Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 12619 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 12619 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 12/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17099/2022 R.G. proposto da :
COGNOME NOMECOGNOME elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
CONDOMINIO DI INDIRIZZO elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO ROMA n. 8498/2021 depositata il 24/12/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/04/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Premesso che:
1.NOME COGNOME ricorre con tre motivi per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Roma, n.8498 del 2021, con cui è stata confermata la sentenza del Tribunale di Roma reiettiva della domanda, proposta da essa ricorrente nei confronti del Condominio di INDIRIZZO Roma, del Condominio di INDIRIZZO, del Condominio di INDIRIZZO-1d-1e, del Condominio di INDIRIZZO, del Condominio di INDIRIZZO, dei Sigg.ri NOME NOME NOME ed NOME COGNOME ed NOME COGNOME, della RAGIONE_SOCIALE e della RAGIONE_SOCIALE, per ottenere l’accertamento della proprietà per usucapione di ‘aree circostanti l’immobile di proprietà sito in Roma, INDIRIZZO, identificate in Catasto Terreni al foglio 583 partt. 426 e 427, della superficie di circa 310 mq, nonché della porzione di area compresa tra dette particelle e l’ingresso del Condominio di INDIRIZZO per ca. 86 mq’. La Tasca, nel corso del giudizio di primo grado, aveva chiesto al Tribunale di estromettere dal giudizio il Condominio di INDIRIZZO, Roma, il Condominio di INDIRIZZO, il Condominio INDIRIZZO, il Condominio di INDIRIZZO, il Condominio di INDIRIZZO, i Sigg.ri NOME NOME NOME ed NOME COGNOME ed NOME COGNOME e la spa ALA 97, e di integrare il contraddittorio nei confronti dei condòmini proprietari di immobili nel Condominio di INDIRIZZO INDIRIZZO. L ‘ attrice aveva anche chiesto la sospensione del giudizio in attesa della definizione di quello proposto da quest’ultimo Condominio, scale V, Z, 1 e 2, per l’accertamento, in proprio favore, del diritto dominicale sull’area de qua. L’ attrice aveva rappresentato, a
fondamento della richiesta di estromissione degli originari convenuti e di integrazione del contraddittorio nei confronti dei condòmini della scala 2, di avere appreso che le aree in questione erano di sua proprietà ‘non tanto e non solo’ per usucapione quanto per atto derivativo, essendole pervenute per successione dalla madre che, nel costituire il Condominio di INDIRIZZO, Roma, scala 2, se ne era riservata la proprietà esclusiva.
Il Tribunale aveva respinto le richieste, aveva precisato che la RAGIONE_SOCIALE era stata convenuta in giudizio senza alcuna domanda, ed aveva rigettato la domanda nei confronti degli altri convenuti. La Corte di Appello, con la sentenza sopra ricordata, a conferma della sentenza di primo grado, ha osservato che i condòmini avrebbero dovuto essere chiamati in causa fino dall’inizio, che l’ attrice, in sede di precisazione delle conclusioni davanti al Tribunale, aveva chiesto che la causa proseguisse nei soli confronti del Condominio di INDIRIZZO INDIRIZZO ed aveva emendato in modo irrituale le domande iniziali sulle quali si era instaurato il contraddittorio, e che non sussistevano i presupposti della sospensione del giudizio;
il Condominio di INDIRIZZO Roma, resiste con controricorso;
le parti hanno depositato memoria; considerato che:
1.con il primo motivo di ricorso si denuncia, ‘in relazione all’art. 360, primo comma, n.3 c.p.c., la violazione degli artt. 1131 c.c. e 102 c.c.’. La ricorrente deduce che, sia in primo grado che in appello, sebbene essa ricorrente avesse citato il Condominio di INDIRIZZO, si erano costituiti i ‘Condomini di INDIRIZZO, scale V, Z, 1 e 2′, che quindi ‘il soggetto che l’ attrice intendeva citare risultava costituito’, salva ‘l’ulteriore integrazione del contraddittorio nei confronti dei singoli condomini di detto Condominio’.
Il motivo è inammissibile per intrinseca e irriducibile contraddittorietà che impedisce di individuare il senso della censura: la ricorrente (ricorso, punto 3, ‘Sul primo motivo di ricorso’), da un lato, sostiene che il contraddittorio nei confronti dei condòmini del Condominio di INDIRIZZO, scala INDIRIZZO, era integro fino dall’inizio posto che ‘risultava costituito tra gli altri anche il Condominio di INDIRIZZO, scala 2, ossia il soggetto al quale l ‘attrice intendeva circoscrivere il giudizio’ e da questo lato evoca l’art. 1130 c.c. sui poteri dell’amministratore, da un altro lato, sostiene che il contraddittorio avrebbe dovuto essere integrato nei confronti degli stessi condòmini e, da questo lato, evoca l’art. 102 c.p.c.. Va peraltro osservato -con riferimento all’assunto sotteso al primo lato del motivo – che la ricorrente non censura in alcun modo l’affermazione della Corte di Appello per cui la modifica della domanda, sulla quale essa ricorrente, con le conclusioni rassegnate davanti al Tribunale, aveva chiesto che il processo proseguisse nei confronti dei condòmini -modifica per cui la dichiarazione della proprietà dell’area de qua avrebbe dovuto essere ricondotta non più all’ accertamento dell’usucapione ma ad un titolo derivativo- era inammissibile;
2. con il secondo motivo di ricorso si denuncia, ‘in relazione all’art. 360, primo comma, n.3 c.p.c., la violazione degli artt. 295 e 132 c.p.c.’. La ricorrente deduce che la Corte di Appello avrebbe errato nel non sospendere il giudizio in attesa della definizione di quello proposto davanti al Tribunale di Roma da parte del Condominio di INDIRIZZO, scale V, Z, 1 e 2 per l’accertamento della proprietà dell’area in questione;
con il terzo motivo, la denuncia formulata con il secondo motivo viene riproposta in relazione alla dedotta violazione o falsa applicazione dell’art. 295 c.p.c.
I due motivi possono essere esaminati in modo congiunto.
I motivi sono infondati.
Questa Corte ha affermato (ordinanza n.18082 del 31/08/2020) che ‘La sospensione prevista dall’art. 295 c.p.c. presuppone la pendenza davanti allo stesso o ad altro giudice di una controversia avente ad oggetto questioni pregiudiziali necessariamente diverse rispetto a quelle dibattute nel giudizio da sospendere, mentre, ove si verta in ipotesi di identità di questioni in discussione innanzi al giudice del processo del quale si chiede la sospensione ed in altra, diversa sede, detto giudice conserva il potere di pronunciare sul “thema decidendum” devoluto alla sua cognizione, potendo soltanto configurarsi gli estremi per far luogo o alla riunione dei procedimenti o ad una declaratoria di litispendenza o di continenza di cause’.
L’affermazione della Corte di Appello per cui non sussistevano i presupposti della sospensione del processo è ineccepibile, anche se devono più compiutamente esplicitarsi le ragioni della statuizione. La ricorrente stessa ricorda che la propria istanza di sospensione del giudizio ai sensi dell’articolo 295 c.p.c. era stata proposta alla Corte di Appello di Roma, all’udienza di precisazione delle conclusioni del 29 aprile 2021, sul presupposto della pendenza innanzi al Tribunale di Roma di causa non pregiudiziale rispetto a quella su cui la Corte di Appello era chiamata a decidere ma di altra causa relativa alla proprietà delle aree, tra l’altro iniziata dal Condominio nel 2018 e quindi dopo che era stata emessa tra le parti la sentenza del Tribunale di Roma n. 18878/13 che costituisce il provvedimento che ha definito il primo grado del presente giudizio;
in conclusione il ricorso deve essere rigettato;
le spese seguono la soccombenza;
PQM
la Corte rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente a rifondere al controricorrente le spese del giudizio di legittimità, liquidate in €6000,00, per compensi
professionali, € 200,00 per esborsi oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% e altri accessori di legge se dovuti.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater del d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Roma 24 aprile 2025.
Il Presidente NOME COGNOME