Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 109 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 109 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: AMATORE NOME
Data pubblicazione: 02/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso n. 29404/2020 r.g. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in amministrazione straordinaria, rappresentata e difesa, giusta procura speciale in atti, dall’ AVV_NOTAIO e dall’ AVV_NOTAIO.
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, giusta procura speciale in atti, dagli Avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME.
-controricorrente –
avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, depositata in data 8.7.2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/11/2025 dal AVV_NOTAIO;
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Roma ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE in amministrazione straordinaria, nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Roma (n. 16865/2015), con la quale era stata respinta la domanda di revocatoria fallimentare, per la mancata dimostrazione della sussistenza del presupposto della scientia decoctionis .
La corte del merito ha infatti ritenuto tardivo il gravame, perché: (i) la sentenza impugnata era stata pubblicata in data 30.7.2015, all’esito di un giudizio intrapreso nell’anno 2013, e, non essendo stata notificata, il termine lungo per impugnare era quello di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza previsto dall’art. 327, comma primo, c.p.c. ; (ii) ai sei mesi dovevano inoltre essere aggiunti 31 giorni di sospensione feriale ai sensi dell’art. 1 della l. n. 742/1969, così come modificato dall’art. 16 , comma 1, del d.l. 12 settembre 2014 n. 132, convertito in legge 10 novembre 2014 n. 162, a decorrere dall’anno 2015, con la conseguenza che il termine per proporre appello scadeva in data 29.2.2016; (iii) l’appello era stato tuttavia consegnato per la notifica a mezzo posta solo in data 11.3.2016; (iv) come affermato anche dalla giurisprudenza di legittimità, la modifica legislativa che aveva ridotto il periodo di sospensione feriale da 46 a 31 giorni trovava applicazione a partire dalla sospensione dei termini relativa al periodo feriale dell’anno solare 2015 , non rilevando l’anno di pubblicazione della sentenza ovvero quello di introduzione del giudizio di primo grado.
La sentenza, pubblicata in data 8.7.2020, è stata impugnata da RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE in amministrazione straordinaria con ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui RAGIONE_SOCIALE (BNL) ha resistito con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo la società ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’ art. 327 c.p.c ., dell’ art. 5 c.p.c., dell’art. 153 c.p.c ., dell’ art. 1 legge n. 742/1969, per violazione del principio di irretroattività della legge ex art. 11 d.p.c.c. nella parte in cui ha ritenuto non applicabile la precedente normativa in tema di sospensione feriale, stante la mancanza di norma transitoria, e per la mancata rimessione in termini per buona fede della parte. 2. Con il secondo mezzo si deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione dell’ art. 327 c.p.c ., dell’art. 24 Cost . e dell’art. 111 Cost., nonchè dell’art. 117 Cost. e 6 Cedu, per compressione dei diritti di difesa, con censura di illegittimità costituzionale.
2.1 I due motivi, che possono trovare trattazione unitaria, sono infondati. Occorre invero ricordare che sulle questioni prospettate dalla ricorrente si è oramai stratificata una giurisprudenza pacifica di questa Corte.
In ordine al profilo di diritto intertemporale censurato dalla ricorrente, la giurisprudenza di legittimità è ormai ferma nel ritenere che ‘ ai fini della determinazione della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, -nella specie, per il computo del termine di impugnazione cd. lungo, ex art. 327, comma 1, c.p.c. -la modifica di cui all’art. 16, comma 1, del d.l. n. 132 del 2014 (conv., con modif., dalla l. n. 162 del 2014), che, sostituendo l’art. 1 della l. n. 742 del 1969, ha ridotto il periodo di sospensione da 46 giorni a 31 giorni (dall’1 al 31 agosto di ciascun anno), trova applicazione, in mancanza di una disciplina transitoria, a partire dalla sospensione dei termini relativa al periodo feriale dell’anno solare 2015, non rilevando, a tal fine, la data dell’impugnazione o quella di pubblicazione della sentenza ‘ (cfr. Cass. Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 8722 del 17/03/2022; Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 30053 del 31/12/2020; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 20866 del 06/09/2017; Cass. Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 11758 del 11/05/2017; Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 24867 del 05/12/2016).
A questo corposo formante giurisprudenziale occorre fornire continuità applicativa, non essendovi ragioni per discostarsi dalle condivisibili conclusioni cui lo stesso è giunto.
2.2 Ma anche le ulteriori istanze perorate dalla società ricorrente non meritano positivo apprezzamento, sulla scorta dei precedenti in termini espressi sempre dalla giurisprudenza di questa Corte.
In ordine alla rimessione in termini, è stato infatti affermato che ‘ ai fini della determinazione della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale nella specie, per il computo del termine di impugnazione cd. lungo, ex art. 327, comma 1, c.p.c. – la modifica di cui all’art. 16, comma 1, del d.l. n. 132 del 2014, conv., con modif. in l. n. 162 del 2014, che, sostituendo l’art. 1 della l. n. 742 del 1969, ha ridotto il periodo di sospensione da 46 giorni a 31 giorni (dal 1 al 31 agosto di ciascun anno), è immediatamente applicabile con decorrenza dall’anno 2015; peraltro, nell’ipotesi in cui venga accertata, per effetto di detta norma, la tardiva proposizione del ricorso per cassazione, non è ammissibile un’istanza di rimessione in termini, atteso che l’applicazione di una novella non può mai integrare un errore scusabile da parte di un avvocato abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori ‘ (Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 21674 del 19/09/2017; Cass. n. 11758/2017).
Anche le ulteriori questioni di legittimità costituzionale agitate dalla parte ricorrente sono state già affrontate e risolte dalla giurisprudenza di legittimità.
È stato infatti affermato che ‘ con riguardo al termine “lungo” di impugnazione previsto dall’art. 327 c.p.c. (nella sua originaria formulazione), è manifestamente infondata l’eccezione di illegittimità costituzionale dell’art. 16 del d.l. n. 132 del 2014, conv. con modif. nella l. n. 162 del 2014, dovendosi escludere che l’abbreviazione del periodo di sospensione feriale dei termini processuali da 46 a 31 giorni, ivi previsto, determini una compressione del diritto di difesa delle parti e del principio del giusto processo, in ragione dell’inequivocabile interpretazione della norma, applicabile, in assenza di disciplina transitoria, a tutti i termini decorrenti dal 1° gennaio 2015, e dell’oggettiva ampia durata del termine in questione ‘ (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 18485 del 04/09/2020).
Ne consegue il rigetto del ricorso.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
Sussistono anche i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. Sez. Un. 23535 del 2019).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 25.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 , comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, il 26.11.2025
Il Presidente