Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 28090 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 28090 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/10/2023
O R D I N A N Z A
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME , rappresentato e difeso per procura alle liti in calce al ricorso dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliato presso l’indirizzo digitale pec del difensore.
Ricorrente
contro
NOME e NOME.
Intimati
e
COGNOME NOME.
Intimata avverso la sentenza n. 750/2022 della Corte di appello di Catanzaro, depositata il 28. 6. 2022.
Udita la relazione del consigliere relatore NOME COGNOME alla camera di consiglio del 15. 9. 2023.
Fatti di causa e ragioni della decisione
Con sentenza n. 750 del 28. 6. 2022 la Corte di appello di Catanzaro rigettò gli appelli proposti da COGNOME NOME e COGNOME NOME, rimasti contumaci in primo grado, avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza n. 2206 del 2017, che aveva dichiarato COGNOME NOME e NOME proprietari per intervenuta usucapione di alcune unità immobiliari site in Bisignano, località San Nicola.
Per quanto qui ancora rileva, nel proprio atto di appello COGNOME NOME aveva eccepito la nullità della notifica dell’atto di citazione in primo grado, effettuata a mezzo posta, rilevando che esso risultava consegnato per errore nelle mani di tale COGNOME NOME, dichiaratasi sua moglie ma che tale non era e che ciò gli aveva impedito di avere conoscenza del giudizio.
La Corte di merito rigettò il gravame rilevando che la notificazione era stata eseguita presso l’indirizzo del destinatario e che, a prescindere dall’esistenza del rappor to di coniugio o di parentela tra quest’ultimo e la persona a cui l’atto è stato consegnato, l’appellante non aveva comunque assolto all’onere di provare l’inesistenza di qualsiasi rapporto con il con segnatario, al fine di superare la presunzione di legge che questi, avendo ricevuto l’atto, fosse persona di famiglia o addetto alla casa.
Per la cassazione di questa sentenza, propone ricorso, con atto notificato il 15. 1. 2023, COGNOME NOME, sulla base di tre motivi.
NOME, NOME e NOME NOME sono rimasti intimati.
La causa è stata avviata in decisione in camera di consiglio.
Parte ricorrente ha depositato memoria.
Il primo e secondo motivo di ricorso, esposti congiuntamente, denunciano violazione e falsa applicazione di norme di diritto ed omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, censurando la sentenza impugnata per non avere dato il dovuto rilievo alla circostanza che l’atto di citazione era stato ricevuto da persona che si era qualificata moglie del destinatario senza esserlo, come documentato dal certificato di stato di famiglia prodotto in sede di gravame. Erroneamente la
Corte di appello ha ritenuto che tale contestazione dovesse farsi nella forma della querela di falso. Il ricorrente rappresenta inoltre di avere appreso di recente che la persona che aveva ricevuto l’atto , COGNOME NOME, come risulta dai documenti prodotti con il ricorso per cassazione, è sposata con COGNOME NOME, suo omonimo, e risiede nella sua stessa INDIRIZZO nel comune di Bisignano, sicché è evidente che la notifica è stata eseguita per errore ad una persona diversa ed in un luogo diverso dalla sua abitazione.
Il terzo motivo di ricorso denunzia vizio di nullità della sentenza o del procedimento, assumendo che l’omonimia del destinatario con il vicino di casa e la circostanza che l’atto sia stato ricevuto dalla moglie di questi sono elementi tali da vincere la presunzione semplice posta dall’art. 139 c.p.c. in ordine al rapporto tra il destinatario e la persona di casa che riceve l’atto, e che per l’effetto la notificazione così effettuata è nulla in quanto eseguita a persona ed in un luogo non riferibili in alcun modo al destinatario dell’atto.
Il ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis n. 2 cod. proc. civ.
Preliminarmente va d ichiarata l’inammissibilità della produzione documentale effettuata con il ricorso, non rinvenendosi le condizioni in presenza delle quali l’art. 372 cod. proc. civ. ammette la produzione di nuovi documenti nel giudizio di cassazione, non prodotti nella fase di merito. Tale disposizione lo consente, infatti, solo nel caso essi siano diretti, oltre che a provare l’ammissibilità del ricorso e controricorso, la nullità della sentenza impugnata. Tale locuzione va però intesa nel senso di vizi propri del provvedimento ovvero di vizi del procedimento che incidano direttamente sulla decisione medesima ( Cass. n. 24942 del 2021; Cass. n. 22095 del 2018; Cass. n. 28999 del 2018; Cass. n. 7515 del 2011 ). Restano esclusi invece i documenti che tendono a provare la fondatezza dell’appello inficiando la decisione di merito adottata dal giudice sulla domanda o sulla eccezione della parte ( Cass. n. 4415 del 2020; Cass. n. 18464 del 2018 ). Nel caso di specie i documenti prodotti mirano a provare circostanze nuove, vale a dire che la persona che aveva ricevuto l’atto, COGNOME NOME, è coniugata con persona avente lo stesso nome e cognome del ricorrente ed abita nella medesima
via, mai dedotte nel giudizio di merito. E ‘ evidente pertanto che la nuova produzione non mira a far emergere un vizio del procedimento o un errore processuale, ma un vizio della decisione sulla contestazione della validità della notifica.
Nel merito dei motivi, da trattarsi congiuntamente in ragione della loro connessione obiettiva, appare invece a ssorbente la considerazione che con l’atto di appello l’attuale ricorrente non abbia mai contestato, cosa che ha fatto solo in questo grado, che la notifica dell’atto di citazione in primo grado sia stata eseguita presso la sua abitazione, limitandosi a dedurre che la persona che aveva ricevuto l’atto, qualificatasi come moglie, in realtà non era tale.
Sulla scorta di tali rilievi la decisione della Corte di appello, che ha escluso che tale circostanza fosse causa di nullità della notifica in mancanza di allegazione e prove della inesistenza di qualsiasi collegamento tra la persona che aveva ricevuto l’ atto e il destinatario della notifica, appare corretta, conformandosi all’orientamento di questa Corte, secondo cui, in caso di notificazione ai sensi dell’art. 139 c.p.c., la qualità di persona di famiglia, di addetta alla casa, all’ufficio o all’azienda, di vicina di casa, di chi ha ricevuto l’atto si presume “iuris tantum” dalle dichiarazioni recepite dall’ufficiale giudiziario nella relata di notifica, incombendo sul destinatario dell’atto, che contesti la validità della notificazione, l’onere di fornire la prova contraria ed, in particolare, di provare l’inesistenza di un rapporto con il consegnatario comportante una delle qualità su indicate ovvero la occasionalità della presenza dello stesso consegnatario ( Cass. n. 27587 del 2018; Cass. n. 8418 del 2018; Cass. 12181 del 2013 ).
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, risultando la decisione impugnata conforme all’orientamento di questa Corte e non avendo il ricorrente dedotto argomenti di confutazione.
Nulla si dispone sulle spese di giudizio, non avendo le parti intimate svolto attività difensiva.
Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile del