Sentenza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 28106 Anno 2023
Civile Sent. Sez. 3 Num. 28106 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/10/2023
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 25297/2020 R.G. proposto da: COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
TABLE
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO L’AQUILA n. 916/2020 depositata il 29/06/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/07/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che
NOME COGNOME ricorre, sulla base di cinque motivi, per la cassazione della sentenza n. 916 del 2020 della Corte di appello di L’Aquila, esponendo che:
-aveva proceduto a esecuzione per rilascio immobiliare, nei confronti di NOME COGNOME, sulla base di titolo giudiziale di risoluzione di rapporto agrario pronunciata a suo favore, quale avente causa a titolo successorio dal genitore NOME COGNOME, e nei confronti di NOME COGNOME, dante causa dell’esecutato;
–NOME COGNOME si era opposto assumendo di essere divenuto proprietario, in ragione di rogito di donazione ‘del possesso’ del cespite, anteriore all’acquisto a titolo ereditario, e comunque per intervenuta usucapione anche speciale decennale;
-il deducente si era costituito eccependo che COGNOME non poteva considerarsi terzo opponente l’esecuzione, rispetto alle parti del titolo giudiziale, proprio in quanto avente causa da NOME COGNOME, e, comunque, che la donazione era nulla avendo riguardo a uno stato di fatto e non a un diritto reale, in uno alla circostanza per cui la particella oggetto di quel negozio nullo, n. 293 del foglio 5 riferita a un terreno sito nel comune di Tornimpatre, era stata abusivamente e quindi illecitamente ricavata con frazionamento di quella, n. 171, riferita al più ampio appezzamento oggetto del rapporto agrario a sua volta parte del complesso ereditato;
-il Tribunale aveva rigettato l’opposizion e affermando l’intervenuta usucapione ventennale, con pronuncia confermata dalla Corte di appello secondo cui, in particolare:
-l’opposizione era stata correttamente qualificata ex art. 615, cod. proc. civ., poiché si era opposto, pertanto ammissibilmente, un titolo autonomo non affermato come pregiudicato dalla condanna al rilascio, nel quale ultimo e differente caso, per l’ipotesi di collusione, avrebbe dovuto proporsi opposizione ai sensi dell’art. 404, secondo comma, cod. proc. civ., non restando per converso spazio per un’opposizione di terzo a mente dell’art. 619, cod. proc. civ.;
–COGNOME non poteva considerarsi parte ovvero avente causa rispetto al titolo giudiziale azionato, poiché la donazione era stata di otto anni antecedente rispetto all’introduzi one del giudizio di risoluzione e rilascio in parola, sicché egli figurava formalmente come proprietario della particella n. 293, e avrebbe dovuto essere convenuto autonomamente in giudizio anche previa rimozione incidentale della donazione ritenuta nulla;
-non sussisteva l’ipotizzata litispendenza con la causa relativa alla domanda di rivendica distintamente proposta da NOME per ottenere diverso titolo per il rilascio, poiché il giudizio di opposizione esecutiva era quindi diverso e non potendosi cancellare dal ruolo solo la domanda afferente all’usucapione;
-il deducente aveva preteso di far decorrere l’usucapione ‘ex adverso’ invocata dall’atto di donazione senza spiegare perché non dovesse considerarsi il periodo precedente, oggetto invece d’istruttoria anche orale a conferma, mentre il processo sfociato nel titolo azionato
non aveva avuto valenza interruttiva posto il diverso oggetto e il fatto che si era svolto tra diverse parti, stante quanto osservato sulla precedenza temporale della donazione rispett o all’inizio del giudizio stesso, né, quindi, la detenzione agraria del padre di COGNOME aveva potuto escludere il diverso possesso dell’opponente in ordine alla particella in questione, come detto avallato dalle complessive prove;
resiste con controricorso NOME COGNOME; il Pubblico Ministero ha concluso in udienza; le parti hanno anche depositato memorie;
Rilevato che
con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 99, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che la litispendenza poteva e doveva essere dichiarata in via parziale, avendo il Tribunale giudicato, in prime cure, sulla dedotta usucapione acquisitiva del titolo dominicale opposto;
con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1418 e 1325, cod. proc. civ., poiché la nullità della donazione, avente oggetto fattuale giuridicamente impossibile, avrebbe dovuto essere preliminarmente valutata, con la conseguenza che COGNOME, parte del giudizio risolutorio agrario perché componente della famiglia agricola, non poteva avere acquisito alcun possesso autonomo opponibile;
con il terzo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 112, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando sostanzialmente di pronunciarsi sulla eccepita inammissibilità dell’opposizione di terzo rispetto al titolo giudiziale azionato, avuto riguardo al complessivo tenore dell’eccezione svolta;
con il quarto motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1140, 1141, 1146, 1158, cod. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che COGNOME aveva iniziato a detenere il terreno in forza di atti inidonei perché illeciti, ovvero la donazione del mero possesso e il frazionamento abusivo correlato;
con il quinto motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 115, cod. proc. civ., e l’omesso esame di un fatto decisivo e discusso, poiché la Corte di appello avrebbe mancato di considerare che il titolo di rilascio azionato era esecutivo anche nei confronti di COGNOME in quanto componente della famiglia agricola, organismo unitario, e su tale punto nella sentenza impugnata non si riscontrava alcuna motivazione;
Considerato che
il ricorso è inammissibile per tardività;
infatti, la sentenza impugnata risulta essere stata notificata il 7 luglio del 2020 (NUMERO_DOCUMENTO di parte controricorrente, in calce), e il ricorso è stato invece notificato il 30 settembre 2020, mentre non è applicabile la c.d. sospensione feriale dei termini;
com’è stato già ribadito (Cass., 23/09/2022, n. 27927) «è opportuno precisare che, secondo il più recente indirizzo di questa Corte … , ‘ in tema di opposizione di terzo ad esecuzione prevista dall’art. 619 cod. proc. civ., la contestazione della validità o dell’efficacia del fatto costitutivo del diritto di proprietà dell’opponente sul bene staggito non muta l’oggetto della causa neppure in caso di deduzione, da parte dell’opposto, della simulazione dell’atto di acquisto di quel diritto, né introduce una domanda differente e connessa ove sia invocata una pronuncia espressa sul punto, sicché le esigenze di speditezza poste a fondamento dell’esenzione di tale causa dalla sospensione feriale regolata dalla legge n. 742 del 1969 permangono immutate ed i
termini processuali non sono sospesi durante il periodo feriale ‘ (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 11111 del 10/06/2020, Rv. 658080 01);
si tratta, come appare evidente (e come è stato del resto già affermato da questa Corte: cfr. Cass., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 13797 del 02/05/2022, Rv. 664648 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 15864 del 17/05/2022), dell’affermazione di un principio di diritto valido per tutte le opposizioni esecutive, volto ad individuare, precisare e coordinare gli esatti limiti di applicabilità, in tali casi, dell’indirizzo per cui, in caso di cumulo nel medesimo processo di una controversia soggetta alla sospensione feriale dei termini con una non soggetta a tale sospensione, all’intero giudizio si applica il regime della sospensione (cfr., ad es.: Cass., Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 7824 del 27/03/2017, Rv. 644604 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 8113 del 03/04/2013, Rv. 625644 – 01; l’indirizzo è ritenuto valido anche in caso di domande riconvenzionali con cui, per l’ipotesi di esito positivo dell’opposizione esecutiva, l’opposto richieda un nuovo accertamento sulla situazione sostanziale consacrata nel titolo esecutivo, purché la sentenza abbia accolto l’opposizione e, quindi, abbia deciso sulla menzionata riconvenzionale: cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 1123 del 21/01/2014, Rv. 629827 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 17328 del 03/07/2018, Rv. 649841 – 01; Sez. 6 3, Ordinanza n. 33728 del 18/12/2019, Rv. 656351 – 01) e degli indirizzi per cui, in caso di domande accessorie o consequenziali ad opposizioni esecutive, ovvero di connessione per pregiudizialità fra una opposizione esecutiva pregiudicante e una o più domande ordinarie pregiudicate, quanto meno fino allo scioglimento della connessione, il giudizio resta interamente sottratto alla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, così come in caso di richiesta incidentale, nell’ambito di una opposizione esecutiva, di accertamento dell’invalidità del titolo esecutivo stragiudiziale in base al quale era stata promossa l’esecuzione (cfr., ad es.: Cass.,
Sez. 3, Sentenza n. 25856 del 18/11/2013, Rv. 629116 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 7421 del 17/03/2021, Rv. 660914 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 15449 del 21/07/2020, Rv. 658507 – 01; Sez. 3, Sentenza n1123 del 21/01/2014, Rv. 629826 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 3542 del 13/02/2020, Rv. 657017 – 01);
secondo gli arresti più sopra richiamati (Cass. n. 11111/2020; n. 13797/2022; n. 15864/2022), deve dunque distinguersi tra le ipotesi in cui la domanda ordinaria (soggetta a sospensione feriale dei termini) è formulata al fine di ottenere l’accoglimento o il rigetto dell’opposizione esecutiva, costituendo pertanto un presupposto della decisione di quest’ultima (per quanto sulla stessa sia chiesta una decisione espressa, anche con efficacia di giudicato), casi in cui devono sempre prevalere le esigenze di speditezza poste a fondamento dell’esenzione dalla sospensione feriale regolata dalla legge n. 742 del 1969, e le ipotesi in cui la domanda ordinaria (soggetta a sospensione feriale dei termini) è formulata in via autonoma e alternativa rispetto all’esito dell’opposizione, nel senso che essa non influenza tale esito, dipendendo da quest’ultimo semplicemente l’eventualità del suo esame effettivo, nel qual caso le richiamate esigenze di speditezza prevalgono esclusivamente nel caso in cui l’esito dell’opposizione esecutiva non comporti l’effettivo esame della domanda ordinaria»;
l’orientamento è stato ulteriormente ribadito in séguito (cfr., ad esempio, Cass., 09/06/2023, n. 16440, Cass., 08/05/2023, n. 12064);
nel caso, la domanda di usucapione ha costituito il presupposto dell’opposizione di terzo, pur essendo domandata pronuncia dichiarativa sul punto;
ne discende l’anticipata conclusione; spese secondo soccombenza;
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso, e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di parte controricorrente liquidate in euro 8.000,00, oltre a 200,00 euro per esborsi, 15% di spese forfettarie e accessori legali.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contribut o unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, il 11/07/2023.