Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 4925 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 4925 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 25/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso 19520-2017 proposto da:
COGNOME rappresentato e difeso dagli Avvocati COGNOME per procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall’Avvocato NOME COGNOME per procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
nonché
FALLIMENTO CASA DI CURA RAGIONE_SOCIALE ;
– intimato –
e
RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE nella qualità di componenti del Comitato dei creditori del RAGIONE_SOCIALE;
– intimati – avverso il DECRETO n. 396/2017 del TRIBUNALE DI CHIETI, depositato il 7/7/2017;
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere NOME COGNOME nell ‘ adunanza in camera di consiglio del 25/9/2024.
RILEVATO CHE
1.1. Il Tribunale di Chieti, con decreto del 7.7.2017, respinse il reclamo proposto da NOME COGNOME contro il provvedimento del giudice delegato al Fallimento della RAGIONE_SOCIALE che aveva dichiarato inammissibile la sua domanda ultra-tardiva di ammissione dei crediti da lavoro maturati per essere stato illegittimamente licenziato, formalmente da RAGIONE_SOCIALE, società, anch’essa fallita, che in realtà aveva avuto ‘ una funzione di mera intermediazione ‘ , dato che ‘ il vero, ed unico, centro di imputazione del rapporto di lavoro ‘ era stata la RAGIONE_SOCIALE INDIRIZZO, come accertato dalla Corte d’appello de L’Aquila con sentenza passata in giudicato il 24.7.2014.
1.2. Il giudice del merito rilevò che il fatto che COGNOME fosse stato ammesso allo stato passivo del Fallimento SEAC con provvedimento coperto da giudicato endofallimentare solo il 27.10. 2016 non giustificava il ritardo nella presentazione della domanda, depositata il 22.12.2016, essendo specifico onere del reclamante di insinuare il proprio credito tempestivamente, chiedendone l’ammissione con riserva in attesa dell’esito del giudizio pendente dinanzi al Giudice del Lavoro.
1.3. NOME COGNOME con ricorso notificato il 7/8/2017, ha chiesto, per quattro motivi, la cassazione del decreto.
1.4. Il Fallimento è rimasto intimato, al pari di Unicredit Mediocredito Centrale s.p.a., RAGIONE_SOCIALE e Azienda Generale RAGIONE_SOCIALE, evocati in giudizio nella qualità di componenti del comitato dei creditori del Fallimento RAGIONE_SOCIALE
1.5. Ha resistito, invece, con controricorso, la Carifin Italia s.p.a. in liquidazione, quale creditore ammesso al passivo del Fallimento RAGIONE_SOCIALE
CONSIDERATO CHE
2.1. Con la memoria ex art. 380 bis .1 depositata il ricorrente ha dato atto che, nelle more del presente giudizio, è stata accolta l’opposizione allo stato passivo da lui proposta, unitamente al reclamo, contro il decreto del G.D. e che il suo credito è stato ammesso al passivo ed è stato integralmente soddisfatto, al pari di quello della controricorrente Carifin RAGIONE_SOCIALE.p.a.
2.2. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente al suo accoglimento.
2.3. La soddisfazione integrale di RAGIONE_SOCIALE in liquidazione induce la Corte a disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio di legittimità.
2.4. L’ inammissibilità sopravvenuta del ricorso esclude la sussistenza dei presupposti per condannare il ricorrente al pagamento del cd. doppio contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115/2002 (cfr. Cass. n. 14782 del 2018).
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima