Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 26300 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 26300 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 08/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19731/2022 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, domiciliata per legge in ROMA, alla INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall ‘ avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), con domicilio digitale come in atti
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE COGNOME, in persona del legale rappresentante in carica, domiciliato per legge in ROMA, alla piazza INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall ‘ avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), che lo rappresenta e difende, con domicilio digitale come in atti
– controricorrente –
avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di PAVIA n. 186/2022 depositata il 15/02/2022.
Udita la relazione svolta, nella camera di consiglio del 19/06/2024, dal Consigliere relatore NOME COGNOME.
Rilevato che:
NOME COGNOME e il coniuge NOME COGNOME (deceduto dopo le fasi di merito), affermando di avere avviato una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi della legge n. 3 del 27/01/2012, poiché in data 18/10/2019 avevano chiesto all ‘ RAGIONE_SOCIALE la nomina di un professionista per la procedura di sovraindebitamento, che venne individuato (e la cui indicazione nominativa non è qui necessaria), chiesero, dopo aver ricevuto l ‘ atto di precetto per un decreto ingiuntivo, non opposto, per oneri condominiali, la sospensione dell ‘ esecuzione;
l ‘ istanza di sospensione dell ‘ esecuzione venne rigettata e la COGNOME e lo COGNOME proposero opposizione all ‘ esecuzione, rigettata, nel contraddittorio con il Supercondominio Visconti, dal Giudice di pace di Abbiategrasso;
NOME COGNOME e NOME COGNOME proposero appello e, nel ricostituito contraddittorio, il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, con sentenza n. 186 del 15/02/2022, ha rigettato l ‘ impugnazione;
con un unico motivo di violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE artt. 112, 615, 295, 480 cod. proc. civ. e della legge n. 3 del 2012 e di omesso esame di fatto decisivo, ai sensi dell ‘ art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 cod. proc. civ., la sola NOME COGNOME impugna la sentenza d ‘ appello;
risponde con controricorso il Supercondominio Visconti;
il Procuratore Generale non ha presentato conclusioni;
la ricorrente ha depositato memoria per l ‘ adunanza camerale del 19/06/2024, alla quale il ricorso è stato rattenuta per la decisione.
Considerato che:
l ‘ unico motivo del ricorso contesta violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE artt. 112, 615, 295, 480 cod. proc. civ. e della legge n. 3 del 2012, ai sensi dell ‘ art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. e omesso esame di fatto decisivo, ai sensi del n. 5 dello stesso art. 360 codice di rito « quanto alla motivazione apparente, perplessa e incomprensibile sul punto della possibilità di sospensione dell ‘ esecutività »;
il motivo è del tutto inammissibile, poiché esso si limita a contestare apoditticamente, senza alcuna critica ragionata, il percorso argomentativo del giudice di merito dove questo afferma che
« il giudice designato per la procedura di sovraindebitamento ad essere investito del potere di disporre con decreto il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive individuali (ove si tratti di ‘accordo di composizione della crisi’ ex art. 10 comma 2° lett. c) oppure la sospensione delle eventuali procedure esecutive (ove si tratti di ‘piano del consumatore’ ex art. 12 bis comma 2°, con l ‘ ulteriore precisazione che, in questo secondo caso, tale provvedimento è emesso qualora lo stesso giudice ritenga che la prosecuzione della procedura esecutiva possa ‘pregiudicare la fattibilità del piano’).
Se il giudice dell ‘ esecuzione adottasse i suddetti provvedimenti senza essere investito del relativo potere, porrebbe in essere atti illegittimi, per non dire abnormi.
Ove poi lo stesso g.e. dovesse ritenere, il difetto del decreto di cui sopra e nelle more della procedura di sovraindebitamento, di differire alcuni incombenti per mere ragioni di opportunità, nulla toglierebbe al fatto che l ‘ azione esecutiva, fino a quando non intervengono i suddetti provvedimenti, può e deve proseguire per
giungere utilmente a conclusione, senza che il debitore esecutato abbia il diritto di opporvisi.
L ‘ ipotesi, vagheggiata dagli appellanti, che il debitore esecutato acquisti un vero e proprio diritto di ottenere (si presume, dal giudice dell ‘ esecuzione) la sospensione della procedura esecutiva semplicemente con il deposito della domanda di accesso alla procedura di sovraindebitamento, oltre che poco plausibile, è da escludersi alla luce delle menzionate disposizioni di legge e della tipicità delle cause di sospensione del processo esecutivo. »;
l ‘ ulteriore argomento relativo, di cui alla pag. 3 del ricorso, al d.l. n. 83 del 27/06/2015 convertito con modificazioni dalla legge n. 132 del 6/08/2015, in tema di cd. credit crunch , secondo la terminologia bancaria anglosassone richiamata in ricorso, non costituisce un ‘ utile critica in diritto alla sentenza d ‘ appello, che, sulla base della ricognizione RAGIONE_SOCIALE artt. 7 e segg. e segnatamente dell ‘ art. 10 della legge n. 3 del 2012, ha escluso la sussistenza di un ‘ ipotesi di sospensione dell ‘ esecuzione, precisando, peraltro, che nella specie l ‘ esecuzione non era ancora iniziata, trattandosi di un ‘ opposizione avverso il precetto;
l ‘ ulteriore parte del motivo unico, relativa al n. 5 dell ‘ art. 360 cod. proc. civ. è inammissibile, in quanto i fatti di causa sono stati ricostruiti in modo identico dai giudici delle due fasi di merito e il motivo non individua alcun fatto nuovo e diverso, cosicché esso ricade nell ‘ ambito della preclusione all ‘ impugnazione di cui all ‘ art. 348 ter commi 3 e 4 cod. proc. civ. (fattispecie di inammissibilità ora trasfusa nell ‘ art. 360, comma 4, cod. proc. civ., come risultante a seguito delle modifiche di cui al d.lgs. n. 149 del 10/10/2022);
in concreto la detta parte di motivo contesta un vizio di motivazione insufficiente, non più ascrivibile al novero delle censure spendibili in sede di legittimità qualora non si riscontri una carenza motivazionale al di sotto del cd. «minimo costituzionale»
(si veda, per tutte, la giurisprudenza principiata da Sez. U n. 8053 del 7/4/2014), non riscontrabile nella sentenza d ‘ appello in oggetto;
in conclusione, deve ribadirsi l ‘ affermazione decisoria già resa da questa Corte (Cass. n. 22715 del 26/07/2023) secondo la quale: « i rapporti tra giudice dell ‘ esecuzione individuale e giudice del sovraindebitamento ex l. n. 3 del 2012 (applicabile “ratione temporis”), per l ‘ ipotesi di contemporanea pendenza di procedure a carico del medesimo debitore, sono improntati a piena equiordinazione, per quanto i rispettivi poteri debbano necessariamente coordinarsi, nel rispetto delle specifiche disposizioni normative e delle corrispondenti funzioni e prerogative di ciascun giudice; pertanto, qualora a carico del debitore -proponente un accordo di composizione della crisi, ai sensi RAGIONE_SOCIALE artt. 6 e ss. della citata legge – siano pendenti una o più procedure esecutive individuali, il giudice delegato alla procedura concorsuale, ove ne ricorrano i presupposti, col decreto di apertura della stessa ex art. 10, comma 2, lett. c), l. cit., può solo pronunciare il divieto di iniziare o proseguire le azioni esecutive, fino alla definitiva omologazione dell ‘ accordo, ma non anche adottare provvedimenti direttamente incidenti sulle procedure stesse, riservati esclusivamente al giudice delle singole esecuzioni (oppure al giudice delle eventuali opposizioni esecutive proposte) »;
da tanto consegue che solo dopo l’esplicito provvedimento in tal senso da parte del giudice della procedura di sovraindebitamento potrà insorgere il poteredovere del giudice dell’esecuzione iniziata o, a determinate condizioni, del giudice dell’opposizione a quella meramente minacciata (come nel caso della contestazione fin dalla notifica del solo precetto) di conformarvisi, ricorrendone i presupposti: con l’ulteriore corollario che il mero avvio di quella procedura non sortisce alcun effetto sospensivo di alcunché;
il ricorso deve, pertanto, essere rigettato;
le spese di lite seguono la soccombenza della ricorrente e sono liquidate come da dispositivo, sulla base dell ‘ attività processuale espletata in relazione al valore della controversia;
la decisione di rigetto dell ‘ impugnazione comporta che deve attestarsi, ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente e in favore del competente Ufficio di merito, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis , dello stesso articolo 13, se dovuto;
il deposito della motivazione è fissato nel termine di cui al secondo comma dell ‘ art. 380 bis 1 cod. proc. civ.;
p. q. m.
la Corte rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge;
ai sensi dell ‘ art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente e in favore del competente Ufficio di merito, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Corte di