Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 29247 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 29247 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 13/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25957/2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), domicilio digitale: EMAIL
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE IN LIQUIDAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), domicilio digitale: EMAIL
-controricorrente-
avverso il DECRETO del TRIBUNALE di PERUGIA n. 863/2020 depositato il 11/09/2020;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/09/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
-In data 12.08.2016 RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) insinuava al passivo del RAGIONE_SOCIALE in Liquidazione (di seguito RAGIONE_SOCIALE) il credito di € 137.870,00 in prededuzione ex art. 111-bis l.fall., di cui: i) € 17.270,00 a titoli di canoni di locazione non versati alla data della scrittura privata del 28.02.2015 con la quale -in costanza di concordato preventivo della conduttrice, poi revocato ex art. 173 l.fall. anche per il compimento di tale atto non autorizzato, e conseguente dichiarazione di fallimento in data 26.01.2016 -le parti avevano concordato la risoluzione consensuale dei due contratti di locazione in essere e il trattenimento, da parte della locatrice NOME, dei depositi cauzionali (€ 80.000,00 per entrambi i contratti) a titolo di indennizzo per la risoluzione anticipata, in luogo del pagamento dei canoni scaduti e a scadere; ii) € 120.600,00 a titolo di canoni di locazione maturati successivamente alla risoluzione consensuale dei contratti e fino alla data dell’insinuazione al passivo.
1.1. -In pendenza della decisione sulla domanda di ammissione al passivo, il RAGIONE_SOCIALE proponeva azione revocatoria della scrittura privata del 28.2.2015 per ottenere la restituzione dei depositi cauzionali trattenuti dalla locatrice.
1.2. -Nel progetto di stato passivo il curatore fallimentare proponeva l’esclusione totale del credito di RAGIONE_SOCIALE osservando , tra l’altro : i) che la locatrice era stata da tempo reimmessa nel possesso e nel pieno godimento degli immobili; ii) che lo scioglimento del l’atto consensuale di risoluzione dei contratti di locazione si sarebbe potuto realizzare solo su accordo con la curatela o per via giudiziale; iii) che il titolo della domanda di ammissione sarebbe potuto insorgere solo all’esito del promuovendo giudizio di revoca dell ‘accordo del 28.02.2015 ; iv) che il corrispettivo dei contratti non era comunque dovuto nell’entità originariamente concordata, trattandosi di canone ingiustificato, eccessivo e depauperativo del patrimonio della fallita, convenuto tra gli organi amministrativi delle due società in danno della conduttrice e dei suoi creditori.
1.3. -Il giudice delegato escludeva il credito per le ragioni esposte dal curatore fallimentare.
1.4. -In sede di opposizione ex art. 98 l.fall., il RAGIONE_SOCIALE ribadiva, tra l’altro, che, a seguito dell’accordo di risoluzione, non aveva mai avuto la disponibilità degli immobili (con conseguente esclusione di ogni pretesa, anche indennitaria, di occupazione, peraltro parametrata su canoni di locazione ritenuti eccessivamente onerosi e palesemente sproporzionati) e che, in sede di inventario ex art. 87 l.fall., l ‘accesso era stato effettuato in un locale destinato, proprio in forza dell’accordo di risoluzione, alla conservazione di talune scritture contabili della società in bonis .
1.5. -Con il decreto indicato in epigrafe, il Tribunale di Perugia ha rigettato l’opposizione di COGNOME osservando che, stante la sua natura costitutiva, solo in caso di esito positivo dell’azione revocatoria dell a risoluzione consensuale dei contratti di locazione sarebbe potuto sorgere il credito per i canoni, la cui congruità era stata peraltro contestata dalla curatela, fermi restando l’impossibilità di una reviviscenza del contratto di locazione e il fatto che gli immobili erano tornati nella disponibilità della locatrice, non essendo stata provata la loro persistente utilizzazione da parte della curatela: e ciò, sia perché la restituzione dei locali era la logica conseguenza dell’accordo risolutorio (e risultava provata dalla sottoscrizione del verbale di riconsegna da parte del liquidatore volontario della società in bonis ), sia perché l’ accesso per l’inventario ex art. 87 l.fall. era avvenuto in una porzione dell’immobile esclusa dalla locazione (locale destinato alla conservazione delle scritture contabili sino al 2019 proprio con l’accordo di risoluzione, circostanza parimenti confermata dal predetto liquidatore), senza che l’eventuale presenza in loco di documentazione riferibile alla società -mai consegnata al curatore, che pacificamente non aveva mai avuto in consegna le chiavi degli immobili -potesse configurare ex sé un rapporto di locazione in capo alla curatela.
–COGNOME propone tre motivi di ricorso per cassazione, cui il RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
-Con il primo motivo il ricorrente denuncia «violazione e/o falsa e/o omessa applicazione dell’art. 295 c.p.c. e degli artt. 98 e 99 l.fall. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. laddove il Tribunale non ha provveduto alla sospensione del giudizio di opposizione allo stato passivo in attesa della definizione di controversia pregiudiziale», avuto riguardo alla pendente azione revocatoria dell’atto di risoluzione consensuale dei contratti di locazione del 28.02.2015, che, in quanto costituente antecedente logico-giuridico del giudizio di opposizione al passivo fallimentare, ne avrebbe dovuto comportare la sospensione necessaria, ex art. 295 c.p.c.
3.1. -Il motivo è inammissibile ai sensi dell’ art. 360-bis n. 1 c.p.c.
3.2. -La ratio dell’art. 295 c.p.c., che prevede la sospensione necessaria del giudizio civile quando la decisione dipende dalla definizione di altra causa, è quella di evitare un conflitto di giudicati. Di conseguenza, oltre a doversi trattare di giudizi pendenti tra le stesse parti, occorre che fra le due emanande decisioni sussista un vincolo di stretta ed effettiva consequenzialità, non già un mero collegamento in fatto o in diritto, nel senso che deve venire in rilievo una questione di carattere pregiudiziale, cioè un indispensabile antecedente logico-giuridico, la cui soluzione pregiudichi in tutto o in parte l’esito della causa da sospendere (Cass. 24416/2023, 4343/2022, 12996/2018, 20072/2017, 17235/2014).
3.3. -Da tempo questa Corte ha messo in evidenza la scarsa compatibilità della sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. con i principi che presiedono all’accertamento del passivo fallimentare (Cass. 10394/2021, 2991/2020, 7547/2018, 5255/2017; cfr. Cass. Sez. U, 21499/04), anche in ragione della natura endofallimentare del giudicato ex art. 96, comma 5, l.fall. (Cass. 11808/2022, 7547/2018), non destinato a far stato tra le parti fuori dal fallimento, essendo la domanda di insinuazione al passivo fallimentare strettamente legata alla prospettiva del riparto (Cass. 23447/2022, 27709/2020).
3.4. -Pure di recente è stata ribadita la peculiare fisionomia del procedimento di accertamento del passivo, nel quale la situazione sostanziale che viene in rilievo non è tanto il diritto di credito, quanto il ‘diritto al concorso’, vale a dire il diritto di credito nella sua declinazione concorsuale: cioè una conformazione di diritto sostanziale cadenzata anche in senso temporale, nel suo profilo realizzativo, per come destinato indissolubilmente e ab origine ad essere soddisfatto, nel concorso con gli altri creditori, all’interno della procedura fallimentare, attraverso la partecipazione ai riparti (Cass. 7772/2024, 4632/2023, 11808/2022).
Ciò comporta che le decisioni assunte in sede di accertamento del passivo precludono il riesame delle questioni inerenti a esistenza, natura ed entità dei crediti nella loro proiezione concorsuale, ma non creano un vincolo sulle questioni comuni ad altra eventuale controversia vertente tra le stesse parti, in sede ordinaria, sul medesimo rapporto giuridico (Cass. 19940/2006, 25640/2017, 27709/2020, 8010/2022, 34421/2023, 7772/2024).
3.5. -Ne consegue che tra la decisione assunta in sede ordinaria e quella assunta in sede concorsuale secondo il rito speciale ed esclusivo dell’accertamento del passivo -quand’anche tra le stesse parti e sul medesimo rapporto -non sussiste il rischio di un contrasto di giudicati (Cass. 11808/2022), in ragione della diversa attitudine alla stabilità dei provvedimenti conclusivi dei rispettivi giudizi: il primo con autorità di giudicato ex art. 2909 c.c., il secondo con valenza endoconcorsuale ex art. 96, ult. co., l. fall. (Cass. 27709/2020, 7772/2024).
E così si è detto, ad esempio, che la contemporanea pendenza di un’azione di responsabilità, instaurata dal curatore fallimentare nei confronti di un amministratore o di un sindaco della società fallita, e di una opposizione allo stato passivo, instaurata dal medesimo amministratore o sindaco per il riconoscimento del compenso per l’attività svolta, non giustifica né l’ammissione del credito con riserva, consentita solo nei casi tassativamente indicati nell’art. 96, comma 2, l. fall., né la sospensione necessaria del giudizio di opposizione al passivo ex art. 295 c.p.c., poiché in sede di verifica
del passivo il curatore può eccepire i fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto fatto valere dal creditore (Cass. 3804/2022).
3.6. -V’è da aggiungere che , per consolidato orientamento di questa Corte, il diritto del creditore di far valere la compensazione non è condizionato alla preventiva verificazione del credito vantato mediante l’ammissione al passivo del fallimento, essendo l’insinuazione necessaria solo per recuperare il maggior credito che eventualmente residui all’esito dell’operata compensazione, sicché eventuali contro-pretese del convenuto in revocatoria, azionabili anche in via di eccezione riconvenzionale, possono essere valutate dal giudice civile ordinario, ai sensi dell’ art. 56 l.fall. (Cass. 7547/2018, 64/2012, 481/2009, 3113/1984).
3.7. -Deve infine rammentarsi che l’eventuale esito vittorioso dell’azione revocatoria fallimentare , la cui natura costitutiva è fuori discussione, comporta, ai sensi dell’art. 70 , comma 2, l.fall. la possibilità di insinuazione al passivo fallimentare delle somme restituite dal convenuto soccombente.
-Il secondo motivo denuncia la nullità del procedimento ex art. 99 l.fall., per omessa pronuncia del tribunale sulla richiesta di ammissione al passivo dei canoni di locazione scaduti alla data dell’accordo di risoluzione dei relativi contratti.
4.1. -La censura è manifestamente infondata.
4.2. -Il tribunale, nell’escludere la sussistenza di un titolo per l’insinuazione al passivo del credito relativo ai canoni locatizi, ha fatto esplicito riferimento, a pag. 4 del decreto impugnato, sia a quelli «scaduti, espressamente oggetto dell ‘ accordo, che a quelli a scadere, peraltro neppure insorti».
-Il terzo mezzo lamenta l’o messo esame di fatti decisivi e delle prove di elementi essenziali (art. 360, comma 1 n. 5 c.p.c.) -segnatamente i documenti prodotti e la prova per testi immotivatamente non ammessa, che «sarebbero stati idonei, a parere della ricorrente, a dimostrare il reale perdurare dei rapporti locatizi» -in uno alla «violazione e/o falsa e/o omessa applicazione degli artt. 1590 e 1591 c.c.», per avere il tribunale «ritenuta raggiunta la prova della restituzione degli immobili e non ostativa
la presenza in essi di beni del conduttore» (segnatamente le scritture contabili della società in bonis ).
5.1. -Il motivo è inammissibile perché, oltre a mescolare confusamente vizi eterogenei, è totalmente orientato a contestare la valutazione del materiale probatorio da parte dei giudici di merito, non sindacabile in questa sede.
5.2. -Dalla pur sintetica motivazione del decreto impugnato si evince che le circostanze di fatto allegate dal ricorrente, sulla scorta dei documenti prodotti e della prova testimoniale articolata, sono state in realtà prese in considerazione dal tribunale, ma ritenute superate dalle diverse prove documentali e presuntive emerse dall’istruttoria. In particolare, il tribunale valorizza, tra l’altro, il contenuto dell’accordo risolutorio sottoscritto dal liquidatore della società in bonis , sottolineando che si tratta dello «stesso soggetto che l’ opponente voleva sentire come teste».
5.3. -È appena il caso di richiamare il costante orientamento per cui la valutazione delle risultanze istruttorie è attività riservata in via esclusiva al giudice di merito, il quale può selezionare quelle ritenute più attendibili e idonee a sorreggere la motivazione, senza doversi esprimere analiticamente su ciascuna di esse (Cass. 18134/2004, 20455/2006, 42/2009, 27197/2011, 24679/2013, 11511/2014, 25188/2017, 28916/2020) e senza essere tenuto a confutare esplicitamente gli altri elementi probatori allegati ma non utilizzati ai fini della decisione (Cass. 16467/2017, 11511/2014, 42/2009, 9662/2001), n é le deduzioni svolte al riguardo dalle parti (Cass. 42/2009, 11511/2014, 16467/2017, 33091/2018, 41101/2021), essendo necessario e sufficiente che il giudice di merito indichi le ragioni del proprio convincimento, in modo tale da rendere evidente che tutte quelle con esse logicamente incompatibili sono state implicitamente rigettate (Cass. 956/2023, 29860/2022, 3126/2021, 25509/2014, 5586/2011, 17145/2006, 12121/2004, 1374/2002, 13359/1999).
È insomma incontrovertibile che il ricorrente per cassazione non possa pretendere di contrapporre la propria valutazione del materiale istruttorio a quella espressa dal giudicante, al fine di
ottenere una diversa lettura delle risultanze processuali (Cass. 3630/2017, 9097/2017, 30516/2018, 205/2022).
5.4. -Infine, il mancato esame di elementi probatori, contrastanti con quelli posti a fondamento della pronunzia, può integrare il vizio di omesso esame di un punto decisivo solo se le risultanze processuali non esaminate siano tali da invalidare -con un giudizio di certezza, e non di mera probabilità, come è dichiaratamente nel caso in esame -l’efficacia probatoria delle altre risultanze sulle quali il convincimento è fondato, onde la ratio decidendi venga a trovarsi del tutto priva di base (Cass. 24092/2013, 15604/2007, 9368/2006).
-Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo.
-Sussistono i presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l’impugnazione proposta, se dovuto, a norma del comma 1-bis del l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/02 (Cass. Sez. U, 20867/2020 e 4315/2020).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale/ricorso incidentale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12/09/2024.