Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 29897 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 29897 Anno 2023
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/10/2023
OGGETTO: regolamento di competenza
R.G. 10671/2023
C.C. 18-10-2023
ORDINANZA
sul ricorso n. 10671/2023 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, c.f. CODICE_FISCALE, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO,
con indirizzo pec EMAIL
ricorrente
contro
COGNOME NOME, c.f. CODICE_FISCALE, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO, con indirizzo pec EMAIL resistente
nonché contro
COGNOME NOME, c.f. CODICE_FISCALE
intimato avverso l’ordinanza del Tribunale di Bologna in R.G. 6839/2022 depositata il 14-4-2023 che ha disposto la sospensione del giudizio udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 1810-2023 dal consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni del Pubblico Ministero nella persona del AVV_NOTAIO, la quale ha chiesto che la Corte accolga il ricorso con annullamento dell’ordinanza impugnata e restituzione degli atti al Tribunale di Bologna per la prosecuzione del giudizio
FATTI DI CAUSA
1. Secondo quanto risulta dall’ordinanza del Tribunale di Bologna depositata il 14-4-2023 in questa sede impugnata e dal ricorso, in forza del titolo esecutivo di cui alla sentenza n. 1436/2020 del Tribunale di Bologna NOME COGNOME notificò precetto per l’importo di Euro 746.984,98 al genero NOME COGNOME, marito della figlia NOME COGNOME, procedendo a pignoramento immobiliare.
NOME COGNOME propose ricorso ex art. 615 co.2 cod. proc. civ. in opposizione all’esecuzione immobiliare e appello avverso la sentenza n. 1436/2020. Deceduta in data 19-4-2021 NOME COGNOME, la figlia NOME COGNOME, nominata erede universale con testamento del 2-8-2017, si costituì nel giudizio di appello e nel procedimento di opposizione all’esecuzione.
Con ordinanza del 7-32022 il giudice dell’esecuzione ordin ò l’instaurazione del giudizio divisorio relativamente all’immobile sito in BolognaINDIRIZZO in comproprietà tra i coniugi NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Instaurato il processo di divisione dell’immobile (R.G. 6839/2022 del Tribunale di Bologna), nel frattempo NOME COGNOME aveva citato in giudizio avanti il Tribunale di Bologna la sorella NOME COGNOME, chiedendo l’annullamento ex art. 624 co.2 cod. civ. del testamento della madre e la devoluzione dell’eredità secondo le quote di legge e in subordine la riduzione della disposizione testamentaria in quanto lesiva della sua legittima. In tale causa (R.G. 433/2022) si era costituita la convenuta NOME COGNOME, chiedendo il rigetto delle domande e lo
scioglimento della comunione esistente tra le sorelle in relazione a immobile sito a Bologna in INDIRIZZO e a immobile sito a Cereglio di Vergato, del quale NOME COGNOME era comproprietaria per la quota di un sesto.
Con ordinanza in data 4-4-2023 il giudice della causa R.G. 433/2022 ha disposto la sospensione ex art. 295 cod. proc. civ. del giudizio fino alla definizione del giudizio di appello sul debito in capo a NOME COGNOME. NOME COGNOME nel frattempo è intervenuta nell’esecuzione immobiliare e nel procedimento endoesecutivo di divisione, chiedendo la sospensione del giudizio di divisione fino alla definizione della causa ereditaria.
Con l’ordinanza impugnata pronunciata nella causa di divisione immobiliare R.G. 6839/2022 il Tribunale di Bologna in composizione monocratica ha dichiarato, testualmente, ‘ sospeso il giudizio divisionale fino alla definizione della causa ereditaria iscritta al ruolo n. NUMERO_DOCUMENTO‘ . Esposti i fatti e i principi sulla sospensione necessaria, l’ordinanza ha dichiarato ‘ l’asserita pregiudizialità della controversia pendente in appello, che ha comportato la sospensione ex art. 295 c.p.c. della causa ereditaria, è da intendersi in senso tecnico-giuridica e non meramente logica rispetto ai giudizi di esecuzione e di divisione, in quanto l’ingente somma della quale si discute in appello costituisce la pretesa fondante il titolo esecutivo che ha dato corso all’esecuzione forzata e al conseguente giudizio di divisione.
Pertanto, una volta preso atto della sospensione del giudizio iscritto al NUMERO_DOCUMENTO, peraltro richiesto proprio dalla creditrice procedente in esecuzione, appare necessaria la sospensione del giudizio di divisione in quanto certamente inciso e pregiudicato da entrambi i giudizi’ .
2.Avverso l’ordinanza NOME COGNOME ha proposto ricorso per regolamento necessario di competenza ex art. 42 cod. proc. civ. con
atto notificato in data 11-5-2023 a entrambi i resistenti, proponendo tre motivi.
NOME COGNOME ha depositato memoria, mentre NOME COGNOME non ha svolto difese, nonostante il ricorso gli sia stato ritualmente notificato a mezzo pec presso il difensore domiciliatario EMAIL, oltre che al suo indirizzo pec EMAIL.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex artt. 375 co.2 n.4 e 380bis.1 cod. proc. civ., il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte e in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio la ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
All’esito della camera di consiglio del 18-10-2023 la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo la ricorrente deduce ‘violazione e falsa applicazione ex art. 360 co.1 n. 3 cpc dell’art. 295 c.p.c. in relazione all’art. 6 CEDU e all’art. 111 co.2 della Costituzion e ‘ , lamentando che la disposta sospensione abbia leso il suo diritto a una ragionevole durata del processo ed evidenziando che il principio della ragionevole durata del processo esclude la possibilità di disporre la sospensione per ragioni di mera opportunità.
2.Con il secondo motivo la ricorrente deduce ‘violazione e falsa applicazione ex art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c. dell’art. 295 c.p.c. in relazione all’art. 2909 c.c., all’art. 112 c.p.c. e agli artt. 282, 283 e 337 c.p.c.’ e rileva come non sussista pregiudizialità tecnico giuridica tra il giudizio divisionale endoesecutivo di cui è stata disposta la sospensione e la causa testamentaria, perché il titolo esecutivo in forza del quale è iniziata l’esecuzione e quindi la divisione non è oggetto della causa ereditar ia. Evidenzia come l’ordinanza impugnata abbia introdotto
surrettiziamente la possibilità di sospendere l’efficacia di un valido titolo esecutivo nell’ambito di un procedimento endoesecutivo.
3.Con il terzo motivo la ricorrente deduce ‘ violazione e falsa applicazione ex art. 360 co.1 n. 3 c.p.c. dell’art. 295 c.p.c. in relazione all’art. 110 c.p.c.; omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c.’; dichiara che la sospensione è stata disposta senza considerare che NOME COGNOME intervenuta nel giudizio divisionale non è attualmente qualificabile come successore ex art. 110 cod. proc. civ. della debitrice, in quanto il legittimario pretermesso acquista la qualità di erede solo in conseguenza del positivo esercizio delle azioni di annullamento del testamento o di reintegra della quota di legittima.
4.Il ricorso è fondato, in quanto la sospensione del giudizio di divisione è stata illegittimamente disposta dall’ordinanza impugnata , senza che ricorressero i presupposti di cui all’art. 295 cod. proc. civ.
Si deve fare applicazione del principio secondo il quale la sospensione necessaria del giudizio ex art. 295 cod. proc. civ. ha lo scopo di evitare il conflitto di giudicati; quindi la sospensione può trovare applicazione solo quando in un altro giudizio debba essere decisa con efficacia di giudicato una questione pregiudiziale in senso tecnicogiuridico, non anche qualora oggetto dell’altra controversia sia una questione pregiudiziale soltanto in senso logico, soccorrendo in tal caso la previsione dell’art. 336 co. 2 cod. proc. civ. sul c.d. effetto espansivo esterno della riforma o della cassazione di una sentenza sugli atti e i provvedimenti, comprese le sentenze, dipendenti dalla sentenza riformata o cassata (Cass. Sez. 1 15-1-2019 n. 12999 Rv. 653913-01, Cass. Sez. L 16-3-2016 n. 5229 Rv. 639276-01, Cass. Sez. U 26-72004 n. 14060 Rv. 575881; cfr. altresì, in motivazione, Cass. Sez. U. 29-7-2021 n. 21763).
Non è ravvisabile alcun rapporto di pregiudizialità in senso tecnicogiuridico tra la causa nella quale NOME COGNOME rivendica i suoi diritti sull’eredità della madre, anche impugnando il testamento che ha istituito unica erede NOME COGNOME, e la causa nella quale NOME COGNOME in qualità di erede della madre creditrice chiede lo scioglimento della comunione dell’immobile in comproprietà tra NOME COGNOME e il marito NOME COGNOME. La circostanza che all’esito della causa ereditaria RG.433/2022 ritenuta erroneamente pregiudicante e con riguardo alla cui pendenza è stata disposta la sospensione- NOME COGNOME risultasse coerede della madre non incide in alcun modo sulla decisione di scioglimento della comunione immobiliare tra di lei e il marito; tale circostanza comporterebbe soltanto il diritto di entrambe le sorelle coeredi, a quel punto entrambe creditrici, a ottenere il ricavato corrispondente alla quota del comproprietario COGNOME, con la conseguenza che, se nel frattempo NOME COGNOME avesse ottenuto l’intera quota, sarebbe obbligata a versarne la metà alla sorella.
Diversamente ed erroneamente, il giudice di primo grado ha valorizzato il dato che la causa ereditaria fosse stata sospesa fino alla definizione del giudizio avente a oggetto l’accertamento del credito della de cuius nei confronti di NOME COGNOME; è evidente che non potesse essere un provvedimento di sospensione già emesso nella causa ereditaria, della cui legittimità non si discute in questa sede, a creare un nesso di pregiudizialità tecnico-giuridica tra la causa ereditaria, la causa di accertamento del credito e la causa di scioglimento della comunione immobiliare.
5. In conclusione l’ordinanza impugnata deve essere cassata, disponendosi la prosecuzione del giudizio avanti il Tribunale di Bologna, al quale si rimette anche la statuizione sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e dispone la prosecuzione del giudizio avanti il Tribunale di Bologna, il quale provvederà anche sulle spese del presente giudizio, con termine ordinario per la riassunzione decorrente dalla comunicazione del deposito della presente ordinanza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione