Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 3073 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2   Num. 3073  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/02/2024
R.G.N. 11414/23
C.C. 12/1/2024
Regolamento di competenza -Sospensione necessaria
ORDINANZA
sul  ricorso  per  regolamento  di  competenza  (iscritto  al  N.R.NUMERO_DOCUMENTO. NUMERO_DOCUMENTO) proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (P.P_IVA: P_IVA),  in  persona  del  suo  legale  rappresentante pro -tempore , rappresentata e difesa, giusta procura a margine dell’atto  di  citazione  introduttivo  del  giudizio  di  primo  grado  e riportato in calce  al  ricorso,  dall’AVV_NOTAIO,  con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo PEC del difensore;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo legale rappresentante pro -tempore , RAGIONE_SOCIALE NOME e RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo legale rappresentante pro -tempore ;
-intimati –
avverso l’ordinanza del Tribunale di Lecce, depositata il 14 aprile 2023, comunicata in pari data;
udita la relazione della causa svolta nella camera  di consiglio  del  12  gennaio  2024  dal  Consigliere  relatore  NOME COGNOME;
lette le  conclusioni  scritte  rassegnate  dal  P.M.,  ai  sensi dell’art. 380 -ter c.p.c., che ha chiesto l’accoglimento del regolamento.
FATTI DI CAUSA
1. -Sulla scorta delle risultanze di un accertamento tecnico preventivo espletato ante causam , con atto di citazione dell’11 febbraio 2022, la RAGIONE_SOCIALE conveniva, davanti al Tribunale di Lecce, la RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, al fine di sentire accertare la loro responsabilità, rispettivamente nelle qualità di appaltatrice nonché di progettista e direttore dei lavori relativi all’appalto concluso con la RAGIONE_SOCIALE nel settembre 2014, avente ad oggetto la realizzazione di un complesso edilizio ad uso alberghiero in Otranto, con la conseguente loro condanna all’eliminazione dei vizi accertati, con precipuo riferimento alle copiose e diffuse infiltrazioni rilevate.
Si costituiva in giudizio la RAGIONE_SOCIALE, la  quale chiedeva che l’azione spiegata fosse rigettata e, in via riconvenzionale, formulava domanda di rimborso dei costi sostenuti per i primi interventi di ripristino.
Si costituiva altresì in giudizio COGNOME NOME, il quale resisteva all’accoglimento  della  domanda  avversaria,  chiedeva  di  essere autorizzato alla chiamata in causa della propria assicurazione della responsabilità civile professionale RAGIONE_SOCIALE e instava per la
sospensione  necessaria  del  giudizio,  in  ragione  della  pendenza, presso lo stesso Tribunale, di altro giudizio (iscritto al n. 10305/NUMERO_DOCUMENTO R.G.), riguardante in tesi i medesimi vizi verificatisi all’interno  del  Resort  oggetto  di  appalto,  promosso  dalla  ditta appaltatrice nei confronti della subappaltatrice RAGIONE_SOCIALE, al fine di accertare la responsabilità esclusiva di quest’ultima  per  i  danni  derivati  da  difetti  della  guaina  e  del pacchetto di impermeabilizzante.
Autorizzata la chiamata in causa dell’assicurazione, si costituiva in giudizio anche la RAGIONE_SOCIALE, la quale concludeva  per  il  rigetto  della  domanda  della  RAGIONE_SOCIALE  e,  in subordine, per l’accertamento della insussistenza dei presupposti della garanzia assicurativa per la parte di responsabilità derivante dal  vincolo  di  solidarietà  del  proprio  assicurato  con  l’impresa appaltatrice.
All’udienza di prima comparizione e trattazione l’attrice NOME si opponeva all’istanza di sospensione, rilevando che gli interventi eseguiti  sino  a  gennaio  2018 -ed  oggetto  del  procedimento instaurato dall’appaltatore verso il subappaltatore non avevano superato  gli  inconvenienti  lamentati,  sicché  non  vi  era  alcuna pregiudizialità  rispetto  all’oggetto  del  giudizio  successivamente intrapreso.
2. -Con  ordinanza  del  14  aprile  2023,  il  Tribunale  di  Lecce disponeva la sospensione ex art. 295 c.p.c. del giudizio intrapreso dal committente verso l’appaltatore nonché verso il progettista e direttore dei lavori, con la chiamata in garanzia dell’assicurazione di  quest’ultimo, in attesa della definizione del giudizio instaurato dall’appaltatore verso il subappaltatore, avente asseritamente ad
oggetto  ‘le  medesime  presunte  inadempienze  foriere  dei  danni azionati’ dall’appaltante.
Segnatamente il giudizio pregiudiziale tra appaltatore e subappaltatore  verteva  sulla  pretesa  di  ottenere  il  recupero  dei costi affrontati dall’appaltatore per porre rimedio, a proprie cure e spese, ai vizi di esecuzione in tesi imputabili al subappaltatore, il quale aveva rifiutato di partecipare ai lavori di ripristino, avendo declinato ogni responsabilità al riguardo.
Mentre il giudizio asseritamente dipendente era promosso dal committente  verso  l’appaltatore  e  il  direttore  dei  lavori  ed  era volto ad accertare la responsabilità dell’appaltatore e del direttore dei  lavori  e  ad  ottenere,  conseguentemente,  la  loro  condanna all’eliminazione  dei  vizi,  come  verificati  in  sede  di  accertamento tecnico preventivo.
-Avverso l’ordinanza di sospensione ha proposto regolamento  di  competenza,  affidato  ad  un  unico  motivo,  la RAGIONE_SOCIALE
Sono rimasti intimati la RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME e la RAGIONE_SOCIALE
-Ha  presentato  conclusioni  scritte  la  Procura  generale presso questa Corte.
RAGIONI DELLA DECISIONE
-Preliminarmente  si  rileva  che  il  difensore  della  parte attrice, munito di procura speciale per il giudizio di merito (come nella fattispecie), è legittimato a proporre istanza di regolamento di competenza, ove ciò non sia espressamente e inequivocabilmente escluso dal mandato alle liti (esclusione non
prevista nella procura allegata), perché l’art. 47, primo comma, c.p.c.  è  una  norma  speciale,  che  prevale  sull’art.  83,  quarto comma,  c.p.c., in base al quale la procura speciale  deve presumersi conferita per un solo grado di giudizio (Cass. Sez. 62,  Ordinanza  n.  5340  del  18/02/2022;  Sez.  6-3,  Ordinanza  n. 10439  del 03/06/2020;  Sez.  6-3, Ordinanza  n. 28701  del 27/12/2013; Sez. 6-3, Ordinanza n. 4345 del 19/03/2012).
2. -Tanto  premesso,  con  l’unico  motivo  svolto  la  ricorrente denuncia,  ai  sensi  dell’art.  42  c.p.c.,  la  violazione  dell’art.  295 c.p.c., per avere il Tribunale disposto la sospensione del giudizio in  carenza  dei  presupposti  tecnico-giuridici  di  pregiudizialitàdipendenza affinché la sospensione potesse essere disposta.
Sostiene la ricorrente che non sarebbe sufficiente il mero collegamento tra diverse statuizioni, dovuto ad analogie di riscontri fattuali o di quesiti di diritto da risolvere, ma invece sarebbe richiesto un collegamento per cui l’altro giudizio, oltre ad investire una questione di carattere pregiudiziale -cioè un indispensabile antecedente logico-giuridico, la cui soluzione pregiudichi, in tutto o in parte, l’esito della causa da sospendere -, deve essere pendente in concreto e coinvolgere le stesse parti.
Nella fattispecie, secondo l’istante, non sarebbe configurabile un  rapporto  di pregiudizialità necessaria in ordine a  cause pendenti tra soggetti diversi, in quanto la parte rimasta estranea rispetto  ad  uno  di  essi -nella  fattispecie  il  committente -potrebbe  sempre  eccepire  l’inopponibilità,  nei  propri  confronti, della relativa decisione del giudizio asseritamente pregiudiziale.
In secondo luogo, il contratto di subappalto sarebbe res inter alios acta rispetto al committente, non avendo quest’ultimo alcun
rapporto  diretto  col  subappaltatore,  né  potendo  il  committente esercitare  alcuna  azione  diretta  (almeno  contrattuale)  verso  il subappaltatore, con la conseguenza che l’eventuale responsabilità  del  subappaltatore  verso  l’appaltatore  comunque non eliderebbe la responsabilità di quest’ultimo verso il committente.
Aggiunge  la  ricorrente  che  l’inidoneità  dei  lavori  eseguiti  in garanzia  dall’appaltatore,  fino  a  gennaio  2018,  come  certificata dalla persistenza delle infiltrazioni dopo detti lavori e dal conforme  accertamento  mediante  A.T.P.,  escluderebbe  che  le cause  delle  infiltrazioni  fossero  quelle  poste  a  base  del  primo giudizio,  sicché  sarebbe  comunque  necessaria  l’esecuzione  di interventi ulteriori a cura dell’appaltatore.
2.1. -Il ricorso è fondato.
2.2. -Infatti, conformemente alle conclusioni rassegnate dal P.M., nel caso in cui pendano avanti allo stesso ufficio giudiziario due cause connesse, è illegittima l’ordinanza che dispone la sospensione del secondo giudizio per pregiudizialità logica del primo, non essendo configurabile un’ipotesi di sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. e dovendo il giudice del procedimento ‘pregiudicato’ rimettere gli atti al presidente del tribunale per la valutazione circa la riunione delle cause per ragioni di connessione, secondo le previsioni degli artt. 273 o 274 c.p.c., a meno che il diverso stato in cui si trovano i due procedimenti non ne precluda la riunione (Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 11212 del 06/04/2022; Sez. 6-3, Ordinanza n. 12441 del 17/05/2017; Sez. 6-3, Ordinanza n. 20149 del 24/09/2014; Sez. 6-1, Ordinanza n. 13330 del 26/07/2012).
Di tale diverso  stato  dei  procedimenti,  tale  da  rendere antieconomica  la  riunione,  nessun  cenno  vi  è  nell’ordinanza impugnata.
Non è rilevante che la questione della prevalenza della riunione non sia stata oggetto di specifico motivo di ricorso, in quanto il regolamento di competenza non è vincolato ai motivi propositi, ma costituisce strumento attraverso il quale si prospetta alla Corte di cassazione ‘la questione di competenza’, affinché la decida in via definitiva, a prescindere dalle censure espressamente formulate dal ricorrente (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 17312 del 03/07/2018; Sez. 6-1, Ordinanza n. 21422 del 24/10/2016; Sez. 1, Ordinanza n. 2591 del 07/02/2006; Sez. U, Ordinanza n. 14569 del 11/10/2002). La stessa regola vale nella ipotesi in cui sia oggetto di regolamento il provvedimento di sospensione (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 7710 del 09/03/2022; Sez. 3, Ordinanza n. 7410 del 27/03/2007; Sez. 3, Ordinanza n. 399 del 12/01/2006).
2.3. -A fortiori non ricorrono i presupposti della pregiudizialità-dipendenza in senso tecnico-giuridico, posto che la sospensione necessaria del processo può essere disposta, a norma dell’art. 295 c.p.c., quando la decisione del medesimo dipenda dall’esito di altra causa, nel senso che questo abbia portata pregiudiziale in senso stretto, e cioè vincolante, con effetto di giudicato, all’interno della causa pregiudicata, ovvero che una situazione sostanziale rappresenti fatto costitutivo, o comunque elemento fondante della fattispecie di altra situazione sostanziale, sicché occorra garantire uniformità di giudicati, essendo la decisione del processo principale idonea a definire, in
tutto o in parte, il thema decidendum del  processo pregiudicato (Cass.  Sez.  6-3,  Ordinanza  n.  5671  del  23/02/2023;  Sez.  6-1, Ordinanza  n.  21794  del  24/09/2013;  Sez.  6-3,  Ordinanza  n. 26469 del 09/12/2011; Sez. 3, Ordinanza n. 27426 del 28/12/2009).
Nel caso di specie la causa sospesa verte sull’azione proposta dal committente verso l’appaltatore e il direttore dei lavori per i vizi lamentati sull’opera appaltata mentre la causa asseritamente pregiudiziale  attiene  all’azione  spiegata  dall’appaltatore  verso  il subappaltatore  per  il  recupero  dei  costi  affrontati  per  porre rimedio ai vizi imputabili al subappaltatore.
Senonché  il  committente  è  estraneo  rispetto  al  rapporto  di subappalto intercorrente tra appaltatore e subappaltatore.
Infatti, in tema di appalto, la consapevolezza, o anche il consenso, sia antecedente, sia successivo, espresso dal committente all’esecuzione, in tutto o in parte, delle opere in subappalto, valgono soltanto a rendere legittimo, ex art. 1656 c.c., il ricorso dell’appaltatore a tale modalità di esecuzione della propria prestazione e non anche ad instaurare alcun diretto rapporto tra committente e subappaltatore. Ne consegue che, in difetto di diversi accordi, il subappaltatore risponde della relativa esecuzione nei confronti del solo appaltatore e, correlativamente, può rivolgersi solo verso quest’ultimo, e non anche nei confronti del committente, ai fini dell’adempimento delle obbligazioni, segnatamente di quelle di pagamento derivanti dal subcontratto in questione (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 24717 del 08/10/2018; Sez. 2, Ordinanza n. 23633 del 28/09/2018; Sez. 1, Ordinanza n. 15786 del 15/06/2018; Sez. 2, Sentenza n. 8853 del
05/04/2017; Sez. 2, Sentenza n. 4260 del 17/02/2017; Sez. 2, Sentenza n. 16917 del 02/08/2011; Sez. 2, Sentenza n. 5806 del 12/04/2012; Sez. 2, Sentenza n. 8202 del 11/08/1990).
Pertanto, l’accertamento di cui al procedimento vertente tra appaltatore  e  subappaltatore  non  può  produrre  alcun  effetto verso  il  committente,  che  peraltro  non  è  parte -neanche  in senso formale -di tale giudizio.
-In conseguenza delle considerazioni esposte, il ricorso va, pertanto,  accolto  e,  cassata  l’ordinanza  di  sospensione  oggetto del presente regolamento, deve disporsi che il giudizio prosegua, rimettendosi la liquidazione delle spese dell’odierno procedimento al giudice di merito.
P.  Q.  M.
La Corte Suprema di Cassazione
accoglie il  ricorso,  cassa  l’ordinanza  impugnata  e  dispone  la prosecuzione del giudizio davanti al Tribunale di Lecce, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
Così  deciso  in  Roma,  nella  camera  di  consiglio  della  Seconda