Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 3863 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 3863 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 20/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso 16548-2023 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dagli avvocati COGNOME, COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 99/2023 della CORTE D’APPELLO di LECCE, depositata il 27/02/2023 R.G.N. 47/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
17/12/2025 dal AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO. COGNOME.
Fatti di causa
Oggetto
Rapporti interinali
R.G.N.NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud 17/12/2025
CC
La sentenza della Corte di appello di Lecce, in epigrafe indicata, è oggetto del giudizio di legittimità in quanto conferma integralmente la pronuncia di prime cure, emessa dal Tribunale della stessa sede, che ha dichiarato, tra NOME COGNOME e la RAGIONE_SOCIALE, la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato part time per 20 ore settimanali a tempo indeterminato dal 28.1.2016 (data del primo contratto di somministrazione), con inquadramento della lavoratrice nel livello B1 del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE al call center e ha condannato la società al pagamento della somma di euro 7.085,28, oltre accessori nonché alla rifusione delle spese di lite.
Il processo trae origine dalla domanda proposta in prime cure dalla COGNOME, nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, di accertamento, previa declaratoria della nullità del termine apposto ai singoli contratti e/o proroghe intercorse tra la lavoratrice e la RAGIONE_SOCIALE, che i contratti di somministrazione, in virtù dei quali la dipendente aveva prestato (per venti mesi) la sua attività lavorativa in favore della utilizzatrice RAGIONE_SOCIALE, erano stati stipulati in violazione della normativa legislativa e contrattuale di settore e, per l’effetto, che fosse dichiarata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla instaurazione del primo contratto di somministrazione, con ogni conseguenza in termini di ripristino del rapporto e di risarcimento del danno.
RAGIONE_SOCIALE formula, in questa sede, dodici motivi di censura dell’impugnata decisione. NOME COGNOME resiste con controricorso.
Le parti depositano memorie.
Il Collegio riserva il deposito dell’ordinanza nei termini di legge ex art. 380 bis 1 cpc.
Ragioni della decisione
La pronuncia gravata osserva -sul presupposto che i fatti a sostegno della causa petendi della domanda riguardassero anche l’abusivo utilizzo dei contratti di somministrazione presso un unico utilizzatore nonché la natura fraudolenta di tale utilizzo- che sia con riferimento al dato temporale (utilizzazione per venti mesi con esclusione di un solo periodo dall’11.8.2017 al 28.8.2017) sia con riguardo al dato disciplinato dalla contrattazione collettiva (il cui limite di trentasei mesi valeva solo per il lavoratore assunto in modo conforme alle disposizioni di cui al D.lgs. n. 368/2001) sia relativamente alla individuazione intuitu personae del lavoratore assunto e al ruolo svolto dalla società somministrante, vi era stato un fraudolento discostamento dallo schema contrattuale tipico del lavoro interinale stante l’emersione del fenomeno della interposizione vietata: da qui la violazione di norme imperative con conseguente sanzione di nullità; precisa, poi, che l’inquadramento della lavoratrice era quello formale attribuito (B1) e che corretta era stata la quantificazione dell’indennità risarcitoria da parte del Tribunale.
I motivi di ricorso possono essere così sintetizzati, come indicato dalla stessa parte ricorrente.
Con il primo motivo (formulato ex art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.), si lamenta la violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere la Corte d’Appello erroneamente ritenuto che la NOME avesse dedotto, nell’atto introduttivo del giudizio, la « reiterazione delle missioni » a conforto della tesi della frode alla legge.
Con il secondo motivo (formulato ex art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.), si lamenta la violazione dell’art. 420, primo comma, c.p.c. e, conseguentemente, anche degli artt. 437 e 112 c.p.c., per avere la Corte d’Appello erroneamente escluso che, con le note di trattazione scritta del 24 marzo 2021, la COGNOME avesse introdotto una domanda nuova.
Con il terzo motivo (formulato ex art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.), si lamenta la violazione dell’art. 416, terzo comma, c.p.c., per avere la Corte d’Appello ritenuto che RAGIONE_SOCIALE avrebbe dovuto tempestivamente e ritualmente allegare le ragioni giustificatrici della protrazione delle missioni pur in assenza di una domanda prospettata in termini di frode alla legge nell’atto introduttivo del giudizio.
Con il quarto motivo (formulato ex art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.), si deduce la violazione dell’art. 101 c.p.c., per avere la Corte d’Appello ritenuto che RAGIONE_SOCIALE aveva replicato alle note di trattazione scritta del 24 marzo 2021, con ciò accettando il contraddittorio in ordine alle nuove allegazioni.
Con il quinto motivo (formulato ex art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.), si deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere la Corte d’Appello erroneamente ravvisato nel ruolo di «mera mediatrice» che aveva avuto l’agenzia di somministrazione un (ulteriore) profilo di illegittimità dei contratti di somministrazione mai eccepito dalla RAGIONE_SOCIALE (neppure tardivamente in grado d’appello).
I suddetti motivi, da esaminare congiuntamente, sono infondati.
Contrariamente all’assunto della ricorrente, la lavoratrice, nel ricorso di primo grado, aveva allegato e sottolineato la continuità delle sue prestazioni, sempre identiche e sempre
presso la stessa sede dell’utilizzatrice, per un lungo lasso temporale (20 mesi). In particolare, la lavoratrice aveva dedotto che ‘ … nel corso dei citati rapporti di lavoro non vi era alcuna motivazione che potesse giustificare il ricorso a innumerevoli contratti di somministrazione a termine … ‘ (v. cap. 14 ricorso primo grado). Dunque, il fatto costitutivo della domanda di nullità, rappresentato dalla mancanza della temporaneità dell’utilizzazione, era stato compiutamente allegato e prospettato sin dall’a tto introduttivo del giudizio. Inoltre, contrariamente all’assunto della ricorrente, la mancanza di temporaneità rileva oggettivamente e rappresenta l’elemento ‘principe’ per desumerne l’intento elusivo dell’utilizzatrice, sicché questo intento non doveva affatto essere anch’esso oggett o di allegazione. In ogni caso dall’interpretazione di quel passaggio del ricorso introduttivo si evince che comunque anche l’intento elusivo era stato prospettato, laddove la ricorrente aveva allegato che ‘… non vi era alcuna motivazione che potesse giustificare il ricorso a innumerevoli contratti di somministrazione a termine … ‘. Il riferimento alla mancanza di qualunque motivazione assume proprio il significato di una prospettazione della volontà dell’utilizzatrice di eludere la norma imperativa sulla necessaria temporaneità dell’impiego di manodopera somministrata.
In ogni caso la nullità è sempre rilevabile d’ufficio anche per profili (come da esempio la frode alla legge) diversi da quelli allegati dalla parte (Cass. sez. un. n. 26242/2014), purché sulla base di fatti ritualmente allegati e quindi introdotti in giudizio. Nel caso di specie la lavoratrice in quelle note aveva sollecitato anche il rilievo officioso e in omaggio al contraddittorio aveva formulato la specifica domanda di
dichiarazione della nullità per frode alla legge, senza introdurre alcun fatto nuovo.
Il fatto costitutivo -ossia la mancanza di qualunque motivazione che potesse giustificare il ricorso a innumerevoli contratti di somministrazione a termine (poi prorogati) -era stato puntualmente e specificamente allegato e dedotto nel ricorso introduttivo, sicché era onere della società contestarne specificamente il fondamento nella sua memoria difensiva. Tale onere, imposto dall’art. 416 c.p.c., non è stato adempiuto.
La difesa della società sostiene che nel ricorso introduttivo non vi fosse la domanda di nullità per frode alla legge, sicché essa nella sua memoria difensiva non aveva tale onere di contestazione, invece sorto solo a seguito delle note conclusive della lavoratrice.
Anche tale doglianza non può essere condivisa.
