Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 3862 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 3862 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 20/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso 15426-2022 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrenti –
contro
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
Oggetto
Qualifica Riconoscimento mansioni superiori
R.G.N.15426/2022
COGNOME.
Rep.
Ud 17/12/2025
CC
avverso la sentenza n. 64/2022 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA, depositata il 24/02/2022 R.G.N. 258/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/12/2025 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Fatti di causa
La sentenza della Corte di appello di Brescia, impugnata in questa sede, conferma la pronuncia del Tribunale di Bergamo che ha riconosciuto il diritto di NOME COGNOME all’inquadramento nel livello D2 CCNL Cooperative Sociali, per le mansioni svolte nel periodo dal 2.1.2014 al 31.8.2018 di insegnante di sostegno presso l’RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE Grumello del RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, oltre al coordinamento degli altri insegnanti di sostegno e tutoraggio di classe, nonché ha condannato la datrice di lavoro RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE nonché la RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, ai sensi dell’art. 29 co. 2 D.lgs. n. 279/2003, al pagamento delle differenze retributive oltre che al pagamento dell’Elemento Retributivo Territoriale previsto dal Contratto Integrativo Territoriale della Provincia di Bergamo.
La pronuncia è fatta oggetto di due motivi di ricorso per cassazione da parte della RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e di RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
Le parti depositano memorie.
Il Collegio si riserva il deposito dell’ordinanza nei termini di legge ex art. 380 bis 1 cpc.
Ragioni della decisione
La sentenza impugnata, per quello che interessa in questa sede, dopo avere precisato il contenuto del contratto di appalto intercorso tra la RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, individua l’essenza della differenza tra i livelli D1 e D2, in mancanza di specifiche declaratorie contrattuali e in
presenza, invece, dei soli profili professionali, nella minore professionalità e nell’assenza di titoli abilitativi, nell’espletamento delle mansioni, del primo rispetto al secondo; aggiunge, poi, che svolgendo la COGNOME, in possesso di laurea triennale e specialistica in psicologia oltre che di specializzazione in psicoterapia, compiti di docente di sostegno all’interno di un istituto RAGIONE_SOCIALE appartenente ad una RAGIONE_SOCIALE accreditata a livello regionale, era fondato presumere che partecipasse anche alla programmazione educativa e didattica relativa agli alunni con disabilità e alle conseguenti attività di verifica: attività, unitamente ai titoli di studio, che presentavano maggiori affinità con quelle svolte dai lavoratori previsti nel livello D2.
Ciò premesso, il primo motivo addebita, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, alla gravata sentenza l’errata applicazione dell’art. 47 CCNL Cooperative Sociali, nella parte cui è stato ritenuto di individuare il discrimine tra le posizioni economiche D1 e D2 in un differente livello di professionalità, pur a fronte di una chiara indicazione contrattuale circa il fatto che tutti i profili professionali dell’area D nel suo complesso presentavano la medesima professionalità.
3. Il motivo è infondato.
Al riguardo, va precisato che, sul piano processuale, la violazione o falsa applicazione dei contratti collettivi di lavoro è stata parificata a quella delle norme di diritto; da ciò discende che le clausole del contratto collettivo devono essere interpretate in base alle norme codicistiche di ermeneutica negoziale (artt. 1362 cc e ss.) che costituiscono un criterio interpretativo diretto e non più un canone esterno per verificare l’esattezza e la congruità della motivazione,
senza che vi sia più la necessità, a pena di inammissibilità della doglianza, di una specifica indicazione delle norme asseritamente violate né di indicare come il giudice di merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati (Cass. 15934/2020; Cass. n. 5533/2016).
Inoltre, è stato affermato, sempre in sede di legittimità, che in tema di interpretazione del contratto collettivo, il senso letterale delle espressioni e la ratio del precetto contrattuale che costituiscono i canoni fondamentali sui quali si deve basare il procedimento ermeneutico, non sono ordinati secondo un criterio di priorità, ma devono essere ugualmente apprezzati dal giudice nella ricostruzione del significat o dell’atto negoziale (Cass. n. 2996/2023; Cass. n. 30141/2022).
Per la interpretazione della contrattazione collettiva, quindi, trovano applicazione i criteri ermeneutici dettati dagli artt. 1362 e ss. c.c., sicché, seguendo un percorso circolare, occorrerà tener conto, in modo equi-ordinato, di tutti i canoni previsti dal legislatore, sia di quelli tradizionalmente definiti soggettivi che di quelli oggettivi, confrontando il significato desumibile dall’utilizzo del criterio letterale con quello promanante dall’intero atto negoziale e dal comportamento complessivo delle parti, coordinando tra loro le singole clausole alla ricerca di un significato coerente con tutte le regole interpretative innanzi dette: il tutto in un contesto in cui occorre dare rilievo alla “ragione pratica” del contratto, in conformità agli interessi che le parti medesime hanno inteso tutelare, nel momento storico di riferimento, mediante la stipulazione negoziale (Cass. n. 2173/2022).
Ciò premesso, le clausole contrattuali da prendere in considerazione, per la soluzione della questione giuridica che viene sottoposta in questa sede, sono l’art. 47, la definizione di Area/Categoria D e le declaratorie dei profili D1, D2 e D3. L’art. 47 del CCNL rilevante nella fattispecie in esame recita:
‘Inquadramento del personale. Il nuovo sistema di classificazione, decorrente dall’1.1.2009, è articolato in sei aree/categorie, denominate A, B, C, D, E, F. Le categorie sono individuate mediante le declaratorie che descrivono l’insieme dei requisiti indispensabili per l’inquadramento nelle categorie stesse, corrispondenti a livelli omogenei di conoscenze, competenze e capacità necessarie per l’espletamento delle relative attività lavorative’.
‘ Area/categoria D -Lavoro specializzato, professioni sanitarie, servizi socio-educativi. Appartengono a questa categoria i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono conoscenze professionali teoriche specialistiche di base, capacità tecnic he elevate per l’espletamento delle attribuzioni, autonomia e responsabilità secondo metodologie definite e precisi ambiti di intervento operativo proprio del profilo, eventuale coordinamento e controllo di altri operatori, con assunzione di responsabilità dei risultati conseguiti. Le competenze professionali sono quelle derivanti dall’acquisizione di titoli abilitanti conseguiti secondo la legislazione corrente, laddove richiesto, o dal possesso di adeguato titolo di studio o da partecipazione a proce ssi formativi o dall’esperienza maturata in costanza di lavoro.
‘Area/categoria D. n. 3 posizioni economiche, con i seguenti profili: D1) (ex livello 5) Educatrice/ore senza titolo, maestro/a di attività manuali ed espressive, guida con
compiti di programmazione, massaggiatrice/ore, animatrice/ore con titolo, infermiera/ere generica /o, assistente all’infanzia con funzioni educative, operatrice/ore dell’inserimento lavorativo, impiegata/o di concetto, operatrice/ore dei servizi informativi e di orientamento. D2) (ex 6° livello). Impiegata/o di concetto con responsabilità specifiche in area amministrativa, educatrice/ore RAGIONE_SOCIALE, assistente sociale, infermiere, capo cuoca/o dietista, fisioterapista, terapista occupazionale, psicomotricista, logopedista, ricercatrice/ore de servizi informativi e di orientamento. D3) (ex 7° livello). Educatrice/ore RAGIONE_SOCIALE coordinatrice/ore.
La Corte territoriale ha individuato l’essenza della differenza tra i livelli D1 (quello formale di inquadramento) e quello D2 (quello attribuito successivamente alla COGNOME) nella maggiore o minore professionalità, eventualmente confermata anche dalla necessità di un titolo che il lavoratore deve possedere, nonché nella maggiore o minore complessità delle mansioni svolte.
Orbene, a parere del Collegio, a differenza di quanto ritiene parte ricorrente, l’interpretazione adottata dai giudici di seconde cure è corretta e condivisibile, sia avendo riguardo al criterio letterale che a quello logico sistematico delle disposizioni in esame, nonché alla volontà delle parti.
Il dato testuale delle disposizioni contrattuali è chiaro nel precisare, infatti, che pur essendo le attività analoghe o simili riconducibili ai profili D1 e D2, tuttavia quelle di quest’ultimo livello si caratterizzano proprio per un maggiore professionalità che le singole figure richiedono (educatore/ educatore RAGIONE_SOCIALE; massaggiatore/ fisioterapista; assistente all’infanzia/ logopedista, etc).
E la maggiore professionalità, ai fini del corretto inquadramento del lavoratore o del riconoscimento del profilo superiore, può derivare sia dalla maggiore complessità dell’attività svolta, che dal livello più alto delle conoscenze teoriche richieste.
L’elemento distintivo, in profili che richiedono tutti un livello di professionalità è, pertanto, quello del maggiore o minore livello desumibile dalla complessità dell’attività o dalle conoscenze teoriche, come esattamente individuato dalla Corte territoriale, a nulla rilevando che la Area D richieda appunto per tutti i lavoratori in essa inquadrati conoscenze professionali teoriche specialistiche di base.
In caso contrario, la suddivisione in ulteriori profili dei lavoratori dell’Area D, a parità di attività lavorativa sussumibile sia in un profilo che in un altro, non avrebbe alcun senso, non essendo peraltro connesso neanche al requisito della anzianità di servizio.
Il secondo motivo, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, obietta l’errata applicazione del criterio ermeneutico di cui all’art. 1365 cod. civ. nella parte in cui non era stato applicato il criterio della ragionevolezza al fine di integrare l’elencazione e semplificativa dei profili professionali ricondotti dalla clausola contrattuale alla posizione economica D2.
Anche tale motivo è infondato.
L’interpretazione della Corte territoriale è proprio fondata, come detto, sul criterio di ragionevolezza perché, se è vero che il nuovo contratto collettivo ha accorpato i diversi livelli di inquadramento in una unica categoria,, attraverso però le posizioni economiche, connesse ai vari profili, le parti sociali hanno voluto comunque mantenere una distinzione sul
maggiore o minore livello di professionalità, richiesta a tutti i lavoratori dell’Area, in relazione alla complessità dell’attività svolta e al maggior possesso delle conoscenza teoriche: solo in questi termini si può spiegare il richiamo delle posizioni economiche agli ex livelli della pregressa contrattazione collettiva.
Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato.
Al rigetto segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.
PQM
La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida in euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 17.12.2025
Il Presidente AVV_NOTAIO NOME COGNOME