Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 22977 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 22977 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 20/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13019/2022 R.G. proposto da COGNOME NOME, rappresentato e difeso dagli AVV_NOTAIO, con domicilio in Roma, INDIRIZZO, presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione;
-ricorrente –
contro
INSO SISTEMI PER LE RAGIONE_SOCIALE IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA, in persona dei Commissari straordinari p.t. Prof. AVV_NOTAIO NOME COGNOME e Dott. NOME COGNOME e NOME COGNOME, rappresentata e difeso dal Prof. AVV_NOTAIO NOME COGNOME, con domicilio eletto in INDIRIZZO, INDIRIZZO;
-resistente – per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del Tribunale di Roma depositata il 13 ottobre 2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29 maggio 2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto il rinvio della causa a nuovo ruolo.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME, già dipendente, direttore generale ed amministratore delegato della RAGIONE_SOCIALE in amministrazione straordinaria, la convenne in giudizio, chiedendo l’ammissione allo stato passivo, in via privilegiata ai sensi dell’art. 2751bis n. 1 cod. civ., di un credito di Euro 173.679,62, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, a titolo di retribuzioni e trattamento di fine rapporto.
Si costituirono i Commissari straordinari, ed eccepirono l’inadempimento degli obblighi inerenti alle cariche rivestite dall’attore, chiedendo il rigetto della domanda.
La RAGIONE_SOCIALE in amministrazione straordinaria convenne separatamente in giudizio il COGNOME, gli altri componenti del consiglio di amministrazione della società, i sindaci e la società di revisione dei bilanci, per sentirli condannare, ai sensi degli artt. 1218, 2043, 2393, 2394, 2394bis e 2407 cod. civ., dell’art. 8, comma primo, del d.l. 23 dicembre 2003, n. 347 e dell’art. 185 cod. pen., al risarcimento dei danni cagionati dai pagamenti preferenziali effettuati dalla società, dai pagamenti postergati effettuati in violazione degli artt. 2467 e 2934 cod. civ., dai finanziamenti concessi alla società controllante ed alle controllate, dalla conclusione di commesse disastrose e dalla mancata adozione dei provvedimenti conseguenti alla perdita del patrimonio sociale.
Si costituì il COGNOME, e resistette alla domanda, chiedendone il rigetto.
Con ordinanza del 13 ottobre 2021, il Tribunale di Roma dispose la sospensione del giudizio di opposizione allo stato passivo sino all’esito di quello di responsabilità, in considerazione dell’eccezione di compensazione tra il credito vantato dal COGNOME e quello fatto valere dalla società, sollevata dai Commissari liquidatori.
Avverso la predetta ordinanza il COGNOME ha proposto istanza di regolamento di competenza, articolata in tre motivi, illustrati anche con memoria. La RAGIONE_SOCIALE ha resistito con memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va disattesa l’eccezione d’inammissibilità del regolamento, sollevata dalla difesa della resistente in relazione all’inosservanza del termine di cui all’art. 47, secondo comma, cod. proc. civ., decorrente dalla comunicazione dell’ordinanza impugnata, effettuata il 14 ottobre 2021, e ormai scaduto alla data della notificazione dell’istanza di regolamento, effettuata l’8 aprile 2022. La difesa del ricorrente ha invece insistito sull’applicabilità del termine di cui all’art. 327, primo comma, cod. proc. civ., sostenendo che la comunicazione, effettuata all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato nel ricorso introduttivo del giudizio, ha avuto esito negativo, poiché, nonostante la corretta indicazione dell’indirizzo, il messaggio non è stato consegnato al destinatario, e la cancelleria del Tribunale non ha provveduto ad effettuare alcun ulteriore tentativo di notifica. Il Pubblico Ministero ha chiesto a sua volta il rinvio della causa a nuovo ruolo, in attesa della decisione delle Sezioni Unite in ordine alla questione, sollevata dalla Sezione Terza civile, riguardante la validità e le conseguenze della notifica effettuata in via telematica e risultata vana per saturazione della capienza della casella di posta elettronica del destinatario.
Tale rinvio non risulta necessario, potendo la causa essere decisa senza affrontare la predetta questione, in virtù della produzione da parte del ricorrente della copia dell’ordinanza impugnata, corredata dall’avviso di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata a mezzo del quale è stata effettuata la comunicazione, da cui si evince che «il messaggio non è stato consegnato nelle ventiquattrore successive al suo invio». L’omessa indicazione delle ragioni della mancata consegna consente di escludere l’applicabilità, nel caso in esame, tanto dell’orientamento giurisprudenziale secondo cui, in quanto dipendente da causa imputabile al destinatario, la mancata consegna per «casella piena» è equiparabile all’avvenuta consegna, con la conseguenza che la notifica deve ritenersi perfezionata, senza che risultino
necessari ulteriori adempimenti (cfr. Cass., Sez. VI, 11/02/2020, n. 3164), quanto dell’orientamento contrario (o più precisamente difforme), secondo cui, ove con l’indicazione dell’indirizzo digitale concorra l’elezione di un domicilio fisico, il procedimento notificatorio dev’essere proseguito mediante la consegna dell’atto presso tale domicilio, in mancanza della quale la notificazione non può ritenersi perfezionata (cfr. Cass., Sez. III, 20/12/2021, n. 40758). Essendo pacifico che il ricorso non è stato consegnato, ed essendo rimasta imprecisata la relativa causa, le conseguenze di tale omissione vanno invece poste a carico della resistente, in applicazione del principio, più volte ribadito da questa Corte in tema d’impugnazione, secondo cui, ove la parte cui sia stato notificato il relativo atto entro il termine di cui all’art. 327 cod. proc. civ. eccepisca l’inosservanza del termine breve, incombe ad essa l’onere di provarne la decorrenza, producendo copia autentica del provvedimento impugnato, corredata della relata di notificazione, che non ammette equipollenti, con la conseguenza che la mancata produzione di tali documenti determina l’inesistenza della notifica, impedendo il decorso del termine breve per l’impugnazione (cfr. Cass., Sez. VI, 7/12/2016, n. 25062; 5/04/2011, n. 7761; Cass., Sez. I, 23/09/2004, n. 19072).
2. Si osserva inoltre che il ricorso, depositato in via telematica il 26 aprile 2022, è stato rifiutato dal sistema, con la motivazione che «il messaggio non è stato elaborato correttamente dal sistema ed è stato scartato», essendo stato accertato che «il mittente non è autorizzato al processo telematico»; dopo aver chiesto informazioni, la difesa del ricorrente ha quindi provveduto ad un nuovo deposito il 2 maggio 2022, a seguito del quale è stato inviato un messaggio di posta elettronica certificata, in cui è stato chiarito che in realtà il precedente deposito «è stato rifiutato per la presenza di un errore fatale di natura telematica che ne impedisce l’accettazione»: sulla base di tali elementi, la difesa del ricorrente ha chiesto di essere rimessa in termini per il deposito del ricorso, al fine di evitare la dichiarazione d’improcedibilità della impugnazione, ai sensi dell’art. 369 cod. proc. civ.
L’istanza va accolta, avuto riguardo al chiarimento fornito dalla Cancelleria, in conformità del principio, ripetutamente affermato da questa Corte in tema di deposito telematico di atti processuali, secondo cui l’«errore fatale»
che ne abbia determinato l’esito negativo non è necessariamente ascrivibile a colpa del mittente, ma esprime soltanto l’impossibilità di caricare l’atto nel fascicolo telematico, che impedisce al cancelliere l’accettazione del deposito, e consente quindi la rimessione in termini, escludendo la produzione di effetti invalidanti, quando, come nella specie, vi sia stato il raggiungimento dello scopo, ai sensi dell’art. 156, terzo comma, cod. proc. civ., per effetto della rinnovazione del deposito entro il tempo ragionevolmente necessario per svolgere accertamenti e verifiche presso la cancelleria (cfr. Cass., Sez. 12/01/ 2024, n. 1348; Cass., Sez. VI, 5/01/2023, n. 238).
Con il primo motivo d’impugnazione, il ricorrente denuncia la violazione o la falsa applicazione dell’art. 1243 cod. civ., censurando l’ordinanza impugnata per aver ritenuto ammissibile la compensazione tra il credito insinuato al passivo e quello azionato dalla società, senza considerare che quest’ultimo era privo dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, essendo sorto in epoca successiva all’approvazione dello stato passivo e risultando comunque contestato.
Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione o la falsa applicazione dell’art. 545 cod. proc. civ., osservando che, anche a voler ritenere sussistente il credito eccepito in compensazione, la RAGIONE_SOCIALE avrebbe potuto rivalersi soltanto su un quinto della somma richiesta a titolo di retribuzione e trattamento di fine rapporto.
Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta la violazione o la falsa applicazione dell’art. 295 cod. proc. civ., censurando l’ordinanza impugnata per aver disposto la sospensione del processo in assenza dei necessari presupposti.
Il primo ed il terzo motivo, da esaminarsi congiuntamente, in quanto aventi ad oggetto la medesima questione, sono fondati.
Contrariamente a quanto sostenuto nell’ordinanza impugnata, nel giudizio di opposizione allo stato passivo non è stata sollevata un’eccezione di compensazione tra il credito fatto valere dal ricorrente e quello avente ad oggetto il risarcimento dei danni cagionati dall’inadempimento dei doveri inerenti alla carica di amministratore della società, essendosi i commissari straordinari limitati ad eccepire l’inadempimento dei predetti doveri, ai sensi
dell’art. 1460 cod. civ., al fine di ottenere il rigetto dell’opposizione, senza chiedere né la condanna dell’opponente al risarcimento, né l’accertamento del relativo credito.
In quanto oggetto di accertamento nell’ambito del giudizio separatamente proposto dai commissari straordinari nei confronti degli amministratori e dei sindaci della società in amministrazione straordinaria, il credito risarcitorio risulta d’altronde privo dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità prescritti dall’art. 1243 cod. civ., e, anche se opposto in compensazione nel giudizio di opposizione allo stato passivo, non avrebbe potuto in alcun caso giustificarne la sospensione: in tema di compensazione, questa Corte ha infatti affermato che, ove sia controversa, nel medesimo giudizio instaurato dal creditore principale o in altro già pendente, l’esistenza del controcredito opposto in compensazione, il giudice non può pronunciare la compensazione, neppure in via giudiziale, giacché quest’ultima presuppone, ai sensi dell’art. 1243, secondo comma, cod. civ., l’accertamento del controcredito da parte del giudice dinanzi al quale è fatta valere, e non può quindi fondarsi su un credito la cui esistenza dipenda dall’esito di un separato giudizio in corso e prima che il relativo accertamento sia divenuto definitivo; in tale ipotesi, resta pertanto esclusa la possibilità di disporre la sospensione della decisione sul credito oggetto della domanda principale, ed è parimenti preclusa la possibilità d’invocare la sospensione contemplata in via generale dall’art. 295 c.p.c. o dall’art. 337, secondo comma, cod. proc. civ., in considerazione della prevalenza della disciplina speciale dell’art. 1243 cod. civ., dovendo il giudice limitarsi a rigettare l’eccezione di compensazione (cfr. Cass., Sez. Un., 15/11/ 2016, n. 23225; Cass., Sez. VI, 25/07/2022, n. 23167; 4/12/2018, n. 31359).
6.1. E’ pur vero che, poiché l’inadempimento dei doveri inerenti alla carica di amministratore della società rappresenta contemporaneamente il fatto estintivo del credito azionato nel giudizio di opposizione allo stato passivo, fatto valere dai commissari giudiziali in via di eccezione, ed il fatto costitutivo della azione risarcitoria separatamente proposta dai medesimi commissari, dal suo accertamento dipende la decisione di entrambi i giudizi, i quali risultano pertanto caratterizzati da una comunanza della situazione o del rapporto
giuridico dal quale traggono origine le contrapposte pretese delle parti (cfr. Cass., Sez. VI, 27/10/2020, n. 23472; Cass., Sez. I, 11/04/2016, n. 7070; 5/06/2009, n. 12985): poiché peraltro tale accertamento è stato chiesto in via principale soltanto nel giudizio di risarcimento del danno, mentre in quello di opposizione allo stato passivo è stato sollecitato in via meramente incidentale, la predetta comunanza si traduce in un rapporto di reciproca dipendenza che non va oltre la sfera puramente logica, e non può quindi giustificare la sospensione ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ., ma, al più, la riunione dei giudizi, ai sensi dell’art. 274 cod. proc. civ., sempre che ne ricorrano i presupposti, pendendo gli stessi dinanzi al medesimo ufficio giudiziario, ma risultando attribuiti alla competenza inderogabile di due sezioni diverse.
Presupposto indispensabile per la sospensione necessaria del processo è infatti l’esistenza di un rapporto di pregiudizialità non meramente logica, ma tecnico-giuridica, per la cui configurabilità è necessario non soltanto che la situazione sostanziale che costituisce oggetto di uno dei giudizi rappresenti il fatto costitutivo o comunque un elemento della fattispecie di quella che costituisce oggetto dell’altro, ma anche che, per legge o per esplicita domanda di una delle parti, la questione pregiudiziale debba essere definita con efficacia di giudicato, ben potendo altrimenti risolverla in via incidentale il giudice della causa pregiudicata, nell’ottica di una sollecita definizione della controversia, la quale, avendo trovato riconoscimento nell’art. 111 Cost., prevale sull’opposta esigenza di evitare un contrasto tra giudicati (cfr. Cass., Sez. I, 15/05/2019, n. 12999; 22/11/2006, n. 24859; Cass., Sez. II, 16/03/2007, n. 6159).
7. L’ordinanza impugnata va pertanto cassata, in accoglimento del primo e del terzo motivo d’impugnazione, restando assorbito il secondo motivo, riguardante la parziale incompensabilità del credito insinuato a passivo.
La causa va conseguentemente rinviata al Tribunale di Roma, dinanzi al quale il processo dovrà proseguire, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il e il terzo primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo
motivo, cassa l’ordinanza impugnata e dispone la prosecuzione del processo, che dovrà essere riassunto nel termine di legge dinanzi al Tribunale di Roma. Così deciso in Roma il 29/05/2024