Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 13095 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 13095 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 16/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14351/2023 R.G.
proposto da
NOME COGNOME E NOME COGNOME, rappresentati e difesi dall ‘ avv. NOME COGNOMEc.f. CODICE_FISCALE, con domicilio digitale ex lege – ricorrenti – contro
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall ‘ avv. dall ‘ avv. NOME COGNOMEc.f. CODICE_FISCALE e dall ‘ avv. NOME COGNOME (c.f. CODICE_FISCALE, con domicilio digitale ex lege
– controricorrente –
contro
ALFONSINA IANNUCCI
– intimata –
avverso la sentenza della Corte d ‘ appello di Roma n. 8326 del 22/12/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/3/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
lette le memorie delle parti;
RILEVATO CHE:
-nell ‘ esecuzione immobiliare n. 1492/2016 R.G. Esec. del Tribunale di Roma, promossa in forza di mutuo fondiario dalla Cassa di Risparmio di Fermo S.p.A. nei confronti di NOME COGNOME terza proprietaria, l ‘ esecutata proponeva opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c.;
-respinta l ‘ istanza di sospensione della procedura, l ‘ opponente introduceva il giudizio di merito, nel quale interveniva NOME COGNOME, debitore mutuatario, mentre l ‘ altra debitrice (NOME COGNOME restava contumace; la Hogan precisava le conclusioni e chiedeva di dichiarare la nullità insanabile del contratto di mutuo azionato come titolo esecutivo, nonché la nullità e l ‘ inefficacia dell ‘ atto di precetto, dell ‘ atto di pignoramento e degli altri atti esecutivi, con conseguente condanna della banca alla restituzione delle somme incassate, e, in via subordinata, domandava di accertare la sussistenza di un debito, anziché di un credito, della Cassa di Risparmio;
-con la sentenza n. 10301 del 14/6/2021 il Tribunale di Roma dichiarava inammissibile l ‘ opposizione, perché le doglianze relative alla nullità del contratto di mutuo fondiario avevano già costituito oggetto di sentenza passata in giudicato, mentre le eccezioni sul quantum dell ‘ importo precettato introducevano motivi diversi rispetto a quelli posti a fondamento dell ‘ atto introduttivo dell ‘ opposizione;
-la Corte d ‘ appello di Roma, con la sentenza n. 8326 del 22/12/2022, dichiarava inammissibile l ‘ impugnazione di NOME COGNOME con la seguente motivazione: «… è pacifico che la sospensione dei termini processuali in periodo feriale indicata dall ‘ art. 1 della l. n. 742 del 1969, non si applica ai procedimenti di opposizione all ‘ esecuzione, come stabilito dall ‘art. 92 del r.d. n. 12 del 1941 … Nella specie, non può ritenersi che sia stata proposta una domanda che possa definirsi autonoma rispetto all ‘ opposizione all ‘ esecuzione, dal momento che la domanda di declaratoria di nullità del mutuo era pacificamente formulata al fine di ottenere
l ‘ accoglimento dell ‘ opposizione all ‘ esecuzione (come si ricava anche dalla lettura dell ‘ atto di appello: cfr. pag. 8, pag. 11, pag. 15), costituendo pertanto un presupposto della decisione di quest ‘ ultima, sicché anche tale domanda non era soggetta alla sospensione dei termini per il periodo feriale. Ciò detto, una volta accertato che il termine di sei mesi, senza sospensione, scadeva il 14.12.2021, deve rilevarsi che: 1) l ‘ atto di appello reca in calce la data del 10.1.2022; 2) dalla relata di notifica a mezzo pec, sia pure depositata in formato cartaceo e non in formato ‘ eml ‘ , risulta che l ‘ atto di appello è stato notificato alla Banca e al Bernardi in data 11.1.2022; 3) quanto alla appellata COGNOME l ‘ atto è stato spedito a mezzo posta il 12.1.2022. Ne discende che l ‘ atto di appello è stato notificato tardivamente, oltre il termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza di primo grado, sicché va dichiarata la inammissibilità dell ‘ impugnazione.»;
-avverso tale decisione NOME COGNOME e NOME COGNOME proponevano ricorso per cassazione, fondato su un unico articolato motivo;
-resisteva con controricorso Cassa di Risparmio di Fermo S.p.A.;
-non svolgeva difese nel giudizio di legittimità l ‘ intimata NOME COGNOME
-in data 23/5/2024 veniva formulata proposta di definizione del giudizio ai sensi dell ‘ art. 380bis c.p.c.: «… a parte l’ evidente deficit in ordine all ‘ esposizione sommaria e alla specificità delle censure ex art. 366, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c., la tesi di fondo è che l ‘ intera controversia resterebbe soggetta alla sospensione feriale dei termini perché l ‘ odierna ricorrente aveva proposto anche una autonoma domanda di accertamento, come evidenziato nelle conclusioni svolte in appello. In realtà, è ben noto che nei giudizi di opposizione esecutiva vige il principio per cui i motivi proposti in seno al ricorso diretto al g.e. non sono suscettibili di essere modificati nel seguente giudizio di merito; pertanto, ove mai – per mera ipotesi – fosse possibile dar rilievo ad una simile mutatio libelli , operata nel giudizio d ‘ appello, giammai un tale contegno processuale avrebbe potuto
configurare, ammissibilmente, una distinzione circa il contenuto delle domande nel senso anelato dalla ricorrente; in altre parole, del tutto correttamente il giudice del merito ha ritenuto che la controversia, così come originariamente proposta, consistesse in una opposizione esecutiva, sottratta al regime di sospensione feriale dei termini.»;
-la ricorrente avanzava tempestiva istanza di decisione e chiedeva la trattazione del ricorso in pubblica udienza e innanzi alle Sezioni Unite: la richiesta veniva respinta dal Presidente Aggiunto della Corte con provvedimento del 12-13/3/2025: «Deve negarsi che siano nella specie ravvisabili, sulla base dei generici riferimenti contenuti nell ‘ istanza, questioni di massima di particolare importanza, agli effetti dell ‘ art. 374, secondo comma, cod. proc. civ., non palesandosi, per il vero, neppure ‘ nuove ‘ , risultando, piuttosto, esaminate nei loro profili applicativi da una diffusa giurisprudenza. Alcune delle questioni evocate sono state, peraltro, decise dalle Sezioni Unite con l ‘ enunciazione di principî di diritto poi unanimemente condivisi dalle sezioni semplici di questa Corte (in particolare: nullità della sentenza ex art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. dalla sentenza n. 17931 del 24/07/2013; omesso esame ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. dalla sentenza n. 8053 del 07/04/2014; procedimento di legittimità in camera di consiglio dalle pronunce n. 19293 del 12/07/2024 e n. 4331 del 9/02/2024).»;
-le parti depositavano memorie ex art. 380bis .1 c.p.c.;
-all ‘ esito della camera di consiglio del 26/3/2025, il Collegio si riservava il deposito dell ‘ ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell ‘ art. 380bis .1, comma 2, c.p.c.;
CONSIDERATO CHE:
-preliminarmente si rileva che non può essere accolta la «richiesta urgente di sospensione dei termini e di rinvio a causa di mancata risposta a duplice istanza (a) di discussione orale (379 cpc), (b) e di rimessione alle
SS.UU.», avanzata il 25/3/2025 dai ricorrenti, i quali osservano che il Presidente Aggiunto (col succitato provvedimento) ha respinto l ‘ istanza di rimessione della lite alle Sezioni Unite di questa Corte, ma ha fatto «salva ogni valutazione del collegio», e che nessuna decisione è stata presa sull ‘ istanza di discussione orale della causa;
-in proposito, oltre a rilevare che non è contemplata dal rito alcuna possibilità di sospendere i termini in attesa della decisione sulle istanze di parte, né tantomeno può essere disposto un rinvio (pure domandato con la predetta memoria) a tal fine o per comunicare alla parte l’esito di un’istanza di per sé priva di qualunque effetto sospensivo, il Collegio conferma integralmente le argomentazioni poste a fondamento del rigetto della rimessione alle Sezioni Unite, atteso che il ricorso pone la questione dell ‘ applicabilità della sospensione feriale nelle opposizioni esecutive a cui si cumula un ‘ altra domanda, questione su cui la giurisprudenza è ormai consolidata;
-per la medesima ragione si respinge anche la richiesta di trattazione in pubblica udienza con discussione orale, dato che « In tema di giudizio di cassazione, l ‘ art. 375 c.p.c., nel testo novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022, delinea un rapporto di regola-eccezione, secondo cui i ricorsi sono normalmente destinati ad essere definiti all ‘ esito dell ‘ adunanza camerale nelle forme previste dall ‘ art. 380 bis .1 c.p.c., salvo nei casi di revocazione ex art. 391 quater c.p.c. e di particolare rilevanza della questione di diritto, ipotesi quest ‘ ultima non ricorrente ove la questione sia già stata risolta dalla Corte ovvero qualora il principio di diritto da enunciare sia solo apparentemente nuovo, perché conseguenza della mera estensione di principi già affermati, seppur in relazione a fattispecie concrete diverse rispetto a quelle già vagliate.» (Cass. Sez. U., 19/02/2024, n. 4331, Rv. 670389-01); né la trattazione del ricorso in camera di consiglio lede il diritto di difesa (art. 24 Cost.) o ad un giusto processo (art. 6 CEDU): infatti, «È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale – in relazione agli artt. 24, 103, 111, 113 e 117 Cost., nonché dell ‘ art. 47 della Carta dei diritti
dell ‘ UE e degli artt. 6 e 13 CEDU – dell ‘ art. 380bis , comma 3, c.p.c. nella parte in cui stabilisce che, nel procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, in conseguenza dell ‘ istanza di decisione avanzata dal ricorrente, la Corte procede in camera di consiglio, anziché in pubblica udienza, perché la trattazione camerale soddisfa esigenze di celerità e di economia processuale, costituisce un modello processuale capace di assicurare un confronto effettivo e paritario tra le parti (ed è espressione non irragionevole della discrezionalità riservata al legislatore nella conformazione degli istituti processuali), garantisce la partecipazione del Procuratore generale (con la prevista facoltà di rassegnare conclusioni scritte) e non vulnera l ‘ essenza collegiale della giurisdizione di legittimità (non avendo la proposta carattere decisorio, né di anticipazione di giudizio da parte del relatore).» (Cass. Sez. U., 12/07/2024, n. 19293, Rv. 671752-01);
-sempre in via preliminare, con specifico riferimento alle critiche rivolte al procedimento ex art. 380bis c.p.c., in disparte il rilievo che il Consigliere che ha formulato la proposta non compone questo Collegio, è sufficiente rinviare alle statuizioni e motivazioni di Cass. Sez. U., 10/04/2024, n. 9611, così massimata: «Nel procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati ex art. 380bis c.p.c. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022), il presidente della sezione o il consigliere delegato che ha formulato la proposta di definizione può far parte – ed eventualmente essere nominato relatore – del collegio investito della definizione del giudizio ai sensi dell ‘ art. 380bis .1 c.p.c., non versando in situazione di incompatibilità agli effetti degli artt. 51, comma 1, n. 4, e 52 c.p.c., atteso che tale proposta non rivela una funzione decisoria e non è suscettibile di assumere valore di pronuncia definitiva, né la decisione in camera di consiglio conseguente alla richiesta del ricorrente si configura quale fase distinta, che si sussegue nel medesimo giudizio di cassazione con
carattere di autonomia e con contenuti e finalità di riesame e di controllo sulla proposta stessa.»;
-il ricorso – articolato in un ‘ unica censura con cui i ricorrenti deducono «Art. 360 n. 3 c.p.c.: Violazione o Falsa applicazione delle norme di diritto (artt. 1 L. n. 742/1969 e 92 dell ‘ O.G. – R.D.n.12/1941-; artt. 112, 132, nn. 3 e 4, 307, 615, 627, 630 nn. 1, 2 c.p.c.); Art. 360, n. 4 c.p.c.: Nullità della sentenza o del procedimento.» (così a pag. 9 del ricorso) – è inammissibile per molteplici ragioni;
-come già rilevato nella proposta ex art. 380bis c.p.c., in violazione dell ‘ art. 366, nn. 3 e 4, c.p.c., l ‘ esposizione del fatto processuale è lacunosa e i motivi sono generici: difatti, sebbene la ricorrente miri a sostenere di aver avanzato un ‘ autonoma domanda risarcitoria, manca nell ‘ atto introduttivo l ‘ illustrazione del ricorso iniziale al giudice dell ‘ esecuzione – unico a rilevare, per l ‘ inammissibilità di motivi nuovi nelle opposizioni esecutive nelle parti idonee a consentire a questa Corte di esaminare la doglianza; inoltre, la censura si riferisce a una serie di norme eterogenee, ma non formula una critica ragionata alla decisione impugnata, spiegando come e per quali ragioni i giudici di merito avrebbero violato le disposizioni menzionate; poi, dal testo dell ‘ atto è impossibile comprendere se – come affermato dai giudici di merito – non vi è (la necessaria) coincidenza tra i motivi di opposizione svolti col ricorso al giudice dell ‘ esecuzione e quelli sollevati nel corso del processo di cognizione;
-quanto alla tesi sostenuta dalla ricorrente – secondo cui la controversia non resta soggetta alla sospensione feriale dei termini perché è stata proposta una domanda di accertamento – in base ad indirizzo, ormai consolidato, di questa Corte, «in tema di opposizione di terzo ad esecuzione prevista dall ‘ art. 619 cod. proc. civ., la contestazione della validità o dell ‘ efficacia del fatto costitutivo del diritto di proprietà dell ‘ opponente sul bene staggito non muta l ‘ oggetto della causa neppure in caso di deduzione, da parte dell ‘ opposto, della simulazione dell ‘ atto di acquisto di quel diritto, né
introduce una domanda differente e connessa ove sia invocata una pronuncia espressa sul punto, sicché le esigenze di speditezza poste a fondamento dell ‘ esenzione di tale causa dalla sospensione feriale regolata dalla legge n. 742 del 1969 permangono immutate ed i termini processuali non sono sospesi durante il periodo feriale» (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 11111 del 10/06/2020, Rv. 658080-01);
-si tratta, come appare evidente (e come è stato del resto già affermato da Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 13797 del 02/05/2022, Rv. 66464801, e Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 15864 del 17/05/2022), dell ‘ affermazione di un principio di diritto valido per tutte le opposizioni esecutive, volto ad individuare, precisare e coordinare gli esatti limiti di applicabilità, in tali casi, dell ‘ indirizzo per cui, in caso di cumulo nel medesimo processo di una controversia soggetta alla sospensione feriale dei termini con una non soggetta a tale sospensione, all ‘ intero giudizio si applica il regime della sospensione (in proposito, Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 7824 del 27/03/2017, Rv. 644604-01; e Cass., Sez. 3, Sentenza n. 8113 del 03/04/2013, Rv. 62564401; l ‘ indirizzo è ritenuto valido anche in caso di domande riconvenzionali con cui, per l ‘ ipotesi di esito positivo dell ‘ opposizione esecutiva, l ‘ opposto richieda un nuovo accertamento sulla situazione sostanziale consacrata nel titolo esecutivo, purché la sentenza abbia accolto l ‘ opposizione e, quindi, abbia deciso sulla menzionata riconvenzionale: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 1123 del 21/01/2014, Rv. 629827-01; Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 17328 del 03/07/2018, Rv. 649841-01; Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 33728 del 18/12/2019, Rv. 656351-01) e degli orientamenti per cui, in caso di domande accessorie o consequenziali ad opposizioni esecutive, ovvero di connessione per pregiudizialità fra una opposizione esecutiva pregiudicante e una o più domande ordinarie pregiudicate, quantomeno fino allo scioglimento della connessione, il giudizio resta interamente sottratto alla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, così come in caso di richiesta incidentale, nell ‘ ambito di una opposizione esecutiva, di accertamento
dell ‘ invalidità del titolo esecutivo stragiudiziale in base al quale era stata promossa l ‘ esecuzione (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 25856 del 18/11/2013, Rv. 629116-01; Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 7421 del 17/03/2021, Rv. 660914-01; Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 15449 del 21/07/2020, Rv. 658507-01; Cass., Sez. 3, Sentenza n1123 del 21/01/2014, Rv. 62982601; Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 3542 del 13/02/2020, Rv. 657017-01);
-secondo le decisioni richiamate (Cass. 11111/2020; Cass. 13797/2022; Cass. 15864/2022), deve dunque distinguersi tra le ipotesi in cui la domanda ordinaria (soggetta a sospensione feriale dei termini) è formulata al fine di ottenere l ‘ accoglimento o il rigetto dell ‘ opposizione esecutiva, costituendo pertanto un presupposto della decisione di quest ‘ ultima (per quanto sulla stessa sia chiesta una decisione espressa, anche con efficacia di giudicato), casi in cui devono sempre prevalere le esigenze di speditezza poste a fondamento dell ‘ esenzione dalla sospensione feriale regolata dalla Legge n. 742 del 1969, e le ipotesi in cui la domanda ordinaria (soggetta a sospensione feriale dei termini) è formulata in via autonoma e alternativa rispetto all ‘ esito dell ‘ opposizione, nel senso che essa non influenza tale esito, dipendendo da quest ‘ ultimo semplicemente l ‘ eventualità del suo esame effettivo, nel qual caso le richiamate esigenze di speditezza prevalgono esclusivamente nel caso in cui l ‘ esito dell ‘ opposizione esecutiva non comporti l ‘ effettivo esame della domanda ordinaria»; l ‘ orientamento è stato ulteriormente ribadito in seguito ( ex multis : Cass., 09/06/2023, n. 16440; Cass., 08/05/2023, n. 12064; Cass., 05/10/2023, n. 28106; Cass., 19/03/2025, n. 7343);
-nel caso de quo , la domanda di accertamento dell ‘ invalidità del mutuo azionato come titolo esecutivo costituiva il presupposto immediato dell ‘ opposizione all ‘ esecuzione, pur essendo domandata una pronuncia dichiarativa sul punto; ne consegue la sottrazione dell ‘ intera controversia alla sospensione feriale dei termini e, così, la correttezza della declaratoria di inammissibilità dell ‘ appello, in quanto tardivo;
-la censura rivolta alla decisione della Corte d ‘ appello è, dunque, inammissibile ai sensi dell ‘ art. 360bis , n. 1), c.p.c., dato che «il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l ‘ esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l ‘ orientamento della stessa»;
-sono del pari inammissibili, ai sensi dell ‘ art. 360bis , n. 2), c.p.c., le censure relative alla violazione dei principî regolatori del giusto processo (il ricorso denuncia il mancato rispetto degli obblighi di motivazione e di corrispondenza tra chiesto e pronunciato), in quanto manifestamente infondate: la motivazione della pronuncia della Corte d ‘ appello (sopra riportata) è esaustiva nell ‘ illustrare le ragioni della decisione, la quale – proprio a causa dell ‘ inammissibilità dell ‘ impugnazione – non doveva, né poteva, riguardare il merito delle contestazioni svolte, ormai ineluttabilmente precluse dal preliminare rilievo in rito;
-da ultimo, la preclusione derivante dalla rilevata inammissibilità dell ‘ appello, correttamente pronunciata dalla Corte territoriale, preclude pure il rilievo dell ‘ ulteriore profilo di inammissibilità del ricorso (soltanto al quale potendo farsi, a tal fine, utile riferimento; e non rilevando, quindi, che la circostanza possa ritrarsi da altri atti, come, nella specie, il controricorso), dal quale non risulta il nominativo dei debitori diretti o principali, nella specie, in forza del mutuo azionato come titolo e litisconsorti necessari nell ‘ opposizione esecutiva, con conseguente ulteriore e indipendente profilo di inammissibilità di quello: «In materia di opposizioni esecutive, il ricorso per cassazione carente dell ‘ esatta indicazione dei litisconsorti necessari è inammissibile, ai sensi dell ‘ art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.: non è possibile, nonostante la violazione dell ‘ art. 102 c.p.c., rimettere l ‘ intera causa al giudice di primo grado al fine di procedere a contraddittorio integro a causa dell ‘ assoluta incertezza dell ‘ identità dei litisconsorti stessi, trattandosi di requisito di contenuto-forma che deve essere assolto necessariamente con il ricorso
e non può essere ricavato aliunde .» (Cass. Sez. 3, 14/09/2023, n. 26562, Rv. 668669-01);
-in conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile;
-all ‘ inammissibilità del ricorso consegue la condanna dei ricorrenti, in solido tra loro, a rifondere alla controricorrente le spese del giudizio di legittimità, liquidate, secondo i parametri normativi, nella misura indicata nel dispositivo;
-inoltre, poiché «la Corte … definisce il giudizio in conformità alla proposta», ai sensi dell ‘ art. 380bis , comma 3, c.p.c. trovano applicazione i commi 3 e 4 dell ‘ art. 96 c.p.c.: conseguentemente, i ricorrenti, in solido tra loro, vanno condannati a pagare una ulteriore somma, che si stima equa nella misura di Euro 7.700,00 (pari all ‘ importo liquidato a titolo di compensi), a norma del citato art. 96, comma 3, c.p.c., nonché una somma in favore della cassa delle ammende, che il Collegio ritiene di determinare in Euro 5.000,00 (e, cioè, nell ‘ importo massimo previsto dalla citata disposizione);
-va dato atto, altresì, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti ed al competente ufficio di merito, ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , d.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13;
-da ultimo, avuto riguardo al contenuto degli atti difensivi, ai sensi dell ‘ art. 88, comma 2, c.p.c., si dispone la trasmissione al Procuratore Generale presso questa Corte e al Consiglio Distrettuale di Disciplina di Roma, per le rispettive determinazioni di competenza, del ricorso e delle memorie dei ricorrenti, nonché di questa ordinanza;
p. q. m.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso;
condanna i ricorrenti, in solido tra loro, a rifondere alla controricorrente le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 7.700,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre ad accessori di legge, nonché al pagamento, in favore della medesima controricorrente, della somma di Euro 7.700,00 a norma dell ‘ art. 96, comma 3, c.p.c.;
condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di Euro 5.000,00 a norma dell ‘ art. 96, comma 4, c.p.c.;
ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti ed al competente ufficio di merito, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, qualora dovuto;
dispone la trasmissione del ricorso, delle memorie dei ricorrenti e di questa ordinanza al Procuratore Generale presso questa Corte e al Consiglio Distrettuale di Disciplina di Roma.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile,