Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 17528 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 17528 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4765/2024 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in Salerno INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
FALLIMENTO IDROELETTRICA
RAGIONE_SOCIALE
N.
24/2016
-intimato-
avverso il DECRETO del TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA n. 773/2017 depositato il 10/01/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/04/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Torre Annunziata ha rigettato l’opposizione ex art. 98 L.F. proposta dalla Banca di Credito Cooperativo di Scafati e Cetara socRAGIONE_SOCIALE coop. avverso il decreto con cui il G.D. del fallimento RAGIONE_SOCIALE ha rigettato l’istanza della Banca di insinuazione al passivo del credito di € 239.160,01, oltre accessori di legge, vantato a titolo di saldo debitore del conto corrente n. 201078, acceso dalla fallita presso la filiale di S. Maria La Carità del predetto istituto di credito.
Per quanto ancora rileva, il giudice di merito ha ritenuto che i contratti prodotti in giudizio dalla ricorrente, composti da più fogli sciolti (semplicemente spillati insieme), dovevano essere considerati nulli, e ciò per non essere stati firmati dal correntista su ciascun foglio, costituendo un principio generale – evincibile dall’art. 72 L. 1913 n. 89 sull’ordinamento del notariato, e rispondente ad un’esigenza di sicurezza del traffico giuridico -quello che impone che, laddove la scrittura privata sia composta da più fogli sciolti, le parti non possono limitarsi a firmare solo l’ultima pagina, ma devono sottoscrivere anche le pagine intermedie.
Peraltro, ad avviso del giudice a quo, la giurisprudenza richiamata dall’opponente (vedi Cass. n. 4886/2007), secondo cui la sottoscrizione apposta sull’ultimo foglio di un documento, contenente più fogli, equivale alla sottoscrizione dell’intera scrittura privata, presuppone l’esistenza di un documento fisicamente e materialmente unico e che le parti del processo siano le stesse della scrittura privata, situazione ben diversa da quella di cui è causa. Né, peraltro, poteva imporsi alla curatela di dedurre e provare la manomissione di un documento alla cui formazione non
aveva partecipato, configurandosi, diversamente, a carico della stessa una probatio diabolica.
Inoltre, il Tribunale ha ritenuto che la documentazione contrattuale prodotta dalla opponente non fosse opponibile alla procedura in quanto priva di data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento. In particolare, tale requisito non poteva ritenersi sussistente in presenza di un timbro postale apposto solo su uno dei fogli sciolti, difettando il documento a corpo unico ai fini dell’applicazione dell’art. 2704 c.c.
Avverso il predetto decreto ha proposto ricorso per cassazione la Banca di Credito Cooperativo di Scafati e RAGIONE_SOCIALE affidandolo a tre motivi.
L’intimata non ha svolto difese.
La ricorrente ha depositato la memoria ex art. 380 bis. 1 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 117 Testo Unico Bancario, 2702 c.c., 1326 e 2697 c.c.
La ricorrente espone che la validità dei contratti bancari dalla stessa prodotti, seppur firmati solo nell’ultimo foglio, può evincersi anche da altri elementi, e, segnatamente, dall’intervenuta modifica delle condizioni contrattuali, avvenuta successivamente, durante la pendenza del rapporto, su richiesta scritta della stessa correntista.
La ricorrente fa riferimento, in particolare, alla comunicazione della società poi fallita del 9.6.2003, nella quale si chiedeva la modifica dei tassi di interesse e delle altre commissioni, ma anche ad altre comunicazioni di analogo tenore del cliente dell’1.8.2003, del 4.5.2005, del 30.6.2009 e del 13.7.2009, tutte accolte dalla banca.
Ad avviso della ricorrente (vedi pag. 8) ‘ il tutto determina che non solo il riconoscimento contrattuale da parte del titolare del rapporto
ma anche l’incontro di volontà che nella specie si formalizzava ‘volta per volta’, a tutto concedere, giammai potrebbe non ritenersi applicabile alla RAGIONE_SOCIALE le condizioni che il rappresentante legale della stessa affermava essere in vigore e comunque non ritenere a lui applicabile le condizioni di maggior favore applicate da altri istituti’.
Inoltre, ulteriore elemento della sussistenza della validità dei contratti può, ad avviso della ricorrente, essere tratto dalle delibere assunte dal CdA regolarmente annotate sui libri vidimati da notai.
In conclusione, ad avviso della ricorrente, ‘i fattori appena indicati integrano la possibilità di dare certezza al rapporto laddove l’eventuale ritenuta nullità del contratto possa ricevere eventuale diversa valutazione ove vengano concordate dal titolare del rapporto condizioni specifiche di applicazione dei tassi di interesse che convalidano e/o consolidato il rapporto.
E’ in tale senso che si sollecita un diverso esame della vicenda che il tribunale non ha valutato anche se le tematiche in esame erano state sottoposte alla sua attenzione come è possibile rilevare nelle note conclusive innanzi indicate.
E’ vero che ben possa affermarsi sussistere la nullità del contratto ‘originario’; ciò nondimeno ben può ritenersi che sussistano condizioni concordate al rapporto laddove la proposta e l’accettazione possono ben integrare un autonomo contratto come tale opponibile alla curatela in quanto frutto e conseguenza di una intesa contrattuale’ (vedi pag. 8, ultimi due capoversi, e pag. 9, primo capoverso, del decreto impugnato).
2. Il motivo è inammissibile.
Va, in primo luogo, osservato che la ricorrente non ha contestato la ratio decidendi del decreto impugnato (come riassunta nella parte narrativa) nella parte in cui è stata dichiarata dal Tribunale la nullità della maggior parte dei contratti bancari prodotti in giudizio dalla ricorrente (tutti tranne la lettera contratto di fido promiscuo
del 5.1.2011 e la lettera contratto di riduzione del fido del 12.12.2014) in quanto, pur composti da ‘fogli sciolti’, erano stati sottoscritti soltanto nell’ultimo foglio .
La circostanza, peraltro, non appare contestata dalla ricorrente.
La ricorrente ritiene, tuttavia, che tale nullità sia venuta meno nel corso del rapporto per effetto delle successive modifiche delle condizioni contrattuali (ben cinque, come sopra indicato) richieste per iscritto dalla stessa cliente ed accettate dalla banca, intervenute in un arco temporale che va dal 9.6.20023 al 13.7.2009.
Ma di tali circostanze non vi è traccia nel decreto impugnato e la stessa ricorrente non solo non ha dedotto di averle sottoposte all’esame del giudice di merito nel ricorso in opposizione ex art. 98 L.F., ma ha ammesso -anzi – di averle illustrate solo nelle note conclusive. Trattasi, quindi, di allegazioni tardivamente svolte quando era già cristallizzato il thema decidendum del giudizio di opposizione allo stato passivo.
Inoltre, la ricorrente, nel far riferimento alle comunicazioni del cliente, contenenti le asserite richieste di modifica delle condizioni contrattuali, ha indicato documenti inseriti nel fascicolo di opposizione allo stato passivo che, parimenti, neppure ha dedotto essere stati depositati contestualmente al deposito del ricorso ex art. 98 L.F. Sicché anche da tale punto di vista il ricorso pecca di autosufficienza.
In conclusione, le censure della ricorrente non aggrediscono la ratio decidendi del provvedimento impugnato e implicano distinti accertamenti su fatti che non è dato comprendere ‘come’ e ‘quando’ siano stati dedotti innanzi al giudice di merito.
3. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 2704 c.c. (nella rubrica è stato scritto ‘2740’ per evidente errore materiale).
La ricorrente contesta la decisione con cui il Tribunale di Torre Annunziata ha ritenuto la documentazione contrattuale sottoposta alla sua attenzione non opponibile in quanto priva di data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento.
Ad avviso della ricorrente, la certezza della data dei documenti contrattuali dalla stessa prodotti in giudizio emergerebbe da una serie di elementi, come la sequenza integrale degli estratti conto relativi al rapporto n. 200001078 di titolarità della fallita, le risultanze delle delibere assunte dal CdA della fallita annotate sui libri vidimati da un notaio, l’estratto dei libri fidi vidimati dal pubblico ufficiale, e i vari contratti depositati, tutti dotati di data certa.
Il motivo è inammissibile.
Va osservato che questa Corte, con riferimento alle scritture private, ha già enunciato il principio secondo cui l’accertamento della loro data e, in più generale, della sussistenza e idoneità di fatti diversi da quelli specificamente indicati nell’art 2704 c.c. a stabilire in modo egualmente certo l’anteriorità della formazione del documento è compito esclusivo del giudice del merito, la cui valutazione non è sindacabile in sede di legittimità, se correttamente motivata (vedi Cass. n. 4104/2017).
Nel caso di specie, la procedura ricorrente, da un lato, non ha invocato il vizio di motivazione – comunque ora deducibile solo nei ristretti limiti della nuova formulazione dell’art. 360 comma 1° n. 5 cod. proc. civ., come interpretato dalle S.U. n. 8053/2014 -dall’altro, nello svolgere inammissibili censure di merito in ordine alla certezza della data, ha fatto genericamente riferimento a documenti di cui non ha indicato neppure il contenuto.
Con il terzo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c.
Espone la ricorrente che il Tribunale, dopo aver dichiarato la nullità dei contratti, è inopinatamente pervenuto ad affermare la
sussistenza di una situazione debitoria della Banca in favore del fallimento, che non aveva neppure proposto una domanda riconvenzionale. Il giudice di merito non aveva quindi nessun motivo per esprimere una valutazione relativamente al fatto che il saldo passivo oggetto della richiesta dell’Istituto era divenuto, dopo la CTU, attivo per il fallimento.
Il motivo è inammissibile per carenza di interesse.
Va osservato che l’affermazione del Tribunale (vedi ultima pagina del decreto impugnato), secondo cui ‘l’unica ricostruzione corretta del saldo è quella fatta dal c.t.u. in risposta al quesito n. 8 … che a fronte del saldo passivo di € 239160,01 rivendicato dalla banca, calcola un saldo attivo di € 174.028,12’ , deve considerarsi svolta ad abundantiam , e, quindi, priva di effetti giuridici e ininfluente ai fini della decisione, di modo che la parte soccombente non ha l’onere né l’interesse ad impugnarla.
Non si liquidano le spese di lite, non avendo l’intimata svolto difese.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1° bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma il 30.4.2025