Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 30485 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 30485 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22055/2019 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME;
– intimato- avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO BARI n. 22/2019 depositata il 08/01/2019;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 03/07/2024 dal AVV_NOTAIO COGNOME;
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Foggia, in accoglimento del ricorso monitorio di NOME COGNOME, intimante il pagamento RAGIONE_SOCIALEa somma di € 210.000,00 oltre interessi e spese di procedura, a titolo di saldo del prezzo per l ‘ acquisto di un suolo esteso ha. 1.43.65, in C.T. del Comune di Foggia al fg. 131, p.lla 135 (ex: 13), giusto atto di compravendita, stipulato il 19/12/08 dal AVV_NOTAIO.
NOME nel costituirsi in giudizio chiedeva il rigetto d ell’ opposizione e proponeva domanda riconvenzionale.
Il Tribunale adito rigettava l’opposizione unitamente alla domanda riconvenzionale in assenza di prova RAGIONE_SOCIALE ‘ inadempimento RAGIONE_SOCIALE‘opposto. Il primo giudice rilevava che il credito azionato dall’COGNOME era documentalmente provato, così come il patto di riservato dominio a suo favore, sino all’integrale pagamento del prezzo, mentre indimostrato, anzi smentito dagli atti acquisiti al processo, era l ‘ inadempimento contestatogli.
La RAGIONE_SOCIALE proponeva appello avverso la suddetta sentenza sulla base di tre motivi: 1) nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza; 2) errata valutazione RAGIONE_SOCIALEe risultanze istruttorie; 3) errata quantificazione RAGIONE_SOCIALEe spese processuali.
NOME NOME si costituiva nel giudizio di appello chiedendone il rigetto e proponendo appello incidentale.
La Corte d’Appello di Bari rigettava sia l’appello principale che quello incidentale. In primo luogo evidenziava che tra la controversia avente ad oggetto la riduzione del prezzo RAGIONE_SOCIALEa compravendita per vizi RAGIONE_SOCIALEa cosa compravenduta e la controversia avente ad oggetto il pagamento del prezzo e l’eccezione di
inadempimento opposta per contrastarlo, non sussisteva alcun rapporto di pregiudizialità, inteso quale connotazione di indispensabile antecedenza logico giuridica RAGIONE_SOCIALEa questione oggetto del giudizio pregiudicante che valesse a condizionare, in tutto o in parte, l’esito RAGIONE_SOCIALEa causa da sospendere (giudizio pregiudicato).
Nessuna violazione RAGIONE_SOCIALEe regole processuali si era verificata nel giudizio di primo grado per non avere il Giudice concesso i termini di cui all’art. 183, comma 6, c.p.c..
Oltre a richiamare la giurisprudenza di legittimità circa la possibilità di procedere senza dare i suddetti termini, la Corte d’Appello affermava che nella fattispecie i termini erano stati concessi. Infatti, il Tribunale di Foggia, con ordinanza resa a scioglimento di riserva, aveva concesso i termini di cui all’art. 183, comma 6, c.p.c., dei quali le parti non si erano avvalse, non depositando alcuna RAGIONE_SOCIALEe tre memorie consentite.
ln secondo luogo, nello specifico era accaduto che, ricevuta comunicazione in data diversa RAGIONE_SOCIALE ‘ ordinanza ammissiva dei termini ex art.183, comma 6, c.p.c. la RAGIONE_SOCIALE, pur dichiarandosi sfavorita, si era ben guardata dal rappresentare tempestivamente al giudice la situazione, per richiedere nuovi termini. Inoltre, non solo non aveva depositato memorie nei termini concessi neppure al fine di illustrare la loro sfasatura tra le parti, ma neppure si era presentata, ingiustificatamente, alla prima udienza di rinvio utile, ai sensi e per gli effetti degli artt. 157, comma 2, e 153 c.p.c. per denunciare il vizio e chiedere la rimessione in termini.
Nel merito la RAGIONE_SOCIALE sosteneva di aver sospeso il pagamento RAGIONE_SOCIALEe ulteriori rate a saldo del prezzo pattuito per la compravendita,
poiché l ‘ COGNOME, pur avendole alienato il terreno, avrebbe continuato a coltivarlo, percependo i contributi comunitari.
La Corte d’Appello rilevava essere pacifico che, nei contratti a prestazioni corrispettive, il creditore, che agisce per il pagamento del corrispettivo, deve dare prova dei fatti costitutivi del proprio credito e di avere correttamente adempiuto la propria prestazione, ove il debitore contrapponga eccezione di inadempimento. Nel caso al suo esame, con atto per AVV_NOTAIO del 19.12.2008, NOME NOME aveva trasferito alla RAGIONE_SOCIALE l’appezzamento di terreno nel Comune di Foggia, per il prezzo complessivo di € 450.000,00, di cui € 240.000,00 già versati. Nel predetto atto, all ‘a rt. 7, n.l, si dava atto RAGIONE_SOCIALEa consegna RAGIONE_SOCIALE‘immobile alla RAGIONE_SOCIALE acquirente, che ne acquistava il materiale godimento e ne assumeva i rischi.
Tale dichiarazione, che da sola non costituiva prova sufficiente RAGIONE_SOCIALE‘effettiva consegna del terreno , era corroborata dai seguenti ulteriori riscontri probatori: a) con raccomandata del 29.04.2009,in occasione RAGIONE_SOCIALEa scadenza RAGIONE_SOCIALEa prima RAGIONE_SOCIALEe due rate del saldo del prezzo, la RAGIONE_SOCIALE, lungi dal lamentare la mancata consegna del fondo, aveva chiesto una proroga di trenta giorni dei termini di scadenza RAGIONE_SOCIALEe due rate, al fine di verificare la potenziale ricaduta dei vincoli aeroportuali sulla capacità edificatoria del terreno (compravenduto come terreno agricolo, come da rogito in atti); b) la RAGIONE_SOCIALE, con successivo atto di citazione notificato in data 11.8.2009, aveva convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Foggia l ‘ COGNOME, per sentir ridurre il prezzo da € 450.000,00 ad € 240.000,00, sul rilievo del silenzio serbato dal venditore sui vincoli aeroportuali incidenti sulla promessa edificabilità del suolo, ancora
una volta senza alcun cenno alla presunta omessa consegna del fondo; c) dal dicembre 2008, data RAGIONE_SOCIALE‘atto di compravendita dicembre 2009 (atto di opposizione a d.i. notificato il 9/18.12.2009), mai la RAGIONE_SOCIALE aveva sollecitato la consegna del fondo o denunciato la inadempienza RAGIONE_SOCIALEa controparte al relativo obbligo, utilizzando per la prima volta l’argomento a fronte RAGIONE_SOCIALEa ingiunzione conseguita dalla controparte per il pagamento del saldo del prezzo; d) l’COGNOME, costituendosi nel giudizio di opposizione aveva contestato la circostanza RAGIONE_SOCIALE‘omessa consegna del fondo, mentre non provavano nulla in contrario le risultanze del RAGIONE_SOCIALE, posto che il pagamento unico aziendale era un sostegno diretto al reddito RAGIONE_SOCIALE‘agricoltore , la cui assegnazione era sganciata dalla produzione (c.d. disaccoppiamento), nel senso che non dipendeva dalla quantità e dal tipo di coltura o allevamento, ma dai titoli e dalla superficie aziendale posseduti dall ‘ agricoltore, il quale poteva abbinare i titoli suddetti a qualsiasi terreno di cui avesse il possesso potendo anche trasferirne la proprietà a terzi, come nel caso in esame deduceva di aver fatto l ‘ COGNOME nell ‘ anno 2011; e) in ogni caso il possesso dei titoli, proprio perché disgiunto dalla coltivazione del terreno, era inidoneo a provare il possesso di quest ‘ ultimo, nel mentre il pattuito riservato dominio, posticipando l’effetto traslativo RAGIONE_SOCIALEa compravendita, spiegava come il venditore avesse potuto mantenerne la titolarità.
Tutte le suddette circostanze, in uno alla dichiarazione di aver acquistato il materiale godimento del terreno ed assunto i rischi connessi, resa nell’atto pubblico di compravendita dal legale rappresentante RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, che non aveva fornito alcuna
spiegazione del perché avesse reso e sottoscritto tale dichiarazione, che deduceva essere difforme dalla realtà, concorrevano a dimostrare l’avvenuta consegna del terreno da parte RAGIONE_SOCIALE‘COGNOME alla RAGIONE_SOCIALE.
La Corte d’Appello riteneva infondato anche il motivo relativo alle spese di lite per violazione RAGIONE_SOCIALEe tariffe professionali all’epoca vigenti.
Infine, doveva rigettarsi anche l ‘ appello incidentale spiegato da NOME per dolersi del rigetto RAGIONE_SOCIALEa domanda di ristoro danni avanzata in primo grado.
RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di due motivi di ricorso e con memoria depositata in prossimità RAGIONE_SOCIALE‘udienza ha insistito nelle sue richieste.
NOME è rimasto intimato.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione di legge circa la ritenuta insussistenza dei presupposti determinanti la sospensione necessaria del processo. Errata applicazione/interpretazione di legge (art. 360, n. 3 e 5, c.p.c. in relazione agli art. 295 c.p.c. e 2909 c.c.).
La sentenza impugnata sarebbe affetta da vizio di violazione di legge, avendo il giudice del secondo grado respinto, con motivazione del tutto mancante e solo apparente, l’istanza di sospensione necessaria avanzata ex art. 295 c. p. c. sia in primo grado che in secondo grado, in assenza di pronuncia di primo grado sul giudizio pregiudicante.
Sussisterebbe invece quella pregiudizialità logico -giuridica idonea a fondare la sospensione necessaria del processo, alla luce dei principi di diritto affermati dalla stessa Suprema Corte di cassazione sia con riferimento al rapporto sussistente tra i giudizi sul ‘se dovuto’ con quelli sul ‘quanto dovuto’, sia in considerazione RAGIONE_SOCIALE‘oggetto del giudizio pregiudicante di riduzione del prezzo ex artt. 1490, 1492, primo e secondo comma, e 1495, ult. comma, cod. civ., che riverbererebbe necessariamente i propri effetti su quello di pagamento del residuo prezzo. I fatti allegati sarebbero i medesimi per entrambi i giudizi ed in considerazione del fatto che, in caso di esito positivo del giudizio pregiudicante, verrebbe accertata l’inesistenza del diritto di credito del venditore, in conseguenza RAGIONE_SOCIALE‘accertamento di un fatto modificativo del diritto (la riduzione del prezzo ad opera del giudice, in misura corrispondente a quanto già pacificamente corrisposto).
Sotto altro profilo, poi, la sentenza sarebbe affetta dal vizio di violazione di legge e da omissione di giudizio circa un fatto decisivo RAGIONE_SOCIALEa controversia e sul quale le parti hanno dibattuto. Infatti, come dimostrato dalla produzione in atti, nelle more tra il deposito RAGIONE_SOCIALEe comparse conclusionali e repliche di appello ed il deposito RAGIONE_SOCIALEa sentenza oggi gravata in sede di legittimità, è intervenuta la decisione in primo grado del giudizio relativo alla domanda di riduzione del prezzo di compravendita.
Tale fatto sopravvenuto imporrebbe la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza con rimessione al giudice di appello in quanto verrebbe ad integrarsi il presupposto applicativo RAGIONE_SOCIALE‘art. 337 c. p. c. sul quale, tuttavia, il giudice del merito non ha delibato, non essendo stato posto in grado di poter valutare la sussistenza dei presupposti
per l’applicazione del differente istituto (l’unico predicabile, secondo i citati principi RAGIONE_SOCIALEa Suprema Corte di cassazione ) RAGIONE_SOCIALE‘art. 337 c.p.c.
1.1 Il primo motivo di ricorso è inammissibile.
La sospensione necessaria prevista dall’art. 295 c.p.c. stabilisce che “il giudice dispone che il processo sia sospeso in ogni caso in cui egli stesso o altro giudice deve risolvere una controversia dalla cui definizione dipende la decisione RAGIONE_SOCIALEa causa”. La norma, come afferma lo stesso ricorrente, deve coordinarsi con l’art. 337 c.p.c.
Secondo le Sezioni Unite del 2012 confermate sul punto dalla più recente pronuncia RAGIONE_SOCIALEe Sezioni Unite n. 21763 del 2021, l’istituto processuale RAGIONE_SOCIALEa sospensione necessaria è costruito sui seguenti tre presupposti: 1) ‘la rilevazione del rapporto di dipendenza che si effettua ponendo a raffronto gli elementi fondanti RAGIONE_SOCIALEe due cause, quella pregiudicante e quella in tesi pregiudicata’; 2) ‘la conseguente necessità che i fatti siano conosciuti e giudicati, secondo diritto, nello stesso modo’; 3) ‘lo stato di incertezza in cui il giudizio su quei fatti versa, perché controversi tra le parti.
Ciò premesso risulta immune dalle censure prospettate la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’Appello che ha ritenuto che tra la controversia avente ad oggetto la riduzione del prezzo RAGIONE_SOCIALEa compravendita per vizi RAGIONE_SOCIALEa cosa compravenduta e la controversia avente ad oggetto il pagamento del prezzo e l’eccezione di inadempimento opposta per contrastarlo, non sussiste un rapporto di pregiudizialità, inteso quale connotazione di indispensabile antecedenza logico giuridica RAGIONE_SOCIALEa questione oggetto del giudizio
pregiudicante che valga a condizionare, in tutto o in parte, l’esito RAGIONE_SOCIALEa causa da sospendere (giudizio pregiudicato).
Tra le due cause, infatti, non possono ritenersi sussistere i presupposti per la sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. che, come si è detto, può trovare applicazione solo quando in altro giudizio debba essere decisa con efficacia di giudicato una questione pregiudiziale in senso tecnico-giuridico.
In ogni caso, il ricorrente riferisce che la domanda di riduzione del prezzo è stata rigettata prima RAGIONE_SOCIALEa pronuncia di appello e, dunque, nella specie trova applicazione l’art. 337 c.p.c. .
In tal caso, salvi i casi in cui la sospensione del giudizio sulla causa pregiudicata sia imposta da una disposizione specifica ed in modo che debba attendersi che sulla causa pregiudicante sia pronunciata sentenza passata in giudicato, seppure tra i due giudizi esistesse rapporto di pregiudizialità sarebbe possibile la sospensione del giudizio pregiudicato esclusivamente ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 337 c.p.c..
In tal senso si sono espresse le Sezioni Unite prima richiamate che hanno affermato il seguente principio di diritto cui il Collegio deve attenersi ex art. 374 c.p.c.: In tema di sospensione del giudizio per pregiudizialità necessaria, salvi i casi in cui essa sia imposta da una disposizione normativa specifica che richieda di attendere la pronuncia con efficacia di giudicato sulla causa pregiudicante, quando fra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità tecnica e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato non può ritenersi obbligatoria ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 295 c.p.c. (e, se disposta, può essere proposta subito istanza di
prosecuzione ex art. 297 c.p.c.), ma può essere adottata, in via facoltativa, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 337, secondo comma, c.p.c., applicandosi, nel caso del sopravvenuto verificarsi di un conflitto tra giudicati, il disposto RAGIONE_SOCIALE‘art. 336, secondo comma, c.p.c.. (Principio enunciato nell’interesse RAGIONE_SOCIALEa legge ex art. 363, terzo comma, c.p.c.) (Sez. U – , Sentenza n. 21763 del 29/07/2021, Rv. 662227 – 03).
Di conseguenza, il ricorso deve essere respinto poiché censura la violazione e la falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 295 c.p.c., sebbene nella vicenda di cui si discute tale normativa non venga in rilievo, non rientrando pacificamente il caso di specie nell’ipotesi di sospensione obbligatoria e non essendo censurabile l’esercizio del potere discrezionale ex art. 337 c.p.c.
Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: violazione di legge (sotto altro profilo). Errata ricognizione RAGIONE_SOCIALEe prove. Errata applicazione del principio sul riparto RAGIONE_SOCIALE‘onere RAGIONE_SOCIALEa prova. Errata applicazione RAGIONE_SOCIALEe norme di legge sulla disponibilità e rilevanza RAGIONE_SOCIALEe prove (art. 360 n. 3 e 5 c. p. c. in relazione all’art. 2697 c. c. e RAGIONE_SOCIALE‘art. 115, 1° co. c. p. c.) .
In particolare, entrambi i giudici dei due gradi di merito avrebbero erroneamente ritenuto che l’atto pubblico di compravendita del suolo e, soprattutto, il certificato di destinazione urbanistica ad esso allegato, rappresentasse una circostanza di fatto idonea a dimostrare l’esistenza RAGIONE_SOCIALEo stato soggettivo rilevante RAGIONE_SOCIALE a conoscenza, da parte RAGIONE_SOCIALE‘acquirente, RAGIONE_SOCIALE‘effettiva destinazione agricola del suolo e, di contro, il silenzio serbato sul punto dalla RAGIONE_SOCIALE, nelle varie comunicazioni intercorse tra le parti, dimostrerebbe anche l’inesistenza di fatti modificativi e/o estintivi
RAGIONE_SOCIALE‘obbligazione e/o l’infondatezza RAGIONE_SOCIALE‘eccezione di inadempimento allegata nei confronti del venditore/opposto.
