Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 34133 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 34133 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 23/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9002/2021 R.G. proposto da :
COGNOME, COGNOME, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME COGNOME (CODICE_FISCALE) rappresentati e difesi dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrenti-
contro
RAGIONE_SOCIALE e per essa, quale mandataria con rappresentanza, RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE
-controricorrente-
nonché contro
INPS, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
-resistente-
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
-resistente-
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZ PROV PALERMO, COMUNE DI PALERMO, RAGIONE_SOCIALE
-intimati- avverso DECRETO di TRIBUNALE PALERMO in RG n. 1/2020 depositato il 05/02/2021;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/11/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
–NOME COGNOME ed NOME COGNOME propongono ricorso per cassazione in due motivi avverso il decreto con cui il Tribunale di Palermo ha respinto il reclamo dagli stessi avanzato contro il rigetto della domanda di omologazione d ell’ accordo di ristrutturazione dei debiti presentato ai sensi degli artt. 10 s., della legge l. n. 3 del 2012 (e succ. modif. ed integr.) sulla composizione della crisi da sovraindebitamento.
1.1. -Resiste con controricorso la Banca Nazionale del Lavoro s.p.a., per mezzo della mandataria con rappresentanza, Sistemia s.p.a. (di seguito BNL).
1.2. -I restanti intimati non svolgono difese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
-Va preliminarmente affermata l’ammissibilità del ricorso straordinario per cassazione avverso il decreto del tribunale di rigetto del reclamo avverso il diniego di omologazione dell’accordo di ristrutturazione da parte del giudice monocratico, trattandosi di provvedimento avente carattere decisorio e definitivo, in quanto idoneo ad incidere su diritti soggettivi e a regolamentare in modo incontrovertibile la dedotta situazione di sovraindebitamento ( ex multis Cass. 28013/2022, in tema di piano del consumatore).
2.1. -Con il primo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 11 e 12, l. n. 3 del 2012, in quanto il collegio avrebbe spiegato in modo contraddittorio, e solo in termini di fatto, non di diritto, le ragioni per cui non ha tenuto conto -ai fini del (mancato) raggiungimento della maggioranza -del cd. silenzio-assenso maturato in capo al creditore BNL, che all’udienza del 9.9.2020, pur non avendo espresso il proprio consenso nel termine assegnato di dieci giorni prima (31.8.2020), non aveva espresso il suo dissenso, né aveva obiettato alcunché, con la conseguenza che il giudice monocratico non avrebbe dovuto tener conto del dissenso manifestato entro i dieci giorni prima della successiva udienza del 19.10.2020, cui il procedimento era stato rinviato d’ufficio per rispettare la sospensione feriale dei termini.
2.2. -Il secondo mezzo denunzia violazione e falsa applicazione della l. 18 dicembre 2020 n. 176, « nella parte in cui prevede l’applicabilità della disciplina innovativa ai procedimenti di Accordo di Ristrutturazione ancora in corso », con conseguente facoltà del debitore di chiedere al tribunale « la concessione di un termine non superiore a 90 giorni per il deposito di nuova proposta di Accordo redatto in conformità alla nuova Legge » -che il tribunale avrebbe ritenuto inapplicabile senza alcuna « spiegazione di diritto » -ed « anche per ciò che attiene la applicazione della transazione fiscale prevista dalla novella L. n. 159/2020 », in base alla quale « il Tribunale, prima adito, ed il Collegio, dopo, avrebbero dovuto decidere diversamente anche al procedimento oggetto del presente giudizio, al fine di omologare l’accordo di ristrutturazione degli odierni ricorrent i», non esistendo « nel Decreto impugnato una
esplicitazione delle ragioni in diritto che portano all’esclusione anche della possibilità di esperire la transazione fiscale prevista nella novella legislativa ».
-Entrambi i motivi sono inammissibili perché non colgono le rispettive rationes decidendi del decreto impugnato, salvo risultare, per residui profili, manifestamente infondati.
-Quanto al primo, va subito detto che, sotto il profilo motivazionale, la ratio decidendi non risulta né contraddittoria né carente, avendo il tribunale chiaramente affermato che «ai procedimenti da crisi di sovraindebitamento si applica la disciplina della sospensione feriale di cui all’art. 1 della legge n. 742 del 1969», la quale «prevede la regola generale della sospensione del decorso di tutti i termini procedimentali (art. 1), fatta eccezione per i procedimenti espressamente indicati all’art. 92 dell’ordinamento giudiziario (art. 3)», sicché «deve senz’altro applicarsi» anche ai «termini previsti dal combinato disposto degli art. 10 e 11 comma 1 della legge 3/2012 che dettano i tempi di approvazione dell’accordo». Solo ad abundantiam il tribunale ha aggiunto che l’espressa previsione dell’art. 9 del Codice della crisi di impresa e dell’ insolvenza (CCII) -non applicabile ratione temporis al caso di specie -circa la non applicazione dei termini di sospensione feriale ai procedimenti disciplinati dal CCII (ivi comprese le procedure di sovraindebitamento) avvalorerebbe «la tesi che – in assenza di una vigente espressa previsione legislativa – deve ritenersi applicabile la sospensione feriale alla disciplina del sovraindebitamento».
4.1. -Tale ratio decidendi è conforme all’indirizzo di questa Corte per cui, alle procedure concorsuali di composizione della crisi da sovraindebitamento ex l. n. 3 del 2012, pendenti (come quella in esame) alla data del 15 luglio 2022, si applica la sospensione feriale dei termini di cui all’art. 1, l. n. 742 del 1969, non venendo in rilievo, per esse, l’art. 92 del r.d. n. 12 del 1941, richiamato dall’art. 3 della l. n. 742 del 1969 con riguardo al procedimento di fallimento, e non essendo ad esse applicabile, nemmeno in via interpretativa, l’art. 9, comma 1, CCII, che esclude di regola -salvo diverse disposizioni -la sospensione feriale dei termini per tutti i procedimenti in esso regolati, comprese le procedure di
composizione della crisi da sovraindebitamento, ora disciplinate nel Capo II del Titolo IV del medesimo CCII (Cass. 35976/2022).
4.2. -Ciò posto, è evidente che non può essersi formato il cd. silenzio-assenso di BNL, secondo il meccanismo contemplato dall’ultimo periodo del primo comma dell’art. 11 , l. n. 3/2012, poiché il termine di dieci giorni prima dell’udienza entro cui il creditore avrebbe potuto esprimersi -in mancanza ritenendosi ex lege consenziente -scadeva il 31 agosto 2020 ed insisteva (per la sua durata ‘ non inferiore a venti giorni ‘ ) proprio nel periodo di sospensione feriale, giustificando perciò il differimento dell’udienza ex art. 10, comma 1, l. 3/2012 a data successiva, in modo da consentire il dispiegarsi del relativo ‘ spatium deliberandi ‘ al di fuori del periodo di sospensione feriale.
-Quanto al secondo motivo, la ratio decidendi in punto di inapplicabilità delle modifiche alla disciplina del sovraindebitamento apportate, in sede di conversione del d.l. n. 137 del 2020, dalla l. n. 176 del 2020, entrata in vigore il 25 dicembre 2020, è chiara e condivisibile, laddove sottolinea che l’art. 4 -ter, d.l. 137/2020, pur stabilendo al secondo comma che le modificazioni alla l. n. 3/2012 «si applicano anche alle procedure pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto», precisa altresì, al terzo comma, che «nei procedimenti di omologazione degli accordi e dei piani del consumatore pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il debitore può presentare» -ma solo « fino all’udienza fissata ai sensi dell’articolo 10 della legge 27 gennaio 2012, n. 3 » -«istanza al tribunale per la concessione di un termine non superiore a novanta giorni per il deposito di una nuova proposta di accordo o di un nuovo piano del consumatore, redatti in conformità a quanto previsto dal presente articolo».
