Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 13296 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 13296 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/05/2024
Oggetto: cambiale – avallo
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18867/2020 R.G. proposto da COGNOME NOME, rappresentata e difesa da ll’ AVV_NOTAIO, con domicilio eletto presso il suo studio, sito in Reggio Calabria, INDIRIZZO
– ricorrente –
contro
NOME e NOME, rappresentati e difesi dagli AVV_NOTAIO NOME COGNOME e NOME COGNOME, con domicilio eletto presso lo studio dell’AVV_NOTAIO , sito in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO – controricorrenti – avverso la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria n. 22/2020, depositata il 9 gennaio 2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 aprile 2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
RILEVATO CHE:
NOME COGNOME propone ricorso per cassazione
avverso la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria, depositata il 9 gennaio 2020, di reiezione dell’appello per la riforma della sentenza del locale Tribunale che aveva respinto l’ opposizione dalla medesima proposta, unitamente ad NOME COGNOME, al decreto ingiuntivo con cui era stato intimato loro di pagare, in via solidale, in favore di NOME COGNOME e NOME COGNOME la somma di lire 18.459.435, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, in virtù di alcune cambiali;
la Corte di appello ha disatteso il gravame evidenziando, per quanto interessa in questa sede, che la sottoscrizione sui titoli apposta dall’odierna ricorrente fosse espressiva della sua volontà di assumere un’obbligazione solidale e non già di prestare avallo;
il ricorso è affidato a un motivo;
resistono con unico controricorso NOME COGNOME e NOME COGNOME;
la ricorrente deposita memoria ai sensi dell’art. 380 -bis .1 cod. proc. civ.;
CONSIDERATO CHE:
-va preliminarmente disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dai controricorrenti -e, comunque, rilevabile d’ufficio
-in ragione della mancata notifica dello stesso ad NOME COGNOME, condebitore solidale della ricorrente e parte del giudizio di primo grado e di appello;
infatti, qualora si sia in presenza di cause scindibili, l’omessa di una sentenza pronunciata nei confronti di alcune delle parti non ne determina l’inammissibilità qualora siano decorsi i termini per l’impugnazione, atteso che, in una siffatta situazione, l’inosservanza dell’art. 332 cod. proc. civ. non produce alcun effetto (cfr. Cass. 15 maggio 2018, n. 11835; Cass. 20 aprile 2004, n. 7500; Cass. 5 settembre 2003, n. 12942);
nel merito, con l’uncico motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 36 r.d. 14 dicembre 1933, n. 1669, per aver
la sentenza impugnata ritenuto che la sottoscrizione dalla stessa apposta sulla faccia anteriore della cambiale non fosse espressiva di un avallo , ma fosse riconducibile all’ assunzione d ell’obbligazione propria dell’emittente il titolo ;
ritiene, in proposito, che la volontà di obbligarsi per avallo può essere espressa sia con l’utilizzo delle parole «per avallo» o altra formula equivalente, laddove apposte su parti della cambiale diverse dalla faccia anteriore, sia con la mera sottoscrizione, laddove apposta sulla faccia anteriore del titolo;
il motivo è infondato;
la Corte di appello ha affermato, sul punto, che « l’esame dell e cambiali di cui in atti fa pensare ad una obbligazione solidale e non ad una forma di avallo. Si rileva, in particolare, come non vi è alcuna indicazione della garanzia né tanto meno emerge da altro elemento alcuna volontà in questo senso»;
orbene, deve osservarsi che per decidere se la firma apposta, come nel caso in esame, sulla faccia anteriore del vaglia cambiario sia di avallo o di coemittenza, nel contrasto tra le parti, va attribuita precipua importanza all’esame diretto del titolo, attraverso il rilievo della sottoscrizione e di altri elementi concorrenti idonei a stabilire il carattere dell’obbligazione assunta, e che, in presenza di una pluralità di sottoscrizioni sul titolo, la qualità di avallante di colui che abbia, insieme con altri, apposto la propria sottoscrizione, ove non risulti altrimenti dal titolo, deve essere provata dall’interessato mediante la dimostrazione della qualità di unico emittente di uno dei sottoscrittori, non potendo, altrimenti, escludersi la posizione di coemittenza (cfr. Cass. 16 marzo 1994, n. 2509; Cass. 2 settembre 1975, n. 3031);
non può, dunque, accedersi alla tesi della ricorrente secondo cui una qualsiasi sottoscrizione apposta sulla faccia anteriore della cambiale, diversa da quella dell’emittente, vada intesa quale prestazione dell’avallo;
pertanto, la sentenza impugnata, nel ritenere che, in assenza di elementi espressivi della volontà di prestare avallo, la sottoscrizione apposta dalla odierna ricorrente sulla faccia anteriore della cambiale fosse riconducibile alla volontà di obbligarsi quale coemittente il titolo, non si è discostata dal richiamato principio;
deve, inoltre, aggiungersi che accertare se una di esse sia di avallo o di coemittenza comporta un’indagine di fatto, come tale devoluta al giudice di merito (cfr. Cass. 7 novembre 1998, n. 11227; Cass. 1° giugno 1976, n. 1980), per cui non può essere sindacato in questa sede l’ accertamento compiuto dalla Corte territoriale in ordine al significato attribuito alla sottoscrizione apposta sul titolo;
pertanto, per le indicate considerazioni, il ricorso non può essere accolto;
le spese processuali seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 2.400,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, euro 200,00 per esborsi e accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , t.u. spese giust., dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Rom a, nell’adunanza camerale del 18 aprile 2024.