ORDINANZA CORTE DI APPELLO DI ROMA – N. R.G. 00004165-1 2025 DEPOSITO MINUTA 20 08 2025 PUBBLICAZIONE 20 08 2025
LA CORTE D’APPELLO DI ROMA
SEZIONE FERIALE CIVILE
Riunita in camera di consiglio e così composta:
dr.ssa NOME COGNOME presidente
dr.ssa NOME COGNOME consigliere rel.
dr. NOME COGNOME consigliere
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
letti gli atti della causa civile in grado d’appello iscritta al numero 4165-1 del ruolo generale degli affari contenziosi dell’anno 2025, vertente tra
con gli avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME;
appellante
contro
appellato non costituito
con l’avv.to NOME COGNOME
appellato
con l’avv.to NOME COGNOME
appellato
con ricorso depositato il 29 luglio 2025 e notificato il giorno 01/08/2025 unitamente al decreto di fissazione dell’odierna udienza, l’appellante ha chiesto, ai sensi dell’art. 351 secondo comma c.p.c., la sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza del Tribunale di Latina n. 1210/2025 pubblicata il 24 giugno 2025, dopo aver proposto appello avverso la medesima;
osserva il Collegio che il Tribunale di Latina pronunciando sulle domande proposte da nei confronti del venditore , del notaio rogante e dell’agente immobiliare <> così statuiva: <>
va evidenziato che l’istanza di inibitoria è formulata in relazione ai capi di sentenza condannatori di importi in favore di e segnatamente capi a), b) ed e).
ritenuto, quanto al fumus , che l’istanza è motivata in relazione alla fondatezza dei motivi di gravame e, quanto al periculum , l’appellante deduce di aver ricevuto in data 25 luglio 2025 la notificazione dell’atto di precetto con il quale gli veniva intimato il pagamento di € 146.810,99 da corrispondere entro dieci giorni dalla ricezione dell’atto e paventa il rischio concreto e serio di non poter recuperare, nel caso probabile di accoglimento dei motivi di gravame, le somme per cui è precetto stante la carenza di solvibilità dell’appellato – persona fisica priva di reddito certo e di proprietà (doc. 3)- ;
rilevato, in iure, che la sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado può essere disposta dal giudice d’appello « se l’impugnazione appare manifestamente fondata o se dall’esecuzione della sentenza può derivare un pregiudizio grave e irreparabile » ai sensi dell’art. 283 c.p.c., e « pur quando la condanna ha ad oggetto il pagamento di una somma di denaro, anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti »;
che la delibazione viene rimessa ad una valutazione sommaria della fondatezza dell’impugnazione, ovvero alla valutazione del pregiudizio patrimoniale che il soccombente può subire (anche in relazione alla difficoltà di ottenere eventualmente la restituzione di quanto pagato) dall’esecuzione della sentenza;
che, nel caso in esame, la sentenza, tenuto conto delle difese di parte appellata, non presenta vizi palesi di motivazione, tali da consigliare la sospensione della esecutività in ragione della valutazione prognostica della fondatezza dell’appello, pur dovendosi comunque riservare ogni più approfondito esame dei motivi di censura alla sede della decisione conclusiva;
che in relazione al pregiudizio economico l’appellante si è limitato a richiamare l’entità della somma per cui è condanna, ha prospettato la propria solvibilità ed ha evidenziato la sussistenza di concreti profili di criticità relativi alla situazione patrimoniale di
persona fisica priva di reddito certo e di proprietà (doc. 3)- che renderebbero difficoltoso il recupero del credito in ipotesi di esito vittorioso del gravame;
ritenuto che l’istanza va rigettata per un duplice ordine di considerazioni e segnatamente, in primo luogo si osserva che, per effetto della condanna, l’appellante non rimane esposto a pregiudizio superiore a quello che le norme considerano come inevitabile conseguenza dell’esecuzione forzata, in secondo luogo, va evidenziato che la difficoltà di recupero dell’importo suddetto da – in ipotesi di esito vittorioso del gravame – non si appalesa assoluta; l’appellato ha invero allegato di essere soggetto solvibile, di svolgere attività lavorativa di piccolo imprenditore (all. 5) ed ha evidenziato di non avere in corso alcun protesto (all. n. 6).
L’istanza va quindi rigettata.
P.Q.M.
la Corte
Rigetta l’istanza
Roma, 19 agosto 2025
Il Presidente Dott.ssa NOME COGNOME