SENTENZA TRIBUNALE DI BRESCIA N. 4540 2024 – N. R.G. 00009223 2019 DEL 07 11 2024 PUBBLICATA IL 07 11 2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione V civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g.
9223/2019
tra
PARTE ATTRICE
e
PARTE CONVENUTA
Oggi 7 novembre 2024 sono comparsi: per l’attore, l’AVV_NOTAIO per il convenuto, l’AVV_NOTAIO
Ai fini della pratica forense è presente la dott.ssa NOME COGNOME.
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
Parte attrice precisa le conclusioni come da prima memoria istruttoria.
Parte convenuta precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta.
Il giudice invita le parti a discutere la causa.
All’esito della discussione le parti richiamano i loro atti e insistono per l’accoglimento delle rispettiv e domande. Il convenuto ribadisce la necessarietà del litisconsorzio. L’attore contesta le deduzioni avversarie e richiama Cass. 4216/2023; il convenuto richiama a sua volta Cass. 5007/2023.
I difensori rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza.
Alle ore 12.45 l’udienza viene sospesa. Alle ore 15.30 l ‘udienza viene ripresa e il giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Il giudice
NOME COGNOME
Parte_1
CP_1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione V civile
Il Tribunale, in composizione monocratica in persona del giudice NOME COGNOME, ha pronunciato ex art.
281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
RAGIONE_SOCIALE causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. NUMERO_DOCUMENTO promossa da:
Con l ‘AVV_NOTAIO;
PARTE ATTRICE
contro
Con l ‘AVV_NOTAIO;
PARTE CONVENUTA
Oggetto : responsabilità contrattuale RAGIONE_SOCIALE
Conclusioni:
Per l’attore
Accertato che il sig. è RAGIONE_SOCIALE accomandatario RAGIONE_SOCIALE della società RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE, condannare il sig. a pagare al sig. la somma di € 47.024,82 corrispondenti al credito dovuto in virtù del decreto ingiuntivo n. 7794/13 in favore del sig. CP_1 Parte_1 Parte_2
titolare dell’omonima ditta da parte della società RAGIONE_SOCIALE oggi estinta. […]
Per il convenuto
In via preliminare
Parte_1
CP_1
accertare e dichiarare l’inammissibilità del ricorso per violazione dell’art.50 bis cpc con ogni conseguente statuizione.
Sempre in via preliminare
Rilevato che il ricorso che qui si discute difetta dei presupposti di cui all’art. 702 bis cpc, disporne l’integrale rigetto.
In via principale e nel merito:
accertata la chiusura del fallimento in data
04/10/2018 e la mancata opposizione a tale decreto, con conseguente passaggio in giudicato, dichiarare l’improcedibilità della domanda per violazione del divieto di ne bis in idem.
Nel merito:
accertati i fatti per cui è causa, respingere integralmente tutte le domande svolte da parte ricorrente in quanto illegittime ed infondate in fatto ed in diritto, per i motivi di cui in narrativa ed in ogni caso per assoluta carenza di prove.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari.
CONCISA ESPOSIZIONE DEL FATTO E DELLE RAGIONI DI DIRITTO
in qualità di imprenditore individuale, ha chiesto nei confronti di presunto RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE accomandatario di RAGIONE_SOCIALE, il pagamento del debito derivante da numerose fatture emesse nei confronti della RAGIONE_SOCIALE Parte_1 CP_2
Il convenuto ha eccepito: a) l’inammissibilità, in questa sede, dell’accertamento, essendo competente il tribunale fallimentare; b) la violazione del divieto di ne bis in idem, dal momento che già in sede fallimentare era stato dedotto il ruolo gestorio RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE e che il fallimento della RAGIONE_SOCIALE non era stato esteso ad in ogni caso ha chiesto il rigetto nel merito della domanda avversaria. NUMERO_DOCUMENTO CPNUMERO_DOCUMENTO
*
Preliminarmente si osserva che non si pone un problema di ‘ inammissibilità ‘ della domanda attorea, dal momento che in questa sede non viene proposta una domanda volta ad ottenere la dichiarazione di fallimento del RAGIONE_SOCIALE accomandatario RAGIONE_SOCIALE (per cui sussisterebbe effettivamente la competenza funzionale del giudice fallimentare), ma viene avanzata una domanda di condanna al pagamento di crediti sul presupposto, meramente di fatto, della qualità di RAGIONE_SOCIALE accomandatario RAGIONE_SOCIALE; lo status di RAGIONE_SOCIALE accomandatario occult o di cui viene chiesto in questa sede l’accertamento, a ben vedere, è il mero presupposto di fatto che giustifica la responsabilità patrimoniale illimitata del RAGIONE_SOCIALE per obbligazioni della RAGIONE_SOCIALE
Diversamente da quanto sostenuto dal convenuto, poi, né con la sentenza che ha dichiarato il fallimento della RAGIONE_SOCIALE né con il decreto di chiusura della procedura concorsuale si è formato un giudicato – nemmeno implicito sull’assenza, in capo ad della qualità di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. CP_1
In tal senso, infatti, si evidenzia che la mancanza della qualità di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in realtà, non è un presupposto logico indispensabile per la declaratoria di fallimento di una sRAGIONE_SOCIALE, ma questione autonoma -non espressamente dedotta in sede fallimentare né assistita da specifica domanda di estensione del fallimento in capo all ‘accomandatario RAGIONE_SOCIALE – talché dalla declaratoria di fallimento della società e dalla inesistenza di una pronuncia (e in vero di una domanda) in ordine all’estensione ex art. 147, comma 5 l.f. del fal limento al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE non è possibile ricavare l’esistenza di un giudicato implicito che escluda lo status di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in capo ad CP_1
Sul litisconsorzio necessario
Il convenuto ha dedotto l’esistenza di un litisconsorzio necessario, invocando quell’indirizzo giurisprudenziale cui ha aderito, ex multis, Cass. sez. V, 27.7.2016, n. 15566/2016, secondo cui “in tema di contenzioso tributario, l’impugnazione dell’avviso di accertamento relativo ad IRPEF ed IRAP, dovute dalla società di persone e dai soci, riguarda inscindibilmente sia l’una che gli altri anche se proposto dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di società di persone per contestare tale posizione, atteso il principio dell’unitarietà, su cui si basa la rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e dei soci, con automatica imputazione dei redditi a ciascuno di essi, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla loro percezione, sicché il giudizio è affetto da nullità assoluta, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in caso di mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti soci, che sono litisconsorti necessari” (conformemente Cass. civ. Sez. V, Ord., (ud. 12/01/2023) 1602-2023, n. 5007).
Ritiene questo giudice che la soluzione indicata non trovi applicazione RAGIONE_SOCIALE presente vicenda, risultando dirimente, in proposito, il fatto che l ‘accertamento richiesto non può dispiegare alcun effetto sul rapporto sociale, che non è più esistente.
L ‘accertamento qui richiesto dall’attore in via incidentale non tanto ha ad oggetto uno status, bensì un presupposto di fatto, relativo a uno status del passato, che, laddove riscontrato, giustificherebbe l’estensione della responsabilità patrimoniale in capo ad senza dispiegare alcun effetto sul rapporto sociale (che per l’appunto non esistente più). CP_1
Più analiticamente, la sentenza emessa in presenza dei presunti litisconsorti pretermessi non avrebbe comunque alcuna efficacia, 1) nei confronti della società, perché fallita e cancellata dal registro delle imprese; 2) nei confronti degli ex soci, accomandatari o accomandanti, dal momento che:
fermi i rilievi sull ‘inesistenza del rapporto sociale, a seguito dell’estinzione del giudizio di opposizione evocato, il decreto ingiuntivo ottenuto dal creditore nei confronti della RAGIONE_SOCIALE fa già stato anche nei confronti di coloro che, alla data del provvedimento monitorio, risultavano formalmente quali soci accomandatari (NOME COGNOME, sorella della compagna di ; il credito in questione, dunque, può già essere fatto valere nei confronti dell’accomandataria sulla scorta di un titolo autonomo; Parte_1 CP_1
l’eventuale accertamento, in assenza della ex accoma ndataria, dello status di ex RAGIONE_SOCIALE accomandatario RAGIONE_SOCIALE in capo ad e dell’esistenza del credito vantato, poi, non preclude la possibilità per la ex accomandataria di agire in regresso pro quota nei confronti di in altra sede (né, correlativamente, viene precluso ad in caso di condanna in questa sede, di agire in altra sede in regresso nei confronti di NOME COGNOME); CP_1 CP_1 CP_1
i soci accomandanti ( compagna di , non riceverebbero mai alcun pregiudizio né alcun vantaggio dall’accertam ento incidentale (né in vero in via principale) dello status di ‘ ex RAGIONE_SOCIALE accomandatario RAGIONE_SOCIALE ‘ in capo all’odierno convenuto, in quanto comunque limitatamente responsabili. Parte_3 CP_1
Nel merito
Sulla qualità di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
Come affermato da Cass. civ. Sez. I Sent., 17/12/2012, n. 23211 ‘La situazione di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di una società in accomandita semplice – la quale è caratterizzata dall’esistenza di due categorie di soci, che si diversificano a seconda del livello di responsabilità – non è idonea, anche qualora una tale società sia irregolare, a far presumere la qualità di accomandatario, essendo all’uopo necessario accertare, di volta in volta, la posizione in concreto assunta dal RAGIONE_SOCIALE, il quale, pertanto, assume responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali, ai sensi dell’art. 2320 cod. civ., solo ove contravvenga al divieto di compiere atti di amministrazione o di trattare o concludere affari in nome della società, dovendosi così escludere una responsabilità illimitata per un RAGIONE_SOCIALE accomandante occu lto di una siffatta società’.
Nel caso in esame, dalla documentazione prodotta emerge che abbia disinvoltamente trattato e concluso affari per la RAGIONE_SOCIALE: in particolare, egli risulta aver sottoscritto un contratto di subappalto per conto della società, senza darne giustificazione; diversamente da quanto affermato dal convenuto, la firma apposta sulla documentazione negoziale in esame reca l’indicazione del nome ‘ sopra il timbro della RAGIONE_SOCIALE, e non quello del legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE ‘ ; dalla mail prodotta, poi, emerge che abbia direttamente formulato e sottoposto preventivi a clienti, pattuito e ottenuto aumenti di prezzo; tali circostanze sono confermate altresì dal difensore della curatela del fallimento della RAGIONE_SOCIALE; infine, pur risultando formalmente un mero dipendente della RAGIONE_SOCIALE, addetto CP_2 CP_2 CP_1 CP_1
allo svolgimento di mansioni tecniche nel settore idraulico, operava abitualmente sul conto corrente della società, sia pur in forza di apposita delega, come risulta da espressa comunicazione d ell’istituto di credito.
