Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 133 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 133 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: AMATORE NOME
Data pubblicazione: 05/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso n. 3585-2022 r.g. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona dei curatori p.t, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE), , per procura speciale in calce al ricorso
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante COGNOME NOME, quest’ultimo anche in proprio, rappresentati e difesi dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), , per procura speciale in calce al controricorso
–
controricorrenti –
avverso la sentenza n. 103/2021 emessa da Corte d’appello Genova il 24/12/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2/10/2024 dal AVV_NOTAIO;
RILEVATO CHE
La Corte d’appello di Genova, in accoglimento del reclamo ex art. 18 l. fall. proposto da RAGIONE_SOCIALE, ha revocato la sentenza del Tribunale di Massa dichiarativa del fallimento della società su richiesta del P.M.
1.1.La corte del merito, alla luce della documentazione acquisita, ha ritenuto che la reclamante non fosse assoggettabile a fallimento, ai sensi dell’art. 1, 2° comma, l. fall., in quanto: i) i debiti, come risultava dallo stato passivo, erano «sicuramente sotto la soglia di € 500.000,00»; ii) nel triennio anteriore alla dichiarazione di fallimento non vi erano stati ricavi (dalla relazione della RAGIONE_SOCIALEFRAGIONE_SOCIALE di Finanza e dai registri Iva risultava che la società non era più operativa dal 2015, ed era priva di beni immobili e beni mobili di valore); iii) dagli atti del procedimento penale a carico dell’amministratore COGNOME emergeva che, essendo COGNOME gravata di debiti verso l’Erario, l a sua amministrazione era stata affidata a un prestanome, mentre era stata costituita una nuova società (RAGIONE_SOCIALE), che aveva proseguito l’attività nella stessa sede, con le medesime attrezzature e con gli stessi dipendenti: di qui la conferma che fin dal 2015 la società era «una mera scatola vuota, priva di attivo e ricavi e destinata solo a contenere i debiti», comunque «rimasti sotto soglia».
La sentenza, pubblicata il 24/12/2021, è stata impugnata dal RAGIONE_SOCIALE con ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, cui RAGIONE_SOCIALE e il suo legale rappresentante, NOME COGNOME, hanno resistito con controricorso.
Il RAGIONE_SOCIALE, ricevuta comunicazione della proposta di definizione accelerata del ricorso, formulata dal Presidente delegato ai sensi
dell’art. 380 bis c.p.c., ha depositato tempestiva e rituale istanza di decisione.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
CONSIDERATO CHE
1.Il RAGIONE_SOCIALE denuncia:
1.1. -con il primo motivo l’ omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, non avendo la corte d’appello considerato che RAGIONE_SOCIALE non aveva tenuto le scritture obbligatorie ex art. 2214 c.c. e non aveva pertanto prodotto in giudizio alcun documento dal quale poter desumere dati contabili attendibili, rilevanti ai fini de ll’art. 1, 2° comma, l.fall.
2.- col secondo mezzo la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, 2° comma, 15 e 18 l. fall. per aver la corte del merito omesso di applicare la regola di diritto, desumibile dal combinato disposto degli artt. 1 e 15 l.fall., secondo cui, in assenza di bilanci di esercizio regolarmente approvati, è onere dell’imprenditore provare il mancato raggiungimento delle soglie di fallibilità attraverso la produzione di dati contabili attendibili.
1.3. -col terzo motivo la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, 2° comma lett.c), 15 e 98 l. fall. per aver il giudice del reclamo ritenuto che lo stato passivo fallimentare, pur parziale e provvisorio per le carenze contabili della fallita, potesse essere rappresentativo dell’effettiva entità dell’indebitamento di RAGIONE_SOCIALE
1.4. -col quarto mezzo la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, 2° comma lett. c), 15 e 18 l. fall., 2560 c.c. e 14 d.lgs. n. 472/1997, in quanto la corte d’appello avrebbe erroneamente escluso il superamento della soglia di indebitamento dei 500.000 euro pur affermando che tra RAGIONE_SOCIALE e la collegata RAGIONE_SOCIALE fosse intervenuto un trasferimento d’azienda , con conseguente cumulo del loro rispettivo indebitamento.
1.5. -col quinto mezzo la violazione degli artt. 1, 2° comma lett. a), 15 e 18 l. fall. perché il giudice avrebbe escluso il superamento della soglia dell’attivo societario, di € 300.000, pur avendo accertato l’esistenza di un ingente credito di RAGIONE_SOCIALE nei confronti della RAGIONE_SOCIALE 2 I motivi sono inammissibili, per le ragioni già evidenziate nella proposta di decisione accelerata di cui all’art. 380 bis c.p.c. che il collegio ritiene pienamente condivisibili.
2.1. E’ quindi sufficiente rilevare: i) che, come più volte affermato da questa Corte, è del tutto estranea alla logica dell’art. 1 l. fall. una funzione sanzionatoria dell’imprenditore che non abbia redatto i bilanci o non abbia tenuto regolarmente le scritture contabili, perché il giudice ben può trarre le fonti del proprio convincimento da altri elementi probatori (nella specie, peraltro, particolarmente attendibili, quali i verbali di accertamento della GdF e gli atti del processo penale a carico di COGNOME); ii) che la valutazione del materiale istruttorio è attività riservata in via esclusiva al giudice di merito, il quale non è tenuto ad esprimersi analiticamente su ciascun elemento, n é a confutare ogni singola deduzione delle parti (Cass. 42/2009, 11511/2014, 16467/2017), essendo necessario e sufficiente che indichi le ragioni della decisione in modo tale da rendere evidente che tutte quelle con esse logicamente incompatibili sono state implicitamente rigettate (Cass. 956/2023, 29860/2022, 3126/2021, 25509/2014, 5586/2011, 17145/2006, 12121/2004, 1374/2002, 13359/1999); iii) che il ricorrente per cassazione non può pretendere di contrapporre la propria valutazione a quella del giudicante, al fine di ottenere una diversa lettura delle risultanze processuali ( ex plurimis , Cass. 3630/2017, 9097/2017, 30516/2018, 205/2022), non essendo compito di questa Corte condividere o meno la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, n é procedere a una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, e ciò anche se il ricorrente prospettasse un più appagante coordinamento dei dati fattuali (Cass.
12052/2007, 3267/2008); iv) che gli accertamenti in fatto del giudice del merito sono sindacabili in sede di legittimità solo nei ristretti limiti di cui all’art. 360, 1° comma, n. 5 c.p.c.; v) che, infine, quanto a gli ultimi due motivi (che, pur se rubricati sotto il profilo della violazione di legge, denunciano in realtà vizi di motivazione), al di là del rilievo che il cedente dell’azienda non risponde dei debiti del cessionario, il ricorrente ha del tutto omesso di specificare se e quando siano state dibattute in giudizio le questioni concernenti l’ipotizzato cumulo dell’indebitamento e il preteso, ingente credito di COGNOME verso la cessionaria dell’azienda, all e quali non si fa cenno nella sentenza impugnata.
Il ricorso è dunque dichiarato inammissibile.
3.1. Da ultimo va respinta l’eccezione sollevata dal ricorrente in memoria, di tardività del controricorso, avviato per la notifica a mezzo posta il 3.3.2022, e dunque entro il termine di cui all’art. 370 c.p.c. ( ratione temporis applicabile), scadente il 5.3.2022.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
4.1.C ome espressamente previsto dall’art. 380 bis , ultimo comma, c.p.c. (disposizione immediatamente applicabile anche ai giudizi in corso alla data del 1° gennaio 2023 per i quali, come nella specie, a tale data non era stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio: cfr. Cass., SS.UU. nn 27195/2023, 27433/2023), ricorrono i presupposti per la condanna del ricorrente al pagamento in favore dei controricorrenti di una somma equitativamente determinata, ai sensi dell’art. 96, 3° comma c.p.c., nonché al versamento alla cassa delle ammende di una somma, anch’essa equitativamente determinata, ai sensi del 4° comma della medesima norma.
4.2.L a Corte stima equo fissare in € 7.000 la prima sanzione ed in € 2.500 la seconda, in ragione del carattere consolidato dei principi giurisprudenziali applicati e della manifesta inammissibilità del ricorso.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il RAGIONE_SOCIALE ricorrente a pagare ai controricorrenti, in via fra loro solidale, le spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 7.000 per compensi e in € 200 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e Cap, nonché la somma d i € 7.000 ai sensi dell’art. 96, 3° comma, c.p.c.; condanna altresì il ricorrente a versare alla cassa delle ammende la somma di € 2.500 , ai sensi dell’art. 96, 4° comma c.p.c..
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima Sezione Ci-