Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 211 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 211 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 07/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso 11582 – 2023 proposto da:
COGNOME, elettivamente domiciliato in Palermo, presso lo studio dell’avv. NOME COGNOME dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, con indicazione de ll’ indirizzo pec;
– ricorrente –
contro
NOME COGNOME e COGNOME
– intimate –
per il regolamento di competenza richiesto avverso l’ordinanza di sospensione resa dal TRIBUNALE DI PALERMO in data 8/5/2023, nel giudizio n. R.G. 1462/2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7/5/2023 dal consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
lette le memorie del ricorrente;
rilevato che:
–NOME COGNOME ha proposto regolamento necessario di competenza ai sensi dell’art. 42 cod. proc. civ., affidato a due motivi, avverso l’ordinanza dell’ 8 maggio 2023 con cui il Tribunale di Palermo ha sospeso, ai sensi dell’art. 337 comma 2 cod. proc. civ., il giudizio iscritto al n. R.G. 1462/22, intrapreso dallo stesso ricorrente nei confronti della madre NOME COGNOME, del padre NOME COGNOME deceduto nelle more del giudizio e della sorella NOME COGNOME al fine di sentire dichiarare la risoluzione del contratto di donazione dell’usufrutto vitalizio di una villa sita in Mondello ai genitori, per avere essi violato l’obbligo di non concedere il godimento della villa a terzi, mettendola a disposizione della sorella NOME;
la sospensione è stata disposta sino alla definizione del giudizio iscritto al n. RG 1369/21, pendente presso la Corte d’Appello di Roma, intentato dai genitori contro NOME COGNOME e avente ad oggetto, fra l’altro, la revoca per ingratitudine della donazione della piena proprietà della stessa villa al figlio;
NOME COGNOME e NOME COGNOME, regolarmente intimate, non hanno svolto difese; considerato che:
il Tribunale ha motivato la sospensione rilevando che «pur non sussistendo un rapporto di stretta pregiudizialità con la causa portante il n. 1369/21 R.G. pendente fra le spesse parti dinanzi alla Corte di Appello di Roma -avente ad oggetto il gravame avverso la sentenza n 1172/21 con cui è stata definita, con declaratoria di prescrizione, la domanda di revocazione – fra le altre – della donazione della villa di INDIRIZZO
COGNOME n. 15/17 in Mondello (Palermo), effettuata da NOME COGNOME a favore di NOME COGNOME con atto in Notar NOME COGNOME di Monterotondo dell’1.06.2010 , il presente giudizio va comunque sospeso ex art 337 cod. proc. civ. posto che la definizione -in senso di riforma della sentenza gravata -del giudizio pendente alla Corte di appello potrebbe incidere sulla stessa esistenza dell’usufrutto oggetto della donazione di cui si chiede la risoluzione;
con il primo motivo, articolato in riferimento al n. 3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., NOME COGNOME ha prospettato la violazione e falsa applicazione degli art. 42, 295 e 337 cod. proc. civ. e artt. 3, 24, 111 Cost. per avere il Tribunale, pur dando atto della mancanza di un rapporto di stretta pregiudizialità tra i due giudizi, sospeso il giudizio ai sensi dell’art. 337 cod. proc. civ., affermando che la eventuale riforma della sentenza n. 1172/2021, gravata in appello, «potrebbe incidere sulla stessa esistenza dell’usufrutto oggetto della donazione di cui si chiede la risoluzione», con ciò violando i limiti di applicazione della sospensione ex art. 337 cod. proc. civ., come restrittivamente stabiliti per giurisprudenza consolidata;
con il secondo motivo, articolato in riferimento ai n. 3 e 4 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., il ricorrente ha denunciato la nullità della ordinanza per non avere il Tribunale adeguatamente motivato la sospensione e per non aver considerato che la domanda ritenuta pregiudiziale era stata già rigettata in primo grado;
entrambi i motivi, che possono essere trattati congiuntamente per continuità di argomentazione, sono fondati, atteso che, per interpretazione ormai consolidata dell’art. 337 cod. proc. civ., la sospensione discrezionale ai sensi di questa norma è ammessa soltanto ove il giudice del secondo giudizio motivi esplicitamente le ragioni per le quali non intenda riconoscere l’autorità della prima sentenza, già intervenuta sulla questione ritenuta pregiudicante, chiarendo perché
non ne condivide il merito o le ragioni giustificatrici, sulla base di un confronto tra la decisione stessa e la critica che ne è stata fatta (Cass., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 14146 del 2020, con indicazione di numerosi precedenti conformi); da un canto, infatti, la sospensione del giudizio si risolve in una compressione, sia pure temporanea, del l’interesse della parte alla continuità del procedimento e alla ragionevole durata del giudizio e, d’altro canto, la pronuncia del giudice di primo grado, nel giudizio pregiudicante, qualifica già la posizione delle parti in modo diverso da quello dello stato originario di lite, giustificando sia l’esecuzione provvisoria, sia l’autorità della sentenza di primo grado;
nella specie, con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di Palermo si è limitato a rilevare l’opportunità della sospensione senza motivare sulle ragioni di mancato riconoscimento dell’autorità della sentenza già resa nel primo grado del giudizio pregiudicante;
-in accoglimento del ricorso, pertanto, l’ordinanza di sospensione deve essere cassata e deve essere disposto il prosieguo del giudizio dinnanzi al Tribunale di Palermo;
la statuizione sulle spese di legittimità è rimessa al merito;
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso , cassa l’ordinanza impugnata e dispone il prosieguo del giudizio dinnanzi al Tribunale di Palermo; spese al merito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda