Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 20805 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 20805 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/07/2024
Oggetto:
regolamento
di competenza
O R D I N A N Z A
sul ricorso per regolamento di competenza n. 20772/23 proposto da:
-) RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
-) COGNOME NOME e COGNOME NOME ;
– intimati – avverso l’ordinanza del Tribunale di V erona 19 settembre 2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 maggio 2023 dal AVV_NOTAIO; viste le conclusioni del AVV_NOTAIO;
FATTI DI CAUSA
La società RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha convenuto dinanzi al Tribunale di Verona NOME e NOME COGNOME, esponendo:
-) di essere proprietaria di un fondo agricolo esteso per circa 4 ettari, con annessa casa rurale;
-) di avere concesso il suddetto fabbricato in comodato ai convenuti con atto del 22.12.2014, senza fissazione di durata;
-) di avere richiesto ai convenuti, per sopravvenute esigenze dell’impresa RAGIONE_SOCIALE, il rilascio del bene, senza successo.
Concluse pertanto chiedendo la condanna dei convenuti al rilascio dell’immobile.
NOME e NOME COGNOME si costituirono eccependo, per quanto qui rileva:
-) di essere stati soci della ‘RAGIONE_SOCIALE‘ sin dal 19.6.2014 (ovvero dalla costituzione), e di avere conferito nel patrimonio sociale l’immobile oggetto del contendere;
-) di avere poi alienato le proprie quote sociali a NOME COGNOME (attuale legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE) il 20.8.2014;
-) di avere proposto nel 2022 domanda di risoluzione dei contratto di trasferimento delle quote sociali, per inadempimento da parte di NOME COGNOME dell’obbligo di pagamento del prezzo .
Il Tribunale di Verona, con ordinanza 19.9.2023 n. 8153 ha ritenuto che il giudizio di risoluzione del contratto di vendita delle quote fosse pregiudiziale rispetto al giudizio di rilascio, ed ha sospeso quest’ultimo ai sensi dell’art. 295 c.p.c..
Avverso l’ordinanza di sospensione è proposta istanza di regolamento di competenza dalla RAGIONE_SOCIALE.
NOME e NOME COGNOME non si sono difesi.
Il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO ha chiesto che sia ordinata la prosecuzione del giudizio sospeso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo la società ricorrente deduce che tra il giudizio di risoluzione e quello di rilascio non esiste alcuna pregiudizialità in senso giuridico.
1.1. Il motivo è manifestamente fondato, come correttamente rilevato anche dal AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO.
Il giudizio di risoluzione infatti ha ad oggetto il contratto di vendita delle quote societarie: se dunque fosse dichiarato risolto quel contratto, NOME e NOME COGNOME tornerebbero ad essere soci della RAGIONE_SOCIALE.
Il giudizio di rilascio invece ha ad oggetto l’accertamento della violazione dell’obbligo di restituire la cosa , gravante sul comodatario.
I due giudizi inoltre pendono tra soggetti diversi: quello di risoluzione verte tra NOME COGNOME e i convenuti; quello di rilascio tra questi ultimi e la società RAGIONE_SOCIALE.
1.2. Pertanto, anche se fosse accolta la domanda di risoluzione della vendita di quote, non verrebbe meno l’obbli go di NOME NOME NOME COGNOME di restituire l’immobile alla società.
Il comodato infatti è stato stipulato dalla società, e la società è soggetto giuridico diverso dai suoi soci. Se mutano le persone dei soci, non vengono meno i crediti della società, né il mutamento della compagine dei soci travolge gli atti compiuti dalla società.
Il vincolo che lega i due giudizi non è dunque giuridico, ma di mero fatto, ovvio essendo che NOME e NOME COGNOME, se tornassero ad essere soci di maggioranza della RAGIONE_SOCIALE, potrebbero revocare l’amministratore o deliberare la prosecuzione del mandato.
Un vincolo dunque insufficiente per consentire la sospensione del giudizio.
Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo.
P.q.m.
(-) ordina la prosecuzione del giudizio;
(-) condanna NOME COGNOME e NOME COGNOME, in solido, alla rifusione in favore di RAGIONE_SOCIALE delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 2.360, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55-
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, addì 21 maggio 2023.
Il Presidente
(NOME COGNOME)