Pur a voler ipotizzare che l’onere della specifica contestazione fosse sorto solo a seguito delle note conclusive della lavoratrice, nondimeno resta il fatto che quell’onere non è stato adempiuto, avendo la difesa della società -come ricorda la Corte d’ap pello -limitato le sue controdeduzioni all’inammissibilità per novità di tale domanda e all’inconferenza dei richiami giurisprudenziali operati dalla lavoratrice in quelle note, perché riferiti al ‘lavoro interinale’ di cui alla legge n. 196/1997.
Anche con riguardo al contraddittorio la censura è infondata. Sul punto va evidenziato che il Tribunale ha accolto la domanda per una ragione diversa dalla frode alla legge. È stata invece la Corte d’appello a motivare in tal senso, dopo il contraddittorio ritualmente assicurato con la notifica dell’appello incidenta le della lavoratrice, con cui erano stati
riproposti i profili di nullità dei contratti per frode alla legge. E per scelta della società (appellante principale), la sua difesa rispetto al predetto appello incidentale -atto processuale che assicurava il contraddittorio su tale questione -è stata limitata alla discussione orale, nel corso della quale, come dà atto la sentenza impugnata, sono state sollevare varie eccezioni. Il principio del contraddittorio è stato, pertanto, rispettato.
Circa poi il ruolo svolto da RAGIONE_SOCIALE, quale ulteriore motivo di fraudolenza, va osservato che la doglianza è inammissibile perché superflua, dal momento che il convincimento della Corte territoriale si è fondato su ben altre circostanze fattuali, come l’i ninterrotta durata più che apprezzabile dell’utilizzazione, la specifica individuazione della lavoratrice per essere destinata sempre presso la medesima sede dell’utilizzatrice, la continuativa adibizione alle medesime mansioni. Si tratta di circostanze su lle quali i Giudici d’appello hanno formato e fondato il proprio convincimento, ritenuto solo confermato ad abundantiam dall’accertato meccanismo propedeutico all’assunzione a termine da parte di RAGIONE_SOCIALE, come risultato riferito da tutti i testimoni escussi.
In via subordinata, con il sesto motivo (formulato ex art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.), la società deduce: (a) la violazione e/o falsa applicazione dell’art 437 c.p.c., per non avere la Corte d’Appello considerato la documentazione prodotta dalla Società nel giudizio di appello né ammesso i capitoli di prova; (b) l’omessa motivazione per avere la Corte d’Appello apoditticamente ritenuto che (in fattispecie nella quale difetta la prova delle esigenze idonee a giustificare il reiterato ricorso alla somministrazione) la protrazione delle missioni per poco meno di 20 mesi oltrepassasse il limite
della ragionevole durata; (c) la violazione e falsa applicazione della normativa interna in tema di somministrazione interpretata alla luce della Direttiva n. 208/2004, incorrendo nell’ulteriore vizio dell’omessa pronuncia, per non aver la Corte d’Appello adeguatamente considerato il contesto normativo nazionale (non solo la legge, ma anche la contrattazione collettiva).
Con il settimo motivo (formulato ex art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.), si deduce il vizio di motivazione apparente e/o obiettivamente incomprensibile (e quindi l’assenza di motivazione) nella parte in cui la Corte d’Appello afferma di ritenere condivisibili le obiezioni svolte dalla Società fondate sulla previsione dell’art. 31 D. lgs. n. 81/2015 ( post Decreto cd. Dignità) ma che, ciò nonostante, l’elemento della durata temporale del rapporto andrebbe valutato in combinato con quello dell’individuazione nominativa del lavoratore da somministrare.
I motivi, da esaminare congiuntamente per connessione logico-giuridica, non sono fondati.
Premessa l’inammissibilità di tutte le censure riguardanti la valutazione delle prove ed i vizi di motivazione (‘Il motivo di ricorso per cassazione con il quale la sentenza impugnata venga censurata per vizio della motivazione non può essere inteso a far valere la rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito al diverso convincimento soggettivo della parte e, in particolare, non vi si può proporre un preteso migliore e più appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all’ambito della discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell’apprezzamento dei fatti, attengono
al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi dell’ “iter” formativo di tale convincimento rilevanti ai sensi della disposizione di cui all’art. 360, comma primo, n. 5), cod. proc. civ.: in caso contrario, il motivo di ricorso si risolverebbe in una inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito, ovvero di una nuova pronuncia sul fatto, sicuramente estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di cassazione -per tutte, Cass. 3881/2006), questa Corte ha già affermato che in materia di rapporto di lavoro interinale, tanto ai sensi della l. n. 196 del 1997 quanto del d.lgs. n. 276 del 2003, anche in assenza di un espresso divieto di reiterazione dei contratti di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo o di somministrazione di manodopera conclusi con lo stesso lavoratore avviato presso la medesima impresa, è sempre possibile una valutazione della relativa vicenda nei termini di cui all’art. 1344 c.c., quando essa costituisca il mezzo per eludere la regola della temporaneità dell’occasione di lavoro che connota tale disciplina. La finalità fraudolenta può essere desunta anche dalla reiterazione di assunzioni e di utilizzazioni per un prolungato periodo di tempo, indipendentemente dal rispetto, per ciascuno dei singoli contratti, delle indicazioni relative alla sussistenza di esigenze tecniche, produttive e organizzative (Cass. ord. n. 7702/2018).
Posto, dunque, che la temporaneità è requisito essenziale della somministrazione di manodopera, il relativo accertamento del suo rispetto o della sua violazione o della sua elusione è tipicamente di fatto, riservato in quanto tale al giudice di merito.
Va aggiunto che la frode alla legge rileva proprio per quei casi -come quello in esame -in cui il periodo complessivo sia inferiore al limite massimo di durata, peraltro previsto dal RAGIONE_SOCIALE per la diversa ipotesi del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato.
Per il resto le censure sono inammissibili, come detto, perché sollecitano a questa Corte una diversa valutazione delle risultanze istruttorie, riservata al giudice di merito e quindi interdetta in sede di legittimità.
Con l’ottavo motivo (formulato ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.), si deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 33, D. lgs. n. 81/2015 e della Direttiva n. 2008/104 per avere la Corte d’Appello ritenuto che, richiedendo l’indicazione del numero dei lavoratori, la norma abb ia inteso vietare, considerandola illecita, l’individuazione nominativa del lavoratore da somministrare.
Il motivo è inammissibile perché l’aspetto della individuazione intuitu personae del lavoratore somministrato, censurato dalla ricorrente, è solo uno dei molteplici elementi che, nella loro valutazione complessiva, la Corte territoriale ha ritenuto significativi dell’elusione alla legge e alla direttiva europea.
Con il nono motivo (formulato ex art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.), si deduce il vizio di motivazione apparente e/o obiettivamente incomprensibile nella parte in cui la Corte d’Appello afferma che l’utilizzo tendenziale e costante della COGNOME prossimo al full time , varrebbe a corroborare l’ipotesi della fattispecie interpositoria.
Il motivo, anche in questo caso, è infondato con riguardo all’asserito vizio di motivazione, perché, in seguito alla riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta
dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.; il resto attiene al merito della vicenda la cui critica è inammissibile in questa sede (Cass. n. 7090/2022). Per il resto si tratta di censure di merito che sono, come già sopra specificato, inammissibili in questa sede.
In via ulteriormente subordinata, con il decimo motivo (formulato ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.), si deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 38 D. lgs. n. 81/2015 nonché degli artt. 1344 e 1418 c.c. per avere la Corte d’Appello confermato la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato in capo a RAGIONE_SOCIALE in un caso -di accertata finalità elusiva -non contemplato dall’art. 38 D. lgs. n. 81/2015 e non consentito dagli artt. 1344 e 1218 c.c.
Il motivo è infondato.
Questa Corte ha già affermato che in tema di somministrazione irregolare, l’art. 38 del d.lgs. n. 81 del 2015, secondo cui il prestatore di lavoro può chiedere la
costituzione del rapporto di lavoro con l’utilizzatore solo se la somministrazione avviene al di fuori dei limiti e delle condizioni di cui agli artt. 31, commi 1 e 2, 32 e 33, co. 1 lett. a), b) e c), d.lgs. cit., non impedisce al lavoratore di esperire la medesima azione in tutti i casi di elusione di norme imperative, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1344 e 1418 c.c., in ragione dell’immanenza del requisito della temporaneità nei rapporti di lavoro interinale e della necessaria interpretazione conforme della normativa italiana al diritto dell’Unione europea (Cass. n. 5332/2025). Trattasi di un principio di diritto applicabile anche alla somministrazione come disciplinata -ratione temporis -dall’art. 27 d.lgs. n. 276/2003.
Va quindi ribadito che in tema di successione di contratti di somministrazione a tempo determinato, il carattere di temporaneità, pur nell’assenza di limiti legislativamente previsti, costituisce requisito immanente e strutturale del ricorso all’istituto, dovendo attribuirsi alla normativa in materia un significato conforme alla direttiva 2008/104/CE, come interpretata dalla Corte di Giustizia con sentenza del 14 ottobre 2020 in causa C-681/18, sicché il giudice non può arrestarsi alla verifica della ricorrenza delle causali giustificative, dovendo, invece, controllare, anche sulla base degli indici rivelatori indicati dalla Corte di giustizia, se sia da ravvisare nel caso concreto un abusivo o elusivo ricorso all’istituto della somministrazione (Cass. n. 23495/2022).
Peraltro, la somministrazione (regolare) è un caso tipizzato di dissociazione -sul versante del datore di lavoro -fra la titolarità formale del rapporto di lavoro e l’utilizzazione della prestazione lavorativa, che invece nel rapporto di lavoro subordinato normalmente coincidono. Di conseguenza,
qualora i contratti che realizzano la somministrazione (quello commerciale e quello collegato di lavoro) siano dichiarati nulli, ad esempio per frode alla legge, viene meno lo speciale regime della somministrazione, sicché torna in tutto il suo vigore il principio generale della necessaria coincidenza fra la titolarità del rapporto di lavoro subordinato e l’utilizzazione della prestazione lavorativa. In tal caso, quindi, a maggior ragione rispetto alla previsione dell’art. 27 d.lgs. n. 276/2003, si impone l ‘accertamento e la declaratoria dell’avvenuta costituzione del rapporto di lavoro alle dipendenze dell’impresa utilizzatrice delle prestazioni lavorative.
Con l’undicesimo motivo (formulato ex art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.), si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. per avere la Corte d’Appello confermato l’applicazione al ricostituito rapporto di lavoro del RAGIONE_SOCIALE in assenza di una domanda in tal senso formulata dalla COGNOME.
Il motivo è infondato.
Nel ricorso introduttivo di primo grado la COGNOME ha dichiarato di essere stata inquadrata con qualifica di impiegato, livello B.1 del RAGIONE_SOCIALE e nelle conclusioni ha chiesto il ripristino del rapporto di lavoro, di talché alcun vizio di ultra o extra petizione è ravvisabile nella interpretazione della domanda da parte dei giudici di merito.
Con il dodicesimo motivo (formulato ex art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.), si deduce (a differenza di quanto indicato dallo stesso ricorrente nella sintesi dei motivi) unicamente un vizio di omessa pronuncia, per non avere considerato la Corte territoriale la censura riguardante
l’erroneità della statuizione del Tribunale che non aveva parametrato l’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto a quella dell’ultimo contratto durato poco più di un mese.
Il motivo è infondato perché la Corte territoriale ha valutato il profilo denunciato (pag. 24 della gravata sentenza) sottolineando che andava considerata la media relativa ai nove mesi dell’ultimo anno (2017) e non già la sola ultima mensilità perché andava premessa la costituzione tra le parti di un rapporto di lavoro unitario a far data dal 28.1.2016: alcun vizio formale di omessa pronuncia è, pertanto, ravvisabile nella statuizione della Corte territoriale.
Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato.
Al rigetto segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo, con distrazione in favore dei Difensori del controricorrente, dichiaratisi antistatari.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.
PQM
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in euro 5.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore dei Difensori del controricorrente. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore
importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 17.12.2025
Il Presidente
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME