Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 32996 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 32996 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: AMATORE NOME
Data pubblicazione: 28/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso n. 8091-2023 r.g. proposto da:
COGNOME NOME, nato a Messina il DATA_NASCITA, Codice Fiscale CODICE_FISCALE, residente in Bologna, INDIRIZZO ed elettivamente domiciliato in Messina, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO del Foro di Messina, che lo rappresenta ed assiste per procura rilasciata in calce al ricorso.
-ricorrente –
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE, con sede in INDIRIZZO, codice fiscale e p. I.V.A. P_IVA, in persona del Suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’ AVV_NOTAIO, p.e.c. EMAIL, per procura in atti.
-resistente – avverso la ordinanza del 13 marzo 2017 del Tribunale di Ascoli Piceno, procedimento n. 2405/2017, con la quale è stata disposta ‘la sospensione del
processo R.G. n. 2405/2017 fino alla definizione con sentenza passata in giudicato del processo R.G. n. 1815/2017′; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3/10/2023 dal AVV_NOTAIO;
RILEVATO CHE
1.Con l’ordinanza descritta in epigrafe il Tribunale ha disposto la sospensione, ‘fino alla definizione con sentenza passata in giudicato del processo R.G. n. 1815/2017’, del procedimento n. 2405/2017 di R.G. Tribunale Civile di Ascoli Piceno, pendente tra la società RAGIONE_SOCIALE ed COGNOME NOME ed avente ad oggetto l’opposizione al D.I. n. 2089/17 emesso in data 20/10/2017 dal Tribunale Ordinario di Ascoli Piceno.
Con il decreto opposto il Tribunale di Ascoli Piceno aveva ingiunto alla società RAGIONE_SOCIALE: a) di padire in favore di COGNOME NOME la somma di € 166.065,86, oltre ad interessi legali calcolati sulla sorte capitale dalla data di costituzione in mora fino al soddisfo, ed al rimborso delle spese legali della procedura monitoria; b) di consegnare alla parte ricorrente entro il medesimo termine le scritture contabili e copia degli estratti dei movimenti del conto corrente n. 4580044 e del deposito titoli n. NUMERO_DOCUMENTO dal 1.01.2016, come richiesti dal ricorrente con la nota del 28.07.2017.
I depositi ed i titoli, oggetto di ingiunzione, appartenevano alla COGNOME NOME, convivente del COGNOME, nata a Ascoli Piceno l’DATA_NASCITA ed ivi deceduta in Ascoli Piceno il 29.12.2016 e erano pervenuti a quest’ultimo in forza di testamento olografo pubblicato in Messina a rogito del AVV_NOTAIO da S. Agata Militello del 14.06.2017, n. 33009 di Rep. e n. 16114 di Raccolta.
Con l’atto di opposizione la società debitrice (RAGIONE_SOCIALE), pur non contestando il proprio onere debitorio ed il dovere di rilascio della documentazione richiesta, si era opposta all’obbligo di pagamento e di restituzione, per la contestuale pendenza del giudizio n. 15310/2017 di R.G. (poi riassunto al Tribunale di Ascoli Piceno con il n. 981/2018 di R.G. e riunito al procedimento n. 1815/2017) tra NOME COGNOME, istituita erede con precedente testamento, e COGNOME NOME.
Il giudizio n. 1815/2017 presso il Tribunale di Ascoli Piceno, cui era stato riunito il n. 981/2018, era già stato instaurato dal COGNOME, nei confronti della NOME, con azione petitoria ereditaria per la restituzione di alcuni beni ereditari da questa detenuti e per i quali la NOME NOME ne aveva rifiutato restituzione.
Il procedimento n. 981/2018, (proveniente dal Tribunale di Bologna) e riunito al n. 1815/2017, aveva invece come oggetto l’annullamento del testamento posteriore con il quale il COGNOME era stato designato erede universale della defunta compagna COGNOME NOME. Tale ultimo giudizio era stato introdotto dalla NOME, alla quale con precedente testamento erano stati lasciati alcuni beni ereditari.