Al contrario, come comprovato dalla documentazione prodotta nel giudizio pregiudicante di riduzione del prezzo per vizi RAGIONE_SOCIALEa cosa compravenduta e richiamata nell’atto di appello avverso la sentenza di primo grado resa a definizione di quel giudizio, tra la data del rilascio del certificato di destinazione urbanistica allegato al contratto di compravendita e quella di redazione RAGIONE_SOCIALEa perizia giurata redatta dal geom. NOME COGNOME su incarico del venditore sig. COGNOME e richiamata nel medesimo atto pubblico e la data di stipula del rogito di compravendita, erano intervenute significative modifiche degli strumenti urbanistici, impositive di limitazioni e vincoli prima inesistenti, non denunciati dal venditore né risultanti dal certificato di destinazione urbanistica, dei quali l’acquirente è venuta a conoscenza solo dopo il rogito del definitivo ed in sede di valutazione RAGIONE_SOCIALEe domande di partecipazione al bando di gara per la pianificazione edilizia del Comune di Foggia.
Sotto altro profilo, infine, la sentenza di secondo grado sarebbe affetta da vizio di violazione di legge ex art. 360, n. 3, c.p.c. in relazione all’art. 115 c.p.c. ed all’art. 2697, 2° co. cod. civ.. Il giudice del merito, infatti, avrebbe respinto il secondo motivo di gravame ritenendo non dimostrato il fatto modificativo RAGIONE_SOCIALE‘obbligazione, afferma ndo che la cosa venduta non avrebbe presentato quei vizi lamentati dall’odierno ricorrente e dai quali sarebbe derivata la inedificabilità del suolo. Secondo parte ricorrente, la controparte (COGNOME) non avrebbe fornito la prova positiva RAGIONE_SOCIALE‘avvenuta consegna del bene e tutte le circostanze fattuali valorizzate dalla Corte d’Appello sarebbero del tutto
inidonee a fornire la prova positiva RAGIONE_SOCIALE‘adempimento RAGIONE_SOCIALE‘obbligo di consegna RAGIONE_SOCIALEa cosa. Onere gravante su ll’COGNOME e non certamente sulla RAGIONE_SOCIALE (quale debitrice eccipiente l’inadempimento contrattuale).
2.1 Il secondo motivo di ricorso è inammissibile.
Il ricorrente con il motivo in esame propone due distinte censure entrambe inammissibili.
La prima censura in sostanza attiene all’omessa valutazione dei vizi dedotti nell’altro giudizio con l’azione quanti minoris che secondo il ricorrente imponeva la sospensione del presente giudizio nel quale egli aveva dedotto esclusivamente l’inadempimento RAGIONE_SOCIALEa controparte per non avergli consegnato i terreni oggetto RAGIONE_SOCIALEa compravendita.
Risulta evidente, pertanto, l’inammissibilità del la doglianza non potendosi sovrapporre le due distinte domande formulate in diversi giudizi. In particolare, quella in esame è stata formulata dalla RAGIONE_SOCIALE in riconvenzionale nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dall’COGNOME per il pagamento del residuo prezzo RAGIONE_SOCIALEa vendita del terreno oggetto del contratto ed è fondata sulla mancata consegna del terreno.
Nel presente giudizio, dunque, non è stato dedotto l’inadempimento RAGIONE_SOCIALEa venditrice per aver taciuto l’esistenza di vincoli sul bene derivanti dalla vicinanza all’aeroporto .
Peraltro, tale autonoma domanda di riduzione del prezzo fatta valere nell’altro giudizio è stata anche rigettata sia pure con sentenza non ancora passata in giudicato.
Quanto alla seconda doglianza circa la mancanza di prova RAGIONE_SOCIALEa consegna del terreno la stessa è inammissibile perché si risolve
nella richiesta di rivalutazione di tutti gli elementi in fatto analiticamente richiamati dalla stessa ricorrente sulla base dei quali la Corte d’Appello ha ritenuto provata l’effettiva consegna del terreno e, dunque, sotto tale profilo l’esatto adempimento RAGIONE_SOCIALEa parte venditrice.
In proposito è sufficiente richiamare la giurisprudenza di questa Corte secondo cui: La violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2697 c.c. si configura solo se il giudice di merito applica la regola di giudizio fondata sull’onere RAGIONE_SOCIALEa prova in modo erroneo, cioè attribuendo l’ onus probandi a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione RAGIONE_SOCIALEa fattispecie basate sulla differenza fra fatti costituivi ed eccezioni cosa che nella specie non è dato riscontrare, mentre per dedurre la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione RAGIONE_SOCIALEa norma, abbia posto a fondamento RAGIONE_SOCIALEa decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall’art. 116 c.p.c. (Sez. U, Sentenza n. 20867 del 30/09/2020, Rv. 659037 – 01).
Il ricorso è rigettato.
Nulla sulle spese non essendosi costituita la controparte intimata.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -quater D.P.R. n. 115/02, si dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il
versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17, I. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto;
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa 2^ Sezione