5.1. -Il dato testuale della norma rende evidente che la facoltà di chiedere -‘fino all’udienza’ ex art. 10, l. 3/2012 un termine non superiore a tre mesi, per presentare una nuova proposta di accordo redatta in conformità alla novella, non può oggettivamente trovare applicazione qualora quell’udienza si a stata già tenuta prima del 25 dicembre 2020, come avvenuto nel caso in
esame, in cui, per vero, a quella data non solo si era già tenuta l’udienza (19 .10.2020), ma era stato anche presentato il reclamo (in data 12.11.2020) avverso il decreto del 3.11.2020 di rigetto della domanda di omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti, per mancato raggiungimento della maggioranza ai sensi dell’ art. 11, comma 2, l. n. 3 del 2012.
5.2. -Ben diverso è il caso trattato, sempre in tema di sovraindebitamento, da Cass. 22890/2023, ove, pur essendosi già tenuta l’udienza per l’omologazione del piano del consumatore, si è affermata l’applicabilità della nuova disciplina introdotta dallo stesso art. 4-ter, d.l. n. 137 del 2020, in punto di ‘meritevolezza’, nell’ art. 12-bis, comma 2, l. n. 3 del 2012, ma solo perché il giudice non si era ancora pronunciato, e dunque in esplicita applicazione del «principio di carattere generale -non derogato dalla norma in parola -per cui nell’ipotesi di entrata in vigore di una nuova normativa dispiegante effetti sostanziali o processuali sul rapporto controverso nell’intervallo di tempo intercorrente tra la deliberazione e la pubblicazione del provvedimento, è dovere del giudice applicare immediatamente la disciplina sopravvenuta mediante i necessari, consequenziali adempimenti».
Come detto, nel caso in esame è invece la stessa novella ad aver stabilito, ai fini della sua applicazione, un riferimento cronologicoprocedimentale che nella specie era già decorso, rendendo di fatto quella applicazione oggettivamente impossibile.
5.3. -Va quindi affermato il seguente principio di diritto:
‘Ai sensi dell’art. 4 -ter, secondo comma, del d.l. n. 137 del 2020, convertito con modifiche dalla legge n. 176 del 2020, le modificazioni apportate alla legge n. 3 del 2012 si applicano anche alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento pendenti alla data del 25 dicembre 2020. Tuttavia, la possibilità, accordata al debitore dal successivo terzo comma, di presentare, nei procedimenti di omologazione degli accordi e dei piani del consumatore pendenti, istanza al tribunale per la concessione di un termine non superiore a novanta giorni per il deposito di una nuova proposta di accordo o di un nuovo piano del consumatore, redatti in conformità a quanto previsto dallo stesso articolo, può essere
esercitata solo «fino all’udienza fissata ai sensi dell’articolo 10 della legge 27 gennaio 2012, n. 3», sicché, ove tale udienza sia stata già tenuta, la presentazione di detta istanza non è ammissibile.’
5.4. -Le ulteriori deduzioni svolte in tema di ‘transazione fiscale’ in realtà riferite al cd. cram down fiscale introdotto con l’art. 12, comma 3 -quater, l. n. 3/2012 -sono del tutto generiche, e rendono il motivo, sul punto, privo di autosufficienza, non essendovi traccia di questo thema decidendum nel decreto impugnato e non avendo i ricorrenti indicato quando essi l’abbiano eventualmente introdotto, e sulla base di quali argomentazioni.
-Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore del controricorrente, liquidate in dispositivo.
-Sussistono i presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto dal comma 1-bis del l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/02, se dovuto (Cass. Sez. U, 20867/2020 e 4315/2020).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna i ricorrenti al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 , comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 05/11/2024.