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Fondo patrimoniale, limita l’aggredibilità dei beni conferiti

La costituzione del fondo patrimoniale limita l’aggredibilità dei beni conferiti solamente alla ricorrenza di determinate condizioni.

Pubblicato il 10 July 2020 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI

AREA 3 – CONT/CONTRATTUALE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 1087/2020 pubblicata il 09/07/2020

a seguito di trattazione scritta agli effetti dell’art. 83, comma 7, del D.L. n. 18/2020, convertito nella legge n. 24 del 27 aprile 2020, nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. /2018 promossa da:

XXX (c.f.), nato a Spinazzola il, residente a , costituito in proprio, ex art. 86 c.p.c., domiciliato presso il proprio studio, a

ATTORE contro

YYY (c.f.), nato a, e ZZZ (c.f.), nata a, entrambi residenti a, rappresentati e difesi dall’avv. ed elettivamente domiciliati presso il suo studio, a, in forza di procura a margine della comparsa di costituzione

CONVENUTI

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da note scritte di udienza, in atti, depositate a seguito di decreto di trattazione scritta ex art. 83, comma 7, del D.L. n. 18/2020, convertito nella legge n. 24 del 27 aprile 2020.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto notificato il 21 maggio 2018 l’avv. XXX ha convenuto in giudizio i sigg.ri YYY e ZZZ per fare dichiarare l’inefficacia nei propri confronti dell’atto di costituzione di fondo patrimoniale rogato dal notaio il 29.5.2013, rep., racc., trascritto il 10.6.2013 ai nn., con condanna dei convenuti al pagamento delle spese processuali. A sostegno della domanda l’attore ha addotto, tra l’altro: – di essere creditore nei confronti del sig. YYY della somma complessiva di euro 17.150,07, a titolo di compensi per attività difensiva prestata nei giudizi n. /1999 R.G. soppresso Tribunale di Melfi e n. /2004 R.G. Corte d’appello di Potenza; – di avere, durante la pendenza di tale ultimo giudizio, rinunciato al mandato con raccomandata a.r. del 14.5.2013; – che il cliente ha ritirato con ritardo o rifiutato le raccomandate e i messaggi di posta elettronica certificata contenenti richieste di pagamento; – di avere quindi instaurato dinanzi alla Corte d’appello di Potenza un primo ricorso per la liquidazione degli onorari, ex art. 14 d. lgs. 150/2011, dichiarato inammissibile, e un secondo ricorso (procedimento, tuttora pendente, n. /2017 R.G.), a seguito del quale il convenuto si è costituito reiterando le eccezioni già proposte nel primo procedimento e proponendo domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni; – che la Corte d’appello di Potenza ha ritenuto che le cause proposte dal convenuto non fossero assoggettabili a istruttoria sommaria e ne ha disposto la separazione, contestualmente disponendo la sospensione del giudizio per la liquidazione degli onorari, ex art. 295 c.p.c.; – che con atto per notaio del 29.5.2013, rep., racc., i coniugi YYY e ZZZ hanno costituito un fondo patrimoniale, ex art. 167 c.c., cui sono stati destinati i seguenti beni immobili di proprietà esclusiva di YYY: 1) appartamento al primo piano, sito in, censito al catasto al fg., p.lla sub.; 2) locale al piano seminterrato ad uso garage, sito a, censito al catasto al fg., p.lla, sub.; 3) appezzamento in agro di, contrada, seminativo, esteso ha 15.56.97, con entraostante fabbricato diruto, censito al fg., p.lle; 4) appezzamento in agro di, contrada, seminativo, esteso ha 10.78.97, censito in catasto al fg., p.lle; 5) suolo edificatorio sito nel Comune di, contrada, esteso are 8.74, con la relativa volumetria, censito in catasto terreni al fg., p.lle; 6) quota indivisa pari a ½ dell’appezzamento in agro di, contrada, seminativo, esteso ha 6.30.03, censito in catasto al fg., p.lle e; 7) quota indivisa pari a ½ dell’appezzamento in agro di, contrada, seminativo, esteso ha 9.55.57, con entrostante fabbricato diruto, censito in catasto al fg., p.lle; – che detto atto è revocabile agli effetti dell’art. 2901 c.c., in quanto il conferimento al fondo patrimoniale ha azzerato la garanzia generica costituita dalla legge sul patrimonio del debitore rendendo definitivamente infruttuosa o più difficoltosa ogni azione di recupero del credito (eventus damni), e la consapevolezza del debitore, ed eventualmente del terzo, del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore (scientia damni, participatio fraudis) può essere desunta presuntivamente dall’assenza di altri beni nel patrimonio del debitore e dalla data di stipulazione dell’atto, successiva di meno di un mese all’acquisto dei beni, avvenuto il 30.4.2013, per atto proveniente dalla madre, ***, e coeva al consolidamento di altri debiti, alla rinuncia al mandato difensivo da parte dell’avv. XXX e alla pendenza di numerosi giudizi con probabili esiti condannatori.

Costituendosi in giudizio, i convenuti hanno sostenuto che l’iniziativa giudiziaria è priva di utilità, in quanto il fondo cesserà i propri effetti il 28.1.2022, ovvero anteriormente all’eventuale pronuncia di condanna in favore dell’attore della Corte d’appello di Potenza, e che vi è sproporzione tra i crediti pretesi e il valore dei beni conferiti al fondo; hanno poi sottolineato che il conferimento di beni al fondo patrimoniale non ne limita l’aggredibilità. Hanno quindi affermato che la presente azione revocatoria integra gli estremi dell’abuso del processo. Non opponendosi tuttavia all’accoglimento della domanda, hanno chiesto la compensazione delle spese processuali.

A seguito del deposito di memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c., si è ritenuta la superfluità dei mezzi istruttori richiesti e la causa è decisa all’esito del deposito di note di udienza e dell’udienza del 9.7.2020, tenutasi in modalità di trattazione scritta agli effetti dell’art. 83, comma 7, del D.L. n. 18/2020, convertito nella legge n. 24 del 27 aprile 2020.

Con istanza del 5.7.2020 l’avv. XXX ha chiesto la cancellazione delle espressioni contenute nel terzo periodo di pagina 2 delle note di udienza depositate nell’interesse dei convenuti, del seguente tenore letterale: “la presente azione non è quindi finalizzata a tutelare i diritti dell’Avv. XXX ma (…) a speculare denaro per spese legali”, e l’assegnazione in proprio favore di una somma equitativamente determinata a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale.

Passando al merito della controversia, è noto che costituiscono presupposti per l’accoglimento della domanda revocatoria, ex art. 2901 c.c.: – la sussistenza del credito; – la sussistenza di un atto di disposizione patrimoniale; – il pregiudizio alla garanzia patrimoniale generica, costituita da tutti i beni presenti e futuri del debitore (art. 2740 c.c.), che può essere costituito anche da una variazione meramente qualitativa del patrimonio del debitore, tale da rendere però più difficile o incerto il soddisfacimento del credito (cf. Cass., terza sezione civile, sentenza n. 966 del 17 gennaio 2007; Trib. Milano, seconda sezione civile, sentenza n. 12676 del 9 novembre 2010); – la consapevolezza del debitore, ed eventualmente del terzo, di arrecare danno alle ragioni dei creditori, ovvero – in caso di atto anteriore al sorgere del credito – la preordinazione dell’atto a pregiudicarne il soddisfacimento. Ebbene, non vi sono dubbi sull’anteriorità del credito all’atto dispositivo, essendo la situazione debitoria già cristallizzata alla data della rinuncia al mandato (14.5.2013).

E difatti, come affermato dalla Corte di cassazione nella sentenza resa a sezioni unite, n. 9440/2004, “il requisito dell’anteriorità del credito, rispetto all’atto impugnato in revocatoria, deve essere riscontrato in base al momento in cui il credito stesso insorga e non a quello del suo accertamento giudiziale” (n. 9440/2004. Orientamento poi seguito da Cass., terza sezione civile, sentenze n. 1893/2012 e n. 5619/ 2016).

Dell’atto di disposizione patrimoniale vi è poi piena prova documentale.

Quanto alla sussistenza di pregiudizio concreto alle ragioni del creditore, YYY non ha contestato di essere proprietario dei soli immobili conferiti al fondo patrimoniale, né ha dedotto o dimostrato di essere titolare di altre fonti di reddito, per cui la sproporzione tra il valore del credito e quello dei beni conferiti al fondo non giustifica il rigetto della domanda.

Che, poi, l’accertamento del credito dell’avv. XXX sopravvenga alla cessazione del fondo costituisce una mera possibilità, per cui allo stato non può affatto sostenersi che l’attore non abbia un interesse concreto ed attuale alla pronuncia revocatoria.

E’ poi noto che la costituzione del fondo patrimoniale prevista dall’art. 167 c.c. “limita l’aggredibilità dei beni conferiti solamente alla ricorrenza di determinate condizioni (art. 170 c.c.), rendendo più incerta o difficile la soddisfazione del credito, conseguentemente riducendo la garanzia generale spettante ai creditori sul patrimonio dei costituenti (v. da ultimo Cass., 15/272007, n. 3470; Cass., 17/1/2007, n. 966; Cass., 15/3/2006, n. 5684), in violazione dell’art. 2740 c.c., che impone al debitore di rispondere con tutti i suoi beni dell’adempimento delle obbligazioni, a prescindere dalla relativa fonte” (Cass., sentenza n. 24757/2008).

E’ evidente quindi che il patrimonio del debitore non offre garanzie sufficienti al soddisfacimento del credito.

Quanto al requisito della scientia damni, la consapevolezza di arrecare nocumento alle ragioni creditorie sottraendo al patrimonio qualsiasi bene aggredibile esecutivamente o rendendo più disagevole l’esecuzione coattiva si evince agevolmente dal conferimento al fondo patrimoniale di tutti i beni di proprietà del debitore in concomitanza con il logoramento dei rapporti con l’avv. XXX, sfociato nella cessazione del mandato difensivo, in un contesto di numerose pendenze giudiziarie con possibili esiti di condanna al pagamento di somme di denaro.

Non ricorre infine la necessità della consapevolezza del pregiudizio alle ragioni creditorie da parte del terzo, considerata la natura gratuita dell’atto (“In presenza di atto a titolo gratuito, qual è la costituzione di fondo patrimoniale (stante l’assenza di una corrispondente attribuzione in favore dei disponenti (v. Cass., 8/8/2007, 17448; Cass., 7/7/2007, n. 15310; Cass., 17/1/2007, n. 966; Cass., 23/3/2005, n. 6267; Cass., 20/6/2000, n. 8379), anche quando è posta in essere dagli stessi coniugi (v. Cass., 7/3/2005, n. 4933; Cass., 22/1/1999, n. 591; Cass., 18/3/1994, n. 2604; Cass., 15/1/1990, n. 107), giacché essa non può considerarsi integrare l’adempimento di un dovere giuridico, non essendo obbligatoria per legge), ai fini dell’esperimento della revocatoria ordinaria sono necessarie e sufficienti le condizioni di cui all’art. 2901 c.c., n. 1 (cfr. Cass., 17/6/1999, n. 6017)”: Cass., sentenza n. 24757/2008).

La domanda revocatoria, per quanto esposto, deve essere accolta.

Le spese di lite, ivi incluse quelle relative agli esborsi inerenti alla trascrizione della domanda giudiziale, pari ad euro 306,50, seguono la soccombenza come per legge (avendo gli attori solo formalisticamente aderito alla domanda, ed essendovisi invece opposti nei fatti), e sono liquidate in dispositivo. I compensi relativi alle fasi istruttoria e decisionale sono ridotti del 50%, in quanto il processo è stato istruito in forma meramente cartolare e non sono stati autorizzati scritti conclusionali.

Deve darsi atto che con ordinanza pronunciata in data odierna si è provveduto alla cancellazione delle espressioni sconvenienti ed offensive contenute nelle note di udienza depositate il 3.7.2020 nell’interesse dei convenuti.

Non può essere accolta tuttavia la domanda di assegnazione di una somma equitativamente determinata, ai sensi dell’art. 89, secondo comma, c.p.c., in quanto la legge prevede che tale misura sia adottata nei soli casi in cui le espressioni non riguardino l’oggetto della causa, come invece è nel caso di specie, presupponendo che nelle altre ipotesi il provvedimento di cancellazione sia pienamente satisfattorio.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e richiesta disattesa, così provvede:

– dichiara inefficace nei confronti dell’avv. XXX, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2901 c.c., l’atto di costituzione di fondo patrimoniale rogato dal notaio il 29.5.2013, rep., racc., trascritto a il 10.6.2013 ai nn., in relazione al credito professionale oggetto del giudizio pendente dinanzi alla Corte d’appello di Potenza, n. /2017 R.G.;

– condanna i convenuti, in solido, a rifondere all’avv. XXX le spese processuali, che si liquidano in euro 620,60 per esborsi ed euro 3.225,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali, CPA e IVA come per legge.

Trani, 9 luglio 2020

Il giudice

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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