Le condotte riferite (sottoscrizione di contratti, conduzione di trattative, determinazione dei prezzi, operatività bancaria), accomunate dall ‘afferenza delle stesse alla sfera gestoria, devono essere lette congiuntamente ad altri elementi, che assumono valore indiziari, quali: a) la precedente dichiarazione di fallimento della RAGIONE_SOCIALE di cui era amministratore, che lo ha attinto personalmente -ciò che gli impediva di esercitare, quantomeno formalmente, attività di impresa; b) la composizione para-familiare della RAGIONE_SOCIALE, il cui legale rappresentante, peraltro, risultava affetto da patologia che, ancorché non invalidante, appare astrattamente suscettibile di minare la pienezza dell’autonomia gestoria del RAGIONE_SOCIALE accomandatario risultante tale dalle visure camerali. CP_1
Gli elementi indicati, congiuntamente esaminati, inducono a ritenere del tutto verosimile la tesi, sia pur non del tutto esplicitata dall’attore, secondo cui l’accomandataria risultante dai registri pubblici svolgesse soltanto in modo fittizio un ruolo gestorio, laddove, realmente, le attività negoziali e in generale gestorie venivano compiute personalmente e in modo sistematico dal solo in continuità sostanziale con l ‘attività precedentemente svolta presso la RAGIONE_SOCIALE dichiarata fallita . NUMERO_DOCUMENTO
In definitiva, dunque, risulta accertato, ai presenti fini, che fosse RAGIONE_SOCIALE accomandatario RAGIONE_SOCIALE. NUMERO_DOCUMENTO1
L ‘ accertamento di tale presupposto di fatto giustifica l ‘estens ione della responsabilità patrimoniale della RAGIONE_SOCIALE ad chiamato a rispondere del debito della RAGIONE_SOCIALE nei confronti di secondo quanto di seguito specificato. CP_1 Parte_1
Sull’esistenza del credito e sul suo ammontare
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il decreto ingiuntivo ormai inoppugnabile è idoneo ad accertare “a ogni effetto tra le parti” ex art. 2909 c.c.
Secondo Cass. civ. Sez. II, Ord., 04-04-2024, n. 8937; Cass, Sez. 3, Sent. n. 28318 del 28/11/2017, in connessione con Cass., Sez. 3, Sent. n. 18205 del 03/07/2008, Rv. 605007 – 01; in termini, Sez. 1, Ord. n. 22465 del 24/09/2018, Cass. Sez. 2, Sent. n. 31636 del 04/11/2021, il principio secondo cui l’autorità del giudicato spiega i suoi effetti non solo sulla pronuncia esplicita della decisione, ma anche sulle ragioni che ne costituiscono, sia pure implicitamente, il presupposto logico-giuridico, trova applicazione anche in riferimento al decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di una somma di denaro, il quale, ove non sia proposta opposizione, acquista efficacia di giudicato non solo in ordine al credito azionato, ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso, precludendo in tal modo ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione della relativa domanda in altro giudizio.
Esiti interpretativi identici valgono anche nell’ipotesi in questo caso ricorrente – in cui il decreto ingiuntivo sia stato opposto e il giudizio di opposizione si sia estinto.
Il credito vantato in questa sede, coincidendo nel suo ammontare e nel titolo con quello fatto valere nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, non può essere rimesso in discussione, essendo ininfluente il fatto che non abbia mai partecipato al giudizio di oppos izione, conclusosi poi con l’estinzione del giudizio. In proposito è sufficiente rilevare che l’odierno convenuto, facendo valere il suo status di RAGIONE_SOCIALE accomandatario RAGIONE_SOCIALE in quella sede, ben sarebbe stato legittimato a proporre opposizione avverso il decreto ingiuntivo divenuto ormai definitivamente esecutivo nei confronti della societàRAGIONE_SOCIALE
In sintesi
Del debito della RAGIONE_SOCIALE nei confronti di pari a € 45.561,82 è chiamato a rispondere il RAGIONE_SOCIALE accomandatario RAGIONE_SOCIALE, in quanto illimitatamente responsabile. Parte_1
Trattandosi di debito di valuta, sulla somma in questione sono dovuti interessi in misura legale dalla data della domanda in questa sede sino al saldo.
Sulle spese
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate tenuto conto del valore della causa, dello scaglione applicabile, dell’attività effettivamente espletata.
PQM
Il giudice, definitivamente pronunciando, condanna il convenuto al pagamento in favore dell’attore della somma di € 45.561,82 oltre interessi come in parte motiva;
condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite in favore dell’attore, spese liquidate in € 4.659.00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Brescia, 7.11.2024
Il giudice NOME COGNOME
Sentenza pubblicata previa lettura in assenza delle parti, rinunzianti a presenziare, e allegazione al verbale, chiuso alle ore 15.45.
Brescia, 7.11.2024
Il giudice NOME COGNOME