Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 21897 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 21897 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso 13310-2023 proposto da:
Adunanza camerale
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’ AVV_NOTAIO COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, la prima in persona del socio accomandatario e legale rappresentante NOME COGNOME, domiciliate presso l’indirizzo di posta elettronica de i propri difensori, rappresentate e difese dagli AVV_NOTAIO NOME COGNOME e NOME COGNOME;
-resistenti a norma dell’art. 47 cod. proc. civ. –
Oggetto
COMODATO
Regolamento di competenza Oggetto Provvedimento di sospensione ex art. 295 c.p.c. Pendenza dei giudizi innanzi allo stesso ufficio Conseguenze
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 07/03/2024
Avverso l ‘ordinanza emessa nella causa R.G. 527/21 dal Tribunale di La Spezia, depositata in data 09/05/2023; udita la relazione della causa svolta nell ‘adunanza camerale in data 07/03/2024 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME ha proposto, sulla base di tre motivi, regolamento di competenza avverso il provvedimento con cui il Tribunale di La Spezia ha disposto la sospensione, ex art. 295 cod. proc. civ., del giudizio ex art. 447bis cod. proc. civ., dallo stesso promosso nei confronti di NOME COGNOME e della società RAGIONE_SOCIALE
Riferisce , in punto di fatto, l’odierno ricorrente di essere proprietario -in forza di due distinti contratti di compravendita del 15 gennaio e del 19 marzo 1996 -di un fabbricato sito nel Comune di Monterosso in RAGIONE_SOCIALE e di alcuni terreni ad esso circostanti, l’uno come gli altri fatti oggetto di un comodato d’uso precario concluso dal COGNOME con la sorella NOME e con la società RAGIONE_SOCIALE, della quale costei è socia accomandataria.
Essendo, tuttavia, sopravvenuta l’imprevista necessità di riottenere la disponibilità del predetto complesso immobiliare, onde metterlo a reddito per fare fronte alle proprie aumentate necessità familiari, NOME COGNOME, nel 2015, ha richiesto alle comodatarie -ai sensi dell’art. 1810 cod. civ. il rilascio di tutti i suoi immobili, dall’inizio dell’ anno 2016.
Stante il rifiuto delle stesse, egli si vedeva costretto a radicare il suddetto giudizio ex art. 447bis cod. proc. civ., nel quale domandava anche il risarcimento del danno da mancata restituzione del compendio immobiliare.
Costituitesi in giudizio, le convenute, oltre a resistere alle domande, deducevano la pendenza, innanzi al medesimo Tribunale spezzino, di un giudizio di divisione ereditaria. Nello stesso, NOME COGNOME -sul presupposto che entrambi gli acquisti immobiliari realizzati dal fratello NOME fossero stati compiuti con denaro interamente fornito dal comune, defunto, genitore, NOME COGNOME -aveva chiesto dichiararsi la nullità della liberalità, ex artt. 769, 1418, comma 2, e 1325 cod. civ., per mancanz a di causa, ossia per spirito di liberalità o ‘ animus donandi ‘ del ‘ de cuius ‘, sicché gli immobili in questione si sarebbero dovuti ritenere compresi nel ‘ relictum ‘ del defunto e costituire oggetto della divisione ereditaria. In via gradata, in quello stesso giudizio di divisione ereditaria, NOME COGNOME aveva chiesto dichiararsi la nullità della liberalità, in quanto avente ad oggetto non gli immobili ‘ de quibus ‘, bensì il denaro direttamente elargito, risultando, pertanto, invalida per difetto delle forme ‘ ex lege ‘ prescritte, ossia quelle dell’atto pubblico in presenza di due testimoni. Nella subordinata ipotesi, infine, in cui si fosse ritenuto -sempre in tale separato giudizio -che gli immobili suddetti fossero stati fatti oggetto di un valido atto di liberalità, la COGNOME aveva chiesto che gli stessi, ai sensi dell’art. 737 cod. civ., costituissero oggetto di collazione.
Orbene, ritenendo che la pendenza di tale giudizio divisorio presentasse carattere pregiudiziale rispetto a quello radicato da NOME COGNOME a norma dell’art. 447 -bis cod. proc. civ., il Tribunale di La Spezia, su eccezione delle convenute, provvedeva alla sospensione di quest’ultimo , ex art. 295 cod. proc. civ.
Avverso tale provvedimento ha proposto regolamento di competenza NOME COGNOME, sulla base -come detto -di tre motivi.
3.1. Il primo motivo denuncia -ex art. 360, comma 1, nn. 3) e 4), cod. proc. civ. -violazione e falsa applicazione degli artt. 295 cod. proc. civ. e 746, comma 1, cod. civ.
Si assume, infatti, che ‘tutte le eventuali questioni relative alla successione del defunto COGNOME NOME ed ai conseguenti rapporti tra gli eredi nulla abbiano a che vedere con l’oggetto della presente controversia’ , consistente ‘ solamente nel rilascio degli immobili di proprietà del ricorrente COGNOME NOME, concessi in comodato alle stesse resistenti’.
Invero, proprio seguendo l’assunto di queste ultime, secondo cui ‘il de cuius non ha mai avuto alcuna intenzione di donare gli immobili in questione a NOME COGNOME‘, si dovrebbe concludere che oggetto della donazione fu solo il denaro utilizzato da costui per realizzare gli acquisti immobiliari. Di conseguenza, NOME COGNOME avr ebbe solo l’obbligo, in sede di divisione ereditaria, ‘di collazionare la somma ricevuta dal padre e di imputarla alla sua quota ereditaria’, operazione dalla quale non verrebbe m inimamente incisa la proprietà, in capo ad esso, ‘degli immobili da lui acquistati con i succitati contratti, concessi in comodato alle resistenti ed oggetto della causa di rilascio’.
D’altra parte, qualora nella causa di divisione venisse accertato che la dazione di denaro ha costituito ‘una donazione indiretta degli immobili da NOME NOME NOME NOME, anche in questo caso il donatario sarebbe tenuto a collazionare il controvalore dei beni indirettamente donatigli’ (è citata Cass. Sez. Un., sent. 5 agosto 1992, n. 9 282), ‘ma non già la proprietà degli stessi’.
Né si manca di rilevare, infine, che ‘ai sensi dell’art. 746 cod. civ., in caso di donazione dell’immobile effettuata dal de cuius all’erede’, la scelta se rendere il bene in natura, ovvero imputarne il valore alla propria quota ereditaria, ‘spetta esclusivamente all’erede che era stato beneficato’; nel caso di specie, però, NOME
NOME ‘ha già espressamente dichiarato che, in ogni caso, non intenderebbe rendere il bene in natura ‘ .
Su tali basi, dunque, si osserva che ‘qualunque decisione fosse adottata sulle domande proposte da NOME nella causa di divisione’, in nessun caso i coeredi ‘potrebbero vantare pretese di natura personale o reale sui beni di NOME concessi in comodato ed oggetto della causa di rilascio, atteso che l’eventuale diritto degli stessi coeredi di ottenere il valore dell ‘ eventuale eccedenza ha natura di mero diritto di credito nei confronti dell ‘ erede asseritamente donatario, ma non già di dir itto reale o personale sul bene donato’.
Ne consegue, pertanto, come ‘tra i due giudizi non sussista alcun rapporto di pregiudizialità in senso tecnico-giuridico, presupposto necessario affinché si possa fondatamente disporre -ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ. la sospensione del procedime nto’.
3.2. Il secondo motivo denuncia -ex art. 360, comma 1, nn. 3) e 4), cod. proc. civ. -violazione e falsa applicazione degli artt. 295 cod. proc. civ. e 746, comma 2, cod. civ.
Si censura l’impugnato provvedimento per non avere neppure considerato che a carico dell’edificio concesso in comodato alle resistenti è stata iscritta ipoteca, di talché -ai sensi dell’art. 746, comma 2, cod. civ. -l’eventuale collazione si farebbe solo con l’imputazione e non già in natura.
Risulterebbe, pertanto, confermato come l’esito del giudizio divisorio non potrebbe avere alcuna incidenza sulla titolarità, in capo a NOME COGNOMECOGNOME ‘della proprietà dei beni che questi ha concesso in comodato’ e, pertanto, non potrebbe ‘avere alcun effe tto sulla decisione della causa’, introdotta dallo stesso, ‘per ottenerne il rilascio di tali immobili ed il risarcimento dei danni patiti’.
3.3. Il terzo motivo denuncia -ex art. 360, comma 1, nn. 3) e 4), cod. proc. civ. -violazione e falsa applicazione degli artt. 295 e 274 cod. proc. civ., lamentando ‘ error in procedendo ‘.
Assume il ricorrente che, seppure si ritenesse sussistente un rapporto di pregiudizialità tra i due giudizi (e che quello ex art. 447bis cod. proc. civ. sia pregiudicato dall’esito del giudizio divisorio), poiché entrambi i procedimenti pendono in primo grado avanti al medesimo ufficio giudiziario, il giudice investito della controversia radicata da NOME COGNOMEavrebbe dovuto rimettere gli atti al capo dell’ufficio affinché adottasse i ritenuti provvedimenti di cui all’art. 274 cod. proc. civ., ma non avrebbe potuto sospendere la causa ex art. 295 cod. proc. civ. come, invece, erroneamente ha fatto con il provvedimento oggi impugnato’.
Hanno resistito all’avversaria impugnazione, con memoria ex art. 47 cod. proc. civ., NOME COGNOME e la società RAGIONE_SOCIALE, chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata.
La trattazione del regolamento è stata fissata ai sensi dell’art. 380 -bis .1 cod. proc. civ.
Entrambe le parti hanno presentato memoria.
Ha rassegnato conclusioni scritte anche il Procuratore Generale presso questa Corte, in persona di un suo Sostituto, nel senso dell’accoglimento del regolamento.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il regolamento merita accoglimento, sicché va disposta la prosecuzione del giudizio.
8.1. Il terzo motivo – che, peraltro, pone una questione che questa Corte avrebbe dovuto rilevare d’ufficio nell’àmbito dei propri poteri di statuizione sulla ricorrenza della causa di sospensione immanenti al giudizio di regolamento – ha carattere pregiudiziale ed è fondato.
8.1.1. Impregiudicata, infatti, ogni valutazione sull’effettiva sussistenza di un rapporto di pregiudizialità tra i due giudizi, la decisione di sospendere quello promosso da NOME COGNOME per la restituzione della ‘ res commodata ‘ è, in ogni caso, illegittima, atteso che il giudizio asseritamente pregiudiziale risulta pendente innanzi al medesimo Tribunale spezzino ciò che avrebbe, semmai, giustificato la riunione degli stessi, non la sospensione di quello, in ipotesi, ‘pregiudicato’ (cfr., tra le più rece nti, Cass. Sez. 6-3, ord. 26 novembre 2021, n. 36916, Rv. 663228-01; Cass. Sez. 61, ord. 16 giugno 2020, n. 11634, Rv. 657988-01; Cass. Sez. 61, ord. 26 luglio 2012, n. 13330, Rv. 623609-01; Cass. Sez. 6-3, ord. 4 agosto 2011, n. 16963, Rv. 618739-01; Cass. Sez. 6-3, ord. 26 luglio 2011, n. 16381, Rv. 618824-01; Sez. 6-3, ord. 13 luglio 2011, n. 15420, Rv. 619224-01; Cass. Sez. 6-3, ord. 23 luglio 2010, n. 17468, Rv. 614471-01; Cass. Sez. 3, ord. 21 aprile 2010, n. 9510, Rv. 612512-01; Cass. Sez. 3, ord. 22 maggio 2008, n. 13194, Rv. 603435-01; Cass. Sez. 3, ord. 11 ottobre 2006, n. 21727, Rv. 593986-01).
Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, essendo pertanto poste a carico della società La
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e di NOME COGNOME, avendo esse formulato, nel giudizio di merito, l’istanza di sospensione.
Esse vanno liquidate come da dispositivo, in applicazione del principio secondo cui, in caso di regolamento di competenza, ‘il valore effettivo della causa deve essere considerato indeterminabile, non potendo trovare applicazione alcuno dei criteri previsti dall’art. 5 del d.m. n. 55 del 2014 del Ministero della Giustizia quando la questione oggetto del giudizio abbia rilievo meramente processuale’ (Cass. Sez. 6 -3, ord. 14 gennaio 2020, n. 504, Rv. 656577-01).
PQM
La Corte accoglie il ricorso per regolamento e dispone la prosecuzione del giudizio; fissa per la riassunzione termine di mesi tre dalla comunicazione del deposito della presente; condanna la società RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME a rifondere, a NOME COGNOME, le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 2.2 00,00, più € 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, all’esito dell’adunanza camerale della