Nel corso del procedimento di opposizione n.2405/17, oggetto dell’ordinanza qui impugnata, il G.I., ad istanza di parte, rimetteva gli atti al Presidente del Tribunale di Ascoli Piceno, ravvisando gli elementi di connessione con il procedimento n. 1815/17, cui era stato riunito il n. 981/2018, pendente innanzi ad altro Giudice del medesimo Tribunale, per il procedimento di riunione.
Entrambi i fascicoli venivano trasmessi alla COGNOMENOME COGNOME presso la quale era pendente il procedimento n. 1815/2017 ed il AVV_NOTAIO.I. AVV_NOTAIO.AVV_NOTAIO COGNOME con ordinanza del 28.6.2019, visto l’art. 40 comma 2 c.p.c., rigettava la richiesta di riunione.
Conclusa la fase istruttoria nel procedimento n. 2405/2017, all’udienza del 17.12.2021 la causa veniva trattenuta in decisione dal AVV_NOTAIO la quale, pronunciava la gravata ordinanza con la quale così disponeva: ‘ rilevato che tra il procedimento R.G. n. 1815/2017, al quale è riunito il procedimento R.G. n. 981/2018, avente ad oggetto fra l’altro l’accertamento della nullità del testamento del 13.12.2016, titolo sul quale si fonda la pretesa fatta valere in via monitoria dall’opposto, nonch é la corresponsione delle somme e titoli giacenti presso la Unicredit al nome di NOME COGNOME, e la presente causa ricorre ipotesi di parziale connessione soggettiva e oggettiva; rilevato che in base al disposto dell’art. 295 c.p.c. il giudice dispone che il processo sia sospeso in ogni caso in cui egli stesso o altro giudice deve risolvere una controversia, dalla cui definizione dipende la
decisione della causa; lo strumento finalizzato ad evitare un contrasto fra giudicati, quando non è possibile la realizzazione ex ante o ex post di un simultaneus processus attraverso i vari strumenti offerti dall’ordinamento negli artt. 34, 39, 40, 273 e 274 c.p.c., è quello della sospensione ex art. 295 c.p.c.; preso atto dell’ordinanza del 28.6.2019 emessa nell’ambito del procedimento R.G. n. 1815/2017 con cui, visto l’art. 40 comma 2 c.p.c., è stata rigettata la richiesta di riunione del presente procedimento; – ritenuto necessario disporre la sospensione del processo fino alla definizione con sentenza passata in giudicato del processo R. G. n. 1815/2017; – dispone la sospensione del processo R.G. n. 2405/2017 fino alla definizione con sentenza passata in giudicato del processo R.G. n. 1815/2017 .’
2. La ordinanza, pubblicata il 13 marzo 2017, è stata impugnata da COGNOME NOME con ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui RAGIONE_SOCIALE ha resistito con ricorso.
Il P.g. ha concluso per il rigetto del ricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
CONSIDERATO CHE
1.Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., ‘ violazione artt. 40 e 295 c.p.c.; violazione e falsa applicazione norme di diritto ‘, sul rilievo che, con l’impugnata ordinanza, il Tribunale Civile di Ascoli Piceno avrebbe irritualmente sospeso il procedimento n. 2405/17, dallo stesso trattenuto in decisione, in assenza dei presupposti di fatto e di diritto per la sospensione del giudizio ai sensi dell’ art. 295 c.p.c.
1.1 Ricorda il ricorrente che il Tribunale aveva infatti ritenuto che la decisione del procedimento n. 1815/2017 di R.G. pendente innanzi al medesimo Tribunale ed assegnato ad altro giudice, fosse pregiudiziale per la definizione della causa. Osserva invece il ricorrente che, in realtà, come dedotto in premessa, il procedimento n. 1815/2017 di R.G. riguardava questione assai diversa e per nulla pregiudiziale alla definizione del giudizio n. 2405/2017. Oggetto di quest’ultimo giudizio (n. 2405/2017) sarebbe infatti l’obbligo per il debitore (RAGIONE_SOCIALE) di pagare all’erede apparente, quale risultante da
atto testamentario, quanto detenuto a titolo di custodia dal momento del decesso del soggetto titolare del conto corrente e dei titoli. Sarebbe dunque acclarato -aggiunge il ricorrente -che non vi sia alcuna connessione e/o pregiudizialità tra il procedimento n. 1815/2017 di R.G. e quello assunto in decisione (2405/2017). Evidenzia ancora il ricorrente che la questione sarebbe già stata decisa con ordinanza dalla AVV_NOTAIOssa COGNOME, titolare del procedimento n. 1815/2017 di RG, la quale aveva infatti correttamente rigettato la richiesta di riunione dei procedimenti ai sensi del comma 2 dell’art. 40 c.p.c., e che tale ultima ordinanza sarebbe immodificabile, non ricorrendo dunque il presupposto normativo dell’impossibilità all’utilizzo di altri rimedi processuali diversi dalla sospensione.
1.2 Ricorda il ricorrente che i presupposti di diritto per la sospensione necessaria non ricorrono anche nell’ipotesi in cui la tardiva richiesta di riunione dei procedimenti configuri l’ipotesi dell’impossibilità di far ricorso ad altri strumenti processuali. Con l’ordinanza impugnata il Tribunale avrebbe utilizzato strumentalmente la questione (‘preso atto dell’ordinanza del 28.6.2019 emessa nell’ambito del procedimento R.G. n. 1815/2017 con cui, visto l’art. 40 comma 2 c.p.c., è stata rigettata la richiesta di riunione del presente procedimento’ ) al fine di motivare l’utilizzo dell’istituto della sospensione processuale come disposto dall’art. 295 c.p.c., così incorrendo in un evidente errore di diritto.
1.3 Osserva sempre il ricorrente che l’istituto previsto dall’art. 295 c.p.c. attiene ad un’ipotesi di svolgimento anomalo del processo, la cui funzione sarebbe quella di disciplinare la situazione di stallo nella quale entra il processo quando, per legge, il giudice non può decidere nel merito perché una questione pregiudiziale debba essere decisa in altra sede con efficacia di giudicato e con priorità rispetto all’accertamento del rapporto pregiudicato. La sospensione necessaria del giudizio, ex art. 295 c.p.c., ha infatti lo scopo – ricorda il ricorrente – di evitare il conflitto di giudicati, sicché può trovare applicazione solo quando in altro giudizio debba essere decisa, con efficacia di giudicato, una questione pregiudiziale in senso tecnico-giuridico, non anche qualora oggetto dell’altra controversia sia una questione pregiudiziale soltanto in senso logico, soccorrendo in tal caso la previsione dell’art. 336,
comma 2, c.p.c. Si evidenzia ancora che la norma processuale, nel prevedere la sospensione necessaria del giudizio, quando la decisione dipenda dalla definizione di altra causa, alluderebbe a un vincolo di stretta ed effettiva conseguenzialità fra due emanande statuizioni e dunque, coerentemente con l’obiettivo di evitare un conflitto di giudicati, non a un mero collegamento fra diverse statuizioni per l’esistenza di una coincidenza o analogia di riscontri fattuali o di quesiti di diritto da risolvere per la loro adozione, ma a un collegamento per cui l’altro giudizio (civile, penale o amministrativo), oltre a investire una questione di carattere pregiudiziale, cioè un indispensabile antecedente logico-giuridico, la soluzione del quale pregiudichi in tutto o in parte l’esito della causa da sospendere, dev’essere pendente in concreto e coinvolgere le stesse parti.
1.4 Non sussisterebbero dunque i presupposti per la sospensione necessaria, posto che, nel caso di specie, risulterebbe all’evidenza che il giudicato del procedimento n. 1815/2017, cui è riunito il n. 981/2018, non costituirebbe pregiudiziale in senso tecnico giuridico per la decisione del procedimento n. 2405/2017, per come pendente tra le stesse parti. Ricorda infatti il ricorrente che sarebbero diverse le parti ed il petitum, e la decisione sulla validità del testamento non avrebbe alcun effetto sull’obbligo restitutorio sorto per la banca debitrice per effetto della pubblicazione del testamento, dell’accettazione dell’eredità e del pagamento della successione. Secondo il ricorrente, la questione sulla validità del testamento tutt’al più costituirebbe una questione pregiudiziale soltanto in senso logico, soccorrendo in tal caso la previsione dell’art. 336, comma 2, c.p.c.
2. Con il secondo mezzo si deduce ‘ violazione principio di diritto ss.uu.; violazione indirizzo giurisprudenziale della s.c.’ , sul rilievo che la decisione del Tribunale, qui impugnata, sarebbe invero in contrasto con il principio delle SS.UU. (v. SS.UU. Corte di Cassazione del 15/06/2015 n. 12307), avendo così il giudicante ignorato, riconoscendo l’immotivata pregiudizialità alla lite ereditaria, che, secondo il principio giurisprudenziale affermato nell’arresto da ultimo ricordato, il testamento produrrebbe immediatamente e direttamente effetti nella sfera giuridica del terzo e costituirebbe ‘ una volta pubblicato, titolo immediato di acquisto per l’erede e per il legatario come
prescritto dall’art. 620 c.c., comma 5, trattandosi di scrittura la cui efficacia non necessita dell’accertamento della sua autenticità’ e si differenzierebbe dalle altre scritture private, per loro natura inidonee a costituire titolo immediatamente costitutivo di diritti verso i beneficiati’ , mancando in tal modo ogni presupposto di fatto e diritto per il simultaneus processus .
2.1 Aggiunge il ricorrente che la contestazione sulla validità del testamento da parte di soggetto estraneo alla successione non sarebbe ammissibile, in quanto la Banca opponente, conformemente al costante indirizzo giurisprudenziale, non sarebbe infatti legittimata ad impugnare il testamento posteriore in quanto non rivestirebbe la qualità di legittimario o di erede. Infatti, il sopra ricordato consolidato indirizzo giurisprudenziale della RAGIONE_SOCIALE escluderebbe dal diritto all’impugnativa tutti i soggetti che non abbiano un interesse diretto verso il testamento. Con la conseguenza che se tali soggetti non presentano interesse all’impugnativa del pari non potrebbero sindacare sulla qualità di chi, in base ad un testamento pubblicato ed efficace, appare come l’erede del soggetto intestatario del conto corrente. La società debitrice opponente, per quanto dedotto, sarebbe tenuta, dunque, anche sotto tale profilo, agli obblighi di consegna in favore dell’erede testamentario ex art. 1189 c.c. e, per ciò che attiene le scritture contabili e la polizza. ex art. 119 del T.U.B. (Testo Unico Bancario -d.lgs. n.385 del 1 settembre 1993) e degli artt. 7,8, 9 e 10 del d.lgs. n.196/2003 (Codice della Privacy).
2.2 Aggiunge inoltre il ricorrente che la morte della correntista aveva comportato l’estinzione del rapporto e la chiusura del conto ai sensi dell’art. 1831 dello stesso codice. Ne discenderebbe che l’obbligazione di restituzione gravante sulla banca depositaria integrerebbe una “obbligazione di dare”, sotto il profilo della restituzione delle somme risultanti sul conto. Con la conseguenza che il rifiuto, o anche il semplice ritardo, del debitore nel pagamento, fondato sulla non piena certezza legale in ordine alla legittimazione del richiedente, configurerebbe una ipotesi di inadempimento del debitore, la richiesta di adempimento giudiziale del credito ed un ritardo dell’attuazione dei rapporti obbligatori, ‘i quali sono tutti effetti estranei alla norma conte nuta nell’art. 1189 già citato’. Nessuna influenza su tale obbligo
potrebbe avere la pendenza del procedimento n. 1815/17 di NOMECOGNOME. con il quale terzi avevano contestano l’autenticità del testamento posteriore.
Per rimuovere gli effetti del testamento posteriore dovrebbe infatti attendersi l’esito del giudizio ed il passaggio in giudicato della relativa sentenza. Detta statuizione comporterebbe, secondo il ricorrente, in caso di sua soccombenza, esclusivamente l’ obbligo alla restituzione al legittimo erede dei beni ereditari posseduti, ivi comprese le somme e la documentazione portate dal D.I. opposto, risultando evidente che la eventuale soccombenza del creditore opposto, nel giudizio ereditario, spiegherebbe effetti solo tra le parti e non certamente sul terzo in buona fede che corrisponda le somme in custodia a chi in forza di un titolo idoneo (testamento pubblicato) appare quale legittimo erede, come peraltro risulta dalla denuncia di successione. Con la conseguenza che la Banca sarebbe quindi estranea ad ogni contenzioso inerente la validità del testamento ed, in ottemperanza agli evocati principi giurisprudenziali, sarebbe liberata solo dal pagamento in favore dell’erede apparente. Sostenere il contrario – precisa il ricorrente – attribuirebbe al depositario delle somme e dei titoli un illegittimo potere di disposizione niente affatto riconosciuto dalla legge.
Conformemente alle osservazioni espresse dal P.g., ritiene il Collegio che l ‘istanza di regolamento necessario di competenza avverso l’ordinanza di sospensione del processo emessa dal Tribunale di Ascoli Piceno, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo introdotto dalla banca -istanza articolata nei due motivi sopra ricordati, da esaminarsi congiuntamente -è infondata. 3.1 L’art. 295 cod. proc. civ., nel prevedere la sospensione necessaria del giudizio civile quando la decisione “dipenda” dalla definizione di altra causa, allude ad un vincolo di stretta ed effettiva conseguenzialità fra due emanande statuizioni e quindi, coerentemente con l’obiettivo di evitare un conflitto di giudicati, non ad un mero collegamento fra diverse statuizioni per l’esistenza di una coincidenza o analogia di riscontri fattuali o di quesiti di diritto da risolvere per la loro adozione ma ad un collegamento per cui l’altro giudizio (civile, penale o amministrativo), oltre a investire una questione di carattere pregiudiziale, cioè un indispensabile antecedente logico-giuridico, la soluzione del quale pregiudichi in tutto o in parte l’esito della causa da sospendere,
dev’essere pendente in concreto e coinvolgere le stesse parti (Cass. 6844/2012; Cass. 17235/2014).
3.2 Nella specie, risulta evidente che il giudizio avente ad oggetto la nullità del testamento, sul quale l’istante fonda la sua pretesa di pagamento, quale erede apparente, nei confronti della banca, sia pregiudiziale rispetto al giudizio di pagamento, di pendendo dall’altro giudizio la legittimazione attiva dell’odierno ricorrente nel giudizio di pagamento. Né il fatto che in quest’ultimo vi sia un soggetto in più (la banca) impedisce la sospensione ex art. 295 c.p.c. In tema di sospensione necessaria del processo ex art. 295 cod. proc. civ., la regola che i due giudizi si svolgano tra le stesse parti, in ragione della influenza che la decisione assunta nel giudizio avente connotazioni di pregiudizialità deve assumere nel giudizio sospeso, trova un correttivo nel solo caso in cui, ferma la necessità della presenza in entrambi i giudizi delle stesse parti, in quello sospeso ve ne sia anche un’altra ed il titolo dedotto come legittimante all’azione sia oggetto del giudizio pregiudiziale. In tal caso, infatti, la prosecuzione dell’altro giudizio potrebbe dare luogo a quel contrasto di giudicati che la norma di cui all’art. 295 cod. proc. civ. intende impedire, atteso che solo la sussistenza di una qualificazione legittimante giustifica la “causa petendi”, e che lo stesso titolo è contestato nel procedimento pregiudiziale (Cass. 3936/2008, in fattispecie simile alla presente).
Ne consegue il rigetto del regolamento.
Spese al definitivo.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. Sez. Un. 23535 del 2019).
P.Q.M.
rigetta il ricorso per regolamento e conferma il provvedimento di sospensione impugnato.
Spese al definitivo.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei
presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, il 3.10.2023