono trattati congiuntamente in quanto, seppure nell’ambito di un’elencazione cumulativa e non ordinata delle censure, ripropongono di fatto le medesime doglianze già fatte valere in sede di merito e finalizzate a porre nel nulla l’aggiudicazione dell’immobile.
Partendo, p er un’ordinata trattazione degli argomenti, dalla questione concernente l ‘interpretazione della domanda, si premette che la rilevazione e interpretazione del contenuto della domanda è attività riservata al giudice di merito ed è sindacabile in sede di legittimità: a) ove ridondi in un vizio di nullità processuale, nel qual caso è la difformità dell’attività del giudice dal paradigma della norma processuale violata che deve essere dedotto come vizio di legittimità ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.; b) qualora comporti un vizio del ragionamento logico decisorio, eventualità in cui, se la inesatta rilevazione del contenuto della domanda determina un vizio attinente alla individuazione del ” petitum “, potrà aversi una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, che dovrà essere prospettato come vizio di nullità processuale ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.; c) quando si traduca in un errore che coinvolge la “qualificazione giuridica” dei fatti allegati nell’atto introduttivo, ovvero la omessa rilevazione di un “fatto allegato e non contestato da ritenere decisivo”, ipotesi nella quale la censura va proposta, rispettivamente, in relazione al vizio di ” error in judicando “, in base all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., o al vizio di ” error facti “, nei limiti consentiti dall’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (Cass. n. 11103/2020; Cass. n. 2148/2004).
Nella specie, la Corte d’appello ha ritenuto che l’azione proposta non potesse essere qualificata come rientrante nel disposto dell’art. 949 c.c., e ciò sia perché in concreto non vi era alcun terzo che vantasse diritti sulla cosa, sia perché l’attore aveva conferito il bene nella procedura di sovraindebitamento e il convenuto COGNOME aveva conseguito la proprietà
del bene proprio a seguito di una vendita effettuata nell’ambito della procedura medesima. A fronte di questa pronuncia, le deduzioni del ricorrente non hanno pregio, perché non consentono di individuare in quale modo l ‘interpretazione , assertivamente erronea, della domanda avrebbe influito sulla corrispondenza tra la domanda e la decisione; in realtà, il giudice del merito, lungi dall’omettere una decisione sulla censura riguardante la nullità della vendita, l’ha rigettata ritenendola infondata.
Inoltre, considerato che la domanda dell’attore si fondava sulla pretesa nullità dell’aggiudicazione per questioni procedurali (adozione dell’atto in un periodo in cui il procedimento era ipso iure sospeso e mancata effettuazione di una vendita competitiva) risulta esente da vizi l’esclusione, affermata da parte del giudice del merito, della ricorrenza della fattispecie di cui all’art. 949 c.c., che non riguarda gli eventuali vizi dell’atto traslativo.
Quanto alla pretesa violazione dell’art. 38 c.p.c., a parte ogni questione sull’ammissibilità della relativa censura, essa non sussiste perché, diversamente da quanto dedotto nel ricorso a pag. 10, il giudice del merito non risulta essersi dichiarato « estraneo a decidere sulla domanda promossa dall’attore di nullità dell’asta immobiliare », ma ha provveduto espressamente sulla domanda in questione, rigettandola.
4.1.Con riguardo alle ulteriori questioni oggetto di censura, non ha fondamento la tesi del ricorrente secondo la quale, a seguito di un’ulteriore istanza di ricusazione del giudice della procedura proposta poco prima della vendita, il procedimento avrebbe dovuto considerarsi automaticamente sospeso, con conseguente nullità dell’asta, avvenuta nel periodo di sospensione in violazione dell’art. 298 c.p.c.
E’ consolidato nella giurisprudenza di legittimità l’ orientamento secondo il quale la sola proposizione del ricorso per ricusazione non può determinare ” ipso iure ” la sospensione del procedimento e la devoluzione della
questione al giudice competente a decidere della questione stessa, in quanto spetta pur sempre al giudice ” a quo ” una sommaria delibazione dell ‘ ammissibilità del ricorso; all’esito di tale delibazione, ove risultino ” ictu oculi ” carenti i requisiti formali posti dalla legge per l’ammissibilità dell ‘istanza di ricusazione , tale circostanza, pur non potendo assumere valore ostativo della rimessione del ricorso al giudice competente, esclude l’automatismo dell’effetto sospensivo; risultano così contemperate le contrapposte esigenze, sottese all’istituto, di assicurare alle parti l’imparzialità del giudizio nella specifica controversia di cui trattasi e di impedire, nel contempo, l’uso distorto dell’istituto (Cass. n. 1624/2022; Cass. n. 25709/2014; Cass. n. 26267/2011; Cass. n. 5236/2006; Cass. n. 10406/2003; Cass. n. 3825/1995).
Analogamente infondato è l’assunto del ricorrente secondo il quale la vendita all’esito della quale era avvenuta l’aggiudicazione non poteva essere definita come ‘competitiva’ a norma dell’art. 14 -novies legge n. 3/12. Basti richiamare quanto già rilevato dalla Suprema Corte con riguardo alla vendita ex art. 107 della legge fallimentare, in ordine al fatto che tale disposizione, pur attribuendo al curatore ampia discrezionalità circa le modalità di vendita dei beni del fallimento, esige che la vendita avvenga previa adeguata pubblicità e tramite procedure competitive, sia che si tratti di vendita con incanto, ovvero per offerte private o in altre forme, escludendo, in ogni caso, che essa avvenga a trattativa privata diretta tra il curatore e il terzo, senza che altri soggetti abbiano avuto la possibilità di partecipare alla liquidazione con le proprie offerte (Cass. n. 27667/2011).
Pertanto, la vendita all’incanto non è la sola procedura a cui possa essere attribuita la qualificazione di vendita competitiva; deve farsi riferimento, ai fini di una tale qualificazione, all’adeguatezza della pubblicità e alla possibilità per i soggetti interessati di partecipare con le loro offerte, e perciò a requisiti che nella fattispecie sono stati rispettati.
Non ha fondamento neppure la tesi del ricorrente, secondo la quale l’adozione di un atto secondo il rito delle esecuzioni avrebbe costituito violazione delle norme in tema di procedura di sovraindebitamento secondo le quali, fino alla definitività del provvedimento di omologazione, non potevano essere iniziate o proseguite azioni esecutive.
All’evidenza, l’impossibilità di iniziare o proseguire azioni esecutive individuali ex art. 10, comma 2, lett. c), legge n. 3/2012 rimane distinta e non interferisce con la scelta delle modalità di effettuazione della vendita in sede di liquidazione.
4.2.Infine, a vendo la Corte d’appello esaminato nel merito le circostanze dedotte dall’attore a fondamento della dedotta nullità dell’aggiudicazione , il richiamo alla decadenza di cui all’art. 617 c.p.c. risulta effettuato soltanto ad abundantiam , quale ulteriore ragione ulteriormente idonea a sostenere la decisione, nel caso in cui non fossero state condivise le altre; considerazioni analoghe valgono anche per quanto concerne il richiamo dell’art. 2929 c.c. pure eseguito dalla Corte d’appello .
Le affermazioni ad abundantiam , le quali non hanno efficacia determinante sulla decisione, così come le argomentazioni ultronee, che non hanno lo scopo di sorreggere la decisione già basata su altre decisive ragioni, sono improduttive di effetti giuridici e, come tali, non sono suscettibili di censura in sede di legittimità (Cass. n. 10420/2005, per tutte); ne consegue che è inammissibile il motivo di ricorso che eventualmente le censuri (Cass. n. 18429/2022; Cass. n. 8755/2018; Cass. n. 23635/2010; Cass. n. 24591/2005).
5. Il terzo motivo è rubricato come segue: omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c. Con esso il ricorrente lamenta che , sebbene l’attore avesse sostenuto che il convenuto NOME COGNOME non potesse essere qualificato come acquirente di buona fede ai fini dell’applicazione dell’art.
2929 c.c., essendo stato egli diffidato dall’attore stesso, tale circostanza era stata ignorata dai giudici di entrambi i gradi di merito.
5.1.Il motivo è inammissibile in primo luogo ex art. 348-ter co. 5 c.p.c. ratione temporis vigente, in quanto si verte in ipotesi di ‘doppia conforme’, per avere il giudice d’appello integralmente rigettato l’impugnazione. In tale caso il ricorso per cassazione proposto per il motivo di cui al n. 5 dell’art. 360 c.p.c. è inammissibile se non indica l e ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. n. 5947/2023, Cass. n. 26774/2016, per tutte). Al contrario il ricorrente, limitandosi a lamentare che i giudici di entrambi i gradi abbiano ignorato la circostanza da lui dedotta, presuppone l’inesistenza di una diversità delle ragioni di fatto poste a fondamento delle decisioni di primo e di secondo grado. Per di più, il ricorso non fornisce neppure elementi in virtù dei quali possa ritenersi la decisività del fatto, per cui il motivo non risulta neanche formulato nel rispetto del paradigma dell’art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c . (sul quale, cfr. Cass., Sez. Un., n. 8053/2014, per tutte).
6.In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
Sussistono i presupposti processuali, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , d .P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228/12, per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità, che liquida, a favore di ciascuno dei controricorrenti, in euro
200,00 per spese ed euro 6.500,00 per compensi, oltre 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge, se ed in quanto dovuti.
Sussistono i presupposti processuali, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228/12, per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di cassazione, in data 21 gennaio 2026.
La Presidente Linalisa COGNOME