Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 30740 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 30740 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24988/2022 R.G. proposto da
NOME COGNOME , rappresentata e difesa dall ‘ AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell ‘ AVV_NOTAIO in Roma, INDIRIZZO, giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE e, per essa, RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE) , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e dall ‘ AVV_NOTAIO, la quale la rappresenta, assiste e difende, in virtù di mandato in calce al controricorso, domiciliata ex lege presso la Cancelleria della Corte di cassazione, in Roma, INDIRIZZO;
– resistente –
Oggetto: Opposizione di terzo – tardiva – inammissibile
CC 26.09.2023
Ric. n. 24988/2022
Pres NOME. COGNOME
RAGIONE_SOCIALE.
avverso la sentenza n. 594/2022, emessa in data 7/3/2022 dal Tribunale di Genova; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/09/2023
dalla Consigliera DottAVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Rilevato che
Il 4.11.2016, la sig.ra NOME COGNOME, nella sua veste di terza datrice di ipoteca unitamente ai comproprietari COGNOME NOME e COGNOME NOME, riceveva la notifica dell ‘ atto di precetto ex art. 602 c.p.c. con il quale la Unicredit S.p.A., e, e per essa, quale mandataria, doBank S.p.A., intimava alla debitrice NOME COGNOME di pagare la somma complessiva di ‘Euro 178.826,58 per saldo contabile in linea capitale oltre interessi, oltre agli interessi successivi maturati e maturandi, ed alle spese tutte successivamente occorse ed occorrende, oltre accessori di legge’ ;
con atto di citazione in data 18.11.2016, NOME COGNOME proponeva opposizione davanti il Tribunale di Genova avverso il predetto atto di precetto, lamentandone l ‘ invalidità/illegittimità per omessa notificazione del titolo esecutivo in violazione degli artt. 479, 480 e 603 c.p.c. e chiedendone, pertanto, previa sospensione dell ‘ efficacia, la declaratoria di nullità e/o inefficacia e/o improduttività di effetti giuridici;
il Tribunale con la sentenza n. 1521/2017 respingeva l ‘ opposizione e, per l ‘ effetto, dichiarava dovuti tutti gli importi indicati nel precetto opposto, condannando l ‘ opponente alla rifusione delle spese di lite in favore di parte convenuta;
avverso la sentenza del Tribunale, la COGNOME proponeva ricorso per Cassazione all ‘ esito del quale la Suprema Corte, con ordinanza n. 12919/2020, ‘preliminarmente rigettata l’ eccezione di inammissibilità del ricorso avanzata dalla banca controricorrente’, essendo ‘pacifico che l’ opposizione è stata avanzata
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Ric. n. 24988/2022
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esclusivamente sulla base della contestazione della validità del precetto per l ‘omessa preventiva notificazione del titolo esecutivo’ e ‘si tratta quindi di una opposizione che va senz’ altro qualificata come opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell ‘art. 617 c.p.c.’, e ritenuto ‘pregiudiziale il rilievo del difetto di integrità del contraddittorio nel giudizio di merito’, il quale ‘si è infatti svolto senza la partecipazione del debitore: l ‘ opposizione è stata proposta dal terzo proprietario esclusivamente nei confronti del creditore procedente’, atteso che ‘secondo l’indirizzo di questa Corte, ‘in tema di espropriazione contro il terzo, nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. instaurato contro gli atti preesecutivi o contro gli atti esecutivi, si configura sempre litisconsorzio necessario iniziale fra il creditore, il debitore diretto ed il terzo proprietario’, ha ‘cassa la sentenza impugnata, con rinvio al Tribunale di Genova, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità’ ;
a seguito dell ‘ intervenuta cassazione della sentenza n. 1521/2017, la COGNOME ha pertanto reinstaurato l ‘ opposizione, citando sia il creditore procedente (già Unicredit S.p.A. e, per essa, la mandataria doBank S.p.A., poi doValue S.p.A., il cui credito è stato poi ceduto a RAGIONE_SOCIALE NPL S.p.A.), sia il debitore (NOME COGNOME) sia i terzi comproprietari (NOME COGNOME e NOME COGNOME), chiedendo l ‘ accoglimento dell ‘ opposizione a precetto con dichiarazione della nullità e/o inefficacia o l ‘ annullamento dell ‘ atto di precetto impugnato; si è costituita in giudizio la banca opposta contestando le pretese avversarie ed insistendo per il rigetto dell ‘ opposizione;
il Tribunale, con la sentenza 10 marzo 2022, ha rigettato l ‘ opposizione, affermando che ai sensi dell ‘art. 41 co. 1 TUB ‘Nel procedimento di espropriazione relativo a crediti fondiari è escluso l ‘ obbligo della notificazione del titolo contrattuale esecutivo’ : nel
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processo esecutivo per la soddisfazione di un credito fondiario, ex art. 41 T.U.B., la banca non ha quindi obbligo di notificare il titolo, essendo sufficiente che il precetto contenga l ‘ indicazione del titolo esecutivo da cui il credito è assistito;
la trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell ‘ art. 380-bis.1 c.p.c.;
entrambe le parti hanno depositato distinte memorie;
a seguito della proposta di definizione del giudizio, formulata da questa Corte ai sensi dell ‘ art. 380-bis c.p.c. e ritualmente comunicata alle parti, la parte ricorrente, a mezzo del difensore munito di nuova procura speciale, ha chiesto la decisione del ricorso;
il Collegio ha riservato il deposito della decisione in sessanta giorni;
Considerato che
la proposta di definizione ex art. 380 bis c.p.c., notificata alle parti, ha ritenuto il ricorso inammissibile per tardività ‘siccome proposto il 11/10/2022 avverso la sentenza depositato il 10/03/2022, ed è noto che l ‘ inoperatività della sospensione feriale dei termini regola l ‘ intero svolgimento dei giudizi di opposizioni esecutive, cioè a dire vale in ogni fase e grado, incluse le impugnazioni ‘ ;
è superflua l ‘ illustrazione e la disamina dei motivi poiché il Collegio condivide il contenuto della proposta ex art. 380-bis c.p.c., attesa l ‘ inammissibilità del ricorso per tardività;
ebbene, la domanda è stata formulata in termini di opposizione esecutiva, e più precisamente, di opposizione a precetto; ne deriva che la causa risulta esente, anche per la fase di legittimità, dalla c.d. sospensione feriale dei termini;
pertanto, la decisione impugnata ha dato applicazione all ‘ orientamento giurisprudenziale più che consolidato e risalente di
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questa Corte (sin da Cass. Sez. 3, 11/12/1976 n. 4619; Cass Sez. 3, 14/02/1981 n. 929; tra tante, più di recente, Cass. Sez. 6 – 3, 22/10/2014 n. 22484; Cass. Sez. 6 – 3, 03/07/2018 n. 17328; Cass. Sez. 6 – 3, 02/05/2022 n. 13797);
ne discende quindi che il ricorso è tardivo, poiché la sentenza è stata depositata il 10 marzo 2022, e non notificata, sicché scadeva lunedì 12 settembre 2022 ed il gravame è invece stato notificato addì 11 ottobre 2022;
in conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile e le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo;
poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ai sensi dell ‘ art. 380-bis c.p.c., vanno applicati, come previsto dal terzo comma, ultima parte, dello stesso art. 380-bis c.p.c. -il terzo e il quarto comma dell ‘ art. 96 c.p.c.;
ai fini del terzo comma di tale norma va rilevata la colpa grave del ricorrente nell ‘ avere chiesto, ai sensi dell ‘ ultimo comma dell ‘ art. 380 bis c.p.c., a fronte di proposta di definizione accelerata di inammissibilità per tardività, la decisione del ricorso senza aver adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell ‘ infondatezza o dell ‘ inammissibilità della propria iniziativa processuale (Cass. Sez. Un. 32001/2022): sicché va pronunciata la condanna della ricorrente al pagamento di una somma equitativamente determinata; mentre discende ope legis dalla conformità dell ‘ odierna decisione alla proposta di definizione la condanna al pagamento di un altro importo -nei limiti di legge- in favore della Cassa delle ammende;
considerato il tenore della pronuncia, va dato atto -ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 -della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato
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a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315);
per questi motivi
la Corte dichiara inammissibile il ricorso;
condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della controricorrente, che si liquidano in complessivi Euro 10.200,00, oltre spese generali ed accessori di legge;
Condanna la parte ricorrente, ai sensi dell ‘ art. 96 c.p.c., al pagamento in favore della parte resistente della somma di Euro 10.000,00, equitativamente determinata ed oltre interessi legali da oggi al soddisfo, nonché della somma di 5.000,00 Euro in favore della cassa delle ammende.
Ai sensi dell ‘ art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, d à atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione