Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 21127 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 21127 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 29/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18793/2023 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME, COGNOME NOME, CASSARINO GAETANO, COGNOME NOME,
COGNOME COGNOME, COGNOME NOME, COGNOME VENERA, COGNOME NOME
– intimati – avverso ORDINANZA di TRIBUNALE CATANIA di cui al procedimento R.G. n. 90100039/2013 depositata il 22/07/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/02/2024 dal Consigliere COGNOME NOME.
Rilevato che:
il giudizio trae origine dalla domanda proposta da NOME COGNOME innanzi al Tribunale di Catania, Sezione Distaccata di Acireale, nei confronti dei fratelli NOME e NOME COGNOME e del nipote NOME COGNOME, al fine di ottenere lo scioglimento della comunione ereditaria intercorrente tra i medesimi;
-l’attrice espose che in data 24.02.1976 era deceduto NOME COGNOME, la cui successione era stata devoluta per legge e che, successivamente, in data 19.07.2011, era deceduta la moglie NOME COGNOME, la cui successione era stata regolata dal testamento olografo pubblicato con atto per AVV_NOTAIO del 20.09.2011;
NOME COGNOME si costituì e chiese in via riconvenzionale, per quel che ancora rileva in questa sede, dichiararsi la nullità parziale, per impossibilità dell’oggetto, della ‘Convenzione di assoggettamento di beni al regime legale di
comunione’, stipulata tra i coniugi NOME COGNOME e NOME, in data 22.02.1976, per atto pubblico innanzi al AVV_NOTAIO, con riferimento ad alcuni dei beni immobili facenti parte dell’asse; sempre in via riconvenzionale chiese accertarsi che il testamento olografo di NOME avesse leso la sua quota riservata ex lege, ai sensi dell’art. 537 comma 2 c.c.;
il Tribunale di Catania, con sentenza non definitiva n. 1615/2017 del 23.03.2017, dichiarò la nullità parziale della convenzione di assoggettamento dei beni al regime legale di comunione;
la sentenza venne impugnata da NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, che chiesero la sospensione del giudizio in virtù della pendenza del giudizio di appello avverso la sentenza non definitiva n. 1615/2017;
il Tribunale sospese il giudizio di divisione fino all’esito del giudizio di appello, ai sensi dell’art. 295 c.p.c.;
-avverso detto provvedimento NOME COGNOME propose regolamento necessario di competenza, che la Corte di Cassazione accolse con ordinanza n. 19945/2019, cassando il provvedimento impugnato e disponendo la prosecuzione del giudizio dinanzi al Tribunale di Catania;
-nel prosieguo del giudizio, la Corte d’appello di Catania, con sentenza n. 97/2020, in accoglimento del gravame, dichiarò la validità della convenzione matrimoniale, decisione impugnata da NOME COGNOME con ricorso per cassazione , non ancora fissata l’udienza di trattazione ;
il Tribunale di Catania, avanti al quale erano state rimesse le parti con provvedimento della Corte di Cassazione, con sentenza non definitiva del 22 luglio 2023 dichiarò inammissibile la domanda di riduzione avanzata in via riconvenzionale da NOME COGNOME e, con separata ordinanza in pari data, rilevato che la definizione delle restanti domande dipendeva dall’esito del giudizio pendente dinanzi alla Corte di Cassazione in ordine alla validità della convenzione matrimoniale, sospese il processo ai sensi dell’art. 337 co. 2 c.p.c.;
avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione NOME AVV_NOTAIO sulla base di un unico motivo;
NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME sono rimasti intimati;
il Sostituto Procuratore Generale in persona del AVV_NOTAIO NOME COGNOME ha chiesto il rigetto del ricorso;
-i n prossimità dell’ adunanza camerale il ricorrente ha depositato memorie illustrative.
Ritenuto che:
-con l’unico motivo di ricorso, si deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 337 co. 2 c.p.c., in relazione all’art.360, comma 1, n.3 c.p.c., per avere il Tribunale erroneamente sospeso il giudizio dopo aver pronunciato sulla domanda di riduzione, ritenendo le restanti domande dipendessero dall’esito del giudizio in ordine alla domanda relativa alla validità della convenzione matrimoniale,
pendente innanzi a questa Corte, in violazione dell’espresso divieto della sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza resa nell’ambito dello stesso giudizio. Osserva il ricorrente che la sospensione prevista dall’art. 337, comma 2 c.p.c. si riferisce all’ipotesi in cui l’autorità della sentenza sia richiamata in un diverso processo e non nello stesso processo.
Il motivo è fondato.
Come già affermato da questa Corte con l’ordinanza n. 19945/2019, pronunciata nello stesso giudizio, in seguito a ricorso per regolamento necessario di competenza, ‘nel rapporto tra il giudizio di impugnazione di una sentenza parziale e quello che sia proseguito davanti al giudice che ha pronunciato detta sentenza, l’unica possibilità di sospensione di quest’ultimo giudizio è quello su richiesta concorde delle parti, ai sensi dell’art. 279, quarto comma, c.p.c., restando esclusa sia la sospensione ai sensi dell’art. 295 c.p.c., sia la sospensione ai sensi del secondo comma dell’art. 337 c.p.c., per l’assorbente ragione che il giudizio è unico e che per tale ragione la sentenza resa in via definitiva è sempre soggetta alle conseguenze di una decisione incompatibile sulla statuizione oggetto della sentenza parziale (così Cass. n. 22944/2007, negli stessi termini Cass. n. 5894/2015).
L ‘art.337 c.p.c. rimette al potere discrezionale del giudice sospendere il processo nel quale sia invocata l’autorità di una sentenza pronunciata in un diverso processo e non quando, come nel caso in esame, la sentenza impugnata sia
pronunciata nell’ambito dello stesso processo . Presupposto per l’applicabilità dell’art. 337, comma 2 c.p.c. è, invero, la diversità del processo pregiudicato rispetto al processo pregiudicante, presupposto che manca nel presente caso, in quanto il giudizio di cassazione, relativo alla decisione della validità della convenzione matrimoniale tra i coniugi, inerisce una questione giuridica decisa con sentenza non definitiva nell’ambito del medesimo giudizio.
I n assenza di un giudizio ‘diverso’ l’unica possibilità di sospensione della causa è ammessa ai sensi dell’art. 279, quarto comma, c.p.c., restando esclusa sia la sospensione ai sensi dell’art. 295 c.p.c., sia la sospensione ai sensi del secondo comma dell’art. 337 c.p.c (Cass. 22944/2007; Cass. 5894/2015).
Il ricorso per regolamento di competenza deve, pertanto, essere accolto e l’ordinanza di sospensione annullata , rimesse le parti innanzi al Tribunale di Catania per la prosecuzione del giudizio nei termini di legge.
Nessuna statuizione va adottata sulle spese in assenza di attività difensiva degli intimati.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, annulla l’ordinanza di sospensione e rimette le parti innanzi al Tribunale di Catania per la prosecuzione del giudizio nei termini di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda