Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 1484 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 3 Num. 1484 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/01/2026
LEOPIZZI MASSIMO
-intimato – avverso l ‘ordinanza n. 1175/2025 del TRIBUNALE DI ROMA, depositata il giorno 13 gennaio 2025;
sulle conclusioni scritte del P.G., in persona della dott.ssa NOME COGNOME, che ha chiesto accogliere l’istanza e disporre la prosecuzione del processo davanti al Tribunale di Roma;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 settembre 2025 dal Consigliere NOME COGNOME;
REGOLAMENTO DI COMPETENZA AD ISTANZA DI PARTE
ORDINANZA
sul ricorso per regolamento di competenza iscritto al n. 2919NUMERO_DOCUMENTO R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO
-ricorrente –
contro
Rilevato che
RAGIONE_SOCIALE intimò a NOME COGNOME licenza per finita locazione alla data del 31 dicembre 2024 in relazione ad un immobile ubicato al piano terra del fabbricato sito in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, adibito ad alloggio di servizio dell’intimato qu ale portiere dello stabile, con rapporto di lavoro cessato alla data suddetta come da precedente lettera di licenziamento;
nel costituirsi in lite, NOME COGNOME si oppose alla convalida; dedusse , al riguardo, l’inammissibilità della procedura ex adverso intrapresa sino alla decisione della controversia sulla cessazione del rapporto di lavoro, deducendo di aver impugnato il licenziamento e manifestando l’intento di instaurare il relativo giudizio innanzi il giudice del lavoro; prospettò altresì la soggezione al rito locatizio delle cause relative al rilascio dell’alloggio concesso per l’espletamento delle mansioni di portiere;
all’udienza fissata per la convalida parte intimante domandò la conversione del rito, previa emissione di ordinanza di rilascio;
con ordinanza resa a scioglimento di riserva assunta a detta udienza, l’adito Tribunale di Roma « al fine di valutare la sussistenza della propria competenza » ha disposto la sospensione del giudizio ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ. « fino alla definizione della causa pendente innanzi al giudice del lavoro »;
avverso detto provvedimento la RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per regolamento necessario di competenza ex art. 42 cod. proc. civ., affidato ad unico, articolato motivo;
non svolge difese innanzi questa Corte NOME COGNOME; il P.G. conclude come in epigrafe;
parte ricorrente deposita memoria illustrativa;
Considerato che
r.g. n. 2919/2025 Cons. est. NOME COGNOME
con unico motivo, la parte impugnante lamenta la violazione dell’art. 659 cod. proc. civ., sul rilievo che alcuna controversia di lavoro avente ad oggetto il licenziamento del portiere era stata promossa e della non configurabilità di questioni di competenze nel riparto di attribuzioni tra giudice ordinario e giudice del lavoro;
l’istanza di regolamento è fondata , dacché la disposta sospensione si palesa manifestamente contraria a diritto, per plurime ragioni;
in primo luogo, per inesistenza di altra controversia di cui in ipotesi apprezzare la pregiudizialità: parte intimata non ha infatti dedotto (né tampoco asseverato) la pendenza (innanzi al Tribunale di Roma oppure presso altro Ufficio giudiziario) di un giudizio avente ad oggetto la impugnativa del licenziamento, esprimendo soltanto il mero proposito di intraprendere lo stesso;
ancora, perché la (pur eventualmente dimostrata) pendenza di una lite siffatta impedisce, nella fase sommaria del procedimento di convalida, la sospensione ex art. 295 cod. proc. civ.;
al riguardo, deve convintamente ribadirsi che nel procedimento speciale per convalida di sfratto di cui agli artt. 657 e seguenti cod. proc. civ., prima che si determini -a seguito e per effetto dell ‘ opposizione dell ‘ intimato – la trasformazione di esso in ordinario giudizio di cognizione, in presenza dell ‘ espressa istanza del locatore di concessione dell ‘ ordinanza di rilascio con riserva di eccezioni, il potere del Tribunale adito resta limitato all ‘ alternativa tra l ‘ emissione del richiesto provvedimento interinale, ex art. 665 cod. proc. civ., e la pronuncia di diniego dello stesso nell ‘ accertata sussistenza di gravi motivi in contrario;
da ciò consegue che il procedimento di convalida non può essere sospeso ai sensi dell ‘ art. 295 cod. proc. civ., attesa la natura sommaria della cognizione del giudice nella fase speciale del procedimento stesso – con possibilità di valutare, anche in termini di probabile fondatezza,
le eccezioni dell ‘ intimato collegate all ‘ accertamento oggetto di altra controversia pregiudiziale in corso -, sicché la sospensione darebbe luogo ad un ‘ applicazione del citato art. 295 contraria alla sua ratio , che è quella di evitare un conflitto di giudicati e che richiede, quindi, che alla sospensione provveda il giudice cui spetta di emettere, nel giudizio da sospendere, una pronuncia suscettibile di diventare definitiva (Cass. 13/07/2011, n. 15420);
infine – ma non da ultimo – perché, pur ipotizzando la pendenza di una lite sul licenziamento innanzi lo stesso Tribunale di Roma, non è configurabile questione di competenza;
per fermo convincimento di nomofilachia, l’esistenza di un rapporto di identità, connessione o pregiudizialità tra due procedimenti pendenti dinanzi a magistrati diversi o sezioni diverse del medesimo ufficio giudiziario, non giustifica la sospensione ai s ensi dell’art. 295 cod. proc. civ., dovendo in tal caso il giudice della causa pregiudicata rimettere gli atti al capo dell’Ufficio per l’adozione dei provvedimenti contemplati dagli artt. 273 e 274 cod. proc. civ., a meno che il diverso stato in cui si trovino i due procedimenti (prospettato dalle parti o emergente dagli atti di causa) non ne precluda la riunione;
detta regola informa anche il rapporto tra controversie pendenti, rispettivamente, innanzi la sezione ordinaria e la sezione lavoro dello stesso Tribunale, integrante questione di mera ripartizione degli affari interni all’Ufficio giudiziario ( ex multis, cfr. Cass. 19/07/2016, n. 14790; Cass. 05/05/2015, n. 8905);
palese la illegittimità del l’impugnato provvedimento di sospensione va pertanto disposta, in accoglimento del ricorso, la prosecuzione del giudizio innanzi il Tribunale di Roma;
il regolamento delle spese del presente regolamento segue la soccombenza, con liquidazione secondo tariffa, come da dispositivo;
p.q.m.
r.g. n. 2919/2025 Cons. est. NOME COGNOME
accoglie il ricorso e dispone la prosecuzione del giudizio innanzi il Tribunale di Roma;
assegna per la riassunzione della controversia termine di mesi tre dalla comunicazione del presente provvedimento;
condanna NOME COGNOME al pagamento in favore della RAGIONE_SOCIALE delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 2.800 per compensi professionali, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile, il giorno 26 settembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME