Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 25794 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 25794 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22433/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME e NOME elettivamente domiciliata presso lo studio della seconda in INDIRIZZO,
pec:
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO NOME ed
elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo, in Roma, INDIRIZZO
-controricorrente-
nonchè contro RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo in INDIRIZZO
-controricorrente-
nonchè contro RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME NOME elettivamente domiciliat a presso lo studio di quest’ultima in INDIRIZZO,
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di MILANO n. 1299/2022 depositata il 20/04/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/04/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Rilevato che:
la società RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE), conduttrice in leasing di un immobile sito in Cazzago San Martino, convenne davanti al Tribunale di Milano la concedente RAGIONE_SOCIALE BancaImpresaSpA(di seguito RAGIONE_SOCIALE) per sentirla dichiarare responsabile della violazione degli accordi contrattuali per aver consentito ad una società terza, la RAGIONE_SOCIALE, anch’essa utilizzatrice di altro immobile limitrofo, di impedirl e l’accesso carrabile al fabbricato nonostante la sussistenza di un contratto stipulato tra essa RAGIONE_SOCIALE e
O.M.F. che prevedeva il diritto della prima di accedere alla porzione immobiliare da essa condotta in locazione, attraverso la porzione immobiliare concessa in locazione ad NOME.F.; chiese, in sostanza, di accertare la sussistenza in proprio favore di una servitù di passaggio sul terreno locato alla RAGIONE_SOCIALE.M.RAGIONE_SOCIALE., di accertare che nulla fosse dovuto alla concedente a titolo di canoni il cui pagamento era stato sospeso in autotutela, e che la stessa fosse condannata al risarcimento dei danni nella misura di € 250.00 0,00;
la RAGIONE_SOCIALE si costituì in giudizio contestando le pretese della attrice e sostenne che la stessa aveva continuato a servirsi di altro accesso carrabile così da mantenere la piena funzionalità dell’impianto condotto in locazione; chiese, in via riconvenzionale, il pagamento dei canoni di leasing scaduti alla data del 1/3/2017 nella misura di € 73.277,84 e di quelli ulteriormente maturandi; in via istruttoria, chiese l’autorizzazione a chiamare in giudizio la società RAGIONE_SOCIALE per essere manlevata dalla stessa per ogni eventuale conseguenza negativa del giudizio;
la ORAGIONE_SOCIALE si costituì in giudizio assumendo di nulla dovere alla attrice e chiese, in via riconvenzionale subordinata, la condanna della concedente, per il caso in cui fosse accertato il diritto di passaggio rivendicato dalla RAGIONE_SOCIALE sul terreno ad essa locato, al risarcimento dei danni;
il Tribunale di Milano rigettò le domande proposte dall’attrice, accolse la riconvenzionale di RAGIONE_SOCIALE condannando la RAGIONE_SOCIALE al pagamento della somma di € 73.227,84 a titolo di canoni scaduti alla data del 1/3/2017 oltre interessi legali e rigettò le domande di RAGIONE_SOCIALE nei confronti di RAGIONE_SOCIALE;
avverso la sentenza furono proposti due appelli, uno di RAGIONE_SOCIALE l’altro della RAGIONE_SOCIALE, che, riuniti, condussero la Corte d’Appello di Milano, con sentenza n. 1286 del 20/4/2022, a rigettare il gravame della RAGIONE_SOCIALE e ad accogliere parzialmente quello di RAGIONE_SOCIALE nei
confronti della stessa RAGIONE_SOCIALE , condannando quest’ultima al pagamento, in favore della concedente, degli interessi di mora sulla somma liquidata in prime cure a titolo di canoni, e dell’ulteriore somma di € 87.772,23 per i canoni di leasing maturati successivamente al 1/3/2017 fino al 14/2/2018, oltre interessi di mora;
per quanto ancora di interesse, la corte di appello ha ricostruito le vicende relative agli immobili oggetto di causa, i quali, originariamente costituenti un unico complesso immobiliare, furono nel tempo, sulla base di frazionamenti catastali, suddivisi in più unità, una delle quali assegnata alla COGNOME, già titolare di locazione finanziaria su ll’intero , e un’altra attribuita in locazione finanziaria alla RAGIONE_SOCIALE; dopo il frazionamento, la COGNOME aveva sottoscritto con RAGIONE_SOCIALE un contratto di sublocazione con coeva scrittura privata, con la quale la RAGIONE_SOCIALE aveva riconosciuto il diritto della prima ad accedere alla porzione rimasta ad essa in uso attraverso il cortile di quella concessa ad OMF, tanto da aver realizzato tra le due porzioni un cancello carraio; poi, a seguito di cessione da parte della RAGIONE_SOCIALE ad RAGIONE_SOCIALE. del primo dei due contratti di leasing da essa stipulati con RAGIONE_SOCIALE, con conseguente definitivo subentro della stessa nella locazione finanziaria, si era realizzata una condizione, pure prevista dalla scrittura privata regolante i rapporti tra le due società conduttrici, secondo cui il diritto di passaggio temporaneamente consentito alla RAGIONE_SOCIALE per accedere al proprio immobile era venuto meno, ripristinandosi pertanto il diritto della RAGIONE_SOCIALE.M.RAGIONE_SOCIALE. di ricostruire un muro divisorio; essendo pertanto la RAGIONE_SOCIALE del tutto estranea alle vicende relative all’accesso in contestazione, l’immobile locato alla RAGIONE_SOCIALE aveva in ogni caso conservato pienamente la sua funzionalità, potendo la società utilizzare un altro ingresso sì da non giustificare affatto la sospensione in autotutela del pagamento dei canoni di locazione;
la corte, accogliendo l’appello di NOME , ha inoltre riconosciuto alla stessa il diritto ad ottenere il pagamento dei canoni di locazione
maturati nel periodo successivo a quello di cui alla sentenza di prime cure;
avverso la sentenza della corte meneghina la società RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi;
resistono, con distinti controricorsi, le società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE tutte le parti hanno depositato memoria;
Considerato che:
con il primo motivo -violazione dell’art. 360 n. 4 c.p.c. nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c. per erronea, carente ed illogica motivazione – la ricorrente lamenta che la sentenza d’appello, lungi dall’aver attinto il proprio convincimento dalle prove ritenute più attendibili, avrebbe travisato in particolare il contenuto di una scrittura intercorsa in data 2/5/2011 tra la RAGIONE_SOCIALE e la ORAGIONE_SOCIALEM.F. volta a regolare tra le parti le modalità di uso dell’accesso in contestazione;
con il secondo motivo -violazione ai sensi dell’art. 360, 1° co. n. 3 c.p.c. delle norme di diritto ed in particolare dell’art. 101 c.p.c. per aver deciso la controversia prevalentemente sulla base del contenuto della scrittura già richiamata dal primo mo tivo con una sentenza ‘a sorpresa’ si censura la sentenza per aver posto a base della decisione una questione sulla quale non era stato articolato il contraddittorio tra le parti;
con il terzo motivo -violazione dell’art. 360 n. 5 c.p.c. per omesso esame su un fatto decisivo del giudizio, travisamento della prova -si lamenta che la corte del gravame abbia travisato il contenuto sempre della stessa scrittura di cui ai precedenti motivi;
con il quarto motivo di ricorso violazione ai sensi dell’art. 360, 1° co. n. 3 c.p.c. dell’art. 1372 c.c. la ricorrente lamenta che la sentenza abbia violato il principio di relatività degli effetti del contratto consentendo alla scrittura intercorsa tra RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE di interferire su quello stipulato tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE;
con il quinto motivo -violazione ai sensi dell’art. 360, 1 comma n. 3 c.p.c. dell’art. 345 c.p.c. si lamenta, infine, che, ai fini del conteggio dei canoni dovuti, sia stato considerato un documento inteso quale esplicativo delle difese già svolto e non nuovo e come tale inammissibile per 345 c.p.c.
il ricorso è da rigettare perché i motivi non inficiano la corretta ed esauriente motivazione della sentenza impugnata. In particolare il primo -volto ad evidenziare il difetto di motivazione- è da rigettare perché la motivazione c’è ed è più che esaustiva; il secondo, relativo alla sentenza cd. ‘ a sorpresa ‘, è anch’esso da disattendere perché , sulla valenza della scrittura privata intercorsa tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, il contraddittorio è stato consentito, trattandosi di questione sempre presente nella discussione tra le parti; il terzo e il quarto sono inammissibili perché privi di autosufficienza, non essendo sorretti da adeguata indicazione delle parti della scrittura invocata né dalla sua localizzazione nel fascicolo d’appello o in quello del presente grado di legittimità;
il quinto motivo, relativo al preteso deposito di nuova documentazione, è da rigettare perché la sentenza dà ampiamente conto delle ragioni per le quali il conteggio versato in atti è inteso quale strumento di difesa utile all’esplicazione di tesi non nuove e come tale non inammissibile ai sensi dell’art. 345 c.p.c.
conclusivamente il ricorso va rigettato e la ricorrente va condannata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore della società RAGIONE_SOCIALE, liquidate come in dispositivo, mentre, essendo il controricorso notificato da RAGIONE_SOCIALE inammissibile, non si dispone il pagamento in suo favore delle spese;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento,in favore delle società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE (tranne RAGIONE_SOCIALE), delle spese del giudizio di
cassazione, liquidate in € 8.200 (di cui € 200 per esborsi), più accessori e spese generali al 15%.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione