Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 3377 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3   Num. 3377  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso 3032-2023 proposto da:
Oggetto
CONTROVERSIE AGRARIE
Regolamento di competenza Sospensione discrezionale ex art. 337, comma 2, c.p.c. – Motivazione in ordine al relativo esercizio Contenuto
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 12/07/2023
COGNOME  NOME, domiciliato  ‘ ex  lege ‘  in  Roma,  INDIRIZZO,  presso  la  cancelleria  di  questa  Corte  di  Cassazione, rappresentato e difeso dall’ AVV_NOTAIO NOME COGNOME; Adunanza camerale
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, domiciliati ‘ ex lege ‘ in Roma, INDIRIZZO, presso la cancelleria di questa Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dagli Avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– resistenti con memoria difensiva ex art. 47 c.p.c. –
Avverso l ‘ordinanza del Tribunale di Salerno, depositata 06/01/2023;
il
udita la relazione della causa svolta nell ‘adunanza camerale del 12/07/2023 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME ha proposto, sulla base di unico motivo, regolamento necessario di competenza avverso l’ordinanza del 6 gennaio 2023, con la quale la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del Tribunale  di  Salerno  ha  disposto  la  sospensione  del  giudizio pendente tra il medesimo COGNOME, da un lato, e NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME , dall’altro .
Riferisce, in punto di fatto, l’odierno ricorrente di aver adito la predetta RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del Tribunale salernitano affinché venisse accertato il possesso, in capo a sè, della qualifica di coltivatore diretto al momento dell’avvenuta stipula risalente all’ultima decade del luglio 2009 di un contratto verbale di affitto del fondo ‘ Belvedere ‘ di Battipaglia (del quale egli aveva provveduto, a far data dall’aprile del 2009, all’integrale bonifica , su incarico del proprietario NOME COGNOME), contratto da ritenersi concluso a norma dell’art. 41 della legge 3 maggio 1982, n. 203. Il COGNOME, inoltre, chiedeva la quantificazione del credito maturato per tutte le attività di bonifica.
Costituitisi in giudizio gli eredi di NOME COGNOME, gli stessi, oltre a resistere all’avversaria domanda, chiedevano la sospensione del giudizio, in attesa della definizione di quello pendente innanzi alla Corte di Appello di Salerno, nel quale la società RAGIONE_SOCIALE rivendicava -nei confronti, tra gli altri, di NOME COGNOME -la  proprietà  di  taluni  terreni  appartenenti  al  fondo ‘ Belvedere ‘ , qualificando, in tale sede, i convenuti alla stregua di occupanti ‘ sine titulo ‘.
La  RAGIONE_SOCIALE  RAGIONE_SOCIALE  del  Tribunale  di  Salerno, ravvisata  un’ipotesi  di  connessione  tra  i  due  giudizi  e  ritenuto pregiudiziale quello pendente in appello, disponeva la sospensione della controversia radicata innanzi ad essa.
 Avverso  tale  provvedimento  di  sospensione  ha  proposto regolamento di competenza il COGNOME, sulla base -come già detto -di unico motivo.
3.1.  Esso  assume  che  la  RAGIONE_SOCIALE  RAGIONE_SOCIALE  RAGIONE_SOCIALE  del Tribunale di Salerno abbia violato o mal applicato gli artt. 40, 112, 115, 116 e 132, comma 2, n. 4), cod. proc. civ., nonché gli artt. 177 e 337 cod. proc. civ., oltre all’art. 118 disp. att. cod. proc. civ. e all’art. 2909 cod. civ.
Invero, anche nell’ipotesi in cui la sospensione del giudizio agrario fosse inquadrabile nella fattispecie prevista dalla disposizione di cui all’art. 337, comma 2, cod. proc. civ., l’ordinanza impugnata sarebbe comunque illegittima secondo il ricorrente -‘per un palese difetto di coerenza motivazionale interna in quanto manca il nesso di pregiudizialità logica fra i giudizi in esame, peraltro relativi a parti diverse e, come tali, non destinati a dare luogo ad un giudicato opponibile anche in considerazione della diversità sostanziale delle vicende trattate nel giudizio agrario ed in quello di rivendica di proprietà’.
Inoltre, dalla trascrizione dell’ordinanza impugnata risulterebbe  evidente  ‘la  carenza  assoluta  di  motivazione  circa l’esistenza  dei  presupposti  giuridici  e  di  merito  che  hanno consigliato al Collegio di assumere la decisione di sospendere il giudizio agrario, rendendo,  in  tal  caso,  arbitraria la scelta operata’.
La RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del Tribunale di Salerno, poi, avrebbe  anche  violato  o  erroneamente  applicato  l’art. 40  cod.
proc. civ., secondo cui ‘la connessione’ della quale, peraltro, il COGNOME nega la ricorrenza nel caso in esame -‘non può essere eccepita dalle parti, né rilevata di ufficio dopo la prima udienza’, mentre, nel l’ipotesi che occupa, l’eccezione venne sollevata oltre tale barriera preclusiva.
Evidenzia,  altresì,  il  ricorrente  che,  essendo  la  questione devoluta alla RAGIONE_SOCIALE oggetto di competenza funzionale da parte della stessa, era tale questione a porsi come pregiudiziale -e  non  il  contrario -rispetto  a  quella  pendente innanzi al giudice di appello.
Infine, ulteriore profilo di illegittimità -per violazione dell’art. 337 cod. proc. civ. -deriverebbe dal fatto che il provvedimento impugnato  ha  totalmente  omesso  un’espressa  valutazione  di plausibile controvertibilità della decisione resa dal giudice ordinario e pendente in appello.
Hanno  resistito  all’avversaria  impugnazione  i  COGNOME  e  la COGNOME chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata.
La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380bis .1 cod. proc. civ.
Il Procuratore Generale presso questa Corte, in persona di un suo Sostituto, ha fatto pervenire requisitoria scritta con cui ha chiesto accogliersi il proposto regolamento.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso va accolto.
8.1. È, infatti, fondata -come  evidenziato anche dal Procuratore  Generale  presso  questa  Corte -la  censura  di violazione dell’art. 337, comma 2, cod. proc. civ.
Invero, deve darsi seguito al principio secondo cui, ai ‘fini del legittimo esercizio del potere di sospensione discrezionale del processo, previsto dall’art. 337, comma 2, cod. proc. civ.’, è ‘indispensabile un’espressa valutazione di plausibile controvertibilità del la decisione di cui venga invocata l’autorità in quel processo’ (ovvero, quello sospeso), e ciò ‘sulla base di un confronto tra la decisione stessa e le critica che ne è stata fatta’, di talché ‘la sospensione discrezionale in parola è ammessa ove il giudice del secondo giudizio motivi esplicitamente le ragioni per le quali non intende riconoscere l’autorità della prima sentenza, già intervenuta sulla questione ritenuta pregiudicante, chiarendo perché non ne condivide il merito o le ragioni gius tificatrici’ (Cass. Sez. 6-3, ord. 12 novembre 2014, n. 24046, Rv. 633442-01; in senso conforme Cass. Sez. 6-3, ord. 30 luglio 2015, n. 16142, Rv. 636388-01; Cass. Sez. 6-3, ord. 29 maggio 2019, n. 14738, Rv. 654053-01; Cass. Sez. 6-3, ord. 8 luglio 2020, n. 14146, Rv. 658381-02).
Dal  momento  che  tale  valutazione,  nel  caso  di  specie,  è risultata carente, il regolamento va accolto e disposta la prosecuzione del giudizio pendente innanzi alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del Tribunale di Salerno, da riassumersi nel termine di tre mesi dalla comunicazione, da parte della cancelleria di questa Corte, della presente ordinanza.
 Le  spese  del  presente  giudizio  di  legittimità  seguono  la soccombenza, essendo pertanto poste a carico di NOME COGNOME, NOME  COGNOME  e  NOME  COGNOME,  avendo  costoro formulato, nel giudizio di merito, l’istanza di sospensione .
Esse vanno liquidate come da dispositivo, in applicazione del principio secondo cui, in caso di regolamento di competenza, ‘il valore effettivo della causa deve essere considerato indeterminabile,  non  potendo  trovare  applicazione  alcuno  dei criteri  previsti dall’art.  5  del  d.m.  n.  55  del  2014  del  Ministero della  Giustizia  quando  la  questione  oggetto  del  giudizio  abbia rilievo meramente processuale’ (Cass. Sez. 6 -3, ord. 14 gennaio 2020, n. 504, Rv. 656577-01).
PQM
La Corte dispone la prosecuzione del giudizio, da riassumersi entro  tre  mesi  dalla  comunicazione  della  presente  ordinanza, condannando  NOME  COGNOME,  NOME  COGNOME  e  NOME COGNOME a rifondere, ad NOME COGNOME, le spese del presente giudizio,  liquidate  in  complessivi  € 2.8 00,00,  più  €  200,00  per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge.
Così  deciso  in  Roma,  all’esito  dell’adunanza  camerale della