Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 22761 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 22761 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28235/2022 R.G., proposto da
NOME.
NOME.
Q.U.
I.F.
in proprio e quali eredi di ; rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO, in virtù di procura in calce al ricorso; con domiciliazione digitale ex lege ; L.H.
-ricorrente-
nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore ;
–RAGIONE_SOCIALE– per la cassazione della sentenza n. 943/2022 del la CORTE d’APPELLO di CATANZARO, pubblicata il 17 agosto 2022;
udìta la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 giugno 2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
TABLE
-premesso che quest’ultima , in data 5 giugno 2006, era deceduta a causa degli errori e delle omissioni dei sanitari del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE San RAGIONE_SOCIALE, ove si era ricoverata per sottoporsi ad un intervento chirurgico di rimozione di un adenocarcinoma intestinale -, convennero in giudizio il detto nosocomio dinanzi al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, domandandone la condanna al risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale nonché delle altre conseguenze pregiudizievoli subìte per effetto della morte della loro congiunta e dante causa;
in difetto di costituzione del l’RAGIONE_SOCIALE convenuto, che fu dichiarato contumace, il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ordinò l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell ‘ RAGIONE_SOCIALE, la quale, costituitasi in giudizio, invocò la declaratoria di inammissibilità della domanda, sull’assunto che l’RAGIONE_SOCIALE era un’entità priva di soggettività giuridica, per cui non sarebbe stato possibile integrare il contraddittorio nei confronti del soggetto legittimato;
espletata una CTU medico-legale, il Tribunale, con sentenza n.1169/2019, accolse parzialmente la domanda, condannando l’ RAGIONE_SOCIALE a pagare agli attori, a titolo risarcitorio, la somma di Euro 15.000,00 ciascuno, oltre interessi e rivalutazione;
c on sentenza 17 agosto 2022, n. 943, la Corte d’appello di Catanzaro -adìta con impugnazione principale da W.T.
e con impugnazione incidentale dall’RAGIONE_SOCIALE -in accoglimento del primo motivo del gravame incidentale, ha dichiarato inammissibile la domanda proposta dagli attori, compensando le spese dei due gradi di giudizio; E.R. Q.U. I.F.
la Corte territoriale ha osservato che gli enti ospedalieri sono stati soppressi sin dal 1978, con l’entrata in vigore della legge istitutiva del Sevizio Sanitario Nazionale; il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE San RAGIONE_SOCIALE era dunque una mera articolazione organizzativa, priva di soggettività giuridica, della locale aRAGIONE_SOCIALE sanitaria, come tale sprovvista sia della capacità di agire processuale (c.d. legitimatio ad processum ) sia della legittimazione ad essere convenuta in giudizio (c.d. legitimatio ad causam passiva);
la circostanza che fosse stata citata in giudizio un entità priva di soggettività giuridica implicava la necessità di dichiarare la domanda inammissibile, senza poter disporre -contrariamente a quanto erroneamente ritenuto dal primo giudice -l’ integrazione del contraddittorio nei confronti del soggetto effettivamente legittimato; ciò, in quanto l’istituto dell’integrazione del contraddittorio postulerebbe che, a fronte di una pluralità di legittimati passivi, il processo sia stato validamente instaurato solo contro uno o alcuni di essi, con pretermissione degli altri, mentre, nell’ipotesi in cui il soggetto convenuto in giudizio sia diverso da quello nei cui confronti si sarebbe dovuto agire, non si dovrebbe disporre l ‘ integrazione del contraddittorio, ma dovrebbe essere rigettata la domanda per difetto
di una delle condizioni dell ‘ azione (è stata citata, tra le altre, la pronuncia di questa Corte n.2886 del 2002);
per la cassazione della sentenza della Corte calabra ricorrono
NOME.
sulla
NOME.
Q.U.
I.F.
base di un unico motivo;
non svolge difese in questa sede di legittimità l’RAGIONE_SOCIALE, restando RAGIONE_SOCIALE;
la trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380 -bis .1 cod. proc. civ.;
il Pubblico Ministero presso la Corte non ha presentato conclusioni scritte;
i ricorrenti hanno depositato memoria.
Considerato che:
1. c on l’unico motivo di ricorso viene denunciata, ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., « la violazione o falsa applicazione di norme di diritto in materia di legittimazione, oltreché dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro », con particolare riguardo agli artt. 11 cod. civ., 75 e 102 cod. proc. civ.;
i ricorrenti deducono che solo a seguito di una delibera della Regione Calabria del 2010 si sarebbe proceduto ad una riorganizzazione del sistema sanitario regionale (da concludersi entro il 2012), che avrebbe comportato la « riconversione » del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE San RAGIONE_SOCIALE , facendolo confluire nell’RAGIONE_SOCIALE; vi sarebbe stata, dunque, una « successione nei rapporti giuridici da parte della RAGIONE_SOCIALE nei confronti del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE San RAGIONE_SOCIALE », la quale
sarebbe peraltro avvenuta « successivamente alla vocatio in ius di quest’ultimo in persona del legale rappresentante pro -tempore »;
pertanto , da un lato, debitamente l’azione giudiziaria sarebbe stata indirizzata, in origine, nei confronti della struttura ospedaliera, non essendosi ancora compiuta, a quel tempo, la detta riconversione del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE San RAGIONE_SOCIALE e la successione dell’ RAGIONE_SOCIALE nei rapporti giuridici ad esso facen ti capo; dall’a ltro lato, in piena legittimità, il giudice di prime cure avrebbe ordinato l’integrazione del contraddittorio nei confronti della A SP di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, estendendo « a livello soggettivo il petitum nei confronti del soggetto che è subentrato nel rapporto giuridico del RAGIONE_SOCIALE San RAGIONE_SOCIALE, individuando quindi il legittimato passivo e applicando correttamente l’art. 102 co. II c.p.c. »;
sotto altro profilo, i ricorrenti evidenziano che l ‘RAGIONE_SOCIALE non aveva subìto alcuna limitazione al proprio diritto di difesa per essere stata citata in giudizio « successivamente », dal momento che la CTU medico-legale (ovverosia « la prova principale su cui si è basato il Giudice di prime cure per il suo pronunciamento »), era stata disposta due anni dopo l’integrazione del contradditorio ;
1.1. il motivo è manifestamente infondato;
a seguito dell ‘ entrata in vigore della legge n. 833 del 1978, gli enti ospedalieri furono soppressi con trasferimento di tutti i beni, comunque destinati ai servizi igienico-sanitari, al patrimonio dei Comuni e con il solo vincolo di destinazione in favore delle neoistituite Unità RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (artt. 65 e 66 legge cit. );
nelle controversie in corso alla data della estinzione succedettero, quindi, ai soppressi enti ospedalieri, soggetti diversi, la cui legittimazione attiva e passiva dipendeva dalla natura giuridica del rapporto pendente: precisamente, se la controversia riguardava rapporti relativi alla proprietà dei beni mobili ed immobili e delle attrezzature, la legittimazione sarebbe spettata ai Comuni; viceversa, se la controversia concerneva rapporti relativi alla gestione dei servizi, di presìdi e di istituti sanitari (comprese le azioni di responsabilità per danni cagionati dalle condotte attive od omissive del personale sanitario di un RAGIONE_SOCIALE), la legittimazione sarebbe spettata alle USL competenti, le quali, pur prive di personalità giuridica ma dotate di autonomia funzionale, amministrativa e contabile analoga a quella delle aRAGIONE_SOCIALE municipalizzate, sarebbero state fornite di una speciale soggettività e di una autonoma capacità processuale, circoscritta alla gestione di tali servizi (cfr. già Cass. 4/07/1987, n.NUMERO_DOCUMENTO);
successivamente, a seguito dell’istituzione delle RAGIONE_SOCIALE, le esposizioni debitorie delle soppresse USL e dei disciolti enti ospedalieri sono state assunte dalla Regione attraverso gestioni stralcio (trasformate in Gestioni Liquidatorie dalla legge n. 549/1995) facenti capo ai commissari liquidatori, individuati, in forza di disposizioni di leggi regionali, nelle persone dei direttori generali delle ARAGIONE_SOCIALE Ospedaliere o delle ARAGIONE_SOCIALE USL; pertanto, mentre i debiti sorti successivamente a tale soppressione fanno capo alle neoistituite RAGIONE_SOCIALE, con riguardo ai debiti anteriori, la legittimazione sostanziale e processuale spetta, in via concorrente, sia alle Regioni che alle Gestioni Liquidatorie, in persona del direttore generale dell ‘ RAGIONE_SOCIALE, quale
commissario liquidatore della soppressa RAGIONE_SOCIALE ricompresa nell ‘ ambito territoriale della medesima aRAGIONE_SOCIALE (artt. 6 legge n. 724/1994 e 2 legge n. 549/1995; in tema, cfr. Cass. 13/06/2022, n. 18976);
ciò posto, è evidente che, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, non si è verificato alcun fenomeno successorio dell ‘ RAGIONE_SOCIALE nei rapporti giuridici facenti capo al RAGIONE_SOCIALE San RAGIONE_SOCIALE nelle more del presente giudizio;
al contrario, al momento dell’ introduzione dell’azione giudiziaria (2010), gli enti ospedalieri risultavano essere stati soppressi già da alcuni decenni, sicché gli attori avevano inammissibilmente proposto la domanda risarcitoria nei confronti di una struttura priva di soggettività giuridica e della conseguente possibilità di agire o essere convenuta in giudizio;
non si verteva, precisamente -come del resto debitamente specificato dalla sentenza impugnata pur con l’ultroneo riferimento, dogmaticamente inesatto, alla mancanza dei presupposti processuali e delle condizioni dell’azione -, nell’ ipotesi di citazione in giudizio di un soggetto privo di legittimazione passiva o di capacità processuale, bensì, più radicalmente , nell’ipotesi di citazione in giudizio di un nonsoggetto , e cioè di una struttura costituente una mera articolazione organizzativa, priva sia di capacità giuridica che di autonoma soggettività e, dunque, non idonea, ex se , a costituire un centro autonomo di imputazione di rapporti giuridici;
del tutto correttamente , la Corte d’appello ha quindi escluso la possibilità -in tal senso debitamente riformando la sentenza di primo
grado -di disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti del soggetto (l ‘ RAGIONE_SOCIALE) nei cui confronti l’azione avrebbe dovuto essere originariamente indirizzata;
invero, si ha litisconsorzio necessario, oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, quando si deduce in giudizio un rapporto giuridico plurisoggettivo concettualmente unico ed inscindibile, sicché la sentenza non potrebbe essere utilmente pronunciata se non in contraddittorio di tutti i soggetti, attivi e passivi, (art.102, primo comma, cod. proc. civ.; cfr. già Cass. 7/07/1988, n. 4475);
verificatasi questa ipotesi, ove invece l’azione dovesse essere erroneamente indirizzata soltanto contro alcuni dei legittimati passivi, con pretermissione degli altri, scatterebbe la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dei litisconsorti pretermessi, affinché la sentenza possa essere ‘ utiliter ‘ data (art.102, secondo comma, cod. proc. civ.);
l’ordine di integrazione del contraddittorio, però, postula che il processo sia stato validamente instaurato almeno contro uno dei soggetti passivi del rapporto unico plurisoggettivo, ovverosia contro uno dei soggetti comunque legittimati; al contrario, ove sia stato convenuto in giudizio un soggetto diverso da quello nei cui confronti si sarebbe dovuto agire (ovverosia un soggetto privo della legittimazione ad agire o contraddire) -e, a fortiori , allorché, come nella fattispecie, l’azione sia stata indebitamente proposta contro una entità priva di soggettività giuridica -nessuna integrazione del contraddittorio deve essere disposta, giacché il rilievo, secondo i casi,
della mancanza di legittimazione passiva o del presupposto processuale della legitimatio ad processum o della stessa condizione primaria della soggettività giuridica, impone, di volta in volta, il rigetto o la declaratoria di inammissibilità della domanda (Cass. 27/02/2002, n.2886);
nel caso di specie, il rilievo della mancanza di soggettività giuridica del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, mera articolazione organizzativa inidonea a costituire centro autonomo di imputazione di rapporti giuridici sostanziali e processuali, correttamente ha indotto il giudice d’ appello a dichiarare l’ inammissibilità della domanda risarcitoria;
il ricorso va pertanto rigettato;
non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, dal momento che l’RAGIONE_SOCIALE non ha svolto difese in questa sede;
ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto;
ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 196 del 2003, deve disporsi che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi dei ricorrenti e della loro dante causa.
Per Questi Motivi
la Corte rigetta il ricorso;
ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art.13, ove dovuto;
a i sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 196 del 2003, dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi dei ricorrenti e della loro dante causa.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 13 giugno 2025.
Il Presidente NOME COGNOME