Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 3377 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 3377 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso 3032-2023 proposto da:
Oggetto
CONTROVERSIE AGRARIE
Regolamento di competenza Sospensione discrezionale ex art. 337, comma 2, c.p.c. – Motivazione in ordine al relativo esercizio Contenuto
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 12/07/2023
COGNOME NOME, domiciliato ‘ ex lege ‘ in Roma, INDIRIZZO, presso la cancelleria di questa Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’ AVV_NOTAIO NOME COGNOME; Adunanza camerale
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, domiciliati ‘ ex lege ‘ in Roma, INDIRIZZO, presso la cancelleria di questa Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dagli Avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– resistenti con memoria difensiva ex art. 47 c.p.c. –
Avverso l ‘ordinanza del Tribunale di Salerno, depositata 06/01/2023;
il
udita la relazione della causa svolta nell ‘adunanza camerale del 12/07/2023 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME ha proposto, sulla base di unico motivo, regolamento necessario di competenza avverso l’ordinanza del 6 gennaio 2023, con la quale la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del Tribunale di Salerno ha disposto la sospensione del giudizio pendente tra il medesimo COGNOME, da un lato, e NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME , dall’altro .
Riferisce, in punto di fatto, l’odierno ricorrente di aver adito la predetta RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del Tribunale salernitano affinché venisse accertato il possesso, in capo a sè, della qualifica di coltivatore diretto al momento dell’avvenuta stipula risalente all’ultima decade del luglio 2009 di un contratto verbale di affitto del fondo ‘ Belvedere ‘ di Battipaglia (del quale egli aveva provveduto, a far data dall’aprile del 2009, all’integrale bonifica , su incarico del proprietario NOME COGNOME), contratto da ritenersi concluso a norma dell’art. 41 della legge 3 maggio 1982, n. 203. Il COGNOME, inoltre, chiedeva la quantificazione del credito maturato per tutte le attività di bonifica.
Costituitisi in giudizio gli eredi di NOME COGNOME, gli stessi, oltre a resistere all’avversaria domanda, chiedevano la sospensione del giudizio, in attesa della definizione di quello pendente innanzi alla Corte di Appello di Salerno, nel quale la società RAGIONE_SOCIALE rivendicava -nei confronti, tra gli altri, di NOME COGNOME -la proprietà di taluni terreni appartenenti al fondo ‘ Belvedere ‘ , qualificando, in tale sede, i convenuti alla stregua di occupanti ‘ sine titulo ‘.
La RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del Tribunale di Salerno, ravvisata un’ipotesi di connessione tra i due giudizi e ritenuto pregiudiziale quello pendente in appello, disponeva la sospensione della controversia radicata innanzi ad essa.
Avverso tale provvedimento di sospensione ha proposto regolamento di competenza il COGNOME, sulla base -come già detto -di unico motivo.
3.1. Esso assume che la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del Tribunale di Salerno abbia violato o mal applicato gli artt. 40, 112, 115, 116 e 132, comma 2, n. 4), cod. proc. civ., nonché gli artt. 177 e 337 cod. proc. civ., oltre all’art. 118 disp. att. cod. proc. civ. e all’art. 2909 cod. civ.
Invero, anche nell’ipotesi in cui la sospensione del giudizio agrario fosse inquadrabile nella fattispecie prevista dalla disposizione di cui all’art. 337, comma 2, cod. proc. civ., l’ordinanza impugnata sarebbe comunque illegittima secondo il ricorrente -‘per un palese difetto di coerenza motivazionale interna in quanto manca il nesso di pregiudizialità logica fra i giudizi in esame, peraltro relativi a parti diverse e, come tali, non destinati a dare luogo ad un giudicato opponibile anche in considerazione della diversità sostanziale delle vicende trattate nel giudizio agrario ed in quello di rivendica di proprietà’.
Inoltre, dalla trascrizione dell’ordinanza impugnata risulterebbe evidente ‘la carenza assoluta di motivazione circa l’esistenza dei presupposti giuridici e di merito che hanno consigliato al Collegio di assumere la decisione di sospendere il giudizio agrario, rendendo, in tal caso, arbitraria la scelta operata’.
La RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del Tribunale di Salerno, poi, avrebbe anche violato o erroneamente applicato l’art. 40 cod.
proc. civ., secondo cui ‘la connessione’ della quale, peraltro, il COGNOME nega la ricorrenza nel caso in esame -‘non può essere eccepita dalle parti, né rilevata di ufficio dopo la prima udienza’, mentre, nel l’ipotesi che occupa, l’eccezione venne sollevata oltre tale barriera preclusiva.
Evidenzia, altresì, il ricorrente che, essendo la questione devoluta alla RAGIONE_SOCIALE oggetto di competenza funzionale da parte della stessa, era tale questione a porsi come pregiudiziale -e non il contrario -rispetto a quella pendente innanzi al giudice di appello.
Infine, ulteriore profilo di illegittimità -per violazione dell’art. 337 cod. proc. civ. -deriverebbe dal fatto che il provvedimento impugnato ha totalmente omesso un’espressa valutazione di plausibile controvertibilità della decisione resa dal giudice ordinario e pendente in appello.
Hanno resistito all’avversaria impugnazione i COGNOME e la COGNOME chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata.
La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380bis .1 cod. proc. civ.
Il Procuratore Generale presso questa Corte, in persona di un suo Sostituto, ha fatto pervenire requisitoria scritta con cui ha chiesto accogliersi il proposto regolamento.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso va accolto.
8.1. È, infatti, fondata -come evidenziato anche dal Procuratore Generale presso questa Corte -la censura di violazione dell’art. 337, comma 2, cod. proc. civ.
Invero, deve darsi seguito al principio secondo cui, ai ‘fini del legittimo esercizio del potere di sospensione discrezionale del processo, previsto dall’art. 337, comma 2, cod. proc. civ.’, è ‘indispensabile un’espressa valutazione di plausibile controvertibilità del la decisione di cui venga invocata l’autorità in quel processo’ (ovvero, quello sospeso), e ciò ‘sulla base di un confronto tra la decisione stessa e le critica che ne è stata fatta’, di talché ‘la sospensione discrezionale in parola è ammessa ove il giudice del secondo giudizio motivi esplicitamente le ragioni per le quali non intende riconoscere l’autorità della prima sentenza, già intervenuta sulla questione ritenuta pregiudicante, chiarendo perché non ne condivide il merito o le ragioni gius tificatrici’ (Cass. Sez. 6-3, ord. 12 novembre 2014, n. 24046, Rv. 633442-01; in senso conforme Cass. Sez. 6-3, ord. 30 luglio 2015, n. 16142, Rv. 636388-01; Cass. Sez. 6-3, ord. 29 maggio 2019, n. 14738, Rv. 654053-01; Cass. Sez. 6-3, ord. 8 luglio 2020, n. 14146, Rv. 658381-02).
Dal momento che tale valutazione, nel caso di specie, è risultata carente, il regolamento va accolto e disposta la prosecuzione del giudizio pendente innanzi alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del Tribunale di Salerno, da riassumersi nel termine di tre mesi dalla comunicazione, da parte della cancelleria di questa Corte, della presente ordinanza.
Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, essendo pertanto poste a carico di NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, avendo costoro formulato, nel giudizio di merito, l’istanza di sospensione .
Esse vanno liquidate come da dispositivo, in applicazione del principio secondo cui, in caso di regolamento di competenza, ‘il valore effettivo della causa deve essere considerato indeterminabile, non potendo trovare applicazione alcuno dei criteri previsti dall’art. 5 del d.m. n. 55 del 2014 del Ministero della Giustizia quando la questione oggetto del giudizio abbia rilievo meramente processuale’ (Cass. Sez. 6 -3, ord. 14 gennaio 2020, n. 504, Rv. 656577-01).
PQM
La Corte dispone la prosecuzione del giudizio, da riassumersi entro tre mesi dalla comunicazione della presente ordinanza, condannando NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME a rifondere, ad NOME COGNOME, le spese del presente giudizio, liquidate in complessivi € 2.8 00,00, più € 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, all’esito dell’adunanza camerale della